Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1974, n. 76
Articolo 3
Versione
11 aprile 1974
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 132.000.000 annui, si fara' fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione del capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 aprile 1974