CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3356/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5650/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 1 e pubblicata il 13/03/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3036705181 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla LA IZ 20 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento, per IVA, in relazione all'anno 2010, con il quale l'Agenzia delle entrate, a seguito di rettifica della dichiarazione IVA 2011, relativa all'anno 2010, aveva disconosciuto il credito IVA nella stessa riportato, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e formatosi negli anni 2008 e 2009, avendo la stessa Agenzia ritenuto che l'attività svolta dalla società (gestione di una residenza sanitaria assistenziale) fosse riconducibile all'art 10, comma 1, n. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che ciò comportasse, quindi, la indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, in quanto si trattava di operazioni esenti.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, osservando che all'Ufficio non era consentito rettificare, in sede di verifica della dichiarazione relativa all'anno 2010, i dati relativi alle annualità di imposta precedenti;
ciò non era in contrasto con l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto da una lettura logico-sistematica di tale norma non si poteva ritenere che l'Agenzia potesse contestare le precedenti dichiarazioni, ma solo che la eventuale
"eccedenza detraibile o rimborsabile" andava verificata “tenendo conto anche delle precedenti dichiarazioni ferma la loro immodificabilità eventualmente intervenuta”.
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT II° del Lazio con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la società contribuente resisteva con controricorso.
Per quanto ancora d'interesse, veniva accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui la CGT II° del Lazio aveva erroneamente affermato che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla rettifica delle dichiarazioni Iva relative alle annualità in cui il credito era maturato mentre non avrebbe potuto procedere, in sede di rettifica della dichiarazione fiscale Iva del 2011 relativa all'anno d'imposta
2010, al disconoscimento del credito Iva riportato, quale risultante dalla dichiarazione del precedente
2009 e venuto meno in quanto, sulla base delle fatture emesse nell'anno 2010, era risultato relativo ad acquisti afferenti operazioni esenti, posto che, secondo la S.C., il mancato accertamento nell'anno di prima emersione dell'eccedenza, non può precludere la possibilità di accertare la spettanza o meno del credito, nell'anno successivo in cui il credito è stato riportato.
Secondo la Suprema Corte, la dichiarazione Iva del 2010 era l'unica dichiarazione oggetto di accertamento, mentre l'esame delle precedenti dichiarazioni era servito per accertare i “fattori genetici” del credito che erano necessariamente ancorati all'annualità in cui lo stesso era sorto, anche se poi la sua effettiva rilevanza (e incidenza) riguardava l'annualità in cui era stato effettivamente utilizzato (che era quella oggetto di accertamento).
I giudici di legittimità accoglievano, pertanto, il secondo motivo di ricorso, cassavano la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto, e rinviavano la causa davanti a questa CGT II° per l'esame del merito della controversia sulla natura delle operazioni sottostanti al credito Iva contestato (circostanza non accertata dalla sentenza impugnata), in particolare se fossero operazioni esenti o imponibili, circostanza che determinava la loro indeducibilità, come sosteneva l'ufficio, o meno.
Le parti riassumevano, pertanto, il giudizio, davanti a questa CGT II° del Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto, in sede di rinvio, il motivo di appello dell'ufficio.
Dalle fatture in contestazione, è pacifico che le prestazioni, oggetto di controversia, erano quelle relative al servizio di accoglienza e cura nelle RSA (servizio alberghiero, assistenza di base alla persona, assistenza medica e assistenza tutelare diurna e notturna); in questo contesto, l'art. 10 comma 1 n. 21 del DPR n. 633/72 prevede che le prestazioni anche delle case di riposo e simili sono esenti da Iva.
Nella specie, quindi, LA IZ 20 SR non poteva detrarsi nel 2010 un'Iva, per operazioni effettuate nel 2009, che lei stessa aveva fatturato come operazioni esenti, adducendo un'erronea interpretazione della normativa perché, a suo dire, non beneficiava per l'anno in contestazione del regime di convenzionamento (cfr. pp. 8 e 9 dell'atto di riassunzione) e ciò in quanto, le prestazioni poste in essere, nell'ambito delle case di riposo e simili (quindi anche le RSA) sono considerate dal regime impositivo Iva come operazioni oggettivamente esenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie, in sede di rinvio, l'appello dell'ufficio. Condanna LA IZ 20 SR a pagare le spese di lite che liquida per il giudizio di legittimità in € 3.000,00 ed € 2.800,00 per il presente grado, onnicomprensive.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3356/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5650/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 1 e pubblicata il 13/03/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3036705181 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla LA IZ 20 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento, per IVA, in relazione all'anno 2010, con il quale l'Agenzia delle entrate, a seguito di rettifica della dichiarazione IVA 2011, relativa all'anno 2010, aveva disconosciuto il credito IVA nella stessa riportato, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e formatosi negli anni 2008 e 2009, avendo la stessa Agenzia ritenuto che l'attività svolta dalla società (gestione di una residenza sanitaria assistenziale) fosse riconducibile all'art 10, comma 1, n. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che ciò comportasse, quindi, la indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, in quanto si trattava di operazioni esenti.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, osservando che all'Ufficio non era consentito rettificare, in sede di verifica della dichiarazione relativa all'anno 2010, i dati relativi alle annualità di imposta precedenti;
ciò non era in contrasto con l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto da una lettura logico-sistematica di tale norma non si poteva ritenere che l'Agenzia potesse contestare le precedenti dichiarazioni, ma solo che la eventuale
"eccedenza detraibile o rimborsabile" andava verificata “tenendo conto anche delle precedenti dichiarazioni ferma la loro immodificabilità eventualmente intervenuta”.
L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT II° del Lazio con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la società contribuente resisteva con controricorso.
Per quanto ancora d'interesse, veniva accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui la CGT II° del Lazio aveva erroneamente affermato che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla rettifica delle dichiarazioni Iva relative alle annualità in cui il credito era maturato mentre non avrebbe potuto procedere, in sede di rettifica della dichiarazione fiscale Iva del 2011 relativa all'anno d'imposta
2010, al disconoscimento del credito Iva riportato, quale risultante dalla dichiarazione del precedente
2009 e venuto meno in quanto, sulla base delle fatture emesse nell'anno 2010, era risultato relativo ad acquisti afferenti operazioni esenti, posto che, secondo la S.C., il mancato accertamento nell'anno di prima emersione dell'eccedenza, non può precludere la possibilità di accertare la spettanza o meno del credito, nell'anno successivo in cui il credito è stato riportato.
Secondo la Suprema Corte, la dichiarazione Iva del 2010 era l'unica dichiarazione oggetto di accertamento, mentre l'esame delle precedenti dichiarazioni era servito per accertare i “fattori genetici” del credito che erano necessariamente ancorati all'annualità in cui lo stesso era sorto, anche se poi la sua effettiva rilevanza (e incidenza) riguardava l'annualità in cui era stato effettivamente utilizzato (che era quella oggetto di accertamento).
I giudici di legittimità accoglievano, pertanto, il secondo motivo di ricorso, cassavano la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto, e rinviavano la causa davanti a questa CGT II° per l'esame del merito della controversia sulla natura delle operazioni sottostanti al credito Iva contestato (circostanza non accertata dalla sentenza impugnata), in particolare se fossero operazioni esenti o imponibili, circostanza che determinava la loro indeducibilità, come sosteneva l'ufficio, o meno.
Le parti riassumevano, pertanto, il giudizio, davanti a questa CGT II° del Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto, in sede di rinvio, il motivo di appello dell'ufficio.
Dalle fatture in contestazione, è pacifico che le prestazioni, oggetto di controversia, erano quelle relative al servizio di accoglienza e cura nelle RSA (servizio alberghiero, assistenza di base alla persona, assistenza medica e assistenza tutelare diurna e notturna); in questo contesto, l'art. 10 comma 1 n. 21 del DPR n. 633/72 prevede che le prestazioni anche delle case di riposo e simili sono esenti da Iva.
Nella specie, quindi, LA IZ 20 SR non poteva detrarsi nel 2010 un'Iva, per operazioni effettuate nel 2009, che lei stessa aveva fatturato come operazioni esenti, adducendo un'erronea interpretazione della normativa perché, a suo dire, non beneficiava per l'anno in contestazione del regime di convenzionamento (cfr. pp. 8 e 9 dell'atto di riassunzione) e ciò in quanto, le prestazioni poste in essere, nell'ambito delle case di riposo e simili (quindi anche le RSA) sono considerate dal regime impositivo Iva come operazioni oggettivamente esenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie, in sede di rinvio, l'appello dell'ufficio. Condanna LA IZ 20 SR a pagare le spese di lite che liquida per il giudizio di legittimità in € 3.000,00 ed € 2.800,00 per il presente grado, onnicomprensive.