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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Il Collegio, composto dai magistrati Dott. TA DE BB - Presidente Dott. OB COLONNELLO - Giudice relatore-estensore Dott. Marilina GUGLIELMI - Giudice
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12-1/2025 r.g.
promosso da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Barbante del foro di Rieti presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(cod. fisc.: ), nato a [...] il 1 Controparte_1 C.F._2 gennaio 1977 e residente ad Ascrea (RI) alla loc. Mattecucco n. 2, titolare dell'omonima ditta individuale (C.F.: – C.F._2
P.IVA ) P.IVA_1 resistente
1 Letto il ricorso teso ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di dalla ricorrente Controparte_1 indicata in epigrafe;
letta la memoria difensiva depositata da;
CP_1 CP_1
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale: e cioè, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento. All'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (art.1 L. fall), o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16614 del 08/08/2016);
considerato che la creditrice istante ha anzitutto dimostrato la qualità di imprenditore della parte resistente (v. visura camerale in atti) e lo stato di insolvenza strutturale della parte resistente medesima;
rilevato, con riguardo a tale ultimo requisito (necessario per la liquidazione giudiziale), che:
- la ricorrente vanta un credito, consacrato in un decreto ingiuntivo, di
€ 50.194,00;
2 - sostanzialmente infruttuosa si è rivelata la procedura esecutiva promossa dalla detta ricorrente, come dalla stessa dimostrato;
- i debiti erariali ammontano ad oltre 20.000,00 euro come da attestazione dei debiti formata da Agenzia Entrate e acquista officiosamente;
- i debiti contributivi ammontano ad oltre 70.000,00 euro come da attestazione dei debiti formata dall'INPS e acquisita officiosamente;
- ora, il numero e l'eterogeneità di creditori (la ricorrente, Agenzia
Entrate, INPS), la risalenza pluriannuale (dal 2010 in poi) della maggior parte dei debiti, la loro riferibilità ad un arco temporale significativo, la mancata soddisfazione di alcuno dei crediti di cui essi erano titolari nonostante l'avvenuta emissione di cartelle e nonostante l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale di cui è munita la ricorrente
(che consentono di escludere che il mancato pagamento dei debiti dipenda, ad es., da una volontà del debitore di contestare la debenza di determinate somme piuttosto che dalla sua impotenza economica);
l'infruttuosità della procedura esecutiva individuale sopra indicata, la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi dall'anno di imposta
2010 in poi, sono nel loro insieme indicativi di uno stato di insolvenza strutturale della parte resistente, ovvero di un'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte attraverso gli utili derivanti dall'attività di impresa;
incapacità che si evince anche, infine, dalla condotta processuale della stessa parte resistente che, costituendosi, non ha contestato lo stato di insolvenza strutturale, allegando solo di non possedere i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale (senza dimostrarlo, tuttavia: v. infra) e allegando anzi, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, di essere impossidente;
rilevato poi che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI;
3 rilevato ancora che il resistente non ha dimostrato (come da suo onere probatorio: v. al riguardo la giurisprudenza sopra richiamata) di avere dimensioni sotto le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I. per poter essere considerato un piccolo imprenditore nell'accezione del Codice della
Crisi di Impresa (come tale sottratto alla disciplina della liquidazione giudiziale);
rilevato invero che, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente nella propria memoria, i modelli 770 presentati negli ultimi tre anni dallo stesso
(che sono gli unici documenti prodotti) non contengono affatto, dati inerenti l'attivo patrimoniale, l'entità dei ricavi e inerenti l'entità complessiva dei debiti, ovvero i dati rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. D) C.C.I. per valutare il superamento o meno delle soglie;
rilevato che, invero, anche a voler ritenere che il resistente fosse soggetto ad un regime contabile forfettario o semplificato che lo esonerasse, in tutto o in parte, dall'obbligo della redazione dei bilanci, non sono stati depositati dal resistente documenti diversi ed ulteriori (ad es. visure ipocatastali;
estratti dei saldi dei conti correnti, libri giornale, registri IVA, ecc.), comunque valutabili dal Tribunale, che potessero consentire di ricavare l'entità dell'attivo patrimoniale negli ultimi tre esercizi precedenti a quello del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento e che consentissero di verificare, sempre con riguardo al medesimo periodo, l'entità dei ricavi e dei debiti onde consentire la verifica dell'ipotetico mancato superamento delle dette soglie dimensionali;
rilevato che neppure risulta l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che sottragga parte resistente alla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che, se è vero che l'imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale (ma, al più, alla liquidazione controllata) ex art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I. e se è vero che dalla visura camerale risulta che il svolge quale attività prevalente la coltivazione di piante da CP_1
4 foraggio (ma anche l'attività di vendita di legname e di semilavorati, risultando anche, con specifico riguardo all'attività svolta presso una sede, il commercio di prodotti su internet), è vero anche che la qualità di imprenditore agricolo (per come intesa dall'art. 1135 c.c.) va dimostrata in concreto e non già sulla base di meri dati formali (Tribunale Velletri, 17 agosto
2021: “l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento deve essere dimostrata dal debitore, non già argomentando dall'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, bensì provando la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.”
; nello stesso senso v. anche Tribunale Parma. sentenza n. 114 del 23 dicembre 2024);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(cod. fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente C.F._2 ad Ascrea (RI) alla loc. Mattecucco n. 2, titolare dell'omonima ditta individuale
(C.F.: – P.IVA ) C.F._2 P.IVA_1 nomina
il dott. OB COLONNELLO Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il la dott.ssa con invito ad accettare l'incarico entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione della nomina (fermo restando che, se il
5 termine cade in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato fino al primo giorno non festivo utile);
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 12.5.2026, ore 12:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
6 assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
7 dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Rieti nella camera di consiglio del 23.12.2025
IL GIUDICE RELATORE ed ESTENSORE
OB NE
Il Presidente
TA DE BB
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