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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 718 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria
Teresa Ditto, presso il cui studio, in Seminara, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Giuseppa Gagliostro, presso il cui studio, in Palmi, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi con domanda riconvenzionale di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 29.11.2024, per la ricorrente:
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
1 Seminara (RC);
2. Assegnare la casa coniugale in comproprietà alla ricorrente che ci vive con i figli;
3. Determinare quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile non inferiore ad € 400,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che dovrà essere versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto in c/c e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio minore;
4. Ordinare al Sig. Per_1 CP_1
di provvedere puntualmente al pagamento del 50% della rata del mutuo della
[...]
casa coniugale e alla scadenza di donare insieme alla ricorrente tale casa coniugale ai figli e in parti uguali;
5. Stabilire che le spese straordinarie per il figlio Per_2 Per_1
minore, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno (per esempio: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura), così come per quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, corsi di lingua straniera, informatica, le spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale quali quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
6. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la mamma;
Per_1
7. Stabilire che il figlio minore resterà collocato anagraficamente e in via Per_1
preferenziale presso la madre e, che il Sig. , compatibilmente con i Controparte_1
propri impegni di lavoro e gli impegni scolastici del minore, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio durante i concordati giorni della settimana, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms. 8.
Disporre che le feste da trascorrere con il figlio minore verranno concordate di Per_1
volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore.
9. Disporre che la ricorrente mantenga la propria dimora presso la casa coniugale in comproprietà, nonchè che i beni mobili dell'attuale casa coniugale rimangano nella stessa. 10. Condanni parte resistente
2 al pagamento delle spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 2.12.2024, per il resistente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori
[...]
e ordinando al competente ufficiale di stato civile del Pt_1 Controparte_1
comune di Seminara l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Assegnare la casa familiare, in comproprietà tra le parti alla sig.
[...]
, facoltizzando il sig. ad asportare i propri beni ed effetti Pt_1 Controparte_1
personali entro l'udienza di prima comparizione;
4) affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la sig.
[...]
presso la casa familiare sita in Palmi Via Giuseppe Silvestri Silva Trav. II, snc;
Pt_1
5) Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé i figli con le modalità ivi previste. 6) Disporre a carico di quale contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 150,00 Persona_3
(centocinquanta/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, su c/c intestato alla sig. entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i minori, secondo quanto determinato dalla Linee Guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
7) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
9) Con la refusione delle spese di lite.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.6.2024, - premesso di Parte_1
aver contratto, il 14.9.1996, matrimonio concordatario con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nati due figli, (23.8.1999), maggiorenne ed autonomo Per_2
economicamente, e , ancora minore (20.4.2009); che i coniugi, in regime Persona_3
di comunione dei beni, possiedono in comproprietà la casa familiare, per l'acquisto della
3 quale è in corso il pagamento del mutuo;
di essere insegnante di scuola primaria, con uno stipendio mensile di euro 1.230, da cui – detratte le spese di € 302,50 per il 50% a suo carico delle rate di mutuo, 123,06 per rata del prestito contratto nell'interesse della famiglia il 25.7.2023 ed € 51,22 per assicurazione auto – residuano 753,22 € mensili;
che il coniuge, dopo un anno di separazione di fatto in casa, si è definitivamente allontanato il 31.10.2023; che nel mese di giugno 2024 il non ha interamente versato la rata CP_1
del mutuo cointestato, mentre ha versato, a titolo di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, € 150,00 solo nei mesi di febbraio, marzo e giugno 2024; che tra i coniugi è venuta meno la comunione morale e materiale e che non si è potuto raggiungere un accordo per un ricorso congiunto, atteso il rifiuto del coniuge di pagare la propria quota del mutuo – tutto ciò premesso, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, non si oppone alla separazione, Controparte_1
confermando che la convivenza è divenuta intollerabile, ma contesta nel resto gli assunti della moglie, affermando che, per esclusiva volontà di quest'ultima, manca qualsiasi tipo di comunicazione, anche genitoriale, tra le parti, e che ciò incide sui figli, posti in un grave conflitto di lealtà; rileva inoltre l'incompletezza della documentazione reddituale esibita dalla ricorrente ed eccepisce l'inammissibilità della domanda di pagamento del
50% della rata di mutuo, rispetto alla quale precisa che l'ammontare della rata è di €
556,64 mensili e che il piano di rimborso rateale scadrà il 5.12.2041; aggiunge di dover pagare mensilmente € 588, quale rata di rimborso di un finanziamento contratto il
20.1.2022 con RE (ultima rata 5.1.2032) al fine di estinguere un precedente finanziamento, destinato ad assolvere ad esigenze familiari: il mancato riconoscimento, da parte della moglie, della natura familiare e comune del debito sarebbe alla base del mancato raggiungimento di un accordo;
dichiara di lavorare quale facchino presso la società Vitulia s.r.l., con sede in Marcellinara (CZ), con uno stipendio mensile netto di €
1.500,00, da cui vanno detratte le spese di € 1.231,35 mensili (per carburante, rate di mutuo, rate di finanziamento, utenze, assicurazione auto e assegno di mantenimento al figlio), oltre a quelle ulteriori che saranno in futuro necessarie per la locazione di un immobile, abitando attualmente esso resistente in un locale messo a disposizione da sua sorella;
rappresenta di aver compensato, dal mese di giugno 2024, la quota del 50% della
4 rata mensile di mutuo con la quota del 50% del finanziamento, che – nei rapporti interni tra i coniugi in comunione legale - dovrebbe restare in capo alla moglie;
specifica che, come si desume dalle dichiarazioni reddituali degli anni 2020 – 2022, il reddito della moglie è superiore al suo, e che, nella determinazione dell'assegno, deve tenersi conto anche dell'assegnazione della casa familiare.
Espone quindi le conclusioni trascritte in epigrafe, formulando inoltre in via riconvenzionale domanda di divorzio.
Alla prima udienza del 22.10.2024, sentite personalmente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori, autorizzandosi i coniugi a vivere separati, e disponendosi l'affido condiviso del figlio minore , collocato Per_1
presso la madre con disciplina delle visite paterne nei periodi di festa, e con assegno di euro 200 a carico del , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1
convivente con la madre.
Quindi, in mancanza di richieste istruttorie rilevanti ai fini della decisione, è stata fissata l'udienza di decisione con termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
infine, all'udienza del 28.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che il tempo trascorso dalla separazione di fatto, in uno con il fallimento del tentativo di conciliazione, oltre alle allegazioni delle stesse parti, sono tutti fattori che convincono sull'impossibilità di prosecuzione della convivenza e, dunque, della sua intollerabilità.
Deve dunque dirsi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, , oggi di sedici Persona_3
anni (nato il [...]), va subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter c.c.: “(il giudice) valuta
5 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso appare giustificata dalla presenza di rapporti solidi e sereni tra ed Per_1 entrambi i genitori, come confermato da entrambe le parti all'udienza di comparizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale egli ha sempre abitato.
Inoltre, tenuto conto che il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età, appare opportuno lasciare libere le visite paterne, nel rispetto della volontà e degli impegni del minore, così come avvenuto sino ad oggi su specifica richiesta dei genitori in udienza.
4. La casa familiare, sita in Palmi alla Via Giuseppe Silvestri Silva Trav. II, snc, va assegnata alla , che vi convive il figlio minore. Pt_1
5. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione del padre al mantenimento del figlio, convivente con la madre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2);
i tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che il – lavoratore dipendente della società CP_1
Vitulia s.r.l. – ha percepito mensilmente uno stipendio netto di circa € 1.400,00 nell'anno
2023, oltre ad un assegno unico corrisposto dall'INPS di circa € 220,00 mensili, e ad una indennità una tantum corrisposta dall'INAIL per circa 7.000 €; nel 2024, peraltro, egli ha dichiarato di percepire a titolo di retribuzione l'importo di € 1.500 (v. verbale d'udienza del 22.10.2024).
Dal reddito così calcolato, devono peraltro essere detratte le obbligazioni, gravanti sul
, per il rimborso del mutuo utilizzato per l'acquisto della casa familiare e del CP_1
6 finanziamento che, essendo stato acceso durante il periodo di convivenza matrimoniale, si presume contratto nell'interesse della famiglia, perché – secondo una valutazione incidentale che non esamina la questione dell'appartenenza del debito alla comunione legale legale, questione invero non ammissibile nel presente giudizio di separazione - la maggiore disponibilità economica acquisita dall'obbligato ha costituito comunque un arricchimento indiretto del nucleo familiare in bonis (presunzione avvalorata dal fatto che il finanziamento attualmente in pagamento è stato acceso nel 2022 per estinguerne uno precedente, contratto il 26.6.2020: v. documenti nel fascicolo di parte); a tal proposito, va anche precisato che la prova per testi articolata dalla ricorrente, per dimostrare che il prestito non è stato contratto nell'interesse della famiglia, è inammissibile, risolvendosi la mera negazione in una petizione di principio, di per se stessa non rilevante ai fini della decisione, in difetto di ulteriori e più specifiche indicazioni sulla destinazione effettiva dei soldi mutuati e quindi sulla mancanza di arricchimento anche indiretto per il menage familiare.
Quanto al reddito materno, dai documenti ritualmente acquisiti emerge la percezione di uno stipendio mensile netto pari a circa 1.200,00 euro, come pure dichiarato dalla Pt_1
in sede di prima udienza (il dato è confermato dall'esame degli estratti conto del 2023, allegati alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Entrambi i coniugi sono comproprietari della casa familiare (v. contratto di acquisto e dati desunti dalle dichiarazioni fiscali), ed il nucleo familiare dispone di tre vetture utilitarie, una per ciascun genitore ed un'altra destinata al figlio maggiorenne.
Ciò posto, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle esigenze del figlio (adolescente e prossimo alla maggiore età), alla netta prevalenza dei tempi di permanenza presso la madre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultima esercitati, nonché all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, confermare la misura dell'assegno nella cifra di euro 200,00 mensili.
Va anche posto in capo al l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al CP_1
pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze del figlio minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio
7 sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (in via meramente esemplificativa e non tassativa: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di lingua straniera, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale quali quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
5. Devono infine dichiararsi inammissibili tutte le domande attinenti ai rapporti economici tra i coniugi coobbligati (come quella di ordinare al di provvedere CP_1
puntualmente al pagamento del 50% della rata del mutuo della casa coniugale), non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte da quella di separazione (Cass. civile,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
6. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudizio di separazione vanno interamente compensate tra le parti e la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione della domanda riconvenzionale di divorzio.
7. La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con Parte_1
ricorso depositato in Cancelleria il 14.6.2024, nei confronti di , ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che Persona_4
egli continui a vivere con la madre presso la casa familiare sita in Palmi alla Via Giuseppe
Silvestri Silva II° trav. snc, che resta per l'effetto alla stessa assegnata;
- Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sè il figlio minore liberamente, durante il periodo scolastico, mentre nel periodo natalizio il minore trascorrerà alternativamente, con ciascuno dei genitori, il pranzo e la cena dei giorni 24 e 25 dicembre, nonché 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio, e così anche per Pasqua e Lunedì
8 dell'Angelo: il tutto, salvo che ciò non sia pregiudizievole per l'interesse psico-fisico del minore;
- dispone che il resistente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento del Pt_1
figlio minore, la complessiva somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dello stesso figlio, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate ove non urgenti ovvero obbligatorie;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 718 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria
Teresa Ditto, presso il cui studio, in Seminara, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Giuseppa Gagliostro, presso il cui studio, in Palmi, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi con domanda riconvenzionale di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 29.11.2024, per la ricorrente:
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
1 Seminara (RC);
2. Assegnare la casa coniugale in comproprietà alla ricorrente che ci vive con i figli;
3. Determinare quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile non inferiore ad € 400,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che dovrà essere versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con accredito diretto in c/c e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio minore;
4. Ordinare al Sig. Per_1 CP_1
di provvedere puntualmente al pagamento del 50% della rata del mutuo della
[...]
casa coniugale e alla scadenza di donare insieme alla ricorrente tale casa coniugale ai figli e in parti uguali;
5. Stabilire che le spese straordinarie per il figlio Per_2 Per_1
minore, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno (per esempio: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura), così come per quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, corsi di lingua straniera, informatica, le spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale quali quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
6. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore, con allocazione prevalente presso la mamma;
Per_1
7. Stabilire che il figlio minore resterà collocato anagraficamente e in via Per_1
preferenziale presso la madre e, che il Sig. , compatibilmente con i Controparte_1
propri impegni di lavoro e gli impegni scolastici del minore, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio durante i concordati giorni della settimana, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms. 8.
Disporre che le feste da trascorrere con il figlio minore verranno concordate di Per_1
volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore.
9. Disporre che la ricorrente mantenga la propria dimora presso la casa coniugale in comproprietà, nonchè che i beni mobili dell'attuale casa coniugale rimangano nella stessa. 10. Condanni parte resistente
2 al pagamento delle spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate il 2.12.2024, per il resistente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i signori
[...]
e ordinando al competente ufficiale di stato civile del Pt_1 Controparte_1
comune di Seminara l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) Assegnare la casa familiare, in comproprietà tra le parti alla sig.
[...]
, facoltizzando il sig. ad asportare i propri beni ed effetti Pt_1 Controparte_1
personali entro l'udienza di prima comparizione;
4) affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la sig.
[...]
presso la casa familiare sita in Palmi Via Giuseppe Silvestri Silva Trav. II, snc;
Pt_1
5) Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé i figli con le modalità ivi previste. 6) Disporre a carico di quale contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 150,00 Persona_3
(centocinquanta/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, su c/c intestato alla sig. entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti i minori, secondo quanto determinato dalla Linee Guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
7) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
9) Con la refusione delle spese di lite.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.6.2024, - premesso di Parte_1
aver contratto, il 14.9.1996, matrimonio concordatario con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nati due figli, (23.8.1999), maggiorenne ed autonomo Per_2
economicamente, e , ancora minore (20.4.2009); che i coniugi, in regime Persona_3
di comunione dei beni, possiedono in comproprietà la casa familiare, per l'acquisto della
3 quale è in corso il pagamento del mutuo;
di essere insegnante di scuola primaria, con uno stipendio mensile di euro 1.230, da cui – detratte le spese di € 302,50 per il 50% a suo carico delle rate di mutuo, 123,06 per rata del prestito contratto nell'interesse della famiglia il 25.7.2023 ed € 51,22 per assicurazione auto – residuano 753,22 € mensili;
che il coniuge, dopo un anno di separazione di fatto in casa, si è definitivamente allontanato il 31.10.2023; che nel mese di giugno 2024 il non ha interamente versato la rata CP_1
del mutuo cointestato, mentre ha versato, a titolo di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, € 150,00 solo nei mesi di febbraio, marzo e giugno 2024; che tra i coniugi è venuta meno la comunione morale e materiale e che non si è potuto raggiungere un accordo per un ricorso congiunto, atteso il rifiuto del coniuge di pagare la propria quota del mutuo – tutto ciò premesso, ha concluso come trascritto in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, non si oppone alla separazione, Controparte_1
confermando che la convivenza è divenuta intollerabile, ma contesta nel resto gli assunti della moglie, affermando che, per esclusiva volontà di quest'ultima, manca qualsiasi tipo di comunicazione, anche genitoriale, tra le parti, e che ciò incide sui figli, posti in un grave conflitto di lealtà; rileva inoltre l'incompletezza della documentazione reddituale esibita dalla ricorrente ed eccepisce l'inammissibilità della domanda di pagamento del
50% della rata di mutuo, rispetto alla quale precisa che l'ammontare della rata è di €
556,64 mensili e che il piano di rimborso rateale scadrà il 5.12.2041; aggiunge di dover pagare mensilmente € 588, quale rata di rimborso di un finanziamento contratto il
20.1.2022 con RE (ultima rata 5.1.2032) al fine di estinguere un precedente finanziamento, destinato ad assolvere ad esigenze familiari: il mancato riconoscimento, da parte della moglie, della natura familiare e comune del debito sarebbe alla base del mancato raggiungimento di un accordo;
dichiara di lavorare quale facchino presso la società Vitulia s.r.l., con sede in Marcellinara (CZ), con uno stipendio mensile netto di €
1.500,00, da cui vanno detratte le spese di € 1.231,35 mensili (per carburante, rate di mutuo, rate di finanziamento, utenze, assicurazione auto e assegno di mantenimento al figlio), oltre a quelle ulteriori che saranno in futuro necessarie per la locazione di un immobile, abitando attualmente esso resistente in un locale messo a disposizione da sua sorella;
rappresenta di aver compensato, dal mese di giugno 2024, la quota del 50% della
4 rata mensile di mutuo con la quota del 50% del finanziamento, che – nei rapporti interni tra i coniugi in comunione legale - dovrebbe restare in capo alla moglie;
specifica che, come si desume dalle dichiarazioni reddituali degli anni 2020 – 2022, il reddito della moglie è superiore al suo, e che, nella determinazione dell'assegno, deve tenersi conto anche dell'assegnazione della casa familiare.
Espone quindi le conclusioni trascritte in epigrafe, formulando inoltre in via riconvenzionale domanda di divorzio.
Alla prima udienza del 22.10.2024, sentite personalmente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori, autorizzandosi i coniugi a vivere separati, e disponendosi l'affido condiviso del figlio minore , collocato Per_1
presso la madre con disciplina delle visite paterne nei periodi di festa, e con assegno di euro 200 a carico del , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1
convivente con la madre.
Quindi, in mancanza di richieste istruttorie rilevanti ai fini della decisione, è stata fissata l'udienza di decisione con termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
infine, all'udienza del 28.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che il tempo trascorso dalla separazione di fatto, in uno con il fallimento del tentativo di conciliazione, oltre alle allegazioni delle stesse parti, sono tutti fattori che convincono sull'impossibilità di prosecuzione della convivenza e, dunque, della sua intollerabilità.
Deve dunque dirsi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, , oggi di sedici Persona_3
anni (nato il [...]), va subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter c.c.: “(il giudice) valuta
5 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso appare giustificata dalla presenza di rapporti solidi e sereni tra ed Per_1 entrambi i genitori, come confermato da entrambe le parti all'udienza di comparizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale egli ha sempre abitato.
Inoltre, tenuto conto che il ragazzo è ormai prossimo alla maggiore età, appare opportuno lasciare libere le visite paterne, nel rispetto della volontà e degli impegni del minore, così come avvenuto sino ad oggi su specifica richiesta dei genitori in udienza.
4. La casa familiare, sita in Palmi alla Via Giuseppe Silvestri Silva Trav. II, snc, va assegnata alla , che vi convive il figlio minore. Pt_1
5. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione del padre al mantenimento del figlio, convivente con la madre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2);
i tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che il – lavoratore dipendente della società CP_1
Vitulia s.r.l. – ha percepito mensilmente uno stipendio netto di circa € 1.400,00 nell'anno
2023, oltre ad un assegno unico corrisposto dall'INPS di circa € 220,00 mensili, e ad una indennità una tantum corrisposta dall'INAIL per circa 7.000 €; nel 2024, peraltro, egli ha dichiarato di percepire a titolo di retribuzione l'importo di € 1.500 (v. verbale d'udienza del 22.10.2024).
Dal reddito così calcolato, devono peraltro essere detratte le obbligazioni, gravanti sul
, per il rimborso del mutuo utilizzato per l'acquisto della casa familiare e del CP_1
6 finanziamento che, essendo stato acceso durante il periodo di convivenza matrimoniale, si presume contratto nell'interesse della famiglia, perché – secondo una valutazione incidentale che non esamina la questione dell'appartenenza del debito alla comunione legale legale, questione invero non ammissibile nel presente giudizio di separazione - la maggiore disponibilità economica acquisita dall'obbligato ha costituito comunque un arricchimento indiretto del nucleo familiare in bonis (presunzione avvalorata dal fatto che il finanziamento attualmente in pagamento è stato acceso nel 2022 per estinguerne uno precedente, contratto il 26.6.2020: v. documenti nel fascicolo di parte); a tal proposito, va anche precisato che la prova per testi articolata dalla ricorrente, per dimostrare che il prestito non è stato contratto nell'interesse della famiglia, è inammissibile, risolvendosi la mera negazione in una petizione di principio, di per se stessa non rilevante ai fini della decisione, in difetto di ulteriori e più specifiche indicazioni sulla destinazione effettiva dei soldi mutuati e quindi sulla mancanza di arricchimento anche indiretto per il menage familiare.
Quanto al reddito materno, dai documenti ritualmente acquisiti emerge la percezione di uno stipendio mensile netto pari a circa 1.200,00 euro, come pure dichiarato dalla Pt_1
in sede di prima udienza (il dato è confermato dall'esame degli estratti conto del 2023, allegati alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Entrambi i coniugi sono comproprietari della casa familiare (v. contratto di acquisto e dati desunti dalle dichiarazioni fiscali), ed il nucleo familiare dispone di tre vetture utilitarie, una per ciascun genitore ed un'altra destinata al figlio maggiorenne.
Ciò posto, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle esigenze del figlio (adolescente e prossimo alla maggiore età), alla netta prevalenza dei tempi di permanenza presso la madre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultima esercitati, nonché all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, confermare la misura dell'assegno nella cifra di euro 200,00 mensili.
Va anche posto in capo al l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al CP_1
pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze del figlio minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio
7 sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (in via meramente esemplificativa e non tassativa: le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, tasse scolastiche ed universitarie, corsi di lingua straniera, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale quali quelle per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
5. Devono infine dichiararsi inammissibili tutte le domande attinenti ai rapporti economici tra i coniugi coobbligati (come quella di ordinare al di provvedere CP_1
puntualmente al pagamento del 50% della rata del mutuo della casa coniugale), non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte da quella di separazione (Cass. civile,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017).
6. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudizio di separazione vanno interamente compensate tra le parti e la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione della domanda riconvenzionale di divorzio.
7. La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con Parte_1
ricorso depositato in Cancelleria il 14.6.2024, nei confronti di , ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo che Persona_4
egli continui a vivere con la madre presso la casa familiare sita in Palmi alla Via Giuseppe
Silvestri Silva II° trav. snc, che resta per l'effetto alla stessa assegnata;
- Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sè il figlio minore liberamente, durante il periodo scolastico, mentre nel periodo natalizio il minore trascorrerà alternativamente, con ciascuno dei genitori, il pranzo e la cena dei giorni 24 e 25 dicembre, nonché 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio, e così anche per Pasqua e Lunedì
8 dell'Angelo: il tutto, salvo che ciò non sia pregiudizievole per l'interesse psico-fisico del minore;
- dispone che il resistente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento del Pt_1
figlio minore, la complessiva somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie dello stesso figlio, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate ove non urgenti ovvero obbligatorie;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Maria Teresa Gentile
Il Presidente
Piero Viola
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