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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede,
considerato che l'istanza degli opponenti per la sospensione “dell'efficacia esecutiva del precetto” deve essere intesa e qualificata come istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
considerato i 'gravi motivi' che giustificano tale sospensione ex art. 615 c.p.c. attengono alla presumibile fondatezza dell'opposizione;
ritenuto che
nella fattispecie non sussistano i presupposti per l'invocata sospensione, in quanto appare prima facie infondata l'eccezione di prescrizione del credito, dedotta come unico motivo a fondamento dell'opposizione;
considerato infatti: a) che il credito è fondato su titolo giudiziale definitivo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso ed è pertanto soggetto a prescrizione decennale;
b) che tale decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti dell'impresa individuale , quale Parte_1 debitore principale, e inter alia gli odierni opponenti, quali fideiussori e coobbligati soldali (doc. 4);
c) che pacificamente il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato a in data Parte_2
12.7.2014 e a in data 9.8.2014; d) che l'opposta ha dimostrato di aver intrapreso, Parte_3 in base al decreto ingiuntivo, una procedura esecutiva presso terzi nei confronti del debitore principale (R.E. 4923/14 Tribunale di Verona), conclusasi con ordinanza di Parte_1 assegnazione del 31.3.2015; e) che ai sensi degli art. 2943 e 2945 co. 2 c.c. la prescrizione è interrotta in modo permanente a partire dell'introduzione del processo esecutivo fino alla sua conclusione (Cass. n. 8217 del 24.3.2021); f) che l'effetto interruttivo della prescrizione esplicato dal pignoramento con riferimento al credito verso il debitore principale ) si estende Parte_1 anche ai coobbligati ( e ) in virtù dell'art. 1310 c.c., norma per cui “gli atti Pt_3 Parte_2 con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (…) hanno effetto riguardo agli altri debitori”; g) che pertanto la prescrizione è stata validamente interrotta anche nei confronti degli odierni opposti e ha ripreso a decorrere nei loro confronti per un nuovo termine decennale a partire dal 31.3.2015, data dell'ordinanza di assegnazione che ha posto termine alla predetta procedura esecutiva;
h) che dunque il credito non poteva dirsi estinto per prescrizione alla data di notifica del precetto qui opposto (18.12.2024), e ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa le contestazioni di parte opponente relative alla regolarità della notifica della lettera di messa in mora del 23.5.2024;
p.q.m.
rigetta l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c..
Si comunichi.
Verona, 7.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede,
considerato che l'istanza degli opponenti per la sospensione “dell'efficacia esecutiva del precetto” deve essere intesa e qualificata come istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
considerato i 'gravi motivi' che giustificano tale sospensione ex art. 615 c.p.c. attengono alla presumibile fondatezza dell'opposizione;
ritenuto che
nella fattispecie non sussistano i presupposti per l'invocata sospensione, in quanto appare prima facie infondata l'eccezione di prescrizione del credito, dedotta come unico motivo a fondamento dell'opposizione;
considerato infatti: a) che il credito è fondato su titolo giudiziale definitivo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso ed è pertanto soggetto a prescrizione decennale;
b) che tale decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti dell'impresa individuale , quale Parte_1 debitore principale, e inter alia gli odierni opponenti, quali fideiussori e coobbligati soldali (doc. 4);
c) che pacificamente il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato a in data Parte_2
12.7.2014 e a in data 9.8.2014; d) che l'opposta ha dimostrato di aver intrapreso, Parte_3 in base al decreto ingiuntivo, una procedura esecutiva presso terzi nei confronti del debitore principale (R.E. 4923/14 Tribunale di Verona), conclusasi con ordinanza di Parte_1 assegnazione del 31.3.2015; e) che ai sensi degli art. 2943 e 2945 co. 2 c.c. la prescrizione è interrotta in modo permanente a partire dell'introduzione del processo esecutivo fino alla sua conclusione (Cass. n. 8217 del 24.3.2021); f) che l'effetto interruttivo della prescrizione esplicato dal pignoramento con riferimento al credito verso il debitore principale ) si estende Parte_1 anche ai coobbligati ( e ) in virtù dell'art. 1310 c.c., norma per cui “gli atti Pt_3 Parte_2 con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (…) hanno effetto riguardo agli altri debitori”; g) che pertanto la prescrizione è stata validamente interrotta anche nei confronti degli odierni opposti e ha ripreso a decorrere nei loro confronti per un nuovo termine decennale a partire dal 31.3.2015, data dell'ordinanza di assegnazione che ha posto termine alla predetta procedura esecutiva;
h) che dunque il credito non poteva dirsi estinto per prescrizione alla data di notifica del precetto qui opposto (18.12.2024), e ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa le contestazioni di parte opponente relative alla regolarità della notifica della lettera di messa in mora del 23.5.2024;
p.q.m.
rigetta l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c..
Si comunichi.
Verona, 7.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi