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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15225/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e ANGELI SONIA ( ) VIA FRATELLI GABBA, 6 20121 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
ATTORE contro eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Titoli di credito – opposizione decreto ingiuntivo n.4277/2022 del 8.3.2022 n. 7093/2022 R.G.
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso per l'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, infondato e comunque illegittimo per tutti i motivi dedotti in atti.
Vinte le spese e compensi di causa, con condanna dell'opposto anche ex art. 96, comma 3, c.p.c
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Persona_1 Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 150.000,00 a titolo di
[...]
pagina 1 di 4 pagamento dell'assegno di pari valore emesso dall'ingiunto con data di traenza 26/11/2021 portato all'incasso il 10/02/2022 e rimasto impagato.
Ha proposto tempestiva opposizione il signor con richiesta di dichiarare Parte_1
inammissibile o comunque rigettare la domanda monitoriamente azionata da controparte e pertanto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali e al risarcimento ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Preliminarmente l'opponente ha chiesto la immediata sospensione, eventualmente anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Questa giudice ha fissato apposita udienza per la sola decisione sull'istanza di sospensione. Nelle more
è stato comunicato l'avvenuto decesso del convenuto e pressoché Persona_1
contestualmente l'attore opponente ha depositato ricorso in riassunzione regolarmente notificato agli eredi del convenuto sia per la nuova udienza stabilita al solo fine della decisione sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto sia per la successiva prima udienza del giudizio di merito.
Nessuno si è costituito per gli eredi del ER
Con ordinanza a verbale udienza 14.6.2022 è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
alla prima udienza del 11.10.2022, dichiarata la contumacia degli eredi del convenuto, sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla successiva udienza, respinta la istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento penale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria del ed ha allegato che ER
l'assegno azionato in via monitoria gli è stato estorto dal e che egli è stato vittima di una ER
truffa, oggetto di regolare denuncia alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.
Si richiama la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti offerta dall'attore opponente:
“In estrema sintesi:
- nel corso del 2020 Energy era alla ricerca di finanziatori per lo sviluppo del proprio prodotto e riceveva dal sig. una proposta di contatto con IL, quale possibile finanziatore ER
pagina 2 di 4 internazionale, che avrebbe consentito, nella (falsa) rappresentazione ex adverso in allora fornita, di ottenere “pronta finanza”, oltreché di entrare nel mercato cinese.
- In data 18.12.2020 sono stati, quindi, stipulati il contratto tra Energy e IL (cfr. doc. 4) e il contratto tra Energy e TA, presentatasi quale intermediaria di IL (cfr. doc. 5), la cui amministratrice ha sempre agito su istruzioni del “ns. Dott. Parte_2 Persona_1
(cfr. doc. 6), consegnando allo stesso gli assegni
[...]
emessi a garanzia della commissione pretesa da TA. - IL, TA e il sig. sono ER
stati rappresentati nella negoziazione e nella stipula dei predetti contratti dal dott. Parte_3
e dal fratello di questi, avv. Antonio Lione (dello studio Lione Sarli), figli di . Parte_4
- È evidente che l'ing. quale persona fisica, è del tutto estraneo ai contratti stipulati da Pt_1
Energy con IL e TA. Tuttavia, nel contesto, artatamente costruito da IL e TA, il sig.
non pago dei già considerevoli (illeciti) profitti ottenuti da Energy, ha indebitamente ER preteso, rectius, estorto, l'emissione di tre assegni bancari personali dell'ing. minacciando, Pt_1
in caso di rifiuto, l'interruzione dell'intera operazione.
- Si tratta: (i) dell'assegno bancario oggetto del decreto ingiuntivo opposto (n. 14323780-03 di €
150.000,00 con data di traenza 26.10.2021), che l'ing. ha emesso dal proprio conto Pt_1
personale e consegnato al sig. per il tramite del dott. , il 6.5.2021 (doc. ER Parte_3
9), in sostituzione di quello emesso in pari data e tratto sul conto corrente di Energy che il sig.
per l'appunto, rifiutava (doc. 10 e doc. 11: email con cui il sig. scrive all'ing. ER ER
di non accettare tale titolo in quanto, testualmente, “non è a tua firma personale (…). Se Pt_1
vuoi proseguire come da accordi detto titolo deve essere sostituito a firma tua personale.
Premesso che ti sto facendo una cortesia e tu come al solito ti lamenti, se non ti sta bene posso annullare il tutto”); e (ii) di due assegni bancari, rispettivamente n. 14339478-10 e n. 14339479-
11 di € 50.000,00 ciascuno, con date di traenza rispettivamente 28.6.2021 e 28.7.2021, tratti sul conto di HB S.r.l. (una società riferibile alla famiglia dell'ing. a cui l'ing. è stato Pt_1 Pt_1
costretto a ricorrere) e consegnati al sig. sempre per il tramite del dott. , ER Parte_3
il 10.6.2021 (doc. 12).
A seguito dell'inadempimento di IL a quanto contrattualmente pattuito e all'indebita messa all'incasso, sia da parte di TA che del sig. degli assegni nelle more venuti a ER scadere, l'ing. e i suoi consulenti hanno avviato approfondite indagini su IL, su TA e Pt_1
pagina 3 di 4 sul sig. apprendendo all'esito di essere stati vittime di una sofisticata truffa contrattuale ER
messa in atto dalle società IL e TA (e loro controllate e controllanti) e dai rispettivi amministratori di fatto e di diritto, riconducibili, in ultima analisi, al sig. e alla famiglia ER
(cfr. per ogni dettaglio pagg.
7-9 atto di citazione e documenti ivi allegati).” Pt_3
Quanto allegato dall'opponente trova conferma nei documenti prodotti e in particolare nella relazione della Guardia di IN (doc. 25) né si rileva alcuna contestazione da parte del che anche ER
nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, per giustificare il possesso dell'assegno, si è limitato a richiamare una “ingente posizione debitorie contratta” dal sig. nei suoi confronti. Pt_1
Come già rilevato nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. la vicenda sottesa all'emissione dell'assegno azionato in via monitoria era meritevole di approfondimento ma la contumacia del convenuto e dei suoi eredi ha precluso ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa del a fronte delle puntuali e ER
documentate contestazioni da parte del Pt_1
Conclusivamente l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo va revocato.
In considerazione della mancata costituzione di parte convenuta si ritiene di non assumere alcun provvedimento in merito alle spese del presente giudizio nonché sulla richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.4277/2022 del 8.3.2022 – R.G. n. 7093/2022 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
Persona_1
Milano, 24 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15225/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e ANGELI SONIA ( ) VIA FRATELLI GABBA, 6 20121 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO presso il difensore avv. TEDOLDI ALBERTO
ATTORE contro eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Titoli di credito – opposizione decreto ingiuntivo n.4277/2022 del 8.3.2022 n. 7093/2022 R.G.
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso per l'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, infondato e comunque illegittimo per tutti i motivi dedotti in atti.
Vinte le spese e compensi di causa, con condanna dell'opposto anche ex art. 96, comma 3, c.p.c
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti di Persona_1 Parte_1
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 150.000,00 a titolo di
[...]
pagina 1 di 4 pagamento dell'assegno di pari valore emesso dall'ingiunto con data di traenza 26/11/2021 portato all'incasso il 10/02/2022 e rimasto impagato.
Ha proposto tempestiva opposizione il signor con richiesta di dichiarare Parte_1
inammissibile o comunque rigettare la domanda monitoriamente azionata da controparte e pertanto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali e al risarcimento ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Preliminarmente l'opponente ha chiesto la immediata sospensione, eventualmente anche con decreto inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Questa giudice ha fissato apposita udienza per la sola decisione sull'istanza di sospensione. Nelle more
è stato comunicato l'avvenuto decesso del convenuto e pressoché Persona_1
contestualmente l'attore opponente ha depositato ricorso in riassunzione regolarmente notificato agli eredi del convenuto sia per la nuova udienza stabilita al solo fine della decisione sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto sia per la successiva prima udienza del giudizio di merito.
Nessuno si è costituito per gli eredi del ER
Con ordinanza a verbale udienza 14.6.2022 è stata sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
alla prima udienza del 11.10.2022, dichiarata la contumacia degli eredi del convenuto, sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla successiva udienza, respinta la istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento penale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria del ed ha allegato che ER
l'assegno azionato in via monitoria gli è stato estorto dal e che egli è stato vittima di una ER
truffa, oggetto di regolare denuncia alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.
Si richiama la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti offerta dall'attore opponente:
“In estrema sintesi:
- nel corso del 2020 Energy era alla ricerca di finanziatori per lo sviluppo del proprio prodotto e riceveva dal sig. una proposta di contatto con IL, quale possibile finanziatore ER
pagina 2 di 4 internazionale, che avrebbe consentito, nella (falsa) rappresentazione ex adverso in allora fornita, di ottenere “pronta finanza”, oltreché di entrare nel mercato cinese.
- In data 18.12.2020 sono stati, quindi, stipulati il contratto tra Energy e IL (cfr. doc. 4) e il contratto tra Energy e TA, presentatasi quale intermediaria di IL (cfr. doc. 5), la cui amministratrice ha sempre agito su istruzioni del “ns. Dott. Parte_2 Persona_1
(cfr. doc. 6), consegnando allo stesso gli assegni
[...]
emessi a garanzia della commissione pretesa da TA. - IL, TA e il sig. sono ER
stati rappresentati nella negoziazione e nella stipula dei predetti contratti dal dott. Parte_3
e dal fratello di questi, avv. Antonio Lione (dello studio Lione Sarli), figli di . Parte_4
- È evidente che l'ing. quale persona fisica, è del tutto estraneo ai contratti stipulati da Pt_1
Energy con IL e TA. Tuttavia, nel contesto, artatamente costruito da IL e TA, il sig.
non pago dei già considerevoli (illeciti) profitti ottenuti da Energy, ha indebitamente ER preteso, rectius, estorto, l'emissione di tre assegni bancari personali dell'ing. minacciando, Pt_1
in caso di rifiuto, l'interruzione dell'intera operazione.
- Si tratta: (i) dell'assegno bancario oggetto del decreto ingiuntivo opposto (n. 14323780-03 di €
150.000,00 con data di traenza 26.10.2021), che l'ing. ha emesso dal proprio conto Pt_1
personale e consegnato al sig. per il tramite del dott. , il 6.5.2021 (doc. ER Parte_3
9), in sostituzione di quello emesso in pari data e tratto sul conto corrente di Energy che il sig.
per l'appunto, rifiutava (doc. 10 e doc. 11: email con cui il sig. scrive all'ing. ER ER
di non accettare tale titolo in quanto, testualmente, “non è a tua firma personale (…). Se Pt_1
vuoi proseguire come da accordi detto titolo deve essere sostituito a firma tua personale.
Premesso che ti sto facendo una cortesia e tu come al solito ti lamenti, se non ti sta bene posso annullare il tutto”); e (ii) di due assegni bancari, rispettivamente n. 14339478-10 e n. 14339479-
11 di € 50.000,00 ciascuno, con date di traenza rispettivamente 28.6.2021 e 28.7.2021, tratti sul conto di HB S.r.l. (una società riferibile alla famiglia dell'ing. a cui l'ing. è stato Pt_1 Pt_1
costretto a ricorrere) e consegnati al sig. sempre per il tramite del dott. , ER Parte_3
il 10.6.2021 (doc. 12).
A seguito dell'inadempimento di IL a quanto contrattualmente pattuito e all'indebita messa all'incasso, sia da parte di TA che del sig. degli assegni nelle more venuti a ER scadere, l'ing. e i suoi consulenti hanno avviato approfondite indagini su IL, su TA e Pt_1
pagina 3 di 4 sul sig. apprendendo all'esito di essere stati vittime di una sofisticata truffa contrattuale ER
messa in atto dalle società IL e TA (e loro controllate e controllanti) e dai rispettivi amministratori di fatto e di diritto, riconducibili, in ultima analisi, al sig. e alla famiglia ER
(cfr. per ogni dettaglio pagg.
7-9 atto di citazione e documenti ivi allegati).” Pt_3
Quanto allegato dall'opponente trova conferma nei documenti prodotti e in particolare nella relazione della Guardia di IN (doc. 25) né si rileva alcuna contestazione da parte del che anche ER
nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, per giustificare il possesso dell'assegno, si è limitato a richiamare una “ingente posizione debitorie contratta” dal sig. nei suoi confronti. Pt_1
Come già rilevato nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. la vicenda sottesa all'emissione dell'assegno azionato in via monitoria era meritevole di approfondimento ma la contumacia del convenuto e dei suoi eredi ha precluso ogni valutazione in merito alla fondatezza della pretesa del a fronte delle puntuali e ER
documentate contestazioni da parte del Pt_1
Conclusivamente l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo va revocato.
In considerazione della mancata costituzione di parte convenuta si ritiene di non assumere alcun provvedimento in merito alle spese del presente giudizio nonché sulla richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.4277/2022 del 8.3.2022 – R.G. n. 7093/2022 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di
[...]
Persona_1
Milano, 24 marzo 2025
La giudice
Laura Massari
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