Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/1983, n. 2408
CASS
Sentenza 6 aprile 1983

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Nel giudizio promosso dagli eredi del promittente venditore, per conseguire l'esecuzione in Forma specifica del contratto preliminare, deve riconoscersi la legittimazione ad agire anche del coniuge superstite, pure se questi, a norma dell'art. 581 cod. civ., prima delle modifiche introdotte dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, abbia la qualità di legatario "ex lege" e non di erede, in relazione alla sua posizione di partecipe della comunione ereditaria nonché al suo interesse all'accertamento del "relictum", sulla cui complessiva consistenza va determinato l'usufrutto uxorio. ( V 1948/60).*

L'Obbligo del debitore inadempiente di corrispondere gli interessi non resta escluso per il caso in cui sia prevista una penale, ove questa sia stata pattuita per ristorare il creditore del solo danno derivante dall'inadempimento, e non anche degli effetti del ritardo nell'adempimento.*

In tema di esecuzione in Forma specifica di preliminare di vendita, il promissario compratore, che abbia già in precedenza conseguito la "traditio" del bene, è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo non dalla data in cui venga disposta tale esecuzione, con sentenza resa a norma dell'art. 2932 cod. civ., ma dal momento anteriore in cui risulti accertata la sua inadempienza a fronte dello adempimento del promittente-venditore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/1983, n. 2408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2408
    Data del deposito : 6 aprile 1983

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