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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/11/2024, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1814/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 27.9.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
City (Nigeria) il 28.8.1991 e residente in [...], cittadina nigeriana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla C.F._2
via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CILLIS (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Potenza alla piazza Alcide De Gasperi n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1814/2024
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private e per il P.M. come da verbale di udienza del
27.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.5.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Pietragalla (PZ) in data 23.8.2020, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (3.10.2016) ed Per_1
(27.6.2019). Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, la ricorrente ha esposto che il marito faceva uso abituale di sostanze stupefacenti che lo avevano reso «nervoso, irascibile, impaziente, assolutamente non collaborativo con la moglie, offensivo, minaccioso e anche violento», sia verbalmente sia fisicamente. Ebbene, in seguito all'ennesimo e ultimo episodio di violenza avvenuto in data 13.12.2023, la ricorrente aveva sporto querela nei confronti del marito e si era allontanata dalla casa coniugale, portando con sé le figlie presso la casa-rifugio gestita dalla Associazione Telefono Donna in Potenza.
La resistente ha - altresì - dedotto che «a seguito della querela il marito era stato attinto da un divieto di avvicinamento col provvedimento reso dal GIP di Potenza nel proc. penale n. 3911/2023 Mod 21 e n. 4355/2023 dal Gip di Potenza;
tale misura era stata poi revocata e il procedimento penale era […] pendente».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato alla prole;
2) Disporre l'affidamento delle figlie condiviso tra i genitori;
3) Disporre la collocazione delle figlie presso la madre;
4) Regolamentare gli incontri tra il padre e le figlie disponendo che:
a) il padre tenga con sé le figlie almeno due pomeriggi alla settimana dalla loro uscita di scuola fino alle ore 21,00 sancendo che sia compito del padre, nei suoi giorni di visita, prelevare le figlie all'uscita da scuola, far fare loro i compiti, farle cenare per poi riportarle dalla madre dopo cena;
2 R.G. N. 1814/2024
b) che le tenga con sé a settimane alterne, dal sabato mattina alla sera della domenica con prelievo dall'abitazione dove esse vivono con la madre alle ore 9 del sabato e riaccompagnamento alle ore 21 della domenica;
c) che durante le vacanze natalizie il padre tenga con sé le figlie almeno per cinque giorni consecutivi comprendenti un anno i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e
l'anno successivo il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
d) che durante le vacanze pasquali il padre tenga con sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi comprendenti un anno la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;
e) che in estate il padre tenga con sé le figlie per un periodo di due settimane, da concordarsi entro fine maggio con l'altro genitore;
f) che nelle altre festività ricorrenti durante l'anno, quali ad esempio il 1° novembre,
8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc. e relativi ponti le figlie minori stiano con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
g) il tutto precisando che sarà cura di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé di curare che le bambine pranzino e/o cenino (secondo i casi), che svolgano i compiti scolatici loro assegnati, nonché di accompagnarle alle eventuali attività sportive extrascolastiche e/o ricreative e riprenderle al termine;
h) che sarà cura di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé di assicurare che le bimbe possano avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
4) porre carico del e a favore della ricorrente sia un contributo Controparte_1
mensile di mantenimento della moglie non inferiore a Euro 200,00 , sia un contributo di mantenimento ordinario delle figlie non inferiore a Euro 350,00 per ciascuna figlia;
disponga dunque che, in totale, il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, per il di lei mantenimento e per quello delle due figlie la somma complessiva di almeno novecento euro, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno;
5) Voglia altresì il Giudice tenuto conto della diversa capacità economica delle parti ripartire tra i genitori in modo differenziato le eventuali spese straordinarie per le figlie, ponendo dette spese straordinarie a carico del padre per la quota non inferiore al 70% e a carico della madre per la quota massima del 30%; il tutto precisando che:
a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per retta
3 R.G. N. 1814/2024 scolastiche, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) richiedono, invece, il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per
l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze;
6) Disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale per le figlie a carico
(che ha sostituito i c.d. “assegni familiari”) erogato dall'INPS spetti alla madre, quale genitore collocatario;
7) Condannare il resistente alle spese e competenze di causa».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 5.7.2024, disponendone la comunicazione al Pubblico Ministero anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nel ricorso, definiti o pendenti, nonché ai relativi atti coperti da segreto di cui all'art. 329 c.p.p., il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 25.6.2024.
Con istanza congiunta depositata in data 26.6.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione personale, impegnandosi -altresì- a rimettere le reciproche querele.
All'udienza del 5.7.2024, esaminato l'accordo raggiunto dalle parti, Il Giudice ha assegnato a queste ultime termine di dieci giorni per produrre in atti le remissioni di querela, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e ha rinviato la causa all'udienza del 22.8.2024.
All'udienza da ultimo indicata, il Giudice, previa acquisizione del parere negativo del Pubblico Ministero in ordine alle condizioni di separazione personale così come concordate tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni di cui all'accordo versato in atti dalle parti, disponendo -in via ulteriore- il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Potenza. Pertanto, è stata fissata l'udienza del 27.9.2024, disponendo la comparizione personale delle parti e del Pubblico Ministero.
4 R.G. N. 1814/2024
All'udienza da ultimo indicata è comparso il , il quale ha Parte_2
confermato il parere negativo espresso in ordine alla definizione del giudizio alle condizioni di separazione personale così come rinvenute dalle parti, sostenendo che - nonostante le rimessioni di querela- vi era ancora un procedimento penale soggetto alla procedibilità d'ufficio e che atteneva ai maltrattamenti subìti dalla moglie, e che dall'esame degli atti del procedimento penale emergeva una situazione all'attualità pericolosa per le minori. I procuratori delle parti, le quali sono comparse personalmente, hanno contestato la tesi del Pubblico Ministero, evidenziando che i coniugi non avevano più alcun contatto fra loro, ad eccezione di quello che occorreva per le minori relativo al regime di frequentazione. Poi, hanno dato atto che in sede di riesame era stata caducata la misura cautelare adottata nei confronti del resistente.
All'esito del contradditorio di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Preliminarmente, in considerazione della cittadinanza nigeriana della ricorrente, la quale in prima udienza ha chiesto l'applicazione della Legge italiana, deve essere ritenuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della Legge italiana al caso di specie.
Nel merito, i coniugi hanno domandato al Tribunale la decisione della causa in conformità all'accordo di separazione personale convenuto ovvero alle seguenti condizioni (di seguito si riporta integralmente l'accordo di separazione personale):
5 R.G. N. 1814/2024
6
R.G. N. 1814/2024
7 R.G. N. 1814/2024
8 R.G. N. 1814/2024
9 R.G. N. 1814/2024
10 R.G. N. 1814/2024
11 R.G. N. 1814/2024
12 R.G. N. 1814/2024
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio osserva:
a) le deduzioni di violenza presenti in ricorso e riferite esclusivamente alla moglie, tanto vero che questa sin da subito ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie e un normale regime di frequentazione padre-figlie, non appaiono d'ostacolo all'emissione della pronuncia alle condizioni concordate atteso che il Tribunale delle Libertà in sede di riesame ha caducato la misura cautelare originariamente emessa nei confronti del resistente e a tutela della ricorrente (circostanza pacifica);
b) le deduzioni di violenza presenti in ricorso e per le quali la ricorrente ha originariamente formulato domanda di addebito della separazione personale nei confronti del marito (domanda rinunciata attesa la volontà manifestata nell'accordo) devono essere valutate proprio in relazione alla successiva condotta processuale della ricorrente, la quale ha sottoscritto accordo di separazione personale (si fa notare che anche nel ricorso è stata rappresentata la volontà di procedere con una separazione consensuale e che ciò non è stato possibile per l'indisponibilità del marito) e ha rimesso la querela sporta nei confronti del marito;
c) non sono state dedotte né sono emerse condotte pregiudizievoli per la prole poste in essere dal padre, tanto che in sede di prima udienza la ricorrente ha dichiarato che le minori vedono il padre normalmente e che talvolta pernottano presso il padre.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene che il parere negativo del P.M. possa essere superato e che, tenuto conto del diritto dei figli alla bigenitorialità, le condizioni convenute tra i coniugi possano esser poste alla base della presente sentenza, poiché conformi all'interesse delle figlie, sia avuto riguardo al profilo materiale della contribuzione paterna al sostentamento della prole, sia con riguardo al profilo
13 R.G. N. 1814/2024 relazionale circa il regime di frequentazione figlie-genitore non convivente, e non essendo contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, con conferma del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza, atteso che dagli atti di causa emerge che le minori risiedono (di fatto) in
Potenza e frequentano le scuole nella città di Potenza presso l'Istituto Comprensivo
Torraca-Bonaventura (sedi via delle Acacie e viale Marconi).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1814 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._3
contratto matrimonio in Pietragalla (PZ) il 23.8.2020 (atto N. 2, Parte I, Anno 2020);
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pietragalla (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Potenza, ai quali dispone la comunicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria;
5) compensa integralmente spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.10.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1814/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 27.9.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
City (Nigeria) il 28.8.1991 e residente in [...], cittadina nigeriana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla C.F._2
via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CILLIS (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Potenza alla piazza Alcide De Gasperi n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 R.G. N. 1814/2024
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private e per il P.M. come da verbale di udienza del
27.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 15.5.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, con il quale aveva contratto matrimonio civile in Pietragalla (PZ) in data 23.8.2020, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (3.10.2016) ed Per_1
(27.6.2019). Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. In particolare, la ricorrente ha esposto che il marito faceva uso abituale di sostanze stupefacenti che lo avevano reso «nervoso, irascibile, impaziente, assolutamente non collaborativo con la moglie, offensivo, minaccioso e anche violento», sia verbalmente sia fisicamente. Ebbene, in seguito all'ennesimo e ultimo episodio di violenza avvenuto in data 13.12.2023, la ricorrente aveva sporto querela nei confronti del marito e si era allontanata dalla casa coniugale, portando con sé le figlie presso la casa-rifugio gestita dalla Associazione Telefono Donna in Potenza.
La resistente ha - altresì - dedotto che «a seguito della querela il marito era stato attinto da un divieto di avvicinamento col provvedimento reso dal GIP di Potenza nel proc. penale n. 3911/2023 Mod 21 e n. 4355/2023 dal Gip di Potenza;
tale misura era stata poi revocata e il procedimento penale era […] pendente».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato alla prole;
2) Disporre l'affidamento delle figlie condiviso tra i genitori;
3) Disporre la collocazione delle figlie presso la madre;
4) Regolamentare gli incontri tra il padre e le figlie disponendo che:
a) il padre tenga con sé le figlie almeno due pomeriggi alla settimana dalla loro uscita di scuola fino alle ore 21,00 sancendo che sia compito del padre, nei suoi giorni di visita, prelevare le figlie all'uscita da scuola, far fare loro i compiti, farle cenare per poi riportarle dalla madre dopo cena;
2 R.G. N. 1814/2024
b) che le tenga con sé a settimane alterne, dal sabato mattina alla sera della domenica con prelievo dall'abitazione dove esse vivono con la madre alle ore 9 del sabato e riaccompagnamento alle ore 21 della domenica;
c) che durante le vacanze natalizie il padre tenga con sé le figlie almeno per cinque giorni consecutivi comprendenti un anno i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e
l'anno successivo il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
d) che durante le vacanze pasquali il padre tenga con sé le figlie per almeno tre giorni consecutivi comprendenti un anno la Domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;
e) che in estate il padre tenga con sé le figlie per un periodo di due settimane, da concordarsi entro fine maggio con l'altro genitore;
f) che nelle altre festività ricorrenti durante l'anno, quali ad esempio il 1° novembre,
8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc. e relativi ponti le figlie minori stiano con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
g) il tutto precisando che sarà cura di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé di curare che le bambine pranzino e/o cenino (secondo i casi), che svolgano i compiti scolatici loro assegnati, nonché di accompagnarle alle eventuali attività sportive extrascolastiche e/o ricreative e riprenderle al termine;
h) che sarà cura di ciascun genitore nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé di assicurare che le bimbe possano avere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
4) porre carico del e a favore della ricorrente sia un contributo Controparte_1
mensile di mantenimento della moglie non inferiore a Euro 200,00 , sia un contributo di mantenimento ordinario delle figlie non inferiore a Euro 350,00 per ciascuna figlia;
disponga dunque che, in totale, il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, per il di lei mantenimento e per quello delle due figlie la somma complessiva di almeno novecento euro, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno;
5) Voglia altresì il Giudice tenuto conto della diversa capacità economica delle parti ripartire tra i genitori in modo differenziato le eventuali spese straordinarie per le figlie, ponendo dette spese straordinarie a carico del padre per la quota non inferiore al 70% e a carico della madre per la quota massima del 30%; il tutto precisando che:
a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per retta
3 R.G. N. 1814/2024 scolastiche, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) richiedono, invece, il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per
l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze;
6) Disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale per le figlie a carico
(che ha sostituito i c.d. “assegni familiari”) erogato dall'INPS spetti alla madre, quale genitore collocatario;
7) Condannare il resistente alle spese e competenze di causa».
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 5.7.2024, disponendone la comunicazione al Pubblico Ministero anche al fine di ottenere informazioni circa l'esistenza di procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nel ricorso, definiti o pendenti, nonché ai relativi atti coperti da segreto di cui all'art. 329 c.p.p., il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 25.6.2024.
Con istanza congiunta depositata in data 26.6.2024, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione personale, impegnandosi -altresì- a rimettere le reciproche querele.
All'udienza del 5.7.2024, esaminato l'accordo raggiunto dalle parti, Il Giudice ha assegnato a queste ultime termine di dieci giorni per produrre in atti le remissioni di querela, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e ha rinviato la causa all'udienza del 22.8.2024.
All'udienza da ultimo indicata, il Giudice, previa acquisizione del parere negativo del Pubblico Ministero in ordine alle condizioni di separazione personale così come concordate tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni di cui all'accordo versato in atti dalle parti, disponendo -in via ulteriore- il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Potenza. Pertanto, è stata fissata l'udienza del 27.9.2024, disponendo la comparizione personale delle parti e del Pubblico Ministero.
4 R.G. N. 1814/2024
All'udienza da ultimo indicata è comparso il , il quale ha Parte_2
confermato il parere negativo espresso in ordine alla definizione del giudizio alle condizioni di separazione personale così come rinvenute dalle parti, sostenendo che - nonostante le rimessioni di querela- vi era ancora un procedimento penale soggetto alla procedibilità d'ufficio e che atteneva ai maltrattamenti subìti dalla moglie, e che dall'esame degli atti del procedimento penale emergeva una situazione all'attualità pericolosa per le minori. I procuratori delle parti, le quali sono comparse personalmente, hanno contestato la tesi del Pubblico Ministero, evidenziando che i coniugi non avevano più alcun contatto fra loro, ad eccezione di quello che occorreva per le minori relativo al regime di frequentazione. Poi, hanno dato atto che in sede di riesame era stata caducata la misura cautelare adottata nei confronti del resistente.
All'esito del contradditorio di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Preliminarmente, in considerazione della cittadinanza nigeriana della ricorrente, la quale in prima udienza ha chiesto l'applicazione della Legge italiana, deve essere ritenuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della Legge italiana al caso di specie.
Nel merito, i coniugi hanno domandato al Tribunale la decisione della causa in conformità all'accordo di separazione personale convenuto ovvero alle seguenti condizioni (di seguito si riporta integralmente l'accordo di separazione personale):
5 R.G. N. 1814/2024
6
R.G. N. 1814/2024
7 R.G. N. 1814/2024
8 R.G. N. 1814/2024
9 R.G. N. 1814/2024
10 R.G. N. 1814/2024
11 R.G. N. 1814/2024
12 R.G. N. 1814/2024
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio osserva:
a) le deduzioni di violenza presenti in ricorso e riferite esclusivamente alla moglie, tanto vero che questa sin da subito ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie e un normale regime di frequentazione padre-figlie, non appaiono d'ostacolo all'emissione della pronuncia alle condizioni concordate atteso che il Tribunale delle Libertà in sede di riesame ha caducato la misura cautelare originariamente emessa nei confronti del resistente e a tutela della ricorrente (circostanza pacifica);
b) le deduzioni di violenza presenti in ricorso e per le quali la ricorrente ha originariamente formulato domanda di addebito della separazione personale nei confronti del marito (domanda rinunciata attesa la volontà manifestata nell'accordo) devono essere valutate proprio in relazione alla successiva condotta processuale della ricorrente, la quale ha sottoscritto accordo di separazione personale (si fa notare che anche nel ricorso è stata rappresentata la volontà di procedere con una separazione consensuale e che ciò non è stato possibile per l'indisponibilità del marito) e ha rimesso la querela sporta nei confronti del marito;
c) non sono state dedotte né sono emerse condotte pregiudizievoli per la prole poste in essere dal padre, tanto che in sede di prima udienza la ricorrente ha dichiarato che le minori vedono il padre normalmente e che talvolta pernottano presso il padre.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene che il parere negativo del P.M. possa essere superato e che, tenuto conto del diritto dei figli alla bigenitorialità, le condizioni convenute tra i coniugi possano esser poste alla base della presente sentenza, poiché conformi all'interesse delle figlie, sia avuto riguardo al profilo materiale della contribuzione paterna al sostentamento della prole, sia con riguardo al profilo
13 R.G. N. 1814/2024 relazionale circa il regime di frequentazione figlie-genitore non convivente, e non essendo contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, con conferma del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali del Comune di Potenza, atteso che dagli atti di causa emerge che le minori risiedono (di fatto) in
Potenza e frequentano le scuole nella città di Potenza presso l'Istituto Comprensivo
Torraca-Bonaventura (sedi via delle Acacie e viale Marconi).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1814 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._3
contratto matrimonio in Pietragalla (PZ) il 23.8.2020 (atto N. 2, Parte I, Anno 2020);
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pietragalla (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Potenza, ai quali dispone la comunicazione della presente sentenza a cura della Cancelleria;
5) compensa integralmente spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.10.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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