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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Giovanni Mazzone, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso i cui Uffici in Via dei Mille, is, 221 è ope legis domiciliata CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: querela di falso
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione in riassunzione ritualmente notificata il 26 gennaio 2017 Pt_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la ,
[...] Controparte_1 esponendo che nella causa n. 774/2015 R.G. dinnanzi al Giudice di Pace di Patti aveva proposto opposizione al verbale n. 650307921 del 2 novembre 2015 redatto dai Carabinieri di Sant'Agata Militello e con cui gli era stata contestata la violazione
1 dell'art. 128, comma 2, Codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di €
164,00 oltre alla revoca della patente;
che l'infrazione ingiustamente addebitatagli non sussisteva perché egli era stato sottoposto a controllo in una strada privata;
che aveva proposto querela di falso e che con provvedimento del 26 ottobre 2016 il
Giudice di Pace aveva sospeso il processo rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente;
che, tutto ciò premesso, egli intendeva presentare querela di falso avverso il verbale impugnato dinnanzi al Giudice di Pace.
Nella resistenza della costituitasi con comparsa del 16 Controparte_1 novembre 2017, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova per testi.
Pervenuto per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice istruttore – insediatosi il 30 novembre 2022 – l'11 dicembre 2024 a seguito di rimessione del fascicolo dal
G.O.P. delegato dal precedente titolare del ruolo per l'istruttoria, il giudizio era rinviato all'udienza del 9 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., concedendo termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusione e ulteriore termine di venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica.
2. – In premessa va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale.
Essa è infatti intempestiva giacché, da un lato, risulta formulata nella comparsa di risposta depositata solo il 16 novembre 2017 a fronte di una prima udienza fissata per il 28 novembre 2017 e, dall'altro, non è stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza come prescritto dall'art. 38 c.p.c. (v. Cass., n. 20493/2018, alla cui stregua
“[l]'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del
2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione”).
2 Nel merito si osserva quanto segue.
La querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti
(Cass., n. 8362/2000).
Il presupposto del giudizio di falso è che il documento contro cui la querela è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700 c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. n. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. S.U., n. 3734/1986).
È allora evidente che la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass., n. 18323/2007).
Va pertanto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta che, invero, non ha affatto negato di essersi avvalsa dei documenti oggi impugnati nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, limitandosi piuttosto a sostenere – erroneamente, appunto – la necessità di evocare in giudizio il potenziale autore della falsità.
In giurisprudenza è pacifico che tanto i verbali di contestazione di contravvenzione quanto i rapporti di polizia hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza. Viceversa, per
3 quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, pur riferendosi ad accadimenti non avvenuti in sua presenza, i verbali di accertamento e di contestazione non fanno prova fino a querela di falso, ma la loro attendibilità intrinseca può essere infirmata da una specifica prova contraria (Cass., n. 20025/2016; Cass., n. 22662/2008; Cass., n. 3705/2013).
A rigore il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso i documenti indicati in citazione, essendo pacifico che trattasi di atti pubblici, quanto verificare se la circostanza censurata sia assistita da fede privilegiata.
E ciò nella specie va escluso, essendo ius receptum che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass., n. 10376/2024;
Cass., n. 20025/2016).
Infatti la natura comunale o privata della strada integra gli estremi di una qualificazione/valutazione e non già di un fatto tout court.
D'altra parte è stato evidenziato – con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia (ma il ragionamento vale anche nel caso di verbale di contestazione) – che per i giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale ovvero per la menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo l'atto non ex se ha efficacia fide-facente (Cass., n. 29320/2022).
E ciò è tanto più vero se si considera che pure l'attore ha avuto necessità di rivolgersi a un consulente di parte per effettuare diverse, appunto, valutazioni.
Ne consegue che non è possibile proporre querela di falso per contestare la veridicità dell'affermazione censurata (i.e. «strada comunale») , ben potendo la parte avvalersi dei comuni mezzi di prova per infirmarne l'efficacia dimostrativa.
4 La querela di falso va dunque dichiarata inammissibile.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (Cass., n. 15642/2017) tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 184/2017 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti della dichiara inammissibile la querela Controparte_1 di falso e condanna il primo a rifondere alla seconda le spese di lite, liquidate in €
3.809,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., se dovuti, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
5
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 184/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. C.F._1
Giovanni Mazzone, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso i cui Uffici in Via dei Mille, is, 221 è ope legis domiciliata CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: querela di falso
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione in riassunzione ritualmente notificata il 26 gennaio 2017 Pt_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la ,
[...] Controparte_1 esponendo che nella causa n. 774/2015 R.G. dinnanzi al Giudice di Pace di Patti aveva proposto opposizione al verbale n. 650307921 del 2 novembre 2015 redatto dai Carabinieri di Sant'Agata Militello e con cui gli era stata contestata la violazione
1 dell'art. 128, comma 2, Codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di €
164,00 oltre alla revoca della patente;
che l'infrazione ingiustamente addebitatagli non sussisteva perché egli era stato sottoposto a controllo in una strada privata;
che aveva proposto querela di falso e che con provvedimento del 26 ottobre 2016 il
Giudice di Pace aveva sospeso il processo rimettendo le parti innanzi al Tribunale competente;
che, tutto ciò premesso, egli intendeva presentare querela di falso avverso il verbale impugnato dinnanzi al Giudice di Pace.
Nella resistenza della costituitasi con comparsa del 16 Controparte_1 novembre 2017, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova per testi.
Pervenuto per la prima volta dinnanzi al nuovo giudice istruttore – insediatosi il 30 novembre 2022 – l'11 dicembre 2024 a seguito di rimessione del fascicolo dal
G.O.P. delegato dal precedente titolare del ruolo per l'istruttoria, il giudizio era rinviato all'udienza del 9 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., concedendo termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusione e ulteriore termine di venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica.
2. – In premessa va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale.
Essa è infatti intempestiva giacché, da un lato, risulta formulata nella comparsa di risposta depositata solo il 16 novembre 2017 a fronte di una prima udienza fissata per il 28 novembre 2017 e, dall'altro, non è stata rilevata d'ufficio entro la prima udienza come prescritto dall'art. 38 c.p.c. (v. Cass., n. 20493/2018, alla cui stregua
“[l]'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del
2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione”).
2 Nel merito si osserva quanto segue.
La querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti
(Cass., n. 8362/2000).
Il presupposto del giudizio di falso è che il documento contro cui la querela è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700 c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. n. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. S.U., n. 3734/1986).
È allora evidente che la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass., n. 18323/2007).
Va pertanto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta che, invero, non ha affatto negato di essersi avvalsa dei documenti oggi impugnati nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, limitandosi piuttosto a sostenere – erroneamente, appunto – la necessità di evocare in giudizio il potenziale autore della falsità.
In giurisprudenza è pacifico che tanto i verbali di contestazione di contravvenzione quanto i rapporti di polizia hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza. Viceversa, per
3 quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, pur riferendosi ad accadimenti non avvenuti in sua presenza, i verbali di accertamento e di contestazione non fanno prova fino a querela di falso, ma la loro attendibilità intrinseca può essere infirmata da una specifica prova contraria (Cass., n. 20025/2016; Cass., n. 22662/2008; Cass., n. 3705/2013).
A rigore il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso i documenti indicati in citazione, essendo pacifico che trattasi di atti pubblici, quanto verificare se la circostanza censurata sia assistita da fede privilegiata.
E ciò nella specie va escluso, essendo ius receptum che “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass., n. 10376/2024;
Cass., n. 20025/2016).
Infatti la natura comunale o privata della strada integra gli estremi di una qualificazione/valutazione e non già di un fatto tout court.
D'altra parte è stato evidenziato – con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia (ma il ragionamento vale anche nel caso di verbale di contestazione) – che per i giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale ovvero per la menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo l'atto non ex se ha efficacia fide-facente (Cass., n. 29320/2022).
E ciò è tanto più vero se si considera che pure l'attore ha avuto necessità di rivolgersi a un consulente di parte per effettuare diverse, appunto, valutazioni.
Ne consegue che non è possibile proporre querela di falso per contestare la veridicità dell'affermazione censurata (i.e. «strada comunale») , ben potendo la parte avvalersi dei comuni mezzi di prova per infirmarne l'efficacia dimostrativa.
4 La querela di falso va dunque dichiarata inammissibile.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (Cass., n. 15642/2017) tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 184/2017 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti della dichiara inammissibile la querela Controparte_1 di falso e condanna il primo a rifondere alla seconda le spese di lite, liquidate in €
3.809,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., se dovuti, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
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