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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2024, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
RGL n. 7282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 7282/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter
MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F.: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di CP_3
, dalla Dott.ssa , Funzionario dello stesso , CP_2 CP_4 CP_1 legalmente domiciliate presso l'Ambito di , Via Coazze n. CP_2 CP_2
18
-PARTE CONVENUTA-
1 RGL n. 7282/2023
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Preso atto dell'eccezione di prescrizione formulata Cont dalla difesa del e considerato quanto statuito con la sentenza della
Suprema Corte n. 27661/2023, dichiara di rinunciare al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico
2018/19. Insiste, nel resto, nelle conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: Richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, eccependo la prescrizione quinquennale avuto riguardo all'anno scolastico 2018/19 e contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe
2 RGL n. 7282/2023
quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
4. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
5. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
6. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
3 RGL n. 7282/2023
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
8. La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 24.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 12.9.2019 al 30.6.2020: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente.
9. E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
4 RGL n. 7282/2023
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
10. L'importo complessivo che il convenuto dovrà CP_1 rendere disponibile alla ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2019/20, avendo rinunciato parte ricorrente alla domanda relativamente all'anno scolastico 2018/19, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai CP_1 parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- Accerta il diritto di , con riferimento all'anno scolastico Parte_1
2019/2020, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente.
- Condanna il a mettere a Controparte_5 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.
Ganci, Zampieri, Miceli e Rinaldi, antistatari.
Così deciso in Torino, lì 8.7.2024
IL GIUDICE
dott. Lorenzo AUDISIO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 7282/2023 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter
MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F.: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di CP_3
, dalla Dott.ssa , Funzionario dello stesso , CP_2 CP_4 CP_1 legalmente domiciliate presso l'Ambito di , Via Coazze n. CP_2 CP_2
18
-PARTE CONVENUTA-
1 RGL n. 7282/2023
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Preso atto dell'eccezione di prescrizione formulata Cont dalla difesa del e considerato quanto statuito con la sentenza della
Suprema Corte n. 27661/2023, dichiara di rinunciare al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico
2018/19. Insiste, nel resto, nelle conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: Richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, eccependo la prescrizione quinquennale avuto riguardo all'anno scolastico 2018/19 e contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe
2 RGL n. 7282/2023
quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
4. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
5. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
6. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
3 RGL n. 7282/2023
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
8. La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 24.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 12.9.2019 al 30.6.2020: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente.
9. E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché transitata in ruolo;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
4 RGL n. 7282/2023
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
10. L'importo complessivo che il convenuto dovrà CP_1 rendere disponibile alla ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2019/20, avendo rinunciato parte ricorrente alla domanda relativamente all'anno scolastico 2018/19, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_3
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai CP_1 parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- Accerta il diritto di , con riferimento all'anno scolastico Parte_1
2019/2020, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente.
- Condanna il a mettere a Controparte_5 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.
Ganci, Zampieri, Miceli e Rinaldi, antistatari.
Così deciso in Torino, lì 8.7.2024
IL GIUDICE
dott. Lorenzo AUDISIO
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