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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43752, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], già titolare C.F._1 dell'omonima ditta individuale cancellata in data 01.02.2021, elettivamente domiciliata in
Catania (CT) 95125, alla Via Torre Alessi n. 5, presso e nello studio dell'avv. Andrea
Salvatore Longo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
on sede legale in Roma alla Via Savoia n. 43/47, codice fiscale e P.IVA n. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. , P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata elettivamente in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pucci (codice fiscale ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato, depositata in atti.
OPPOSTA
1 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
La signora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7776/2022 (n. R.G. 22794/2022), emesso in data 03.05.2022 dal Tribunale di Roma e notificato in data 13.05.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della CP_1
la somma di euro 14.246,00, oltre interessi come da domanda e spese di lite, per il
[...]
pagamento della fatture allegate al ricorso (doc. 2) emesse per l'erogazione di energia elettrica alla ” presso i locali siti in via Apicella 111 95122 - Catania. Parte_2
A sostegno dell'opposizione l'istante eccepiva: preliminarmente la mancanza di prova del credito azionato, ritenendo la fattura inidonea a tali fine;
l'incompetenza del Tribunale di
2 Roma in favore del Tribunale di Catania;
la prescrizione biennale del credito azionato;
le modalità di calcolo, periodi ed importi delle fatture azionate. Concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo, così statuire: – in limine litis, ritenere e dichiarare
l'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di
Catania, per i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna della opposta società,
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
– sempre in CP_1
limine litis, statuire e dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione, da parte della opposta società, della somma indicata in seno al decreto ingiuntivo n. CP_1
7776/2022 (n. 22794/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Roma in data 03.05.2022 e notificato all'odierna opponente, sig.ra , in data 13.05.2022, per le Parte_1
ampie motivazioni, fattuali e di diritto, di cui in narrativa;
– nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, sig.ra Parte_1
, all'odierna opposta, società per le causali di cui al decreto ingiuntivo
[...] CP_1 de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– in ogni caso, rigettare ogni domanda avanzata dall'odierna società opposta nei confronti dell'odierna opponente per le ragioni e motivazioni esposte nel presente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo de quo;
– conseguentemente, condannare la società opposta alla rifusione delle spese e competenze dell'odierno giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore del sottoscritto avvocato, che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse difese ritenute infondate in CP_1
fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'opposizione. Concludeva chiedendo: “Voglia ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese: in via preliminare, rigettare per tutti i motivi di cui in atto l'avversa eccezione di incompetenza per territorio;
sempre in via preliminare, poiché l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta ed è anzi, ictu oculi pretestuosa ed infondata per tutti i motivi di cui in atto, concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo di codesto ill.mo Tribunale n. 7776/2022 (n.
R.G. 22794/2022). nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che il credito azionato da pari ad € 14.246,15 oltre interessi moratori da ogni singola CP_1 scadenza e sino all'effettivo soddisfo, è certo liquido ed esigibile per tutti i motivi di cui in
3 atto, che per gli stessi motivi sono inammissibili, nulle ed infondate in fatto e in diritto tutte le domande, le difese e le eccezioni articolate dall'opponente e per l'effetto rigettarle, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, nel denegato caso in cui venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il credito di nei confronti della Signora posto a fondamento CP_1 Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 14.246,15 oltre interessi moratori da ogni singola scadenza e sino all'effettivo soddisfo, è certo liquido ed esigibile per tutti i motivi di cui in atto, rigettare tutte le domande, le difese e le eccezioni articolate dalla Signora
perché inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 condannare l'opponente al pagamento della predetta complessiva somma di € 14.246,15 oltre interessi moratori da ogni singola scadenza e sino all'effettivo soddisfo in favore di
o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso con CP_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.”
Con provvedimento adottato 28.06.2023, all'esito dell'udienza svolta con trattazione scritta
“ Visto il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza;
esaminata l'eccezione di parte opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Catania, se ne rileva l'infondatezza. Al riguardo deve essere richiamato il prevalente orientamento della Cassazione che con l'arresto delle Sezioni Unite (cfr. Sent. Cass. S.U. n. 17989/2016) che ha definitivamente confermato che la competenza territoriale spetta, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., 3° comma, al giudice del domicilio del creditore risultante al tempo della richiesta di adempimento, allorquando si tratti di obbligazione pecuniaria liquida della quale il titolo possa consentire la determinazione dell'ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità ai fini della competenza.
Si rileva, altresì, che la competenza va ricondotta, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., che individua il foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, a quello in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ebbene nel procedimento in esame risulta per tabulas che il domicilio della società creditrice, era, al CP_1
momento della richiesta di pagamento del credito, corrente in Roma alla Via Savoia n.
43/47, ed il credito liquido era certamente determinabile sulla base dei criteri e delle previsioni previste nel contratto e nelle fatture emesse (Cfr. doc. 2 allegato da parte
4 opposta e doc. 3 allegato nel fascicolo del monitorio). Dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente deve essere rigettata, posto che il foro alternativo destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 c.p.c.
e 1182 c.c., III comma è da ricondurre al Tribunale adito di Roma. vista l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto l'art. 648 c.p.c.; si rileva che l'opposizione appare generica e non fondata su prova scritta;
si osserva, altresì, in ordine al fumus boni iuris, che il credito vantato dalla sia fondato;
concede la provvisoria esecuzione del decreto CP_1
ingiuntivo opposto n. 7776/2022 (n. R.G. 22794/2022); concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. C.p.c., a decorrere dalla comunicazione del presente verbale;
rinvia per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 24.11.2023, ore 10.00.”
Le parti non depositavano le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., come concesse, ne articolavano istanze istruttorie, per cui la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Catania e richiamando i rilievi e le motivazioni già svolte con l'ordinanza del 28.06.2023, che conferma, ne dispone il rigetto.
Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente
5 dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene dall'esame degli atti di causa risulta che la parte opposta abbia depositato in atti: il contratto di somministrazione di energia elettrica del 18.02.2015 intercorso tra le parti;
le fatture insolute;
estratto autenticato delle scritture contabili;
la diffida alla parte opponente al pagamento delle fatture insolute ( Cfr. documenti allegati al fascicolo del monitorio).
Ebbene detta documentazione certamente prova il credito avanzato dalla società ricorrente, oggi opposta.
Invero in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13.533 del 30/10/2001).
In merito all'eccezione di prescrizione delle fatture sollevata da parte opponente si osserva che la stessa è priva di pregio, considerato che il termine di prescrizione di due anni è applicabile per le fatture relative ai consumi di energia elettrica, emesse dopo il 1° marzo del 2018, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), mentre le fatture in contestazione hanno tutte data anteriore al marzo 2018, precisamente esse emesse nel biennio 2016 e 2017 (Fattura n.: • C000005305 del
28/06/2016 di € 607,07; • C000005450 del 28/06/2016 di € 32,07; • C000005451 del
28/06/2016 di € 32,07; • C000005552 del 28/06/2016 di € 32,07; • C000005553 del
28/06/2016 di € 32,07; • T000020905 del 18/01/2017 di € 434,08; • T000043037 del
17/02/2017 di € 376,64; • T000106926 del 31/03/2017 di € 359,66; • T000118582 del
28/04/2017 di € 414,07;• T000158724 del 30/05/2017 di € 280,45; • T000197383 del
21/06/2017 di € 317,38; • T000219337 del 24/07/2017 di € 329,36; • T000257927 del
24/08/2016 di € 1.802,31; • T000269286 del 07/09/2017 di 191,71; • T000293766 del
23/09/2016 di € 229,32; • T000327683 del 20/10/2016 di € 1.364,23; • T000343293 del
15/11/2016 di € 6.379,54; • T000387324 del 21/12/2016 di € 1.032,06), per cui ad esse è applicabile il temine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., che non risulta trascorso, atteso che è stata interrotto il termine con la diffida del 5.10.2020.
6 L'eccezione di prescrizione deve essere pertanto respinta.
Per quanto riguarda la contestazione di parte opponente sulle modalità di calcolo degli importi ed i periodi di cui alle fatture di cui parte ricorrente ha chiesto il pagamento, oltre che la limitata efficacia obbligatoria delle stesse, se ne rileva l'estrema genericità.
Si osserva che parte istante mai prima del presente procedimento aveva contestato in ordine al rapporto contrattuale di somministrazione e le fatture, come pacificamente ricevute.
Va ricordato in ordine al valore probatorio delle fatture, in applicazione del principio della vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c. e dell'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. è consolidato l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, secondo cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabili, sono tuttavia idonee a fornire la prova dei consumi in essi riportati, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova sui consumi ed in particolare la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultati dal contatore.
Tuttavia, tale onere probatorio incombe sul somministrante unicamente allorquando sia stata svolta dal somministrato una analitica e specifica contestazione dei consumi rilevati, mancando la quale opera una presunzione di semplice veridicità dei dati riportati in fattura.
Dunque, al fine di superare la presunzione della validità dei consumi riportati in fattura e di cui si chiede il pagamento, è sempre necessaria una analitica e specifica contestazione da parte dell'utente, affinché il somministrante sia onerato di provare l'affidabilità dei valori registrati.
Invero, la presunzione di veridicità non viene superata in presenza di una contestazione generica ed astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione delle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo, come svolta nel caso di specie.
Le doglianze di parte opponete sul quantum richiesto dalla società ricorrente, appaiono, pertanto, prive di ogni di pregio e fondamento, e vanno respinte.
Alla luce delle superiori osservazioni, da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
7 Si rileva che la parte opponente, dopo la prima udienza di trattazione, ha disertato le successive udienze disinteressandosi di fatto alla causa e non ha depositato le memorie ex art. 183, Vi Co. c.p.c. e quelle di cui all'art. 190 c.p.c..
Tale comportamento è da ritenervi evidentemente dilatorio dell'adempimento su di essa incombente.
Le spese di lite in ragione delle spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che quantifica nella somma di euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario per spese generali,
Cpa ed Iva come per legge.
Roma, lì 05.01.2025
Il giudice
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