TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 207 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/02/2025
Il giorno 17/02/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 207 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogera Sciarratta in sostituzione dell'avv. Amico per parte opponente e l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv. Clara Gualtieri per parte opposta.
L'avv. Sciarratta conclude riportandosi a quanto già discusso all'udienza del 29.10.2024.
L'avv. Gagliano si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle note conclusive depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ribadendo che il giudizio di opposizione costituisce un'azione di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito e che le norme relative alla procedura di sovraindebitamento non escludono la possibilità per il creditore di accertamento del credito incluso in piano di ristrutturazione omologato;
pertanto non dovrà essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 17/02/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 207 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Alessandro Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il 17.05.2022 unitamente a comparsa di costituzione di nuovo difensore
* ATTORE OPPONENTE * contro c.f./p.iva: ) con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di (c.f./p.iva: ), CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, piazza IV Novembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Clara
Gualtieri, che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 01 dicembre 2021 la , in nome e per conto di , ha ottenuto CP_2 CP_3 dal Tribunale di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 1127/2021 - R.G. n. 2567/2021) per la somma di € 11.046,48, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di e (“quest'ultima nei limiti della Controparte_1 Parte_1 fideiussione prestata di € 8.400,00”) quale saldo debitore del conto corrente n. 40785.44 intrattenuto presso la Filiale 9470 di Agrigento della . Controparte_4
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato a mezzo posta il 14 dicembre 2021,
ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, notificato a Controparte_1 mezzo pec in data 21.01.2022, sulla base dei seguenti motivi: “1) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione civile e commerciale e/o per il mancato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
2) insussistenza della prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
3) infondatezza, nel merito, della pretesa per la inesistenza della prova del credito;
4) nullità e/o annullabilità del contratto di conto corrente per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie;
5) nullità delle clausole di determinazione degli interessi
e delle penali per vessatorietà; applicazione di interessi usurari;
illegittima pratica anatocistica”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- preliminarmente e pregiudizialmente, ritenere e dichiarare
l'improcedibilità … della domanda monitoria … stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione … nonché di quello di negoziazione assistita …; - … ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, improponibile, improcedibile, infondato, il Decreto Ingiuntivo … per assenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e procedibilità … e per l'effetto dichiarare la nullità,
l'annullabilità, l'improcedibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo opposto revocandolo;
- nel merito … revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per inesistenza della prova del credito, ovvero dichiarando la nullità del contratto di conto corrente e dei negozi di apertura di credito posti a fondamento del medesimo per mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole derogatorie e vessatorie ex art. 1341, comma 2 c.c.; - in subordine, previa declaratoria di vessatorietà … dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ. nonché siccome incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., e/o per violazione dell'art.
1322 …, e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 18 giugno 1998, n. 192, … o con qualsivoglia
3 altra e diversa motivazione e statuizione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 comma 2 e 1815 cod. civ. di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al contratto di conto corrente impugnato e ai negozi di apertura di credito e/o di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli interessi ultralegali applicati, nonché la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta società per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia;
- in via gradata, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare, comunque, che l'opposta con la previsione del piano di ammortamento, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
- infine, accertare e dichiarare la violazione da parte della originaria società bancaria delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti contrattuali e di credito intercorsi con gli opponenti, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Radicatasi la lite, si costituiva la non in proprio ma in nome e per conto di CP_2
depositando in data 04 maggio 2022 comparsa di risposta con la quale resisteva CP_3 all'avversa opposizione, contestando quanto eccepito e dedotto dall'opponente, e chiedeva al
Tribunale di “in via pregiudiziale/preliminare: - concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione …; - assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010 …; - dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in ordine alle domande di parte attrice opponente che non CP_3
afferiscono la qualità della stessa di cessionaria del credito … e/o che siano in contrasto con la sua qualità di veicolo di cartolarizzazione;
nel merito: in via principale: … rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …; in via subordinata: … condannare al pagamento in Controparte_1
favore di rappresentata nel presente giudizio da della somma di Euro CP_3 CP_2
11.046,48=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento
… di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
… con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario … c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari in data 24 maggio 2022, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, adottava i provvedimenti previsti per tale eventualità dall'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
Quindi, constatato l'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza riservata depositata il 05 maggio 2023, il Tribunale ritenuta esplorativa e inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'opponente, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
Con preverbale depositato il 28 ottobre 2024, parte opponente ha rappresentato di essere
“stato ammesso a un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, che “detto piano di ristrutturazione dei debiti, nel quale è ricompreso anche il credito oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato omologato con sentenza n. 7/2024 del Tribunale di
Agrigento pubblicata il 26/03/2024”, e ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla
5 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che parte opponente non ha affatto contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di conto corrente intercorso con la Controparte_4
) limitando le proprie lamentele alla inesistenza della prova del credito, alla nullità e/o
[...]
annullabilità del contratto di conto corrente per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie, alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali per vessatorietà, all'applicazione di interessi usurari e alla illegittima pratica anatocistica.
Tali contestazioni, formulate dall'opponente in modo assolutamente generico, sono risultate smentite all'esito del presente giudizio.
Invero, la correttezza della quantificazione del debito, oltre che dalla documentazione versata in atti dall'opposta già in sede di domanda monitoria (contratto di conto corrente, estratto conto certificato 50 TUB, fideiussione di , raccomandate del 12.12.2018, del Parte_1
02.04.2019 e del 10.02.2021) poi integrata nel presente giudizio (con la produzione di tutti gli estratti conto dal 01.01.2013 al 17.01.2019), è risultata riconosciuta dallo stesso CP_1
che ha inserito l'intero debito per cui è causa nella “proposta di piano di ristrutturazione
[...]
dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 28.11.2023” dinanzi al
Tribunale di Agrigento (procedimento n. 86 del 2023) omologata con sentenza n. 7/2024 pubblicata il 26 marzo 2024 (cfr. pag. 12 della “relazione ex art. 67 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.
14” del Gestore della crisi, avv. Maria Luisa Spoto, depositata dalla parte opponente il
6 28.10.2024).
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio e la conseguente infondatezza del secondo e del terzo motivo di opposizione del CP_1
(“insussistenza della prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile” e “infondatezza della pretesa per la inesistenza della prova del credito”).
La parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, ha formulato, nel giudizio di opposizione, Controparte_1
generiche contestazioni rimaste prive di supporto probatorio.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sul , è rimasto del tutto inevaso. CP_1
L'opponente non ha, invero, fornito in giudizio alcuna prova in ordine all'applicazione di interessi usurari e anatocistici da parte dell'opposta (motivo n. 5).
Tale eccezione ben poteva essere formulata in modo specifico e circostanziato da parte dell'opponente, tenuto conto che la società opposta, oltre all'estratto conto riepilogativo (cd. saldaconto) con attestazione ex art. 50 TUB, depositato sin dalla fase monitoria, ha versato in giudizio, al momento della sua costituzione, tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente per cui è causa dal 01.01.2013 al 17.01.2019 che contengono un dettagliato conteggio degli interessi applicati con indicazione specifica del capitale, delle date di inizio e fine di validità, del numero dei giorni, del tasso applicato e dell'importo degli interessi maturati (v. all. n. 4 fascicolo parte opposta).
Pertanto, parte opponente ben avrebbe potuto verificare tali conteggi e formulare una specifica contestazione indicando dettagliatamente i periodi in cui gli interessi applicati avrebbero superato il tasso soglia o fossero stati illegittimamente calcolati in violazione del divieto di anatocismo.
Deve pertanto confermarsi, anche in questa sede, l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dal , già ritenuta esplorativa dal Tribunale CP_1 nell'ordinanza riservata depositata il 05.05.2023, “alla luce delle allegazioni proposte e in ragione della genericità delle contestazioni (non supportate neanche da alcuna specifica individuazione
7 delle poste viziate né da alcun conteggio)”.
Si osserva che, in ogni caso, il riferimento generico ad una violazione di legge non è sufficiente al fine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta inammissibile un'indagine tecnico-contabile con finalità meramente esplorativa: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 3130/2011; Cass. n. 3191/2006; Cass. Civ. n. 9060/2003).
Del pari generiche e prive di riscontro probatorio, cui era onerato l'opponente, sono le contestazioni sollevate in ordine agli ulteriori motivi di opposizione, ovverosia: “4) nullità e/o annullabilità … per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie;
5) nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali per vessatorietà”.
È appena il caso di evidenziare che il contratto di conto corrente, depositato dalla società opposta sin dalla fase monitoria risulta debitamente sottoscritto dal per Controparte_1
accettazione delle norme che lo regolano e poi sottoscritto una seconda volta per specifica approvazione ex art. 1341 c.c. delle cd. clausole vessatorie (v. pagg. 1 e 4 del contratto - doc n. 3 del fascicolo monitorio).
Non sussiste neanche la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito, fermo restando che nel giudizio di opposizione i presupposti in ordine alla sussistenza della pretesa devono essere valutati a prescindere dalla originaria fondatezza dell'azione monitoria.
3. Da ultimo, si osserva che la carenza di interesse del alla prosecuzione del CP_1
giudizio di opposizione, evidenziata sia nel preverbale depositato il 28.10.2024 che nel verbale dell'udienza tenutasi il giorno seguente, costituisce esplicito riconoscimento da parte dell'opponente delle ragioni creditorie avanzate dalla società opposta e, contrariamente a quanto richiesto dal , non può certo determinare la cessazione della materia del contendere, CP_1 stante l'interesse della all'ottenimento del titolo esecutivo. CP_2
8 Infatti, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), incoata dal e conclusasi positivamente con la sopra citata sentenza di omologa n. 7/2024 del CP_1
Tribunale di Agrigento (prodotta dallo stesso opponente in data 28.10.2024) non può inibire al creditore di agire in sede monitoria e poi nel giudizio di opposizione nei confronti del debitore al fine di precostituirsi nei suoi confronti un titolo.
Invero, conformemente alla previsione di cui all'art. 70, comma 4, del CCII, con la sentenza di omologa, il Giudice ha solo disposto “sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore”.
Il giudizio di opposizione costituisce un'azione di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito, sicché non sussistono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto, fatti salvi gli ulteriori effetti di legge del piano omologato, anche ai fini dell'esigibilità del credito accertato.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96
c.p.c. avanzata dalla società opposta, in quanto nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi di una condotta processuale con mala fede o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 207/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1127/2021 Controparte_1
(R.G. n. 2567/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 01.12.2021, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della parte opposta, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/02/2025. Il Giudice onorario
Luca Restivo
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/02/2025
Il giorno 17/02/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 207 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogera Sciarratta in sostituzione dell'avv. Amico per parte opponente e l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv. Clara Gualtieri per parte opposta.
L'avv. Sciarratta conclude riportandosi a quanto già discusso all'udienza del 29.10.2024.
L'avv. Gagliano si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle note conclusive depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ribadendo che il giudizio di opposizione costituisce un'azione di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito e che le norme relative alla procedura di sovraindebitamento non escludono la possibilità per il creditore di accertamento del credito incluso in piano di ristrutturazione omologato;
pertanto non dovrà essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 17/02/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:00, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 207 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Alessandro Amico, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il 17.05.2022 unitamente a comparsa di costituzione di nuovo difensore
* ATTORE OPPONENTE * contro c.f./p.iva: ) con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di (c.f./p.iva: ), CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, piazza IV Novembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Clara
Gualtieri, che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 01 dicembre 2021 la , in nome e per conto di , ha ottenuto CP_2 CP_3 dal Tribunale di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 1127/2021 - R.G. n. 2567/2021) per la somma di € 11.046,48, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di e (“quest'ultima nei limiti della Controparte_1 Parte_1 fideiussione prestata di € 8.400,00”) quale saldo debitore del conto corrente n. 40785.44 intrattenuto presso la Filiale 9470 di Agrigento della . Controparte_4
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato a mezzo posta il 14 dicembre 2021,
ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, notificato a Controparte_1 mezzo pec in data 21.01.2022, sulla base dei seguenti motivi: “1) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione civile e commerciale e/o per il mancato invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
2) insussistenza della prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
3) infondatezza, nel merito, della pretesa per la inesistenza della prova del credito;
4) nullità e/o annullabilità del contratto di conto corrente per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie;
5) nullità delle clausole di determinazione degli interessi
e delle penali per vessatorietà; applicazione di interessi usurari;
illegittima pratica anatocistica”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- preliminarmente e pregiudizialmente, ritenere e dichiarare
l'improcedibilità … della domanda monitoria … stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione … nonché di quello di negoziazione assistita …; - … ritenere e dichiarare nullo, illegittimo, improponibile, improcedibile, infondato, il Decreto Ingiuntivo … per assenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e procedibilità … e per l'effetto dichiarare la nullità,
l'annullabilità, l'improcedibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo opposto revocandolo;
- nel merito … revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per inesistenza della prova del credito, ovvero dichiarando la nullità del contratto di conto corrente e dei negozi di apertura di credito posti a fondamento del medesimo per mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole derogatorie e vessatorie ex art. 1341, comma 2 c.c.; - in subordine, previa declaratoria di vessatorietà … dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 cod. civ. nonché siccome incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., e/o per violazione dell'art.
1322 …, e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 18 giugno 1998, n. 192, … o con qualsivoglia
3 altra e diversa motivazione e statuizione;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 1418 comma 2 e 1815 cod. civ. di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al contratto di conto corrente impugnato e ai negozi di apertura di credito e/o di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli interessi ultralegali applicati, nonché la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta società per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia;
- in via gradata, individuare il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare, comunque, che l'opposta con la previsione del piano di ammortamento, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici;
- infine, accertare e dichiarare la violazione da parte della originaria società bancaria delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti contrattuali e di credito intercorsi con gli opponenti, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Radicatasi la lite, si costituiva la non in proprio ma in nome e per conto di CP_2
depositando in data 04 maggio 2022 comparsa di risposta con la quale resisteva CP_3 all'avversa opposizione, contestando quanto eccepito e dedotto dall'opponente, e chiedeva al
Tribunale di “in via pregiudiziale/preliminare: - concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione …; - assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010 …; - dichiarare la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in ordine alle domande di parte attrice opponente che non CP_3
afferiscono la qualità della stessa di cessionaria del credito … e/o che siano in contrasto con la sua qualità di veicolo di cartolarizzazione;
nel merito: in via principale: … rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …; in via subordinata: … condannare al pagamento in Controparte_1
favore di rappresentata nel presente giudizio da della somma di Euro CP_3 CP_2
11.046,48=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento
… di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
… con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario … c.p.a. e IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari in data 24 maggio 2022, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, adottava i provvedimenti previsti per tale eventualità dall'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
Quindi, constatato l'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza riservata depositata il 05 maggio 2023, il Tribunale ritenuta esplorativa e inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'opponente, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
Con preverbale depositato il 28 ottobre 2024, parte opponente ha rappresentato di essere
“stato ammesso a un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, che “detto piano di ristrutturazione dei debiti, nel quale è ricompreso anche il credito oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato omologato con sentenza n. 7/2024 del Tribunale di
Agrigento pubblicata il 26/03/2024”, e ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. Innanzi tutto, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla
5 situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che parte opponente non ha affatto contestato i fatti costitutivi della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio (e quindi l'esistenza e l'avvenuta sottoscrizione del contratto di conto corrente intercorso con la Controparte_4
) limitando le proprie lamentele alla inesistenza della prova del credito, alla nullità e/o
[...]
annullabilità del contratto di conto corrente per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie, alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali per vessatorietà, all'applicazione di interessi usurari e alla illegittima pratica anatocistica.
Tali contestazioni, formulate dall'opponente in modo assolutamente generico, sono risultate smentite all'esito del presente giudizio.
Invero, la correttezza della quantificazione del debito, oltre che dalla documentazione versata in atti dall'opposta già in sede di domanda monitoria (contratto di conto corrente, estratto conto certificato 50 TUB, fideiussione di , raccomandate del 12.12.2018, del Parte_1
02.04.2019 e del 10.02.2021) poi integrata nel presente giudizio (con la produzione di tutti gli estratti conto dal 01.01.2013 al 17.01.2019), è risultata riconosciuta dallo stesso CP_1
che ha inserito l'intero debito per cui è causa nella “proposta di piano di ristrutturazione
[...]
dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 28.11.2023” dinanzi al
Tribunale di Agrigento (procedimento n. 86 del 2023) omologata con sentenza n. 7/2024 pubblicata il 26 marzo 2024 (cfr. pag. 12 della “relazione ex art. 67 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.
14” del Gestore della crisi, avv. Maria Luisa Spoto, depositata dalla parte opponente il
6 28.10.2024).
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio e la conseguente infondatezza del secondo e del terzo motivo di opposizione del CP_1
(“insussistenza della prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile” e “infondatezza della pretesa per la inesistenza della prova del credito”).
La parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ex art. 2697 c.c.
Dal canto suo, invece, ha formulato, nel giudizio di opposizione, Controparte_1
generiche contestazioni rimaste prive di supporto probatorio.
Come sopra evidenziato, la parte che deduce la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, ha l'onere di dimostrare, o quantomeno allegare, gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame tale onere, incombente sul , è rimasto del tutto inevaso. CP_1
L'opponente non ha, invero, fornito in giudizio alcuna prova in ordine all'applicazione di interessi usurari e anatocistici da parte dell'opposta (motivo n. 5).
Tale eccezione ben poteva essere formulata in modo specifico e circostanziato da parte dell'opponente, tenuto conto che la società opposta, oltre all'estratto conto riepilogativo (cd. saldaconto) con attestazione ex art. 50 TUB, depositato sin dalla fase monitoria, ha versato in giudizio, al momento della sua costituzione, tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente per cui è causa dal 01.01.2013 al 17.01.2019 che contengono un dettagliato conteggio degli interessi applicati con indicazione specifica del capitale, delle date di inizio e fine di validità, del numero dei giorni, del tasso applicato e dell'importo degli interessi maturati (v. all. n. 4 fascicolo parte opposta).
Pertanto, parte opponente ben avrebbe potuto verificare tali conteggi e formulare una specifica contestazione indicando dettagliatamente i periodi in cui gli interessi applicati avrebbero superato il tasso soglia o fossero stati illegittimamente calcolati in violazione del divieto di anatocismo.
Deve pertanto confermarsi, anche in questa sede, l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dal , già ritenuta esplorativa dal Tribunale CP_1 nell'ordinanza riservata depositata il 05.05.2023, “alla luce delle allegazioni proposte e in ragione della genericità delle contestazioni (non supportate neanche da alcuna specifica individuazione
7 delle poste viziate né da alcun conteggio)”.
Si osserva che, in ogni caso, il riferimento generico ad una violazione di legge non è sufficiente al fine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta inammissibile un'indagine tecnico-contabile con finalità meramente esplorativa: “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. n. 3130/2011; Cass. n. 3191/2006; Cass. Civ. n. 9060/2003).
Del pari generiche e prive di riscontro probatorio, cui era onerato l'opponente, sono le contestazioni sollevate in ordine agli ulteriori motivi di opposizione, ovverosia: “4) nullità e/o annullabilità … per mancata sottoposizione al correntista del prospetto informativo precontrattuale e per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto e delle clausole vessatorie;
5) nullità delle clausole di determinazione degli interessi e delle penali per vessatorietà”.
È appena il caso di evidenziare che il contratto di conto corrente, depositato dalla società opposta sin dalla fase monitoria risulta debitamente sottoscritto dal per Controparte_1
accettazione delle norme che lo regolano e poi sottoscritto una seconda volta per specifica approvazione ex art. 1341 c.c. delle cd. clausole vessatorie (v. pagg. 1 e 4 del contratto - doc n. 3 del fascicolo monitorio).
Non sussiste neanche la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito, fermo restando che nel giudizio di opposizione i presupposti in ordine alla sussistenza della pretesa devono essere valutati a prescindere dalla originaria fondatezza dell'azione monitoria.
3. Da ultimo, si osserva che la carenza di interesse del alla prosecuzione del CP_1
giudizio di opposizione, evidenziata sia nel preverbale depositato il 28.10.2024 che nel verbale dell'udienza tenutasi il giorno seguente, costituisce esplicito riconoscimento da parte dell'opponente delle ragioni creditorie avanzate dalla società opposta e, contrariamente a quanto richiesto dal , non può certo determinare la cessazione della materia del contendere, CP_1 stante l'interesse della all'ottenimento del titolo esecutivo. CP_2
8 Infatti, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), incoata dal e conclusasi positivamente con la sopra citata sentenza di omologa n. 7/2024 del CP_1
Tribunale di Agrigento (prodotta dallo stesso opponente in data 28.10.2024) non può inibire al creditore di agire in sede monitoria e poi nel giudizio di opposizione nei confronti del debitore al fine di precostituirsi nei suoi confronti un titolo.
Invero, conformemente alla previsione di cui all'art. 70, comma 4, del CCII, con la sentenza di omologa, il Giudice ha solo disposto “sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore”.
Il giudizio di opposizione costituisce un'azione di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito, sicché non sussistono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto, fatti salvi gli ulteriori effetti di legge del piano omologato, anche ai fini dell'esigibilità del credito accertato.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna per lite temeraria ex art 96
c.p.c. avanzata dalla società opposta, in quanto nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi di una condotta processuale con mala fede o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 207/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1127/2021 Controparte_1
(R.G. n. 2567/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 01.12.2021, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della parte opposta, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/02/2025. Il Giudice onorario
Luca Restivo
9