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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile in persona del giudice onorario di pace- dott.ssa Marianna Barlati- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1275/2018 promossa da:
n persona del legale rappresentante Parte_1
(C.F./P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. CO Machetta;
P.IVA_1
-attore-
nei confronti di
( C.F. ) parte ammessa al gratuito Controparte_1 C.F._1 patrocinio, con l' avv. Angela Santucci;
(C.F. ) parte ammessa al gratuito Controparte_2 C.F._2 patrocinio, con l'avv. Sergio Racioppa;
( C.F. ) parte ammessa al gratuito CP_3 C.F._3 patrocinio, con l'avv. Sergio Racioppa;
-convenuti-
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
-convenuti contumaci.-
pagina 1 di 6 OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. La vicenda trae origine dall'azione revocatoria proposta dalla Parte_1
, nei confronti della coppia di coniugi separati ( e
[...] CP_2
ed avente ad oggetto l'atto di vendita del 22.11.2014 a rogito del CP_1
Notaio dott. di Perugia, Rep. n. 51, Racc. n. 40, trascritto a Persona_1
Viterbo il 25.11.2014, al Reg. Gen. n.14324 in favore del figlio nonché CP_3
del successivo contratto preliminare del 30.11.2014, stipulato da quest'ultimo, con
[...]
(deceduto nel corso del presente giudizio) a rogito del medesimo Notaio, CP_4
dott. Rep. n. 57, Racc. n. 46, trascritto il 02.12.2014. Persona_1
1a. Con riferimento all'atto traslativo del 22.11.2014, con cui è stata trasferita al figlio
CO, la proprietà della quota di un mezzo pro indiviso del compendio immobiliare specificato in citazione, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
A. Sussiste, in primo luogo, il credito, alla cui tutela è funzionale l'azione proposta, credito riconosciuto dalla sentenza n. 3997/2014 pubblicata in data 13.06.2014, resa pagina 2 di 6 dalla Corte d'Appello di Roma, sez. II, nell'ambito del giudizio il n. R.G. 839/2006.
B. Quest'ultimo è indubbiamente anteriore all'atto dispositivo che è stato stipulato in data 22.11.2014 e, pertanto, dopo la notifica dell'atto di precetto ( 08/13.08.2014) con cui la società creditrice intimava il pagamento.
D. La circostanza per la quale l'atto traslativo abbia avuto per oggetto, l'unico bene immobile del debitore, è incontroversa: nessun dubbio può sussistere, dunque, in ordine all'eventus damni.
La lesione della garanzia generica, d'altro canto, si configura già solo con la maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito (Cass. 1896/12), nella specie altrimenti destinato a rimanere del tutto frustrato.
Passando ai profili concernenti la scientia damni del debitore e del terzo, l'atto di trasferimento della proprietà può ben qualificarsi, nel caso di specie, come atto a titolo oneroso, in quanto finalizzata a riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, con conseguente necessità di provare la consapevolezza anche in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
La qualificazione dell'atto dispositivo, come oneroso ( in esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale) impone l'accertamento della scientia damni anche in capo al figlio beneficiario, elemento soggettivo che deve ritenersi integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditorie a prescindere dalla specifica consapevolezza del credito.
Orbene, è pacifico, che il debitore conoscesse la propria situazione debitoria nei confronti della società attrice e fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alla creditrice, nel momento in cui si spogliava dell'unico bene oggetto della garanzia patrimoniale, così come è pacifico che sia la moglie ( CP_1
che il figlio ( ) conoscessero l'esistenza della esposizione debitoria di CP_3
rispettivamente marito e padre, nonché le conseguenze lesive dell'atto. CP_2
pagina 3 di 6 Lo stesso rapporto di parentela e la cessione dell'unico cespite, peraltro, consentono anche di ritenere che ben fosse a sua volta a conoscenza sia del debito CP_3
maturato dal suo congiunto sia del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo ( v. Cass.
27546/14).
La partecipatio fraudis può, infatti, essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali lo stretto vincolo di parentela tra il debitore ed il terzo (Cass. Sent. n. 1404 del
26.01.2016).
Nel caso in esame, convergono numerose circostanze, gravi, precise e concordanti, dalle quali poter ricavare la prova della partecipatio fraudis.
Invero:
1) il legame di parentela;
2) il trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ dei genitori in favore del figlio CO degli immobili siti in Civita Castellana, effettuata in data 22.11.2014, dopo la sentenza del 13.06.2014 con cui la Corte d'Appello di Roma, aveva accertato il credito in favore della società attrice e subito dopo la notifica al debitore, dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuto 16 giorni prima ( 06.11.2014);
3) il successivo contratto preliminare di compravendita della suddetta quota stipulato otto giorni dopo l'acquisizione della proprietà, in data 30.11.2014 da CP_3
(promittente venditore) in favore di (promissario acquirente) e Controparte_4
trascritto, 4) il vincolo di parentela con quest'ultimo ( cognato di e zio di CP_2
; 5) l'irrisoria corresponsione di euro 900,00 quale pretesa caparra CP_3
confirmatoria della futura compravendita il cui prezzo è stato fissato in euro 60.000,00, sono questi tutti elementi che lasciano desumere, attendibilmente, che sia la moglie sia il figlio CO, fossero perfettamente a conoscenza dell'esposizione CP_1
debitoria del padre. I suddetti elementi raccolti, convergono nel senso di ritenere che il trasferimento fu preordinato a sottrarre alla garanzia del credito i beni del debitore.
Si ribadisce che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia pagina 4 di 6 oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Va anche ribadito che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, spetta al giudice di merito, valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( Cass. N. 21961/2010-24028/2009-10847/2007).
Si ritiene nel caso in esame che possa inferirsi dal rapporto di filiazione, come dalle altre circostanze evidenziate, la prova della consapevolezza della lesività dell'atto di dismissione della proprietà da parte del padre, dell'immobile per cui è causa.
Per quanto premesso, la domanda revocatoria deve, dunque, trovare pieno accoglimento.
La trascrizione costituisce onere dell'attrice.
Non può, invece, essere accolta la domanda revocatoria, con riferimento al contratto preliminare successivamente posto in essere da e in data CP_3 Controparte_4
30.11.2014 e trascritto in data 2.12.2014 e ciò in quanto il contratto preliminare di vendita non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio. Peraltro, nel caso di specie, allo stato, è scaduto il termine di efficacia della trascrizione di detto contratto preliminare ex art. 2645-bis comma III c.c., senza che sia stato stipulato il contratto definitivo, sicchè non vi è alcun pregiudizio per il creditore.
3. Le spese seguono la soccombenza, anche rispetto ai litisconsorti necessari che hanno resistito alla domanda;
le stesse vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M.
55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00. Nessuna pronuncia sulle spese può invece essere, invece, resa nei rapporti tra parte attrice e gli eredi di , stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_4
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto di compravendita del 22.11.2014 a rogito del Notaio
[...] Persona_1
di Perugia, Rep. n. 51, Racc. n. 40, trascritto a Viterbo il 25.11.2014, al Reg.
[...]
Gen. n.14324;
- condanna , e , alla refusione delle CP_2 CP_1 CP_3
spese di lite in favore di che liquida, in complessive Parte_1
euro 5.208,20 di cui euro 131,20 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%);
- rigetta la domanda con riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato da e a rogito del medesimo Notaio, CP_3 Controparte_4 [...]
Rep. n. 57, Racc. n. 46, trascritto il 02.12.2014; Per_1 Per_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo 28.03.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile in persona del giudice onorario di pace- dott.ssa Marianna Barlati- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1275/2018 promossa da:
n persona del legale rappresentante Parte_1
(C.F./P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. CO Machetta;
P.IVA_1
-attore-
nei confronti di
( C.F. ) parte ammessa al gratuito Controparte_1 C.F._1 patrocinio, con l' avv. Angela Santucci;
(C.F. ) parte ammessa al gratuito Controparte_2 C.F._2 patrocinio, con l'avv. Sergio Racioppa;
( C.F. ) parte ammessa al gratuito CP_3 C.F._3 patrocinio, con l'avv. Sergio Racioppa;
-convenuti-
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
-convenuti contumaci.-
pagina 1 di 6 OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. La vicenda trae origine dall'azione revocatoria proposta dalla Parte_1
, nei confronti della coppia di coniugi separati ( e
[...] CP_2
ed avente ad oggetto l'atto di vendita del 22.11.2014 a rogito del CP_1
Notaio dott. di Perugia, Rep. n. 51, Racc. n. 40, trascritto a Persona_1
Viterbo il 25.11.2014, al Reg. Gen. n.14324 in favore del figlio nonché CP_3
del successivo contratto preliminare del 30.11.2014, stipulato da quest'ultimo, con
[...]
(deceduto nel corso del presente giudizio) a rogito del medesimo Notaio, CP_4
dott. Rep. n. 57, Racc. n. 46, trascritto il 02.12.2014. Persona_1
1a. Con riferimento all'atto traslativo del 22.11.2014, con cui è stata trasferita al figlio
CO, la proprietà della quota di un mezzo pro indiviso del compendio immobiliare specificato in citazione, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
A. Sussiste, in primo luogo, il credito, alla cui tutela è funzionale l'azione proposta, credito riconosciuto dalla sentenza n. 3997/2014 pubblicata in data 13.06.2014, resa pagina 2 di 6 dalla Corte d'Appello di Roma, sez. II, nell'ambito del giudizio il n. R.G. 839/2006.
B. Quest'ultimo è indubbiamente anteriore all'atto dispositivo che è stato stipulato in data 22.11.2014 e, pertanto, dopo la notifica dell'atto di precetto ( 08/13.08.2014) con cui la società creditrice intimava il pagamento.
D. La circostanza per la quale l'atto traslativo abbia avuto per oggetto, l'unico bene immobile del debitore, è incontroversa: nessun dubbio può sussistere, dunque, in ordine all'eventus damni.
La lesione della garanzia generica, d'altro canto, si configura già solo con la maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito (Cass. 1896/12), nella specie altrimenti destinato a rimanere del tutto frustrato.
Passando ai profili concernenti la scientia damni del debitore e del terzo, l'atto di trasferimento della proprietà può ben qualificarsi, nel caso di specie, come atto a titolo oneroso, in quanto finalizzata a riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, con conseguente necessità di provare la consapevolezza anche in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
La qualificazione dell'atto dispositivo, come oneroso ( in esecuzione agli accordi assunti in sede di separazione consensuale) impone l'accertamento della scientia damni anche in capo al figlio beneficiario, elemento soggettivo che deve ritenersi integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditorie a prescindere dalla specifica consapevolezza del credito.
Orbene, è pacifico, che il debitore conoscesse la propria situazione debitoria nei confronti della società attrice e fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alla creditrice, nel momento in cui si spogliava dell'unico bene oggetto della garanzia patrimoniale, così come è pacifico che sia la moglie ( CP_1
che il figlio ( ) conoscessero l'esistenza della esposizione debitoria di CP_3
rispettivamente marito e padre, nonché le conseguenze lesive dell'atto. CP_2
pagina 3 di 6 Lo stesso rapporto di parentela e la cessione dell'unico cespite, peraltro, consentono anche di ritenere che ben fosse a sua volta a conoscenza sia del debito CP_3
maturato dal suo congiunto sia del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo ( v. Cass.
27546/14).
La partecipatio fraudis può, infatti, essere ricavata anche da presunzioni semplici, quali lo stretto vincolo di parentela tra il debitore ed il terzo (Cass. Sent. n. 1404 del
26.01.2016).
Nel caso in esame, convergono numerose circostanze, gravi, precise e concordanti, dalle quali poter ricavare la prova della partecipatio fraudis.
Invero:
1) il legame di parentela;
2) il trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ dei genitori in favore del figlio CO degli immobili siti in Civita Castellana, effettuata in data 22.11.2014, dopo la sentenza del 13.06.2014 con cui la Corte d'Appello di Roma, aveva accertato il credito in favore della società attrice e subito dopo la notifica al debitore, dell'atto di pignoramento immobiliare avvenuto 16 giorni prima ( 06.11.2014);
3) il successivo contratto preliminare di compravendita della suddetta quota stipulato otto giorni dopo l'acquisizione della proprietà, in data 30.11.2014 da CP_3
(promittente venditore) in favore di (promissario acquirente) e Controparte_4
trascritto, 4) il vincolo di parentela con quest'ultimo ( cognato di e zio di CP_2
; 5) l'irrisoria corresponsione di euro 900,00 quale pretesa caparra CP_3
confirmatoria della futura compravendita il cui prezzo è stato fissato in euro 60.000,00, sono questi tutti elementi che lasciano desumere, attendibilmente, che sia la moglie sia il figlio CO, fossero perfettamente a conoscenza dell'esposizione CP_1
debitoria del padre. I suddetti elementi raccolti, convergono nel senso di ritenere che il trasferimento fu preordinato a sottrarre alla garanzia del credito i beni del debitore.
Si ribadisce che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia pagina 4 di 6 oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Va anche ribadito che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, spetta al giudice di merito, valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( Cass. N. 21961/2010-24028/2009-10847/2007).
Si ritiene nel caso in esame che possa inferirsi dal rapporto di filiazione, come dalle altre circostanze evidenziate, la prova della consapevolezza della lesività dell'atto di dismissione della proprietà da parte del padre, dell'immobile per cui è causa.
Per quanto premesso, la domanda revocatoria deve, dunque, trovare pieno accoglimento.
La trascrizione costituisce onere dell'attrice.
Non può, invece, essere accolta la domanda revocatoria, con riferimento al contratto preliminare successivamente posto in essere da e in data CP_3 Controparte_4
30.11.2014 e trascritto in data 2.12.2014 e ciò in quanto il contratto preliminare di vendita non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio. Peraltro, nel caso di specie, allo stato, è scaduto il termine di efficacia della trascrizione di detto contratto preliminare ex art. 2645-bis comma III c.c., senza che sia stato stipulato il contratto definitivo, sicchè non vi è alcun pregiudizio per il creditore.
3. Le spese seguono la soccombenza, anche rispetto ai litisconsorti necessari che hanno resistito alla domanda;
le stesse vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M.
55/2014 con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00. Nessuna pronuncia sulle spese può invece essere, invece, resa nei rapporti tra parte attrice e gli eredi di , stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_4
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto di compravendita del 22.11.2014 a rogito del Notaio
[...] Persona_1
di Perugia, Rep. n. 51, Racc. n. 40, trascritto a Viterbo il 25.11.2014, al Reg.
[...]
Gen. n.14324;
- condanna , e , alla refusione delle CP_2 CP_1 CP_3
spese di lite in favore di che liquida, in complessive Parte_1
euro 5.208,20 di cui euro 131,20 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%);
- rigetta la domanda con riferimento al contratto preliminare di compravendita stipulato da e a rogito del medesimo Notaio, CP_3 Controparte_4 [...]
Rep. n. 57, Racc. n. 46, trascritto il 02.12.2014; Per_1 Per_1
- nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo 28.03.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Marianna Barlati
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