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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 9443/2017 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
Attore contro
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Bagordo,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.2.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione consegnato per la notificazione il 23.5.2017 e recapitato il
25.5.2017 l'Avv. ha evocato in giudizio il Parte_1 [...] per l'udienza del 15.11.2017, affinché, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 6.10.2016 in seconda convocazione - alla quale l'odierno attore non aveva partecipato ed il cui verbale gli era stato recapitato il
24.4.2017 - sulla scorta dei seguenti motivi:
pagina 1 di 6 - la relativa convocazione era priva di allegati;
- successivamente gli era stata rimessa copia del verbale dell'impugnata deliberazione, priva anch'essa di allegati;
- con la impugnata deliberazione sarebbe stato inspiegabilmente corretto il bilancio consuntivo annullato con la sentenza n. 2134/2015 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di TI (cfr. punto n. 4 all'o.d.g.), invece di sostituirlo con altro bilancio da porre alla preventiva verifica dei condomini;
- con la impugnata deliberazione sarebbero stati approvati il bilancio consuntivo 2015 nonché il bilancio preventivo 2016 (cfr., rispettivamente, punti nn. 5 e 6 all'o.d.g.), benché la stessa fosse avvenuta il 6.10.2016 ovverosia alla fine dell'anno di riferimento, mai rimessi al condomino odierno attore e comunque privi della documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c.;
- con precedente deliberazione del 3.10.2016 (ovverosia tre giorni prima della deliberazione oggetto del giudizio) l'assemblea condominiale aveva nominato nuovo amministratore dello stabile de quo la per cui non si comprendeva come Controparte_2
fosse possibile che l'assemblea straordinaria, fissata dal precedente amministratore, fosse stata tenuta dal nuovo amministratore dopo soli tre giorni dalla nomina di quest'ultimo e presso la sede del primo;
- dal verbale dell'assemblea del 6.10.2016 emergeva che ivi avrebbe partecipato per due quote il condomino , laddove egli era proprietario di un solo Controparte_3
appartamento, nonché tale quale presunto delegato del condomino Parte_2
, residente negli Stati Uniti d'America, senza la preventiva Persona_1 comunicazione a quest'ultimo della predetta convocazione e stante l'assenza di un valido titolo legittimante la rappresentanza in capo allo stesso Pt_2
Il convenuto si è costituito il 22.11.2017, contestando gli avversi assunti CP_1
ed instando per il rigetto della domanda.
Alla I udienza del 22.11.2017 è stato disposto il procedimento di mediazione;
inoltre, sempre in sede di I udienza l'attore, a seguito del deposito del bilancio consuntivo 2015 da parte del , ha ulteriormente censurato il bilancio in quanto ivi risultava anche la CP_1
voce di spesa relativa al costo di un espletato procedimento di mediazione a carico di tutti i condomini in parti uguali e, quindi, con addebito anche all'attore, benché quest'ultimo ne fosse stato il promotore in corso di altro giudizio di opposizione ad altra precedente delibera condominiale.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 16.4.2018, preso atto del verbale negativo della mediazione, il precedente giudicante ha sospeso l'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata ed ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha rimarcato l'ulteriore motivo di doglianza già rappresentato in sede di I udienza, evidenziando che il bilancio consuntivo depositato dal condominio conteneva anche la voce di spesa relativa al costo di un espletato procedimento di mediazione a carico di tutti i condomini in parti uguali e, quindi, con addebito anche all'attore, benché quest'ultimo ne fosse stato il promotore in corso di altro giudizio di opposizione ad altra precedente delibera condominiale e ne avesse sostenuto la relativa spesa.
Ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore del , questi non si è CP_1 presentato a rendere l'interrogatorio, sicché all'esito la causa è stata rinviata per la decisione, in ultimo per l'udienza del 19.2.2025 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 27.1.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che in ordine all'interrogatorio formale ammesso dal precedente giudicante la circostanza che l'amministratore non si sia presentato a renderlo è irrilevante ai fini del giudizio, atteso che le circostanze capitolate dall'attore con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. [“a): Vero è che esso geom. ha accettato Parte_3
l'incarico di amministratore del Condominio de quo all'assemblea del 22 ottobre 2015. b):
Vero è che il sig. risiede negli Stati Uniti d'America da tempo Persona_1
immemorabile e non rientra in Italia da oltre un decennio. c): Vero è che la lettera di convocazione per l'Assemblea del 5/6 Ottobre 2016 inviata all'Avv. era priva di Pt_1 allegati”] vertono su questioni con risvolti giuridici decidibili a prescindere dalla prova orale (cfr. infra) ed in ordine a cui la comparizione dell'amministratore non avrebbe spostato i termini della questione, con la conseguenza che l'interrogatorio non avrebbe dovuto essere ammesso.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 1137 c.c. (da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege), mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico pagina 3 di 6 (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"
(cfr. Cass. n. 9839/2021).
Le censure dell'attore concernono tutte ipotesi riconducibili alla categoria dell'annullabilità.
Occorre ora logicamente e prioritariamente delibare i motivi di impugnazione del verbale assembleare che, ove fondati, sarebbero idonei a condurre all'annullamento dell'intera deliberazione.
Il motivo di impugnazione relativo alla mancata convocazione del condomino
[...]
è infondato. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza Persona_1
di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 9082/2014), la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, fermo restando che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta unicamente al singolo avente diritto pretermesso (che nella specie non è l'odierno attore, ma il predetto Persona_1
): infatti, il condomino regolarmente convocato (come l'odierno attore) non può
[...]
impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (cfr. Cass. n.
10071/2020; n. 6735/2020).
Il motivo di impugnazione relativo alla delega rilasciata da al Persona_1
sig. è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio e Pt_2
nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto
(cfr., ex multis, Cass. n. 12466/2004). Nel caso de quo, pertanto, l'odierno attore è privo di interesse sulle questioni relative alla predetta delega, che è da ritenersi valida in quanto rilasciata in forma scritta (cfr. allegato 8 alla comparsa di costituzione del convenuto) e fermo restando che la delega permanente, quale è quella di specie, è del tutto ammissibile,
pagina 4 di 6 poiché non c'è alcuna ontologica incompatibilità con il dettato dell'art. 67 disp. att. c.c.
(cfr. Trib. Ferrara n. 457/2021), con la conseguenza che la partecipazione all'assemblea da parte del delegato sig. è da ritenersi legittima. Pt_2
Il motivo di impugnazione relativo alla partecipazione di LA PE
, quale delegato del condomino per due quote in luogo di una, è
[...] Controparte_3
infondato, nel senso che, tenuto conto della prova di resistenza (a tal fine sottraendo una quota alle partecipazioni complessive), in ogni caso sussisterebbero i quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea in seconda convocazione di cui all'art. 1136 c.c.
Il motivo di impugnazione relativo al mancato invio all'odierno attore degli allegati alla convocazione dell'assemblea ed al verbale della stessa è infondato: né l'art. 66 disp. att. c.c. né alcun'altra norma impongono all'amministratore di allegare documenti all'avviso di convocazione dell'assemblea o al verbale della stessa, come la copia dei bilanci oggetto di approvazione, essendo l'amministratore solo tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (cfr., ex multis, Cass. n. 1544/2004; Trib.
Monza n. 1905/2016) e fermo restando che l'art. 66 disp. att. c.c. prescrive esclusivamente che nella convocazione siano indicati l'ora ed il luogo dell'assemblea con specifica indicazione dell'ordine del giorno. Nella specie, l'attore non ha allegato e dimostrato il diniego dell'amministratore in ordine alla previa richiesta di presa visione della documentazione ed all'estrazione di copia della stessa.
Il motivo di impugnazione relativo alla circostanza che l'assemblea del 6.10.2016 sia stata fissata dal precedente amministratore e poi sia stata tenuta dal nuovo amministratore nominato il 3.10.2016 è infondato, in quanto con tale motivo non è dedotto alcun specifico motivo di illegittimità della deliberazione né l'ordinamento sanziona tale situazione.
Occorre ora procedere alla delibazione dei motivi di impugnazione relativi al bilancio corretto a seguito della sentenza n. 2134/2015 del Tribunale di Bari, al bilancio consuntivo
2015 ed al bilancio preventivo 2016, corrispondenti ai punti nn. 4, 5 e 6 della deliberazione del 6.10.2016.
Fondate ed assorbenti risultano le censure dell'attore in ordine:
- alla mancata indicazione dei criteri con cui, alla luce della sentenza n. 2134/2015 del
Tribunale di Bari (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta del ), CP_1
il relativo bilancio sia stato corretto;
sul punto, il convenuto si è limitato ad CP_1
pagina 5 di 6 osservare che, a fronte della suddetta sentenza, in bilancio ne è stato osservato il provvedimento giudiziale, senza allegare minimamente i criteri e le modalità con cui di tale provvedimento sia stato tenuto conto in sede di redazione del bilancio, il che non consente al condomino-attore di avere contezza specifica e piana di quanto approvato dall'assemblea;
- al capitolo “rendiconto spese dal 01.01.2015 al 31.12.2015” sotto la dizione “Spese in parti uguali e individuali” (cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta del
), essendo inserita anche la voce di spesa, non contestata, relativa al costo di un CP_1
espletato procedimento di mediazione, con addebito anche al odierno attore, CP_1 benché quest'ultimo ne fosse il promotore relativamente all'impugnazione di altra delibera condominiale e avesse sopportato le relative spese di avvio del procedimento stesso, così come provato con la documentazione allegata alla memoria attorea ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c, onde la relativa spese risulta illegittima;
il che si riverbera inevitabilmente anche sull'approvazione del bilancio preventivo 2016.
Quanto sopra esposto conduce all'accoglimento della domanda di annullamento della deliberazione del 6.10.2016 limitatamente ai punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.
In considerazione della soccombenza reciproca (data dall'accoglimento della domanda attorea limitatamente ai suindicati punti all'ordine del giorno, con rigetto di tutte le ulteriori censure), sussistono evidenti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda nei sensi di parte motiva, annulla la deliberazione del 6.10.2016 dell'assemblea del Controparte_1
nella parte in cui risultano approvati i punti nn. 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno;
[...]
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa integramente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 9443/2017 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1
Attore contro
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Bagordo,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.2.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione consegnato per la notificazione il 23.5.2017 e recapitato il
25.5.2017 l'Avv. ha evocato in giudizio il Parte_1 [...] per l'udienza del 15.11.2017, affinché, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 6.10.2016 in seconda convocazione - alla quale l'odierno attore non aveva partecipato ed il cui verbale gli era stato recapitato il
24.4.2017 - sulla scorta dei seguenti motivi:
pagina 1 di 6 - la relativa convocazione era priva di allegati;
- successivamente gli era stata rimessa copia del verbale dell'impugnata deliberazione, priva anch'essa di allegati;
- con la impugnata deliberazione sarebbe stato inspiegabilmente corretto il bilancio consuntivo annullato con la sentenza n. 2134/2015 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di TI (cfr. punto n. 4 all'o.d.g.), invece di sostituirlo con altro bilancio da porre alla preventiva verifica dei condomini;
- con la impugnata deliberazione sarebbero stati approvati il bilancio consuntivo 2015 nonché il bilancio preventivo 2016 (cfr., rispettivamente, punti nn. 5 e 6 all'o.d.g.), benché la stessa fosse avvenuta il 6.10.2016 ovverosia alla fine dell'anno di riferimento, mai rimessi al condomino odierno attore e comunque privi della documentazione di cui all'art. 1130 bis c.c.;
- con precedente deliberazione del 3.10.2016 (ovverosia tre giorni prima della deliberazione oggetto del giudizio) l'assemblea condominiale aveva nominato nuovo amministratore dello stabile de quo la per cui non si comprendeva come Controparte_2
fosse possibile che l'assemblea straordinaria, fissata dal precedente amministratore, fosse stata tenuta dal nuovo amministratore dopo soli tre giorni dalla nomina di quest'ultimo e presso la sede del primo;
- dal verbale dell'assemblea del 6.10.2016 emergeva che ivi avrebbe partecipato per due quote il condomino , laddove egli era proprietario di un solo Controparte_3
appartamento, nonché tale quale presunto delegato del condomino Parte_2
, residente negli Stati Uniti d'America, senza la preventiva Persona_1 comunicazione a quest'ultimo della predetta convocazione e stante l'assenza di un valido titolo legittimante la rappresentanza in capo allo stesso Pt_2
Il convenuto si è costituito il 22.11.2017, contestando gli avversi assunti CP_1
ed instando per il rigetto della domanda.
Alla I udienza del 22.11.2017 è stato disposto il procedimento di mediazione;
inoltre, sempre in sede di I udienza l'attore, a seguito del deposito del bilancio consuntivo 2015 da parte del , ha ulteriormente censurato il bilancio in quanto ivi risultava anche la CP_1
voce di spesa relativa al costo di un espletato procedimento di mediazione a carico di tutti i condomini in parti uguali e, quindi, con addebito anche all'attore, benché quest'ultimo ne fosse stato il promotore in corso di altro giudizio di opposizione ad altra precedente delibera condominiale.
pagina 2 di 6 Alla successiva udienza del 16.4.2018, preso atto del verbale negativo della mediazione, il precedente giudicante ha sospeso l'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata ed ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha rimarcato l'ulteriore motivo di doglianza già rappresentato in sede di I udienza, evidenziando che il bilancio consuntivo depositato dal condominio conteneva anche la voce di spesa relativa al costo di un espletato procedimento di mediazione a carico di tutti i condomini in parti uguali e, quindi, con addebito anche all'attore, benché quest'ultimo ne fosse stato il promotore in corso di altro giudizio di opposizione ad altra precedente delibera condominiale e ne avesse sostenuto la relativa spesa.
Ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore del , questi non si è CP_1 presentato a rendere l'interrogatorio, sicché all'esito la causa è stata rinviata per la decisione, in ultimo per l'udienza del 19.2.2025 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 27.1.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che in ordine all'interrogatorio formale ammesso dal precedente giudicante la circostanza che l'amministratore non si sia presentato a renderlo è irrilevante ai fini del giudizio, atteso che le circostanze capitolate dall'attore con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. [“a): Vero è che esso geom. ha accettato Parte_3
l'incarico di amministratore del Condominio de quo all'assemblea del 22 ottobre 2015. b):
Vero è che il sig. risiede negli Stati Uniti d'America da tempo Persona_1
immemorabile e non rientra in Italia da oltre un decennio. c): Vero è che la lettera di convocazione per l'Assemblea del 5/6 Ottobre 2016 inviata all'Avv. era priva di Pt_1 allegati”] vertono su questioni con risvolti giuridici decidibili a prescindere dalla prova orale (cfr. infra) ed in ordine a cui la comparizione dell'amministratore non avrebbe spostato i termini della questione, con la conseguenza che l'interrogatorio non avrebbe dovuto essere ammesso.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale ai sensi dell'art. 1137 c.c. (da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege), mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico pagina 3 di 6 (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"
(cfr. Cass. n. 9839/2021).
Le censure dell'attore concernono tutte ipotesi riconducibili alla categoria dell'annullabilità.
Occorre ora logicamente e prioritariamente delibare i motivi di impugnazione del verbale assembleare che, ove fondati, sarebbero idonei a condurre all'annullamento dell'intera deliberazione.
Il motivo di impugnazione relativo alla mancata convocazione del condomino
[...]
è infondato. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza Persona_1
di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 9082/2014), la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, fermo restando che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta unicamente al singolo avente diritto pretermesso (che nella specie non è l'odierno attore, ma il predetto Persona_1
): infatti, il condomino regolarmente convocato (come l'odierno attore) non può
[...]
impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (cfr. Cass. n.
10071/2020; n. 6735/2020).
Il motivo di impugnazione relativo alla delega rilasciata da al Persona_1
sig. è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di condominio e Pt_2
nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto
(cfr., ex multis, Cass. n. 12466/2004). Nel caso de quo, pertanto, l'odierno attore è privo di interesse sulle questioni relative alla predetta delega, che è da ritenersi valida in quanto rilasciata in forma scritta (cfr. allegato 8 alla comparsa di costituzione del convenuto) e fermo restando che la delega permanente, quale è quella di specie, è del tutto ammissibile,
pagina 4 di 6 poiché non c'è alcuna ontologica incompatibilità con il dettato dell'art. 67 disp. att. c.c.
(cfr. Trib. Ferrara n. 457/2021), con la conseguenza che la partecipazione all'assemblea da parte del delegato sig. è da ritenersi legittima. Pt_2
Il motivo di impugnazione relativo alla partecipazione di LA PE
, quale delegato del condomino per due quote in luogo di una, è
[...] Controparte_3
infondato, nel senso che, tenuto conto della prova di resistenza (a tal fine sottraendo una quota alle partecipazioni complessive), in ogni caso sussisterebbero i quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea in seconda convocazione di cui all'art. 1136 c.c.
Il motivo di impugnazione relativo al mancato invio all'odierno attore degli allegati alla convocazione dell'assemblea ed al verbale della stessa è infondato: né l'art. 66 disp. att. c.c. né alcun'altra norma impongono all'amministratore di allegare documenti all'avviso di convocazione dell'assemblea o al verbale della stessa, come la copia dei bilanci oggetto di approvazione, essendo l'amministratore solo tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (cfr., ex multis, Cass. n. 1544/2004; Trib.
Monza n. 1905/2016) e fermo restando che l'art. 66 disp. att. c.c. prescrive esclusivamente che nella convocazione siano indicati l'ora ed il luogo dell'assemblea con specifica indicazione dell'ordine del giorno. Nella specie, l'attore non ha allegato e dimostrato il diniego dell'amministratore in ordine alla previa richiesta di presa visione della documentazione ed all'estrazione di copia della stessa.
Il motivo di impugnazione relativo alla circostanza che l'assemblea del 6.10.2016 sia stata fissata dal precedente amministratore e poi sia stata tenuta dal nuovo amministratore nominato il 3.10.2016 è infondato, in quanto con tale motivo non è dedotto alcun specifico motivo di illegittimità della deliberazione né l'ordinamento sanziona tale situazione.
Occorre ora procedere alla delibazione dei motivi di impugnazione relativi al bilancio corretto a seguito della sentenza n. 2134/2015 del Tribunale di Bari, al bilancio consuntivo
2015 ed al bilancio preventivo 2016, corrispondenti ai punti nn. 4, 5 e 6 della deliberazione del 6.10.2016.
Fondate ed assorbenti risultano le censure dell'attore in ordine:
- alla mancata indicazione dei criteri con cui, alla luce della sentenza n. 2134/2015 del
Tribunale di Bari (cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta del ), CP_1
il relativo bilancio sia stato corretto;
sul punto, il convenuto si è limitato ad CP_1
pagina 5 di 6 osservare che, a fronte della suddetta sentenza, in bilancio ne è stato osservato il provvedimento giudiziale, senza allegare minimamente i criteri e le modalità con cui di tale provvedimento sia stato tenuto conto in sede di redazione del bilancio, il che non consente al condomino-attore di avere contezza specifica e piana di quanto approvato dall'assemblea;
- al capitolo “rendiconto spese dal 01.01.2015 al 31.12.2015” sotto la dizione “Spese in parti uguali e individuali” (cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta del
), essendo inserita anche la voce di spesa, non contestata, relativa al costo di un CP_1
espletato procedimento di mediazione, con addebito anche al odierno attore, CP_1 benché quest'ultimo ne fosse il promotore relativamente all'impugnazione di altra delibera condominiale e avesse sopportato le relative spese di avvio del procedimento stesso, così come provato con la documentazione allegata alla memoria attorea ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c, onde la relativa spese risulta illegittima;
il che si riverbera inevitabilmente anche sull'approvazione del bilancio preventivo 2016.
Quanto sopra esposto conduce all'accoglimento della domanda di annullamento della deliberazione del 6.10.2016 limitatamente ai punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.
In considerazione della soccombenza reciproca (data dall'accoglimento della domanda attorea limitatamente ai suindicati punti all'ordine del giorno, con rigetto di tutte le ulteriori censure), sussistono evidenti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda nei sensi di parte motiva, annulla la deliberazione del 6.10.2016 dell'assemblea del Controparte_1
nella parte in cui risultano approvati i punti nn. 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno;
[...]
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa integramente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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