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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3524/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 03 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 28.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. PENNACCHIA CRISTIANO ha Parte_1 Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 29/05/2025 per e, per essa, l'avv. PESENTI Controparte_2 Controparte_3
MARCO ha concluso come da nota depositata in data 27/05/2025 per essuno è comparso. Controparte_4
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3524/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3524/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentati e difesi, congiuntamente ed unitamente, dall'avv. C.F._2
PENNACCHIA CRISTIANO e dall'avv. DI CATERINO ALFONSINA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Diaz, n. 14, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attori contro
c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche in Controparte_4 P.IVA_1
forma disgiunta, dagli avv.ti CONTI LEOPOLDO e SCHIAVI VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n.
129, in virtù di procura e di mandato alle liti allegati in atti;
convenuta nonché contro
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t. e, per essa, la Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. PESENTI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di pec in virtù di procura alle liti allegata in atti;
Email_1
interveniente ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – al fine
[...] Controparte_4 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa il difetto di legittimazione attiva della
ad azionare i contratti di finanziamento nn. 28878 e 30349, oggetto del ricorso CP_4
monitorio del 24.05.2016 e del successivo D.I. n. 1512 del 13.07.2016 e conseguentemente accertare
e dichiarare che gli attori non sono tenuti a corrispondere alcuna somma di denaro alla predetta banca convenuta. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria.”.
A supporto della loro domanda, gli attori, premettendo di essersi visti notificare dalla Banca convenuta un atto di precetto e un pignoramento presso terzi, rispettivamente nelle date del 5 settembre e 3 ottobre 2017 (vd. all.ti nn. 2-3), sulla scorta del D.I. n. 1512 del 13.07.2016 emesso dall'intestato Tribunale nei loro confronti, non opposto e munito di formula esecutiva in data
24.07.2017, lamentavano il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta a richiedere l'emissione del D.I. in parola, stante l'assenza di prova documentale dei contratti di cessione del credito e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 58 Pt_2
costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
23.11.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale nel rito: Ritenersi e dichiararsi inammissibile ed improcedibile la proposta aziona giudiziale, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia.
2. In subordine nel merito: Nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare in rito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa azione giudiziale, rigettarlo in toto.
3. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.
4. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., interveniva nelle more, con atto di costituzione ex art. 111
c.p.c. depositato in data 12/12/2022, e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_2
a titolo di successore a titolo particolare della convenuta, facendo proprie Controparte_3 tutte le difese, le eccezioni, le argomentazioni e le conclusioni precedentemente proposte da quest'ultima e chiedendone contestualmente l'estromissione dal presente giudizio.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
In via preliminare, è da ritenersi ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dispiegato dalla
[...]
e, per essa, in luogo dell'originario Istituto di Credito Controparte_2 Controparte_3 convenuto, non soggiacendo predetto intervento alle forme e ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c.
(Cass. S.U., n. 21690/2019), e risultando altresì non espressamente contestata la sua qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, può altresì trovare accoglimento la richiesta formulata dall'interveniente di estromettere dal giudizio la convenuta, in luogo della quale è subentrata la prima, posto il CP_4 tacito consenso dell'originario soggetto convenuto a tale richiesta, agevolmente desumibile dal mancato espletamento di atti difensivi da parte dell'originario istituto di credito a seguito del dispiegato intervento in parola.
Ne consegue che ndrà estromessa dal presente giudizio. Controparte_4
Tanto premesso, la domanda attorea è da ritenersi infondata e va respinta.
L'odierna controversia ha ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione attiva della convenuta ad azionare i contratti di finanziamento posti a fondamento del D.I. n. 1512/2016 emesso dall'intestato
Tribunale e sulla scorta di cui è stato emesso l'atto di precetto e pignoramento, in quanto sarebbe mancata in capo al soggetto agente la titolarità del credito, ancorché il provvedimento monitorio fosse passato in giudicato per assenza di opposizione.
Sostengono gli attori che l'autorità di cosa giudicata, derivante dal decreto non opposto, sarebbe, invero, limitata al solo accertamento del credito, ma non anche ad altri e diversi accertamenti, come, appunto, quello diretto a dichiarare il difetto di legittimazione attiva del creditore ricorrente in sede monitoria.
La tesi argomentativa sopra esposta è priva di pregio.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;
l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici” (Cass. 20.6.2024, n.17114).
La ratio sottesa al principio in parola è quella di garantire certezza del diritto e stabilità degli accertamenti giudiziali, evitando che il rapporto giuridico possa essere rimesso in discussione attraverso successive azioni giudiziarie.
Come è stato ulteriormente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass. 9.10.2024, n.26345; ex multis, Cass. 19.9.2024, n.25180; Cass. 12.5.2021, n.12671).
Pertanto, il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto “copre il dedotto e il deducibile, ossia non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa”
(Cass. 14.2.2024, n.4130; ex multis, Cass. 4.4.2024, n.8937).
Ciò posto, si osserva che la legittimazione attiva del creditore ricorrente in sede monitoria costituisce uno dei presupposti logico-giuridici indefettibili dell'azione, rappresentando condizione imprescindibile per il valido esercizio della stessa.
Invero, l'accertamento positivo del credito implica necessariamente che il soggetto istante sia titolato ad azionarlo.
Il difetto di legittimazione attiva configura, pertanto, un vizio originario del rapporto giuridico, conoscibile e deducibile, che doveva essere tempestivamente eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò posto, dunque, è innegabile come la mancata opposizione al provvedimento monitorio in commento da parte degli attori abbia determinato la definitiva preclusione dell'eccezione per effetto del giudicato formatosi, non potendo più essere rimessa in discussione la legittimazione attiva del creditore originario, quale presupposto logico-giuridico essenziale dell'accertamento monitorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio della convenuta
[...]
CP_4
b) rigetta integralmente la domanda attorea;
c) condanna in solido gli attori a rimborsare all'interveniente ex art. 111 c.p.c. come in epigrafe indicata le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 03.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 03 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 28.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. PENNACCHIA CRISTIANO ha Parte_1 Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 29/05/2025 per e, per essa, l'avv. PESENTI Controparte_2 Controparte_3
MARCO ha concluso come da nota depositata in data 27/05/2025 per essuno è comparso. Controparte_4
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3524/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3524/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentati e difesi, congiuntamente ed unitamente, dall'avv. C.F._2
PENNACCHIA CRISTIANO e dall'avv. DI CATERINO ALFONSINA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Diaz, n. 14, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attori contro
c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche in Controparte_4 P.IVA_1
forma disgiunta, dagli avv.ti CONTI LEOPOLDO e SCHIAVI VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n.
129, in virtù di procura e di mandato alle liti allegati in atti;
convenuta nonché contro
(c.f. ), in persona del suo l.r.p.t. e, per essa, la Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. PESENTI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di pec in virtù di procura alle liti allegata in atti;
Email_1
interveniente ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – al fine
[...] Controparte_4 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare per le ragioni indicate in narrativa il difetto di legittimazione attiva della
ad azionare i contratti di finanziamento nn. 28878 e 30349, oggetto del ricorso CP_4
monitorio del 24.05.2016 e del successivo D.I. n. 1512 del 13.07.2016 e conseguentemente accertare
e dichiarare che gli attori non sono tenuti a corrispondere alcuna somma di denaro alla predetta banca convenuta. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria.”.
A supporto della loro domanda, gli attori, premettendo di essersi visti notificare dalla Banca convenuta un atto di precetto e un pignoramento presso terzi, rispettivamente nelle date del 5 settembre e 3 ottobre 2017 (vd. all.ti nn. 2-3), sulla scorta del D.I. n. 1512 del 13.07.2016 emesso dall'intestato Tribunale nei loro confronti, non opposto e munito di formula esecutiva in data
24.07.2017, lamentavano il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta a richiedere l'emissione del D.I. in parola, stante l'assenza di prova documentale dei contratti di cessione del credito e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 58 Pt_2
costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
23.11.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale nel rito: Ritenersi e dichiararsi inammissibile ed improcedibile la proposta aziona giudiziale, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia.
2. In subordine nel merito: Nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare in rito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa azione giudiziale, rigettarlo in toto.
3. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.
4. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., interveniva nelle more, con atto di costituzione ex art. 111
c.p.c. depositato in data 12/12/2022, e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_2
a titolo di successore a titolo particolare della convenuta, facendo proprie Controparte_3 tutte le difese, le eccezioni, le argomentazioni e le conclusioni precedentemente proposte da quest'ultima e chiedendone contestualmente l'estromissione dal presente giudizio.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
In via preliminare, è da ritenersi ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dispiegato dalla
[...]
e, per essa, in luogo dell'originario Istituto di Credito Controparte_2 Controparte_3 convenuto, non soggiacendo predetto intervento alle forme e ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c.
(Cass. S.U., n. 21690/2019), e risultando altresì non espressamente contestata la sua qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, può altresì trovare accoglimento la richiesta formulata dall'interveniente di estromettere dal giudizio la convenuta, in luogo della quale è subentrata la prima, posto il CP_4 tacito consenso dell'originario soggetto convenuto a tale richiesta, agevolmente desumibile dal mancato espletamento di atti difensivi da parte dell'originario istituto di credito a seguito del dispiegato intervento in parola.
Ne consegue che ndrà estromessa dal presente giudizio. Controparte_4
Tanto premesso, la domanda attorea è da ritenersi infondata e va respinta.
L'odierna controversia ha ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione attiva della convenuta ad azionare i contratti di finanziamento posti a fondamento del D.I. n. 1512/2016 emesso dall'intestato
Tribunale e sulla scorta di cui è stato emesso l'atto di precetto e pignoramento, in quanto sarebbe mancata in capo al soggetto agente la titolarità del credito, ancorché il provvedimento monitorio fosse passato in giudicato per assenza di opposizione.
Sostengono gli attori che l'autorità di cosa giudicata, derivante dal decreto non opposto, sarebbe, invero, limitata al solo accertamento del credito, ma non anche ad altri e diversi accertamenti, come, appunto, quello diretto a dichiarare il difetto di legittimazione attiva del creditore ricorrente in sede monitoria.
La tesi argomentativa sopra esposta è priva di pregio.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;
l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici” (Cass. 20.6.2024, n.17114).
La ratio sottesa al principio in parola è quella di garantire certezza del diritto e stabilità degli accertamenti giudiziali, evitando che il rapporto giuridico possa essere rimesso in discussione attraverso successive azioni giudiziarie.
Come è stato ulteriormente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass. 9.10.2024, n.26345; ex multis, Cass. 19.9.2024, n.25180; Cass. 12.5.2021, n.12671).
Pertanto, il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto “copre il dedotto e il deducibile, ossia non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa”
(Cass. 14.2.2024, n.4130; ex multis, Cass. 4.4.2024, n.8937).
Ciò posto, si osserva che la legittimazione attiva del creditore ricorrente in sede monitoria costituisce uno dei presupposti logico-giuridici indefettibili dell'azione, rappresentando condizione imprescindibile per il valido esercizio della stessa.
Invero, l'accertamento positivo del credito implica necessariamente che il soggetto istante sia titolato ad azionarlo.
Il difetto di legittimazione attiva configura, pertanto, un vizio originario del rapporto giuridico, conoscibile e deducibile, che doveva essere tempestivamente eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò posto, dunque, è innegabile come la mancata opposizione al provvedimento monitorio in commento da parte degli attori abbia determinato la definitiva preclusione dell'eccezione per effetto del giudicato formatosi, non potendo più essere rimessa in discussione la legittimazione attiva del creditore originario, quale presupposto logico-giuridico essenziale dell'accertamento monitorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio della convenuta
[...]
CP_4
b) rigetta integralmente la domanda attorea;
c) condanna in solido gli attori a rimborsare all'interveniente ex art. 111 c.p.c. come in epigrafe indicata le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 03.06.2025. Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 03 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini