Articolo 14 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
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13 gennaio 1985
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

a) militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.311 b) militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.500
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 76 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1985, in 90 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

Esercito (compreso i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 630 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 120 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 210
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1985, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.524 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900
A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1985, come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.430 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.087
Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1985, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 12.821 unita'.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1985, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 18.900
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1985, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , integrate da quella dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
I comitati di cui all' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , all' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , all' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , e all' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'amministrazione militare sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1985, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985