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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 102 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Nicolin contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sebastiano
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 03.12.2023 e depositata in data 11.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza pubbl. in data 11/12/2023, RG n. 5134/2021 e notificata in data 13.12.2023 accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e quindi:
- Rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti in di cui in narrativa di primo grado e di appello;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste in ordine alla declaratoria di inammissibilità, stante la tardività della produzione documentale dimessa da parte attrice – ora parte appellata -in sede di propria memoria istruttoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.3, e dalla stessa qui nuovamente depositata con analoga numerazione (trattasi dei documenti dal numero 39 al numero 51).
Ci si oppone alle istanze istruttorie reiterate da parte appellata in sede di comparsa di costituzione in appello per i motivi dedotti, da ultimo, in sede di note di udienza del 13 maggio 2024”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da (c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. e P. Iva in persona del legale rappr.nte Parte_2 P.IVA_3
pro tempore, (c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) per tutte le ragioni sopra esposte, nonché ogni conseguente C.F._3 domanda ed eccezione avversaria e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 2468/2023 – 5134/2021 R.G. Tribunale di Vicenza, pubblicata il 11.12.2023 e notificata il 13.12.2023, in quanto il gravame risulta infondato nel merito per tutte le ragioni di cui in atto.
In ogni caso
2 Con vittoria integrale di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si reitera anche in questa sede la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., come compiutamente descritte in parte narrativa. Si insiste inoltre per l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in quanto la produzione si è resa necessaria a fronte dei rilievi svolti da controparte solo con la memoria ex art. 183 n. 2 e a prova contraria.
***
Per mero scrupolo difensivo, ed evitare la presunzione di rinunzia alle domande assorbite nella sentenza impugnata, si ripropongono in questa sede le domande effettuate nel giudizio di primo grado: per le ragioni di cui in atti, pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi
l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'operazione in frode alle ragioni dell'attrice, comprendente il perfezionamento dei seguenti negozi funzionalmente collegati, e/o comunque anche a prescindere dal collegamento negoziale e quindi la revocatoria ordinaria di ciascuno dei medesimi autonomamente considerati: (i) negozio di riconoscimento di debito contenuto nell'atto stipulato avanti al notaio Persona_1
in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628 (di cui si chiede pronunciarsi anche la nullità per le ragioni di cui in narrativa); (ii) contratto di affitto di azienda stipulato avanti il notaio in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628, trascritto in Persona_1
data 19.05.2020 presso la Direzione Provinciale di Vicenza, ufficio provinciale-territorio, servizio di pubblicità immobiliare di Schio n. reg. gen. 4089 e reg. part. 2991, contenente il patto di opzione per la vendita dell'azienda, avente ad oggetto tutte le attrezzature compiutamente elencate nell'allegato A, i titoli PAC indicati nell'allegato B, tutte le macchine agricole di cui all'allegato C, la mandria comprendente n. 49 (quarantanove) vacche, n. 3 (tre) manze ½ anni, n. 9 (nove) manzette 6/12 mesi e n. 12 (dodici) vitelle 0/6 mesi. Inoltre, l'affitto comprende l'utilizzo dei beni immobili di proprietà di Parte_1
distinti in catasto come segue e compiutamente elencati nell'atto (doc. 20), che
[...]
tuttavia, si riportano pedissequamente:
Per l'intero
3 Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33:
mapp. 232, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.11.82, R.D. euro 1,22, R.A. euro 0,92;
mapp. 233, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.28.93, R.D. euro 2,99, R.A. euro 2,24;
mapp. 312, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.06.04, R.D. euro 0,62, R.A. euro 0,47;
mapp. 231, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.36.25, R.D. euro 3,74, R.A. euro 2,81;
mapp. 234, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.14.20, R.D. euro 1,47, RA euro 1,10;
mapp. 215, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.19.90, R.D. euro 2,06, R.A. euro 1,54
mapp. 191, qualità prato, classe 3, Ha. 0.30.69, R.D. euro 10,30, RA euro 6,34;
mapp. 192, qualità incolt. Ster., Ha.
0.02.52. Confini: dei mappali 232, 233, 312, 231, 234, 191 e 192 che formano un unico corpo: mappali 188,
190, 189, 248, 269, 197 e 205; del mappale 215: strada, mappale 431 e strada.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 190, qualità prato, classe 3, Ha. 0.17.07, R.D. euro 5,73, R.A. euro 3,53.
II mappale 190 confina con mappali 187, 189 e 191. per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp. 190, qualità prato, classe 3, Ha. 0.27.32, R.D. euro 9,17, R.A. euro 5,64; mapp. 191, porz. AA, qualità prato, classe 3, Ha. 0.29.57, R.D. euro 9,93,
R.A. euro 6,11, porz AB, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.10.55, R.D. euro 1,63, R.A. euro
1,36;
mapp. 194, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.08.15, R.D. euro 1,26, R.A. euro 1,05;
mapp. 195, qualità incolt ster, Ha. 0.00.42;
mapp. 200, qualità prato, classe 3, Ha. 0.33.99, R.D. euro 11,41, R.A. euro 7,02;
mapp. 201, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.31.81, R.D. euro 4,93, R.A. euro 4,11;
mapp. 202, qualità incolt ster, Ha. 0.02.56;
mapp. 402, qualità prato, classe 2, Ha. 0.47.00, R.D. euro 19,42, R.A. euro 12,14;
mapp. 403, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.05.53, R.D. euro 0,86, R.A. euro 0,71;
4 mapp. 404, qualità prato, classe 3, Ha. 0.06.49, R.D. euro 2,18, RA. Euro 1,34; mapp. 428, porz. AA, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.05.49, R.D. euro 1,28, R.A. euro
1,13, porz. AB, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.19.21, R.D. euro 2,98, R.A. euro 2,48.
Confini: dei mappali 190, 191, 194, 195, 200, 201 e 202 che formano un unico corpo: mappali 299,
298, 198, 349, 278, 284, 334 e 224; del mappale 402: mappali 181, 428 e 287; dei mappali 403 e 404 che formano un unico corpo: mappali 457, 38, 427, 322 e 323; del mappale 428: mappali 427, 38 e 73.
Comune di Roana (VI)- Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 295, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.14.14, R.D. euro 1,83, R.A. euro 1,46; mapp. 296, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.02.28, R.D. euro 0,29, R.A. euro 0,24.
I mappali 295 e 296 che formano un unico corpo confinano con mappali 439, 297, 298,
299, 294 e 293.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36
mapp. 65, qualità prato, classe 3, Ha. 0.12.64, R.D. euro 4,24, R.A. euro 2,61;
mapp. 184, qualità incolt ster, Ha. 0.05.64;
mapp. 198, qualità prato, classe 3, Ha. 0.05.29, R.D. euro 1,78, R.A. euro 1,09;
mapp. 204, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.01.95, R.D. euro 0,30, R.A. euro 0,25;
mapp. 205, porz AA, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.02.12, R.D. euro 0,33, R.A. euro 0,27, porz AB, qualità incolt prod, classe 2, Ha. 0.08.00, R.D. euro 0,12, RA euro 0,04;
mapp. 208, qualità incolt ster, Ha. 0.02.16;
mapp. 209, qualità incolt prod, classe 2, Ha. 0.23.17, R.D. euro 0,36, RA. euro 0,12.
Confini: del mappale 65: mappali 304, 66 e 64; del mappale 184: mappale 188 su tutti i lati;
del mappale 198: mappali 190,200 e 298; dei mappali 204 e 205 che formano un unico corpo: mappali 200, 300, 207 e 206; dei mappali 208 e 209 che formano un unico corpo: mappali 285, 193, 210 e 196.
5 per la quota di 20/81
Comune di Roana (VI) - Catasto Fabbricati
Foglio 27 mapp. 98 aggraffato al mapp. 439 sub 2 e al mapp. 443 sub 3, Via Parnoli, p. T-1-2, categ.
A/4, cl. 5, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 148, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 148, rendita euro 278,37; rnapp. 439 sub 3, Via Parnoli, p. T, categ. C/6, cl. 5, consistenza mq. 18, superficie catastale totale mq. 18, rendita euro 28,82; mapp. 443 sub 6, Via Parnoli SNC, p. T, categ. in corso di definiz.
I mappali 439, 98 e 443 che formano un unico corpo confinano con mappali 112, 489 e
132. Salvis.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27
mapp. 421, qualità prato, classe 4, Ha. 0.02.09, R.D. euro 0,54, R.A. euro 0,43;
mapp. 692, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.11.80, R.D. euro 2,13, R.A. euro 2,44;
mapp. 1068, qualità prato, classe 4, Ha. 0.12.55, R.D. euro 3,24, RA euro 2,59;
mapp. 1069 qualità prato, classe 4, Ha. 0.00.24, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,05.
Confini: del mappale 692: mappali 472, 371 e 62; dei mappali 1068, 1069 e 421 che formano un unico corpo: mappali 1066, 134, 419, 345,
1113 e 1117. per la quota di 14/54
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27 mapp, 138, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.05.24, RD. euro 0,95, R.A. euro 1,08.
II mappale 138 confina con mappali 132, 136 e 137. Salvis. per la quota di 2/9
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27 mapp. 489, qualità prato, classe 3, Ha. 0.00.84, R.D. euro 0,28, RA euro 0,17.
II mappale 489 confina con mappali 382, 97 e 132. Salvis.
6 per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 31
mapp. 111, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.52.12, R.D. euro 5,38, R.A. euro 4,04;
mapp. 112, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.19.54, R.D. euro 2,02, R.A. euro 1,51;
mapp. 154, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.40.07, R.D. euro 9,31, RA. euro 8,28;
mapp. 155, qualità bosco ceduo, classe 2, Ha. 0.01.64, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,03.
Confini: dei mappali 111 e 112 che formano un unico corpo: strada, mappali 475, 473, strada, mappali 113 e 114; dei mappali 154 e 155 che formano un unico corpo: mappali 531, 478, 124, 156, 319, 318
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 187, qualità prato, classe 2, Ha. 0.46.21, R.D. euro 19,09, R.A. euro 11,93; mapp. 188, qualità seminativo, classe 2, Ha. 0.09.80, R.D. euro 3,29, R.A. euro 2,53.
I mappali 187 e 188 che formano un unico corpo confinano con mappali 469, 189, 190,
231, 229 e 227.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 297, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.30.59, R.D. euro 3,95, RA. euro 3,16; mapp. 298, qualità prato, classe 4, Ha. 0.01.47, R.D. euro 0,38, R.A euro 0,30,
I mappali 297 e 298 che formano un unico corpo confinano con mappali 456, 278,
284,285,286 e strada. per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp, 67, qualità prato, classe 3, Ha. 0.16.80, R.D. euro 5,64, RA euro 3,47; mapp. 68, qualità prato, classe 4, Ha. 0.27.16, R.D. euro 7,01, RA. euro 5,61; mapp. 69, qualità prato, classe 3, Ha. 0.48.16, R.D. euro 16,17, R.A. euro 9,95; mapp. 70, qualità prato, classe 3, Ha. 0.01 .00, R.D. euro 0,34, RA. euro 0,21; mapp, 71, qualità prato, classe 3, Ha. 0.01.77, R.D. euro 0,59, RA. euro 0,37;
7 mapp. 72, qualità prato, classe 3, Ha. 0.14.11, RD. euro 4,74, R.A. euro 2,91; mapp. 75, qualità prato, classe 3, Ha. 0.09.07, R.D. euro 3,04, RA. euro 1,87; mapp. 192, qualità prato, classe 3, Ha. 0.05.36, R.D. euro 1,80, RA. euro 1,11.
I mappali 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75 e 192 che formano un unico corpo confinano con mappale 437, strada, mappali 64,185, 303, 304 e 445.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 338, qualità prato, classe 2, Ha. 0.39.78, R.D. euro 16,44, RA euro 10,27; mapp. 408, qualità prato, classe 2, Ha. 0.04.86, R.D. euro 2,01, RA. euro 1,25; mapp. 287, qualità prato, classe 21 Ha. 0.03.46, RD. euro 1,43, RA euro 0,89.
Confini: dei mappali 338, 408 e 287 che formano un unico corpo: mappali 682, 566, 288 e limite di foglio;
Foglio 36 mapp, 334, qualità prato, classe 3, Ha. 0.33.30, RD. euro 11,18, RA. euro 6,88.
Il mappale 334 confina con mappali 284, 38 e 224.
Foglio 36 mapp. 185, qualità prato, classe 3, Ha. 0.04.26, R.D. euro 1,43, R.A. euro 0,88.
Il mappale 185 confina con mappali 64, 66 e 303.
Foglio 31 mapp. 113, qualità pascolo, classe 3, Ha, 0.25.26, R.D. euro 2,61, RA. euro 1,96.
Il mappale 113 confina con mappali 115, 116 e 117.
Comune di Roana (VI) - Catasto Fabbricati
Foglio 33 mapp. 566, Via Rebeschini SNC, P. S1-T, categoria D/10, rendita euro 5.202,00
Il mappale 566 confina con mappali 380, 288 e 338.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp, 186, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.06.03, R.D. euro 1,09, RA. euro 1,25; mapp. 206, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.01.82, R.D. euro 0,28, R.A. euro 0,23; mapp. 207, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.14.50, R.D. euro 2,25, R.A. euro 1,87;
8 mapp. 210, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.22.87, R.D. euro 4,13, R.A. euro 4,72;
mapp. 64, qualità prato, classe 3, Ha. 0.11.89, R.D. euro 3,99, R.A. euro 2,46;
mapp. 298, porz. M, qualità prato, classe 2, Ha. 0.05.00, RD. euro 2,07, R.A. euro 1,29, porz. AB, qualità seminativo, classe 2, Ha. 0.00.50, R.D. euro 0,17, R.A. euro 0,13;
mapp. 324, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.01.04, R.D. euro 0,13, R.A. euro 0,11.
Confini:
del mappale 186: strada e mappale 188 per più lati;
dei mappali 206 e 207 che formano un unico corpo: confini 279, 204 e 205;
del mappale 210: mappali 193, 348 e 213;
del mappale 64: strada, mappali 65 e 66;
del mappale 298: mappali 198, 200 e 299;
del mappale 324: strada, mappali 304 e 65.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 31 mapp. 116, porz. AA, qualità seminativo, classe 3, Ha. 0.04.50, R.D. euro 1,28, RA euro
0,93, porz. AB, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.02.66, R.D. euro 0,27, RA euro 0,21.
Il mappale 116 confina con mappale 115, strada e mappale 117.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 291, qualità prato, classe 4, Ha.
0.44.741 R.D. euro 11,55, R.A. euro 9,24; mapp. 292, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.11.97, R.D. euro 1,55, R.A. euro 1,24.
I mappali 291 e 292 che formano un unico corpo confinano con mappali 276, 439, 293,
294 e 299.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp. 224, porz. M, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.05.00, R.D. euro 1,16, R.A. euro
1,03, porz. AB, qualità prato, classe 2, Ha. 0.34.00, RD. euro 14,05, R.A. euro 8,78, porz.
AC, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.07.68, R.D. euro 1,19, R.A. euro 0,99.
Il mappale 224 confina con mappali 334, 38 e 344.
Comune di Roana (VI)- Catasto Terreni
9 Foglio 34 mapp. 439, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.09.83, R.D. euro 1,27, R.A. euro 1,02; mapp. 456, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.22.82, R.D. euro 2,95, R.A. euro 2,36.
i mappali 439 e 456 che formano un unico corpo confinano con mappali
571,196,297,295,293,291 e 276.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 250, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.42.47, R.D. euro 4,39, R.A. euro 3,29.
Il mappale 250 confina con mappali 310,460 e 221.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 189, qualità prato, classe 3, Ha. 0.58.42, R.D. euro 19,61, R.A. euro 12,07.
Il mappale 189 confina con mappali 248, 192 e 191. per la quota di 14/54
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 289, qualità prato, classe 3, Ha. 0.09.18, R.D. euro 3,08, R.A. euro 1,90.
Il mappale 289 confina con mappali 380,381 e limite di foglio. per la quota di 1/8
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 496, qualità prato, classe 2, Ha. 0.02.47, R.D. euro 1,02, R.A. euro 0,64.
Il mappale 496 confina con mappali 509, 691 e 680. per l'intero
Comune di Roana (VI)- Catasto Fabbricati
Foglio 33 mapp. 680 sub 3, Via Rebeschini SNC, p. T, categ. C/6, cl. 3, consistenza mq. 45, superficie catastale totale mq. 61, rendita euro 51,13; mapp. 680 sub 4, Via Rebeschini n. 18, p. S1-T- 1, categ. A/3, cl. 3, consistenza vani 10, superficie catastale totale mq. 240, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.
240, rendita euro 619,75. Il mappale 680 confina con mappali 496, 681 e 611;
10 (iii) contratto di cessione del credito dei canoni di affitto stipulato avanti il notaio Per_1
in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628, trascritto in data 19.05.2020
[...]
presso la Direzione Provinciale di Vicenza, ufficio provinciale-territorio, servizio di pubblicità immobiliare di Schio n. reg. gen. 4090 e reg. part. 2992; ove sia accolta la domanda proposta, dichiararsi che gli indicati beni sono soggetti alla esecuzione dell'attrice, oppure, nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovassero più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali
l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti,
(C.F: , la società in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore (c.f. e p. iva ) , nonché la signora P.IVA_3 Pt_3
(C.F. ) e la signora (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), che hanno entrambe concorso nell'atto in frode alle ragioni del C.F._4 creditore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, e comunque condannarsi
i convenuti tutti in solido e in ogni caso a risarcire all'attrice ex art. 2043 c.c. il danno patito per negozi e/o atti che i convenuti dovessero compiere in frode alle ragioni dei creditori ed in ogni caso al risarcimento per il mancato godimento e/o esecuzione sui frutti dell'azienda oggetto del contratto di affitto;
ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria competente, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti
e gli onorari di causa, oltre IVA e al CPA;
in via istruttoria: si conclude come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate. Si insiste inoltre per
l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in quanto la produzione si è resa necessaria a fronte dei rilievi svolti da controparte solo con la memoria ex art. 183 n. 2 e a prova contraria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio la società agricola e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esponendo che:
[...]
- con contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20.12.2017 l'attrice aveva acquistato da (nel prosieguo il Controparte_3 CP_4 credito di €1.557.060,76 oltre interessi, vantato da quest'ultima nei confronti del
(nel prosieguo ), Controparte_5 CP_5
derivante in parte dal saldo passivo di un conto corrente, in parte da effetto insoluto, e garantito da fideiussione omnibus rilasciata, tra gli altri, da il Parte_1
20.12.2002 e da un contratto di pegno rotativo su forme di formaggio stipulato il
31.10.2012 con il;
CP_5
- a seguito dell'inadempimento del , in data 16.5.2016 aveva CP_5 CP_4
comunicato la revoca delle linee di credito concesse e successivamente aveva ottenuto dal
Tribunale di Vicenza l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3902/2016, divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia agli atti, con cui al debitore ed ai fideiussori era stato intimato il pagamento della somma di €1.557.060,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- in data 08.11.2016 l'istituto di credito aveva inoltre inviato al una diffida al CP_5
fine di conoscere il luogo di effettivo stoccaggio delle forme di formaggio costituite in pegno, le quali avrebbero dovuto essere conservate presso i locali della società
Confezionamento Formaggi siti in Dueville, frazione Povolaro, via Marosticana n. 81/97;
- in assenza di riscontro, la banca aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo delle forme di formaggio e, non rinvenendole presso la sede di Dueville, il 17.8.2017 aveva promosso l'azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2395 c.c. nei confronti degli amministratori del , fra i quali al fine di conseguire il CP_5 Parte_1
risarcimento del danno;
- la causa era stata decisa in primo grado dal Tribunale di Venezia con sentenza n.
1786/2020 del 26.11.2020, che aveva condannato i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma capitale di €1.235.167,50; CP_4
- nelle more del menzionato giudizio, in data 09.12.2019 il CP_6 Controparte_1
(divenuta nel frattempo cessionaria del credito di avevano stipulato un
[...] CP_4
12 accordo transattivo relativo a tutto il contenzioso in essere, che tuttavia, a causa dell'inadempimento del debitore nel termine essenziale convenuto (del 23.12.2019), si era risolto;
- in data 15.5.2020 aveva stipulato una pluralità di atti tra loro Parte_1
funzionalmente collegati, aventi lo scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica della creditrice, ovverosia: a) un contratto d'affitto d'azienda, nella quale egli aveva conferito tutti gli immobili di sua proprietà, in favore della società agricola costituita due mesi prima e avente come amministratore unico la Parte_2
moglie , nonché come soci il figlio la moglie e lo Parte_3 Controparte_7 Parte_3
stesso , contenente il riconoscimento di un asserito debito assunto da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della IA per causale non specificata, in Parte_4
misura pari ad €80.000,00, nonché la previsione del diritto di opzione all'acquisto, a titolo gratuito, in favore dell'affittuaria, da esercitarsi, in qualsiasi momento, entro 5 anni dalla conclusione del contratto;
b) un contratto di cessione del credito derivante dai canoni di affitto, pattuiti in €8.000,00 mensili, in favore della IA fino a Parte_4 concorrenza del menzionato debito di €80.000,00.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia del negozio di riconoscimento di debito per mancanza della volontà dei contraenti e/o per assenza di causa e/o dell'oggetto, nonché l'inefficacia relativa ex art. 2901 cod. civ. dei suddetti contratti e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di revocatoria proposta da e condannava i convenuti alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di
[...] Parte_4
gravame.
2.1 Col primo motivo sostengono che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto esistente il credito a tutela del quale è stato attivato il rimedio revocatorio, affermando che l'accordo
13 transattivo del 09.12.2019, essendo stato solo in parte adempiuto, ha estinto i debiti derivanti dalla garanzia fideiussoria prestata dal ma non gli obblighi di natura Parte_1
risarcitoria gravanti sul medesimo quale amministratore del e derivanti dalla CP_5
sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti dalla banca.
Essi inoltre criticano la decisione nella parte in cui ha affermato che tale sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con pronuncia che risulta passata in giudicato nei confronti del senza considerare che egli ha proposto Parte_1
ricorso incidentale tradivo per cassazione contro i capi condannatori emessi nei suoi confronti.
2.2 Col secondo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto esistente il requisito oggettivo dell'eventus damni e quello soggettivo della scientia damni in capo tanto al disponente quanto agli altri contraenti.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
E' innanzitutto pacifico che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619 del 22/03/2016
e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondi cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come
14 probabile, anche se non definitivamente accertata”).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto pratico di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 e Cass. 05/02/2019, n. 3369).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia stata accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Nel caso in esame il credito che legittima all'esperimento dell'azione Controparte_1
revocatoria è quello derivante dalla sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di Venezia emessa in data 11.11.2020 e pubblicata in data 26.11.2020, la quale, in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa da nei confronti del e CP_4 Parte_1
degli altri amministratori del , lo ha condannato al pagamento della somma CP_5 capitale di €1.235.167,50.
Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n.
993/2023, avverso la quale il ha proposto ricorso incidentale tardivo in Parte_1
cassazione, che risulta tuttora pendente.
L'appellante sostiene che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il parziale adempimento dell'accordo transattivo del 09.12.2019 non abbia estinto l'obbligazione risarcitoria gravante sul medesimo quale amministratore del e che la statuizione CP_5
di condanna pronunciata nei suoi confronti debba ritenersi passata in giudicato, in quanto il non avrebbe impugnato la sentenza n. 993/2023 della Corte di Appello di Parte_1
Venezia.
15 Riguardo alla transazione stipulata il 09.12.2019, la tesi del è che la stessa Parte_1
prevedeva che con il pagamento del primo acconto di €200.000,00, da lui effettuata con la consegna di quattro assegni circolari al notaio incaricato avvenuta in data 18.12.2019, e con la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
1730/2017, notificata alla controparte il 27.02.2020, cui è seguita la dichiarazione di estinzione emessa il 14.04.2020 dal Tribunale di Vicenza, si sarebbero estinti tutti gli obblighi esistenti a carico dell'appellante, ivi compreso quello oggetto della causa di responsabilità promossa nei suoi confronti.
Tuttavia, va evidenziato che il né nel corso del giudizio di primo grado relativo Parte_1 all'azione di responsabilità, né nella comparsa di costituzione in appello contenente l'impugnazione incidentale proposta contro la sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di
Venezia, ha dedotto l'esistenza della transazione né tantomeno ha eccepito l'estinzione del suo obbligo risarcitorio in conseguenza degli adempimenti ivi previsti.
Come poc'anzi indicato, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione incidentale proposta dal osservando che la produzione in giudizio ad opera di Parte_1 quest'ultimo dell'accordo transattivo del 09.12.2019 “non è ammissibile, trattandosi di documento addirittura anteriore alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1786/2020 del
26 novembre 2020, ma esibito in giudizio per la prima volta al momento della precisazione delle conclusioni compiute per l'udienza 2 febbraio 2023, e perciò tardivamente. Di tale asserita transazione non si faceva menzione, né negli atti conclusivi del giudizio di primo grado, né nella comparsa di costituzione in appello, contenente impugnazione incidentale,
e neppure nelle note depositate per l'udienza del 14 ottobre 2021” (v. pag. 13 della sentenza).
Attualmente pende il giudizio di cassazione e tra i motivi di ricorso incidentale formulati dal vi è anche quello con cui egli si duole del fatto che il giudice di appello Parte_1
abbia ritenuto tardiva la produzione della transazione ed omesso di rilevare che è cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione del credito dedotto in giudizio.
In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., non è però rilevante verificare in questa sede se la sentenza della Corte di Appello di Venezia sia passata in giudicato.
16 E se è vero che astrattamente il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria potrebbe essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione della controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita (v. in senso conforme Cass. n. 30106 del 21/11/2024), nel caso concreto non sussistono quelle ragioni di opportunità che giustificano la sospensione del presente giudizio, giacché non si ravvisano motivi che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione resa sul punto dalla Corte di Appello di Venezia, che ha ritenuto tardiva l'eccezione di estinzione del credito, in quanto formulata solamente con le note scritte autorizzate per l'udienza del 2 febbraio 2023.
5. Il secondo motivo di gravame si articola in due censure.
5.1 La prima doglianza, che investe la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, è priva di pregio in quanto la stessa si fonda unicamente sull'asserita inesistenza del credito a tutela del quale è stato esperito il rimedio revocatorio e tale assunto è destituito di fondamento per le ragioni sopra indicate.
5.2 Anche la seconda doglianza, con la quale si denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è infondata.
Preliminarmente si rammenta che il tribunale ha affermato, con statuizione che non è stata sottoposta a specifica censura e sulla quale si è formato il giudicato, che il credito in questione è sorto anteriormente al compimento degli atti dispositivi impugnati, dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione di cui all'art. 2901 c.c. deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo in cui venga accertato con sentenza, ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (v. in senso conforme Cass. 02/09/1996 n.
8013; Cass. 11/02/2005 n. 2748).
In tal caso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica
17 offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n.
16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del
09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
Il invoca la sua buona fede, adducendo che al momento della conclusione Parte_1
degli atti dispositivi impugnati egli era totalmente inconsapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni di credito fatte valere dalla banca attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità, essendo convinto che il credito si fosse estinto a seguito del parziale adempimento dell'atto di transazione.
Giova rammentare che la transazione in parola prevedeva il versamento del complessivo importo di €1.000.000,00 da corrispondersi in più tranches.
Essa stabiliva che una volta verificati il pagamento della somma di €200.000,00, da effettuarsi entro e non oltre il termine essenziale del 12.12.2019, e la rinuncia al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1730/2017 (adempimento qualificato nella transazione quale condizione sub A), la banca avrebbe presentato istanza per la sospensione per 15 mesi, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 78/2018 pendente avanti il Tribunale di Vicenza, avrebbe rilasciato il consenso alla totale o parziale cancellazione delle ipoteche giudiziali ed avrebbe ritenuto estinta l'obbligazione di garanzia in capo al ed agli altri fideiussori, con la Parte_1
precisazione che “Questi ultimi e la Nostra mandante non avranno più nulla a pretendere
18 gli uni dall'altra in dipendenza dei rapporti indicati in oggetto, e saranno considerati rinunciati e/o privi di effetto qualsivoglia diritto, azione o ragione che fossero sorti in capo ai medesimi. Il credito vantato dalla nostra società nei confronti della debitrice principale
e degli altri garanti rimarrà decurtato della sola quota transatta”.
Il fa leva proprio su quest'ultima clausola e sul fatto che tra i rapporti che Parte_1 formano oggetto dell'accordo transattivo figura espressamente la “Causa RG 8973/2017 tribunale di Venezia. Azione di responsabilità verso gli Amministratori” per sostenere che, essendo intervenuto il pagamento della somma di €200.000,00 entro il termine indicato e la rinuncia al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1730/2017, quando egli stipulò gli atti dispositivi impugnati il suo debito risarcitorio verso la banca si era già estinto o comunque egli era convinto che si fosse estinto, onde difettava la scientia damni in capo a lui. contesta tale ricostruzione, assumendo che con gli adempimenti Controparte_1 sopra descritti si è estinta solo l'obbligazione di garanzia derivante dalla fideiussione omnibus rilasciata dal ma non quella derivante dalla sua responsabilità quale Parte_1
amministratore del , in quanto la transazione prevede che solo con il pagamento CP_5
anche della successiva tranche di €600.000,00 - da effettuarsi entro e non oltre il
12.12.2019 ma che pacificamente non è mai avvenuto - la banca avrebbe rinunciato alla causa promossa davanti al Tribunale di Venezia per conseguire dal e dagli altri Parte_1
amministratori del il risarcimento del danno. CP_5
Questo collegio reputa che vi siano plurimi elementi indiziari da cui inferire la prova della sussistenza della scientia damni in capo al Parte_1
In primo luogo va evidenziato che, come in precedenza indicato, l'appellante non ha mai fatto valere l'esistenza dell'accordo transattivo e l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria nel giudizio di responsabilità che si è svolto dinanzi al Tribunale di Venezia, sebbene avrebbe potuto farlo in sede di precisazione delle conclusionali e/o negli scritti difensivi conclusionali, e neppure ha allegato l'effetto liberatorio della transazione nella comparsa di costituzione in appello contenente l'impugnazione incidentale proposta contro la sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di Venezia.
L'eccezione di estinzione del credito risarcitorio è stata formulata solamente con le note scritte autorizzate per l'udienza del 2 febbraio 2023, a distanza di circa tre anni dal
19 momento in cui si sarebbe verificato tale evento.
In secondo luogo è rimasta indimostrata l'esistenza del debito di €80.000,00 asseritamente assunto dal verso la IA , oggetto del riconoscimento contenuto nel Parte_1 Pt_4 contratto d'affitto d'azienda ed a pagamento del quale il disponente ha ceduto alla IA il credito derivante dai canoni di affitto di azienda a lui dovuti dalla società agricola Pt_2
e pattuiti in €8.000,00 mensili.
[...]
La cessione di tale credito è dunque di fatto avvenuta a titolo gratuito, come pure a titolo gratuito il ha concesso alla società affittuaria - costituita solo due mesi prima Parte_1
ed avente come amministratore unico la moglie nonché come soci il figlio Parte_3
la moglie e solo per una piccola percentuale lo stesso Controparte_7 Parte_3
disponente - il diritto di opzione all'acquisto dell'azienda, di cui fanno parte tutti gli innumerevoli beni immobili di cui egli è proprietario.
Si tratta di elementi che depongono a favore della tesi sostenuta da Controparte_1 secondo cui l'intento del era quello di sottrarre il suo patrimonio conferito in Parte_1
azienda alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., tanto più se si considera che la medesima operazione negoziale è stata contestualmente realizzata da un altro amministratore del , , condannato in solido con il CP_5 Controparte_8
dal Tribunale di Venezia con la più volte citata sentenza n. 1786/2020 al Parte_1 pagamento della somma di €1.235.167,50, avendo anch'egli stipulato, in pendenza della causa risarcitoria e pochi mesi prima che venisse decisa in primo grado, analogo contratto di affitto di azienda con riconoscimento di debito e cessione del credito relativo ai canoni, trascritto in data 15.05.2020 (doc. 27 del fascicolo di primo grado dell'attrice), che vede come parti, anche in quel caso, una società affittuaria neo-costituita riconducibile alla moglie e alla IA , ed essendo anche tali atti dispositivi Parte_5 Persona_2
stati dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti di dal Controparte_1
Tribunale di Vicenza con sentenza emessa in data 09.05.2023 (doc. 53 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Deve altresì ritenersi provato che la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Parte_1
non potesse essere ignorata dalla moglie e dalla IA
[...] Parte_3 Parte_4
[...]
In tal senso depone lo stretto legame di coniugio e di parentela esistente tra i contraenti,
20 rafforzato dal fatto che i coniugi convivono sin dal 1980, anno del loro matrimonio, e la IA risiede ad un solo civico di distanza dalla casa dei genitori;
l'anomalia rappresentata dal fatto che la cessione del credito a favore della IA è avvenuta nella sostanza a titolo gratuito, essendo rimasta del tutto indimostrata l'esistenza del debito oggetto della dichiarazione ricognitiva, che non menziona alcuno specifico fatto costitutivo;
l'assenza di prova in ordine al ruolo svolto da nell'attività economica esercitata dal marito, Parte_3
il quale ha sostenuto che la costituzione della società sarebbe avvenuta anche allo scopo di ricompensare la moglie per il contributo apportato;
infine il fatto che analoga e contestuale operazione negoziale ha visto partecipi i familiari di altro amministratore coinvolto nella medesima vicenda giudiziaria.
In definitiva, resiste alle censure sollevate dagli appellanti la decisione del primo giudice, che ha riconosciuto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €24.064,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
21
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 102 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Nicolin contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sebastiano
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 03.12.2023 e depositata in data 11.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 2468/2023 del Tribunale di Vicenza pubbl. in data 11/12/2023, RG n. 5134/2021 e notificata in data 13.12.2023 accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e quindi:
- Rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti in di cui in narrativa di primo grado e di appello;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste in ordine alla declaratoria di inammissibilità, stante la tardività della produzione documentale dimessa da parte attrice – ora parte appellata -in sede di propria memoria istruttoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n.3, e dalla stessa qui nuovamente depositata con analoga numerazione (trattasi dei documenti dal numero 39 al numero 51).
Ci si oppone alle istanze istruttorie reiterate da parte appellata in sede di comparsa di costituzione in appello per i motivi dedotti, da ultimo, in sede di note di udienza del 13 maggio 2024”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da (c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. e P. Iva in persona del legale rappr.nte Parte_2 P.IVA_3
pro tempore, (c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) per tutte le ragioni sopra esposte, nonché ogni conseguente C.F._3 domanda ed eccezione avversaria e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 2468/2023 – 5134/2021 R.G. Tribunale di Vicenza, pubblicata il 11.12.2023 e notificata il 13.12.2023, in quanto il gravame risulta infondato nel merito per tutte le ragioni di cui in atto.
In ogni caso
2 Con vittoria integrale di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si reitera anche in questa sede la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., come compiutamente descritte in parte narrativa. Si insiste inoltre per l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in quanto la produzione si è resa necessaria a fronte dei rilievi svolti da controparte solo con la memoria ex art. 183 n. 2 e a prova contraria.
***
Per mero scrupolo difensivo, ed evitare la presunzione di rinunzia alle domande assorbite nella sentenza impugnata, si ripropongono in questa sede le domande effettuate nel giudizio di primo grado: per le ragioni di cui in atti, pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi
l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'operazione in frode alle ragioni dell'attrice, comprendente il perfezionamento dei seguenti negozi funzionalmente collegati, e/o comunque anche a prescindere dal collegamento negoziale e quindi la revocatoria ordinaria di ciascuno dei medesimi autonomamente considerati: (i) negozio di riconoscimento di debito contenuto nell'atto stipulato avanti al notaio Persona_1
in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628 (di cui si chiede pronunciarsi anche la nullità per le ragioni di cui in narrativa); (ii) contratto di affitto di azienda stipulato avanti il notaio in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628, trascritto in Persona_1
data 19.05.2020 presso la Direzione Provinciale di Vicenza, ufficio provinciale-territorio, servizio di pubblicità immobiliare di Schio n. reg. gen. 4089 e reg. part. 2991, contenente il patto di opzione per la vendita dell'azienda, avente ad oggetto tutte le attrezzature compiutamente elencate nell'allegato A, i titoli PAC indicati nell'allegato B, tutte le macchine agricole di cui all'allegato C, la mandria comprendente n. 49 (quarantanove) vacche, n. 3 (tre) manze ½ anni, n. 9 (nove) manzette 6/12 mesi e n. 12 (dodici) vitelle 0/6 mesi. Inoltre, l'affitto comprende l'utilizzo dei beni immobili di proprietà di Parte_1
distinti in catasto come segue e compiutamente elencati nell'atto (doc. 20), che
[...]
tuttavia, si riportano pedissequamente:
Per l'intero
3 Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33:
mapp. 232, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.11.82, R.D. euro 1,22, R.A. euro 0,92;
mapp. 233, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.28.93, R.D. euro 2,99, R.A. euro 2,24;
mapp. 312, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.06.04, R.D. euro 0,62, R.A. euro 0,47;
mapp. 231, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.36.25, R.D. euro 3,74, R.A. euro 2,81;
mapp. 234, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.14.20, R.D. euro 1,47, RA euro 1,10;
mapp. 215, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.19.90, R.D. euro 2,06, R.A. euro 1,54
mapp. 191, qualità prato, classe 3, Ha. 0.30.69, R.D. euro 10,30, RA euro 6,34;
mapp. 192, qualità incolt. Ster., Ha.
0.02.52. Confini: dei mappali 232, 233, 312, 231, 234, 191 e 192 che formano un unico corpo: mappali 188,
190, 189, 248, 269, 197 e 205; del mappale 215: strada, mappale 431 e strada.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 190, qualità prato, classe 3, Ha. 0.17.07, R.D. euro 5,73, R.A. euro 3,53.
II mappale 190 confina con mappali 187, 189 e 191. per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp. 190, qualità prato, classe 3, Ha. 0.27.32, R.D. euro 9,17, R.A. euro 5,64; mapp. 191, porz. AA, qualità prato, classe 3, Ha. 0.29.57, R.D. euro 9,93,
R.A. euro 6,11, porz AB, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.10.55, R.D. euro 1,63, R.A. euro
1,36;
mapp. 194, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.08.15, R.D. euro 1,26, R.A. euro 1,05;
mapp. 195, qualità incolt ster, Ha. 0.00.42;
mapp. 200, qualità prato, classe 3, Ha. 0.33.99, R.D. euro 11,41, R.A. euro 7,02;
mapp. 201, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.31.81, R.D. euro 4,93, R.A. euro 4,11;
mapp. 202, qualità incolt ster, Ha. 0.02.56;
mapp. 402, qualità prato, classe 2, Ha. 0.47.00, R.D. euro 19,42, R.A. euro 12,14;
mapp. 403, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.05.53, R.D. euro 0,86, R.A. euro 0,71;
4 mapp. 404, qualità prato, classe 3, Ha. 0.06.49, R.D. euro 2,18, RA. Euro 1,34; mapp. 428, porz. AA, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.05.49, R.D. euro 1,28, R.A. euro
1,13, porz. AB, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.19.21, R.D. euro 2,98, R.A. euro 2,48.
Confini: dei mappali 190, 191, 194, 195, 200, 201 e 202 che formano un unico corpo: mappali 299,
298, 198, 349, 278, 284, 334 e 224; del mappale 402: mappali 181, 428 e 287; dei mappali 403 e 404 che formano un unico corpo: mappali 457, 38, 427, 322 e 323; del mappale 428: mappali 427, 38 e 73.
Comune di Roana (VI)- Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 295, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.14.14, R.D. euro 1,83, R.A. euro 1,46; mapp. 296, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.02.28, R.D. euro 0,29, R.A. euro 0,24.
I mappali 295 e 296 che formano un unico corpo confinano con mappali 439, 297, 298,
299, 294 e 293.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36
mapp. 65, qualità prato, classe 3, Ha. 0.12.64, R.D. euro 4,24, R.A. euro 2,61;
mapp. 184, qualità incolt ster, Ha. 0.05.64;
mapp. 198, qualità prato, classe 3, Ha. 0.05.29, R.D. euro 1,78, R.A. euro 1,09;
mapp. 204, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.01.95, R.D. euro 0,30, R.A. euro 0,25;
mapp. 205, porz AA, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.02.12, R.D. euro 0,33, R.A. euro 0,27, porz AB, qualità incolt prod, classe 2, Ha. 0.08.00, R.D. euro 0,12, RA euro 0,04;
mapp. 208, qualità incolt ster, Ha. 0.02.16;
mapp. 209, qualità incolt prod, classe 2, Ha. 0.23.17, R.D. euro 0,36, RA. euro 0,12.
Confini: del mappale 65: mappali 304, 66 e 64; del mappale 184: mappale 188 su tutti i lati;
del mappale 198: mappali 190,200 e 298; dei mappali 204 e 205 che formano un unico corpo: mappali 200, 300, 207 e 206; dei mappali 208 e 209 che formano un unico corpo: mappali 285, 193, 210 e 196.
5 per la quota di 20/81
Comune di Roana (VI) - Catasto Fabbricati
Foglio 27 mapp. 98 aggraffato al mapp. 439 sub 2 e al mapp. 443 sub 3, Via Parnoli, p. T-1-2, categ.
A/4, cl. 5, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 148, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 148, rendita euro 278,37; rnapp. 439 sub 3, Via Parnoli, p. T, categ. C/6, cl. 5, consistenza mq. 18, superficie catastale totale mq. 18, rendita euro 28,82; mapp. 443 sub 6, Via Parnoli SNC, p. T, categ. in corso di definiz.
I mappali 439, 98 e 443 che formano un unico corpo confinano con mappali 112, 489 e
132. Salvis.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27
mapp. 421, qualità prato, classe 4, Ha. 0.02.09, R.D. euro 0,54, R.A. euro 0,43;
mapp. 692, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.11.80, R.D. euro 2,13, R.A. euro 2,44;
mapp. 1068, qualità prato, classe 4, Ha. 0.12.55, R.D. euro 3,24, RA euro 2,59;
mapp. 1069 qualità prato, classe 4, Ha. 0.00.24, R.D. euro 0,06, R.A. euro 0,05.
Confini: del mappale 692: mappali 472, 371 e 62; dei mappali 1068, 1069 e 421 che formano un unico corpo: mappali 1066, 134, 419, 345,
1113 e 1117. per la quota di 14/54
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27 mapp, 138, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.05.24, RD. euro 0,95, R.A. euro 1,08.
II mappale 138 confina con mappali 132, 136 e 137. Salvis. per la quota di 2/9
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 27 mapp. 489, qualità prato, classe 3, Ha. 0.00.84, R.D. euro 0,28, RA euro 0,17.
II mappale 489 confina con mappali 382, 97 e 132. Salvis.
6 per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 31
mapp. 111, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.52.12, R.D. euro 5,38, R.A. euro 4,04;
mapp. 112, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.19.54, R.D. euro 2,02, R.A. euro 1,51;
mapp. 154, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.40.07, R.D. euro 9,31, RA. euro 8,28;
mapp. 155, qualità bosco ceduo, classe 2, Ha. 0.01.64, R.D. euro 0,12, R.A. euro 0,03.
Confini: dei mappali 111 e 112 che formano un unico corpo: strada, mappali 475, 473, strada, mappali 113 e 114; dei mappali 154 e 155 che formano un unico corpo: mappali 531, 478, 124, 156, 319, 318
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 187, qualità prato, classe 2, Ha. 0.46.21, R.D. euro 19,09, R.A. euro 11,93; mapp. 188, qualità seminativo, classe 2, Ha. 0.09.80, R.D. euro 3,29, R.A. euro 2,53.
I mappali 187 e 188 che formano un unico corpo confinano con mappali 469, 189, 190,
231, 229 e 227.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 297, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.30.59, R.D. euro 3,95, RA. euro 3,16; mapp. 298, qualità prato, classe 4, Ha. 0.01.47, R.D. euro 0,38, R.A euro 0,30,
I mappali 297 e 298 che formano un unico corpo confinano con mappali 456, 278,
284,285,286 e strada. per la quota di 1/2
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp, 67, qualità prato, classe 3, Ha. 0.16.80, R.D. euro 5,64, RA euro 3,47; mapp. 68, qualità prato, classe 4, Ha. 0.27.16, R.D. euro 7,01, RA. euro 5,61; mapp. 69, qualità prato, classe 3, Ha. 0.48.16, R.D. euro 16,17, R.A. euro 9,95; mapp. 70, qualità prato, classe 3, Ha. 0.01 .00, R.D. euro 0,34, RA. euro 0,21; mapp, 71, qualità prato, classe 3, Ha. 0.01.77, R.D. euro 0,59, RA. euro 0,37;
7 mapp. 72, qualità prato, classe 3, Ha. 0.14.11, RD. euro 4,74, R.A. euro 2,91; mapp. 75, qualità prato, classe 3, Ha. 0.09.07, R.D. euro 3,04, RA. euro 1,87; mapp. 192, qualità prato, classe 3, Ha. 0.05.36, R.D. euro 1,80, RA. euro 1,11.
I mappali 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75 e 192 che formano un unico corpo confinano con mappale 437, strada, mappali 64,185, 303, 304 e 445.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 338, qualità prato, classe 2, Ha. 0.39.78, R.D. euro 16,44, RA euro 10,27; mapp. 408, qualità prato, classe 2, Ha. 0.04.86, R.D. euro 2,01, RA. euro 1,25; mapp. 287, qualità prato, classe 21 Ha. 0.03.46, RD. euro 1,43, RA euro 0,89.
Confini: dei mappali 338, 408 e 287 che formano un unico corpo: mappali 682, 566, 288 e limite di foglio;
Foglio 36 mapp, 334, qualità prato, classe 3, Ha. 0.33.30, RD. euro 11,18, RA. euro 6,88.
Il mappale 334 confina con mappali 284, 38 e 224.
Foglio 36 mapp. 185, qualità prato, classe 3, Ha. 0.04.26, R.D. euro 1,43, R.A. euro 0,88.
Il mappale 185 confina con mappali 64, 66 e 303.
Foglio 31 mapp. 113, qualità pascolo, classe 3, Ha, 0.25.26, R.D. euro 2,61, RA. euro 1,96.
Il mappale 113 confina con mappali 115, 116 e 117.
Comune di Roana (VI) - Catasto Fabbricati
Foglio 33 mapp. 566, Via Rebeschini SNC, P. S1-T, categoria D/10, rendita euro 5.202,00
Il mappale 566 confina con mappali 380, 288 e 338.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp, 186, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.06.03, R.D. euro 1,09, RA. euro 1,25; mapp. 206, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.01.82, R.D. euro 0,28, R.A. euro 0,23; mapp. 207, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.14.50, R.D. euro 2,25, R.A. euro 1,87;
8 mapp. 210, qualità seminativo, classe 5, Ha. 0.22.87, R.D. euro 4,13, R.A. euro 4,72;
mapp. 64, qualità prato, classe 3, Ha. 0.11.89, R.D. euro 3,99, R.A. euro 2,46;
mapp. 298, porz. M, qualità prato, classe 2, Ha. 0.05.00, RD. euro 2,07, R.A. euro 1,29, porz. AB, qualità seminativo, classe 2, Ha. 0.00.50, R.D. euro 0,17, R.A. euro 0,13;
mapp. 324, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.01.04, R.D. euro 0,13, R.A. euro 0,11.
Confini:
del mappale 186: strada e mappale 188 per più lati;
dei mappali 206 e 207 che formano un unico corpo: confini 279, 204 e 205;
del mappale 210: mappali 193, 348 e 213;
del mappale 64: strada, mappali 65 e 66;
del mappale 298: mappali 198, 200 e 299;
del mappale 324: strada, mappali 304 e 65.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 31 mapp. 116, porz. AA, qualità seminativo, classe 3, Ha. 0.04.50, R.D. euro 1,28, RA euro
0,93, porz. AB, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.02.66, R.D. euro 0,27, RA euro 0,21.
Il mappale 116 confina con mappale 115, strada e mappale 117.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 34 mapp. 291, qualità prato, classe 4, Ha.
0.44.741 R.D. euro 11,55, R.A. euro 9,24; mapp. 292, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.11.97, R.D. euro 1,55, R.A. euro 1,24.
I mappali 291 e 292 che formano un unico corpo confinano con mappali 276, 439, 293,
294 e 299.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 36 mapp. 224, porz. M, qualità seminativo, classe 4, Ha. 0.05.00, R.D. euro 1,16, R.A. euro
1,03, porz. AB, qualità prato, classe 2, Ha. 0.34.00, RD. euro 14,05, R.A. euro 8,78, porz.
AC, qualità pascolo, classe 1, Ha. 0.07.68, R.D. euro 1,19, R.A. euro 0,99.
Il mappale 224 confina con mappali 334, 38 e 344.
Comune di Roana (VI)- Catasto Terreni
9 Foglio 34 mapp. 439, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.09.83, R.D. euro 1,27, R.A. euro 1,02; mapp. 456, qualità pascolo, classe 2, Ha. 0.22.82, R.D. euro 2,95, R.A. euro 2,36.
i mappali 439 e 456 che formano un unico corpo confinano con mappali
571,196,297,295,293,291 e 276.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 250, qualità pascolo, classe 3, Ha. 0.42.47, R.D. euro 4,39, R.A. euro 3,29.
Il mappale 250 confina con mappali 310,460 e 221.
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 189, qualità prato, classe 3, Ha. 0.58.42, R.D. euro 19,61, R.A. euro 12,07.
Il mappale 189 confina con mappali 248, 192 e 191. per la quota di 14/54
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 289, qualità prato, classe 3, Ha. 0.09.18, R.D. euro 3,08, R.A. euro 1,90.
Il mappale 289 confina con mappali 380,381 e limite di foglio. per la quota di 1/8
Comune di Roana (VI) - Catasto Terreni
Foglio 33 mapp. 496, qualità prato, classe 2, Ha. 0.02.47, R.D. euro 1,02, R.A. euro 0,64.
Il mappale 496 confina con mappali 509, 691 e 680. per l'intero
Comune di Roana (VI)- Catasto Fabbricati
Foglio 33 mapp. 680 sub 3, Via Rebeschini SNC, p. T, categ. C/6, cl. 3, consistenza mq. 45, superficie catastale totale mq. 61, rendita euro 51,13; mapp. 680 sub 4, Via Rebeschini n. 18, p. S1-T- 1, categ. A/3, cl. 3, consistenza vani 10, superficie catastale totale mq. 240, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.
240, rendita euro 619,75. Il mappale 680 confina con mappali 496, 681 e 611;
10 (iii) contratto di cessione del credito dei canoni di affitto stipulato avanti il notaio Per_1
in data 15.05.2020, n. rep.
2.166 e n. racc. 1.628, trascritto in data 19.05.2020
[...]
presso la Direzione Provinciale di Vicenza, ufficio provinciale-territorio, servizio di pubblicità immobiliare di Schio n. reg. gen. 4090 e reg. part. 2992; ove sia accolta la domanda proposta, dichiararsi che gli indicati beni sono soggetti alla esecuzione dell'attrice, oppure, nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovassero più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali
l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti,
(C.F: , la società in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore (c.f. e p. iva ) , nonché la signora P.IVA_3 Pt_3
(C.F. ) e la signora (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), che hanno entrambe concorso nell'atto in frode alle ragioni del C.F._4 creditore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, e comunque condannarsi
i convenuti tutti in solido e in ogni caso a risarcire all'attrice ex art. 2043 c.c. il danno patito per negozi e/o atti che i convenuti dovessero compiere in frode alle ragioni dei creditori ed in ogni caso al risarcimento per il mancato godimento e/o esecuzione sui frutti dell'azienda oggetto del contratto di affitto;
ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria competente, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
condannarsi i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti
e gli onorari di causa, oltre IVA e al CPA;
in via istruttoria: si conclude come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate. Si insiste inoltre per
l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in quanto la produzione si è resa necessaria a fronte dei rilievi svolti da controparte solo con la memoria ex art. 183 n. 2 e a prova contraria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio la società agricola e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
esponendo che:
[...]
- con contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 20.12.2017 l'attrice aveva acquistato da (nel prosieguo il Controparte_3 CP_4 credito di €1.557.060,76 oltre interessi, vantato da quest'ultima nei confronti del
(nel prosieguo ), Controparte_5 CP_5
derivante in parte dal saldo passivo di un conto corrente, in parte da effetto insoluto, e garantito da fideiussione omnibus rilasciata, tra gli altri, da il Parte_1
20.12.2002 e da un contratto di pegno rotativo su forme di formaggio stipulato il
31.10.2012 con il;
CP_5
- a seguito dell'inadempimento del , in data 16.5.2016 aveva CP_5 CP_4
comunicato la revoca delle linee di credito concesse e successivamente aveva ottenuto dal
Tribunale di Vicenza l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3902/2016, divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia agli atti, con cui al debitore ed ai fideiussori era stato intimato il pagamento della somma di €1.557.060,76, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- in data 08.11.2016 l'istituto di credito aveva inoltre inviato al una diffida al CP_5
fine di conoscere il luogo di effettivo stoccaggio delle forme di formaggio costituite in pegno, le quali avrebbero dovuto essere conservate presso i locali della società
Confezionamento Formaggi siti in Dueville, frazione Povolaro, via Marosticana n. 81/97;
- in assenza di riscontro, la banca aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo delle forme di formaggio e, non rinvenendole presso la sede di Dueville, il 17.8.2017 aveva promosso l'azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2395 c.c. nei confronti degli amministratori del , fra i quali al fine di conseguire il CP_5 Parte_1
risarcimento del danno;
- la causa era stata decisa in primo grado dal Tribunale di Venezia con sentenza n.
1786/2020 del 26.11.2020, che aveva condannato i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma capitale di €1.235.167,50; CP_4
- nelle more del menzionato giudizio, in data 09.12.2019 il CP_6 Controparte_1
(divenuta nel frattempo cessionaria del credito di avevano stipulato un
[...] CP_4
12 accordo transattivo relativo a tutto il contenzioso in essere, che tuttavia, a causa dell'inadempimento del debitore nel termine essenziale convenuto (del 23.12.2019), si era risolto;
- in data 15.5.2020 aveva stipulato una pluralità di atti tra loro Parte_1
funzionalmente collegati, aventi lo scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica della creditrice, ovverosia: a) un contratto d'affitto d'azienda, nella quale egli aveva conferito tutti gli immobili di sua proprietà, in favore della società agricola costituita due mesi prima e avente come amministratore unico la Parte_2
moglie , nonché come soci il figlio la moglie e lo Parte_3 Controparte_7 Parte_3
stesso , contenente il riconoscimento di un asserito debito assunto da Parte_1 quest'ultimo nei confronti della IA per causale non specificata, in Parte_4
misura pari ad €80.000,00, nonché la previsione del diritto di opzione all'acquisto, a titolo gratuito, in favore dell'affittuaria, da esercitarsi, in qualsiasi momento, entro 5 anni dalla conclusione del contratto;
b) un contratto di cessione del credito derivante dai canoni di affitto, pattuiti in €8.000,00 mensili, in favore della IA fino a Parte_4 concorrenza del menzionato debito di €80.000,00.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia del negozio di riconoscimento di debito per mancanza della volontà dei contraenti e/o per assenza di causa e/o dell'oggetto, nonché l'inefficacia relativa ex art. 2901 cod. civ. dei suddetti contratti e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di revocatoria proposta da e condannava i convenuti alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di
[...] Parte_4
gravame.
2.1 Col primo motivo sostengono che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto esistente il credito a tutela del quale è stato attivato il rimedio revocatorio, affermando che l'accordo
13 transattivo del 09.12.2019, essendo stato solo in parte adempiuto, ha estinto i debiti derivanti dalla garanzia fideiussoria prestata dal ma non gli obblighi di natura Parte_1
risarcitoria gravanti sul medesimo quale amministratore del e derivanti dalla CP_5
sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti dalla banca.
Essi inoltre criticano la decisione nella parte in cui ha affermato che tale sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con pronuncia che risulta passata in giudicato nei confronti del senza considerare che egli ha proposto Parte_1
ricorso incidentale tradivo per cassazione contro i capi condannatori emessi nei suoi confronti.
2.2 Col secondo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto esistente il requisito oggettivo dell'eventus damni e quello soggettivo della scientia damni in capo tanto al disponente quanto agli altri contraenti.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
E' innanzitutto pacifico che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619 del 22/03/2016
e Cass. n. 11755 del 15/05/2018, secondi cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come
14 probabile, anche se non definitivamente accertata”).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto pratico di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. U. 18 maggio 2004, n. 9440 e Cass. 05/02/2019, n. 3369).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia stata accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855 del 07/05/2014).
Nel caso in esame il credito che legittima all'esperimento dell'azione Controparte_1
revocatoria è quello derivante dalla sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di Venezia emessa in data 11.11.2020 e pubblicata in data 26.11.2020, la quale, in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa da nei confronti del e CP_4 Parte_1
degli altri amministratori del , lo ha condannato al pagamento della somma CP_5 capitale di €1.235.167,50.
Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n.
993/2023, avverso la quale il ha proposto ricorso incidentale tardivo in Parte_1
cassazione, che risulta tuttora pendente.
L'appellante sostiene che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il parziale adempimento dell'accordo transattivo del 09.12.2019 non abbia estinto l'obbligazione risarcitoria gravante sul medesimo quale amministratore del e che la statuizione CP_5
di condanna pronunciata nei suoi confronti debba ritenersi passata in giudicato, in quanto il non avrebbe impugnato la sentenza n. 993/2023 della Corte di Appello di Parte_1
Venezia.
15 Riguardo alla transazione stipulata il 09.12.2019, la tesi del è che la stessa Parte_1
prevedeva che con il pagamento del primo acconto di €200.000,00, da lui effettuata con la consegna di quattro assegni circolari al notaio incaricato avvenuta in data 18.12.2019, e con la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
1730/2017, notificata alla controparte il 27.02.2020, cui è seguita la dichiarazione di estinzione emessa il 14.04.2020 dal Tribunale di Vicenza, si sarebbero estinti tutti gli obblighi esistenti a carico dell'appellante, ivi compreso quello oggetto della causa di responsabilità promossa nei suoi confronti.
Tuttavia, va evidenziato che il né nel corso del giudizio di primo grado relativo Parte_1 all'azione di responsabilità, né nella comparsa di costituzione in appello contenente l'impugnazione incidentale proposta contro la sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di
Venezia, ha dedotto l'esistenza della transazione né tantomeno ha eccepito l'estinzione del suo obbligo risarcitorio in conseguenza degli adempimenti ivi previsti.
Come poc'anzi indicato, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione incidentale proposta dal osservando che la produzione in giudizio ad opera di Parte_1 quest'ultimo dell'accordo transattivo del 09.12.2019 “non è ammissibile, trattandosi di documento addirittura anteriore alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1786/2020 del
26 novembre 2020, ma esibito in giudizio per la prima volta al momento della precisazione delle conclusioni compiute per l'udienza 2 febbraio 2023, e perciò tardivamente. Di tale asserita transazione non si faceva menzione, né negli atti conclusivi del giudizio di primo grado, né nella comparsa di costituzione in appello, contenente impugnazione incidentale,
e neppure nelle note depositate per l'udienza del 14 ottobre 2021” (v. pag. 13 della sentenza).
Attualmente pende il giudizio di cassazione e tra i motivi di ricorso incidentale formulati dal vi è anche quello con cui egli si duole del fatto che il giudice di appello Parte_1
abbia ritenuto tardiva la produzione della transazione ed omesso di rilevare che è cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione del credito dedotto in giudizio.
In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., non è però rilevante verificare in questa sede se la sentenza della Corte di Appello di Venezia sia passata in giudicato.
16 E se è vero che astrattamente il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria potrebbe essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione della controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita (v. in senso conforme Cass. n. 30106 del 21/11/2024), nel caso concreto non sussistono quelle ragioni di opportunità che giustificano la sospensione del presente giudizio, giacché non si ravvisano motivi che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione resa sul punto dalla Corte di Appello di Venezia, che ha ritenuto tardiva l'eccezione di estinzione del credito, in quanto formulata solamente con le note scritte autorizzate per l'udienza del 2 febbraio 2023.
5. Il secondo motivo di gravame si articola in due censure.
5.1 La prima doglianza, che investe la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, è priva di pregio in quanto la stessa si fonda unicamente sull'asserita inesistenza del credito a tutela del quale è stato esperito il rimedio revocatorio e tale assunto è destituito di fondamento per le ragioni sopra indicate.
5.2 Anche la seconda doglianza, con la quale si denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è infondata.
Preliminarmente si rammenta che il tribunale ha affermato, con statuizione che non è stata sottoposta a specifica censura e sulla quale si è formato il giudicato, che il credito in questione è sorto anteriormente al compimento degli atti dispositivi impugnati, dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione di cui all'art. 2901 c.c. deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo in cui venga accertato con sentenza, ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (v. in senso conforme Cass. 02/09/1996 n.
8013; Cass. 11/02/2005 n. 2748).
In tal caso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica
17 offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n.
16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del
09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
Il invoca la sua buona fede, adducendo che al momento della conclusione Parte_1
degli atti dispositivi impugnati egli era totalmente inconsapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni di credito fatte valere dalla banca attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità, essendo convinto che il credito si fosse estinto a seguito del parziale adempimento dell'atto di transazione.
Giova rammentare che la transazione in parola prevedeva il versamento del complessivo importo di €1.000.000,00 da corrispondersi in più tranches.
Essa stabiliva che una volta verificati il pagamento della somma di €200.000,00, da effettuarsi entro e non oltre il termine essenziale del 12.12.2019, e la rinuncia al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1730/2017 (adempimento qualificato nella transazione quale condizione sub A), la banca avrebbe presentato istanza per la sospensione per 15 mesi, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 78/2018 pendente avanti il Tribunale di Vicenza, avrebbe rilasciato il consenso alla totale o parziale cancellazione delle ipoteche giudiziali ed avrebbe ritenuto estinta l'obbligazione di garanzia in capo al ed agli altri fideiussori, con la Parte_1
precisazione che “Questi ultimi e la Nostra mandante non avranno più nulla a pretendere
18 gli uni dall'altra in dipendenza dei rapporti indicati in oggetto, e saranno considerati rinunciati e/o privi di effetto qualsivoglia diritto, azione o ragione che fossero sorti in capo ai medesimi. Il credito vantato dalla nostra società nei confronti della debitrice principale
e degli altri garanti rimarrà decurtato della sola quota transatta”.
Il fa leva proprio su quest'ultima clausola e sul fatto che tra i rapporti che Parte_1 formano oggetto dell'accordo transattivo figura espressamente la “Causa RG 8973/2017 tribunale di Venezia. Azione di responsabilità verso gli Amministratori” per sostenere che, essendo intervenuto il pagamento della somma di €200.000,00 entro il termine indicato e la rinuncia al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1730/2017, quando egli stipulò gli atti dispositivi impugnati il suo debito risarcitorio verso la banca si era già estinto o comunque egli era convinto che si fosse estinto, onde difettava la scientia damni in capo a lui. contesta tale ricostruzione, assumendo che con gli adempimenti Controparte_1 sopra descritti si è estinta solo l'obbligazione di garanzia derivante dalla fideiussione omnibus rilasciata dal ma non quella derivante dalla sua responsabilità quale Parte_1
amministratore del , in quanto la transazione prevede che solo con il pagamento CP_5
anche della successiva tranche di €600.000,00 - da effettuarsi entro e non oltre il
12.12.2019 ma che pacificamente non è mai avvenuto - la banca avrebbe rinunciato alla causa promossa davanti al Tribunale di Venezia per conseguire dal e dagli altri Parte_1
amministratori del il risarcimento del danno. CP_5
Questo collegio reputa che vi siano plurimi elementi indiziari da cui inferire la prova della sussistenza della scientia damni in capo al Parte_1
In primo luogo va evidenziato che, come in precedenza indicato, l'appellante non ha mai fatto valere l'esistenza dell'accordo transattivo e l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria nel giudizio di responsabilità che si è svolto dinanzi al Tribunale di Venezia, sebbene avrebbe potuto farlo in sede di precisazione delle conclusionali e/o negli scritti difensivi conclusionali, e neppure ha allegato l'effetto liberatorio della transazione nella comparsa di costituzione in appello contenente l'impugnazione incidentale proposta contro la sentenza n. 1786/2020 del Tribunale di Venezia.
L'eccezione di estinzione del credito risarcitorio è stata formulata solamente con le note scritte autorizzate per l'udienza del 2 febbraio 2023, a distanza di circa tre anni dal
19 momento in cui si sarebbe verificato tale evento.
In secondo luogo è rimasta indimostrata l'esistenza del debito di €80.000,00 asseritamente assunto dal verso la IA , oggetto del riconoscimento contenuto nel Parte_1 Pt_4 contratto d'affitto d'azienda ed a pagamento del quale il disponente ha ceduto alla IA il credito derivante dai canoni di affitto di azienda a lui dovuti dalla società agricola Pt_2
e pattuiti in €8.000,00 mensili.
[...]
La cessione di tale credito è dunque di fatto avvenuta a titolo gratuito, come pure a titolo gratuito il ha concesso alla società affittuaria - costituita solo due mesi prima Parte_1
ed avente come amministratore unico la moglie nonché come soci il figlio Parte_3
la moglie e solo per una piccola percentuale lo stesso Controparte_7 Parte_3
disponente - il diritto di opzione all'acquisto dell'azienda, di cui fanno parte tutti gli innumerevoli beni immobili di cui egli è proprietario.
Si tratta di elementi che depongono a favore della tesi sostenuta da Controparte_1 secondo cui l'intento del era quello di sottrarre il suo patrimonio conferito in Parte_1
azienda alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., tanto più se si considera che la medesima operazione negoziale è stata contestualmente realizzata da un altro amministratore del , , condannato in solido con il CP_5 Controparte_8
dal Tribunale di Venezia con la più volte citata sentenza n. 1786/2020 al Parte_1 pagamento della somma di €1.235.167,50, avendo anch'egli stipulato, in pendenza della causa risarcitoria e pochi mesi prima che venisse decisa in primo grado, analogo contratto di affitto di azienda con riconoscimento di debito e cessione del credito relativo ai canoni, trascritto in data 15.05.2020 (doc. 27 del fascicolo di primo grado dell'attrice), che vede come parti, anche in quel caso, una società affittuaria neo-costituita riconducibile alla moglie e alla IA , ed essendo anche tali atti dispositivi Parte_5 Persona_2
stati dichiarati inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti di dal Controparte_1
Tribunale di Vicenza con sentenza emessa in data 09.05.2023 (doc. 53 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Deve altresì ritenersi provato che la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Parte_1
non potesse essere ignorata dalla moglie e dalla IA
[...] Parte_3 Parte_4
[...]
In tal senso depone lo stretto legame di coniugio e di parentela esistente tra i contraenti,
20 rafforzato dal fatto che i coniugi convivono sin dal 1980, anno del loro matrimonio, e la IA risiede ad un solo civico di distanza dalla casa dei genitori;
l'anomalia rappresentata dal fatto che la cessione del credito a favore della IA è avvenuta nella sostanza a titolo gratuito, essendo rimasta del tutto indimostrata l'esistenza del debito oggetto della dichiarazione ricognitiva, che non menziona alcuno specifico fatto costitutivo;
l'assenza di prova in ordine al ruolo svolto da nell'attività economica esercitata dal marito, Parte_3
il quale ha sostenuto che la costituzione della società sarebbe avvenuta anche allo scopo di ricompensare la moglie per il contributo apportato;
infine il fatto che analoga e contestuale operazione negoziale ha visto partecipi i familiari di altro amministratore coinvolto nella medesima vicenda giudiziaria.
In definitiva, resiste alle censure sollevate dagli appellanti la decisione del primo giudice, che ha riconosciuto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €24.064,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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