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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 288/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
, nato a San Felice a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Piscopo Francesco, giusta procura in atti C.F._1
e da
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura C.F._2
in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note trasmesse in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 09.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 03.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...], al di Persona_1
fuori del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. La figlia viene affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre
in Acerra alla Via Giovanni Pontano n.
5. Parte_2
2 Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa ove i ricorrenti hanno convissuto sinora, in parte già locata con arredi, sita in Acerra via Giovanni Pontano,
5, resterà nella disponibilità della OR , con tutti gli arredi preesistenti la locazione e quelli acquisti in fase Pt_2 di convivenza. Il asporterà solo i beni personali. Pt_1
3.Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia in maniera libera, previa comunicazione, anche Parte_1 telefonica e/o verbale alla;
Pt_2
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili oltre all'assegno unico pari ad € 200,00 che sin d'ora Per_1 il autorizza l'Inps a versare interamente alla , da rivalutarsi, la somma di € 200,00 che verserà il Pt_1 Pt_2
, annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere Pt_1 nell'interesse dei figli mercè preventivo accordo e comunque secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Nola e
Coa Nola. La macchina in possesso della verrà intestata alla stessa;
Il finché la figlia minore Pt_2 Pt_1 frequenterà un asilo privato, come all'attualità, si obbliga e s'impegna a pagare la metà della retta pari ad € 65,00 mensili oltre qualsiasi altra somma richiesta e che dovrà essere versata all'Istituto sempre per il 50%. Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla minore nel modo seguente: Natale e Vigilia con un genitore;
ultimo dell'anno e primo dell'anno con l'altro genitore ad anni alterni. Per le festività pasquali Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con
l'altro. La minore trascorrerà con la madre o con il padre i rispettivi onomastici e compleanni, come pure la Festa della
Mamma o del papà. Per il compleanno e l'onomastico della piccola a trascorrere con entrambi i genitori salvo Per_1 diverso accordo. rascorrerà 15 giorni, anche non continuativi con il padre per le ferie estive da concordare entro Per_1 il 31 maggio di ogni anno. Il padre comunicherà alla madre il luogo ove la bambina resterà con lui e fornirà numero di telefono al fine di far sentire la madre con la figlia. Il si impegna altresì a versare alla OR la Pt_1 Pt_2 somma di € 1.200,00 una tantum, somma che la stessa utilizzerà per pagare il canone di locazione sino a quando non riuscirà a trovare un'occupazione.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 09.04.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
2 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti alla figlia minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e della minore.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Acerra alla Via Giovanni Pontano n. 5 e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Si reputa superflua l'audizione della minore tenuto conto delle risultanze in atti e dell'equilibrato rapporto che le parti hanno dedotto di avere nell'espletamento della bigenitorialità.
Dispone a carico del sig. la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre sita in Acerra (NA) alla Via Giovanni Pontano n. 5 e diritto di visita come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in euro 200,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento della figlia minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 288/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
, nato a San Felice a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Piscopo Francesco, giusta procura in atti C.F._1
e da
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura C.F._2
in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note trasmesse in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 09.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 03.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...], al di Persona_1
fuori del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. La figlia viene affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre
in Acerra alla Via Giovanni Pontano n.
5. Parte_2
2 Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa ove i ricorrenti hanno convissuto sinora, in parte già locata con arredi, sita in Acerra via Giovanni Pontano,
5, resterà nella disponibilità della OR , con tutti gli arredi preesistenti la locazione e quelli acquisti in fase Pt_2 di convivenza. Il asporterà solo i beni personali. Pt_1
3.Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia in maniera libera, previa comunicazione, anche Parte_1 telefonica e/o verbale alla;
Pt_2
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili oltre all'assegno unico pari ad € 200,00 che sin d'ora Per_1 il autorizza l'Inps a versare interamente alla , da rivalutarsi, la somma di € 200,00 che verserà il Pt_1 Pt_2
, annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere Pt_1 nell'interesse dei figli mercè preventivo accordo e comunque secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Nola e
Coa Nola. La macchina in possesso della verrà intestata alla stessa;
Il finché la figlia minore Pt_2 Pt_1 frequenterà un asilo privato, come all'attualità, si obbliga e s'impegna a pagare la metà della retta pari ad € 65,00 mensili oltre qualsiasi altra somma richiesta e che dovrà essere versata all'Istituto sempre per il 50%. Le vacanze natalizie verranno trascorse dalla minore nel modo seguente: Natale e Vigilia con un genitore;
ultimo dell'anno e primo dell'anno con l'altro genitore ad anni alterni. Per le festività pasquali Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con
l'altro. La minore trascorrerà con la madre o con il padre i rispettivi onomastici e compleanni, come pure la Festa della
Mamma o del papà. Per il compleanno e l'onomastico della piccola a trascorrere con entrambi i genitori salvo Per_1 diverso accordo. rascorrerà 15 giorni, anche non continuativi con il padre per le ferie estive da concordare entro Per_1 il 31 maggio di ogni anno. Il padre comunicherà alla madre il luogo ove la bambina resterà con lui e fornirà numero di telefono al fine di far sentire la madre con la figlia. Il si impegna altresì a versare alla OR la Pt_1 Pt_2 somma di € 1.200,00 una tantum, somma che la stessa utilizzerà per pagare il canone di locazione sino a quando non riuscirà a trovare un'occupazione.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 09.04.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
2 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti alla figlia minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e della minore.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Acerra alla Via Giovanni Pontano n. 5 e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Si reputa superflua l'audizione della minore tenuto conto delle risultanze in atti e dell'equilibrato rapporto che le parti hanno dedotto di avere nell'espletamento della bigenitorialità.
Dispone a carico del sig. la somma di euro 200,00 mensili da corrispondere alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre sita in Acerra (NA) alla Via Giovanni Pontano n. 5 e diritto di visita come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in euro 200,00 mensili il contributo a titolo di mantenimento della figlia minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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