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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 476 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 476/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BERARDINO MARIA FRANCA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
Convenuto contumace e
in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_3 procuratore avv. STEFANÌ GIOVANNI Resistente
Oggetto: contrassegno invalidi;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.01.2023, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio il Comune di residenza, l' e l' , chiedendo che, previa declaratoria della Controparte_3 CP_1 CP_2 sussistenza del corrispondente requisito sanitario di stato di persona invalida con “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”, di cui all'art. 381, 2° co., D.P.R. 16/12/1992, n. 495, fosse dichiarato il diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità e disposto il suo rilascio con la specificazione della relativa decorrenza, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L'istante deduceva che, nella seduta del 15.10.2019, oltre ad essere riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/92, la competente Commissione medica accertava la ricorrenza delle previsioni di cui all'art. 381 del DPR 495/1992; si doleva che, sottoposta a visita di revisione, nella seduta del 09/06/2022, veniva negata l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, nonostante le condizioni di salute fossero rimaste immutate, tant'è che veniva confermata la sussistenza dei restanti requisiti sanitari.
Costituendosi, l' chiedeva oltre alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva, il rigetto CP_1 della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
Anche il convenuto, nel costituirsi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva. CP_3
L , sebbene ritualmente evocato nel presente giudizio, restava contumace. CP_2
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1
e dal Comune di residenza sulla base della motivazione esposta in una pronuncia dalla Corte di
Appello di Bari, che, essendo pienamente condivisa, viene di seguito integralmente riportata (v. Corte di Appello di Bari, sentenza n. 2085/2022 pubbl. il 27/12/2022).
«Il cd. “contrassegno di parcheggio per disabili” (CUDE – Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012) viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario. Per il rilascio, dunque, l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria Cont che attesti che si ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o di cecità.
Certificazione che andrà allegata alla domanda da presentarsi al sindaco del comune di residenza con i propri dati personali (procedura ritualmente seguito dal … MI … che ha avanzato istanza in data 27.02.2020, cfr. all. n. 6 fasc. parte ricorrente primo grado).
L'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 così testualmente dispone:
<<
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di:
″simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio>>.
Va evidenziato che nei verbali più recenti di invalidità e handicap viene annotata anche l'eventuale sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, come accaduto nella fattispecie in esame, in cui, in sede di visita di revisione d'ufficio del 03.10.2019 da parte della Commissione Medico Legale di Andria, si attestava sia che il … MI… fosse CP_1
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. Grave 100%” sia il < D.L. 09.02.2012 n. 5>>, dichiarazione quest'ultima ostativa al rilascio dello speciale contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (cfr. all. n. 5 fasc. parte ricorrente primo grado).
Questa semplificazione è stata introdotta dall'art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35 per evitare una doppia visita agli utenti, attribuendo questa facoltà direttamente alla Commissione medica che accerta invalidità o handicap.
L'art. 4, comma primo, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 dispone che:
<
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità>>.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata secondo la quale:
< sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo CP_1 è effettuato dall' . Ai fini dell'attuazione del presente articolo l' medesimo si avvale delle CP_1 CP_1 proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' . CP_1
Avuto riguardo a tali riferimenti normativi deve affermarsi la competenza del solo a rispondere CP_1 della sussistenza o meno del requisito sanitario in capo a chi invoca in sede giudiziaria il rilascio del cd. CUDE, avendo la norma di semplificazione chiaramente statuito che, in sede di Commissione sanitaria integrata, < , il quale in sede di revisione CP_1 d'ufficio per altre e diverse prestazioni, ha accertato spontaneamente (e tanto esclude la necessità di apposita domanda da parte dell'assistito) che … MI … si trovava < requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5>>, impedendo così il rilascio, chiesto ritualmente all'ente competente, cioè Comune di Trani, della prescritta autorizzazione per l'utilizzo parcheggio disabili.
Bene, quindi, evidenzia il Comune di Trani di essere certamente il soggetto deputato al rilascio del cd. CUDE, ma previo accertamento, che esula dalla propria competenza, della sussistenza del requisito sanitario;
accertamento che – per le ragioni dianzi illustrate – ricade sull' , soggetto che CP_1 ha dato luogo al presente giudizio, negando in sede sanitaria la sussistenza del necessario stato invalidante.
Con la dianzi accennata semplificazione della procedura amministrativa accertativa degli stati di Cont invalidità di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, la deve ritenersi priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, che vede quale contraddittore in ordine alla domanda proposta dal … MI … l' , quale titolare del potere di accertamento del CP_1 requisito sanitario, e altresì il Comune di Trani, tenuto, all'esito, al rilascio del contrassegno.
Restano assorbiti i rilievi mossi dalla e dall' nelle rispettive memorie difensive, in Pt_2 CP_1 ordine al reciproco difetto di legittimazione a contraddire alla domanda del … MI ….
Deve, quindi, darsi atto, in accoglimento della specifica censura mossa sul punto, che il Comune di Trani non avendo dato luogo al presente giudizio, in quanto ove l'assistito avesse prodotto un verbale sanitario positivo in ordine alla sussistenza dello stato invalidante utile, avrebbe verosimilmente ottemperato in via amministrativa all'immediato rilascio del cd. CUDE, deve ragionevolmente essere sollevato, come richiesto nell'atto di appello, dal peso delle spese processuali di primo grado (comprese quelle di CTU), che, in favore di … MI …, parte vittoriosa, graveranno esclusivamente a carico dell' , con compensazione nei confronti Comune di Trani, comunque CP_1 soggetto tenuto al rilascio e la cui partecipazione in giudizio era necessaria».
Venendo al merito, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente - persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/92 -, dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sin dall'epoca della richiesta avanzata al Comune di residenza (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta).
In particolare, nell'elaborato peritale l'ausiliario ha affermato che: “sussistono le condizioni cliniche che fanno rientrare la paziente nell'ambito dei requisiti richiesti di cui all'art. 381 del DPR 495/1992
e all'art. 4 del D-L. 9 febbraio 2012 n.5 quale:
“persona invalida con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” e quindi con diritto ad ottenere da parte del suo Comune di residenza specifica Controparte_3 autorizzazione con il rilascio “contrassegno di parcheggio per disabili (CUDE -Contrassegno Unico Disabili Europeo), introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R . n .151/2012).
Tale diritto è maturato a far data dal 5/01/2023, in cui la ricorrente richiedeva tramite nota trasmessa
a mezzo pec al Comune di il rilascio del contrassegno di parcheggio per Controparte_3 disabili”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea, diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge e la condanna del Comune di residenza al rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 con decorrenza dalla data della richiesta avanzata al Comune di residenza, può trovare integrale accoglimento.
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche (D.M. 147/2022) nell'ambito del relativo scaglione (valore indeterminabile), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in CP_1 favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte Cont ricorrente, il Comune di residenza e l' convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, e in persona del Sindaco pro tempore, con atto depositato Controparte_3 il 12.01.2023, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare del rilascio del contrassegno invalidi ex art. 381, comma 2, D.P.R. 495/1992, con decorrenza dal 05.01.2023;
- condanna il al relativo rilascio;
Controparte_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ;. CP_2
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 4.638,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
- spese, per il resto, compensate.
Bari, lì 23.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 476/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. BERARDINO MARIA FRANCA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
Convenuto contumace e
in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_3 procuratore avv. STEFANÌ GIOVANNI Resistente
Oggetto: contrassegno invalidi;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.01.2023, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio il Comune di residenza, l' e l' , chiedendo che, previa declaratoria della Controparte_3 CP_1 CP_2 sussistenza del corrispondente requisito sanitario di stato di persona invalida con “capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”, di cui all'art. 381, 2° co., D.P.R. 16/12/1992, n. 495, fosse dichiarato il diritto al contrassegno di parcheggio per persone con disabilità e disposto il suo rilascio con la specificazione della relativa decorrenza, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L'istante deduceva che, nella seduta del 15.10.2019, oltre ad essere riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/92, la competente Commissione medica accertava la ricorrenza delle previsioni di cui all'art. 381 del DPR 495/1992; si doleva che, sottoposta a visita di revisione, nella seduta del 09/06/2022, veniva negata l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, nonostante le condizioni di salute fossero rimaste immutate, tant'è che veniva confermata la sussistenza dei restanti requisiti sanitari.
Costituendosi, l' chiedeva oltre alla declaratoria del difetto di legittimazione passiva, il rigetto CP_1 della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
Anche il convenuto, nel costituirsi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva. CP_3
L , sebbene ritualmente evocato nel presente giudizio, restava contumace. CP_2
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1
e dal Comune di residenza sulla base della motivazione esposta in una pronuncia dalla Corte di
Appello di Bari, che, essendo pienamente condivisa, viene di seguito integralmente riportata (v. Corte di Appello di Bari, sentenza n. 2085/2022 pubbl. il 27/12/2022).
«Il cd. “contrassegno di parcheggio per disabili” (CUDE – Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012) viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario. Per il rilascio, dunque, l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria Cont che attesti che si ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o di cecità.
Certificazione che andrà allegata alla domanda da presentarsi al sindaco del comune di residenza con i propri dati personali (procedura ritualmente seguito dal … MI … che ha avanzato istanza in data 27.02.2020, cfr. all. n. 6 fasc. parte ricorrente primo grado).
L'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 così testualmente dispone:
<<
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di:
″simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio>>.
Va evidenziato che nei verbali più recenti di invalidità e handicap viene annotata anche l'eventuale sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, come accaduto nella fattispecie in esame, in cui, in sede di visita di revisione d'ufficio del 03.10.2019 da parte della Commissione Medico Legale di Andria, si attestava sia che il … MI… fosse CP_1
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età. Grave 100%” sia il < D.L. 09.02.2012 n. 5>>, dichiarazione quest'ultima ostativa al rilascio dello speciale contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (cfr. all. n. 5 fasc. parte ricorrente primo grado).
Questa semplificazione è stata introdotta dall'art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35 per evitare una doppia visita agli utenti, attribuendo questa facoltà direttamente alla Commissione medica che accerta invalidità o handicap.
L'art. 4, comma primo, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 dispone che:
<
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità>>.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata secondo la quale:
< sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo CP_1 è effettuato dall' . Ai fini dell'attuazione del presente articolo l' medesimo si avvale delle CP_1 CP_1 proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all' . CP_1
Avuto riguardo a tali riferimenti normativi deve affermarsi la competenza del solo a rispondere CP_1 della sussistenza o meno del requisito sanitario in capo a chi invoca in sede giudiziaria il rilascio del cd. CUDE, avendo la norma di semplificazione chiaramente statuito che, in sede di Commissione sanitaria integrata, < , il quale in sede di revisione CP_1 d'ufficio per altre e diverse prestazioni, ha accertato spontaneamente (e tanto esclude la necessità di apposita domanda da parte dell'assistito) che … MI … si trovava < requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 09.02.2012 n. 5>>, impedendo così il rilascio, chiesto ritualmente all'ente competente, cioè Comune di Trani, della prescritta autorizzazione per l'utilizzo parcheggio disabili.
Bene, quindi, evidenzia il Comune di Trani di essere certamente il soggetto deputato al rilascio del cd. CUDE, ma previo accertamento, che esula dalla propria competenza, della sussistenza del requisito sanitario;
accertamento che – per le ragioni dianzi illustrate – ricade sull' , soggetto che CP_1 ha dato luogo al presente giudizio, negando in sede sanitaria la sussistenza del necessario stato invalidante.
Con la dianzi accennata semplificazione della procedura amministrativa accertativa degli stati di Cont invalidità di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, la deve ritenersi priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, che vede quale contraddittore in ordine alla domanda proposta dal … MI … l' , quale titolare del potere di accertamento del CP_1 requisito sanitario, e altresì il Comune di Trani, tenuto, all'esito, al rilascio del contrassegno.
Restano assorbiti i rilievi mossi dalla e dall' nelle rispettive memorie difensive, in Pt_2 CP_1 ordine al reciproco difetto di legittimazione a contraddire alla domanda del … MI ….
Deve, quindi, darsi atto, in accoglimento della specifica censura mossa sul punto, che il Comune di Trani non avendo dato luogo al presente giudizio, in quanto ove l'assistito avesse prodotto un verbale sanitario positivo in ordine alla sussistenza dello stato invalidante utile, avrebbe verosimilmente ottemperato in via amministrativa all'immediato rilascio del cd. CUDE, deve ragionevolmente essere sollevato, come richiesto nell'atto di appello, dal peso delle spese processuali di primo grado (comprese quelle di CTU), che, in favore di … MI …, parte vittoriosa, graveranno esclusivamente a carico dell' , con compensazione nei confronti Comune di Trani, comunque CP_1 soggetto tenuto al rilascio e la cui partecipazione in giudizio era necessaria».
Venendo al merito, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente - persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. n. 104/92 -, dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni sin dall'epoca della richiesta avanzata al Comune di residenza (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta).
In particolare, nell'elaborato peritale l'ausiliario ha affermato che: “sussistono le condizioni cliniche che fanno rientrare la paziente nell'ambito dei requisiti richiesti di cui all'art. 381 del DPR 495/1992
e all'art. 4 del D-L. 9 febbraio 2012 n.5 quale:
“persona invalida con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” e quindi con diritto ad ottenere da parte del suo Comune di residenza specifica Controparte_3 autorizzazione con il rilascio “contrassegno di parcheggio per disabili (CUDE -Contrassegno Unico Disabili Europeo), introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R . n .151/2012).
Tale diritto è maturato a far data dal 5/01/2023, in cui la ricorrente richiedeva tramite nota trasmessa
a mezzo pec al Comune di il rilascio del contrassegno di parcheggio per Controparte_3 disabili”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea, diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge e la condanna del Comune di residenza al rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 con decorrenza dalla data della richiesta avanzata al Comune di residenza, può trovare integrale accoglimento.
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche (D.M. 147/2022) nell'ambito del relativo scaglione (valore indeterminabile), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in CP_1 favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Vanno, invece, compensate integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte Cont ricorrente, il Comune di residenza e l' convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, e in persona del Sindaco pro tempore, con atto depositato Controparte_3 il 12.01.2023, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare del rilascio del contrassegno invalidi ex art. 381, comma 2, D.P.R. 495/1992, con decorrenza dal 05.01.2023;
- condanna il al relativo rilascio;
Controparte_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ;. CP_2
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che si CP_1 liquidano in € 4.638,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
- spese, per il resto, compensate.
Bari, lì 23.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella