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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 92/2023, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Usai Strusi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
Sento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pagina 1 di 24 per il ricorrente:
in via principale:
1) contrariis rejectis
2) disporre che l'assegno unico universale venga ripartito in ragione del 50% fra i genitori separati in
regime di affido condiviso confermando il provvedimento assunto sul punto dalla Corte d'Appello in
sede di reclamo;
3) stabilire che le spese per libri scolastici, rette e tasse scolastiche non universitarie, siano
considerate ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento;
4) in ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio e della fase del reclamo ex art. 708 IV
comma c.p.c. davanti alla Corte d'Appello;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito, confermi le attuali disposizioni in ordine al
collocamento dei figli in capo alla madre, all'assegnazione alla stessa della casa coniugale e
all'obbligo di versamento in capo al Col dell'assegno di mantenimento, voglia,
5) contrariis rejectis
Part 6) rideterminare la somma dovuta a titolo di mantenimento per spese ordinarie da porre in capo al
in favore dei figli nella misura non superiore ad € 750,00, valutato l'apporto economico che in misura
proporzionale deve gravare sulla madre e la contribuzione indiretta al mantenimento che avviene con
il pagamento del mutuo e del prestito personale relativamente alla propria quota;
7) disporre che l'assegno unico universale sia ripartito come per legge in ragione del 50% fra i
genitori separati in regime di affido condiviso;
8) stabilire che le spese per libri scolastici, rette e tasse scolastiche non universitarie, siano
considerate ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento;
pagina 2 di 24 9) con vittoria di spese di lite del presente giudizio e della fase del reclamo ex art. 708 IV comma c.p.c.
davanti alla Corte d'Appello.
per la resistente:
a) contrariis rejectis;
in via istruttoria:
b) previa revoca dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 14.03.2024 con la quale sono state
rigettate le istanze istruttorie, ammettersi la prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183/6 n.
2 c.p.c;
nel merito:
in via principale:
c) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
d) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
e) stabilire che i minori staranno con il padre secondo le seguenti modalità:
e.1: il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, riportando i
bambini a casa della madre alle 21,00 dopo aver cenato;
a fine settimana alternati dal venerdì
all'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, al lunedì mattina quando li accompagnerà a
scuola o a casa della madre alle 10 quando non c'è scuola;
e.2: per le feste di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio,
stabilendo fin d'ora che a Natale 2025 staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal
30 dicembre al 6 gennaio;
e.3: per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni i primi tre giorni con la madre e gli ultimi tre con il
padre, stabilendo fin d'ora che per la Pasqua 2025 i bambini staranno con la madre i primi tre giorni e
con il padre gli ultimi tre;
pagina 3 di 24 e.4: vacanze estive: la prima e la terza settimana nei mesi di giugno e luglio. Nel mese di agosto per
due settimane consecutive da concordare con la tenendo conto del periodo di ferie di CP_1
ciascuno; a tal fine, le parti si dovranno comunicare reciprocamente entro il 10 aprile di ogni anno il
calendario dei rispettivi periodi feriali. La giornata del 15 agosto, ad anni alterni con il padre e con la
madre, stabilendo fin d'ora che il 15 agosto 2025 staranno con la madre;
e.5: singole festività che cadano fuori del regime ordinario delle visite (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1-2 novembre, 8 dicembre), ad anni alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora che per
l'anno in corso il 25 aprile staranno con la madre, il 1 maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, 8
dicembre con il padre;
e.6: il giorno dei compleanni dei bambini, possibilmente con entrambi i genitori;
in mancanza, ad anni
alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora che i compleanni dell'anno 2025 staranno con
la madre;
e.7: ogni genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli;
e.8: in generale, gli orari in cui il padre terrà i bambini con sé saranno i seguenti: li prenderà
all'uscita di scuola, o alle 10 quando non c'è scuola, e li riaccompagnerà a casa della madre alle 21
dopo la cena. Qualsiasi impegno extra dei minori che si protragga oltre le ore 21 o cominci prima
delle 10 nelle giornate di sua spettanza, sarà gestito dal padre;
e.9: stabilire che qualora uno dei genitori si dovesse assentare per ragioni di lavoro o studio i minori
staranno con l'altro genitore al quale dovrà essere dato un preavviso scritto, anche con messaggio
telefonico, di almeno dieci giorni. Il genitore che non avrà potuto godere delle visite a causa
dell'assenza dovrà recuperarle nella settimana successiva al suo rientro;
f) assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, alla madre in quanto genitore
convivente;
pagina 4 di 24 Parte g) porre a carico del l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di 950,00
euro, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei minori, oltre
al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà versato interamente alla madre.
Parte h) porre a carico del l'obbligo di versare in favore della un assegno di mantenimento CP_1
di 300,00 euro, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, per i periodi in cui la stessa non
lavora e non percepisce indennità NASPI;
i) porre il pagamento del mutuo e del prestito acceso dalla a carico del ricorrente fino al CP_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
in via subordinata:
l) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
m) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre;
n) stabilire che i minori staranno con la madre secondo le seguenti modalità:
n.1: il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, riportando i
bambini a casa del padre alle 21,00 dopo aver cenato;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita
di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, fino alla domenica dalle 21 dopo aver cenato;
n.2: per le feste di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio,
stabilendo fin d'ora che a Natale 2025 staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal
30 dicembre al 6 gennaio;
n.3: per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni i primi tre giorni con la madre e gli ultimi tre con il
padre, stabilendo fin d'ora che per la Pasqua 2025 i bambini staranno con la madre i primi tre giorni e
con il padre gli ultimi tre;
n.4: vacanze estive: la seconda e la quarta settimana nei mesi di giugno e luglio. Nel mese di agosto
Parte per due settimane consecutive da concordare con il tenendo conto del periodo di ferie di
ciascuno; a tal fine, le parti si dovranno comunicare reciprocamente entro il 10 aprile di ogni anno il
pagina 5 di 24 calendario dei rispettivi periodi feriali. La giornata del 15 agosto i minori staranno ad anni alterni con
il padre e con la madre, stabilendo fin fin d'ora che il 15 agosto 2025 staranno con la madre;
n.5: le singole festività che cadano fuori del regine ordinario delle visite (25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 1-2 novembre, 8 dicembre), ad anni alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora
che per l'anno in corso il 25 aprile staranno con la madre, il 1 maggio con il padre, il 2 giugno con la
madre, 8 dicembre con il padre;
n.6: il giorno dei compleanni dei bambini, possibilmente con entrambi i genitori;
in mancanza, ad anni
alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora che i compleanni dell'anno 2025 staranno con
la madre;
n.7: ogni genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli;
n.8: in generale, gli orari entro i quali i bambini staranno con la madre sono: dall'uscita di scuola, o
dalle 10 quando non c'è scuola, per essere riaccompagnati a casa del padre alle 21 dopo la cena.
Qualsiasi impegno extra dei minori che si protragga oltre le ore 21 o cominci prima delle 10 nelle
giornate di sua spettanza sarà gestito dalla madre;
n.9) stabilire che qualora uno dei genitori si dovesse assentare per ragioni di lavoro o studio i minori
staranno con l'altro genitore al quale dovrà essere dato un preavviso scritto di almeno dieci giorni. Il
genitore che non avrà potuto godere delle visite a causa dell'assenza dovrà recuperarle nella settimana
successiva al suo rientro;
o) assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, alla madre in considerazione
dei lunghi periodi di permanenza dei figli presso di lei.
In subordine, qualora la casa familiare fosse assegnata al padre:
Parte
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora una somma CP_1
non inferiore a 600 euro che le consenta di pagare l'affitto di una casa idonea ad accogliere
dignitosamente i tre bambini, fino quando non avrà raggiunto l'autonomia economica;
pagina 6 di 24 - assegnare alla un periodo non inferiore a novanta giorni per trovare altra sistemazione CP_1
con decorrenza dal 30 giugno 2025 quando, verosimilmente, la stessa avrà concluso l'incarico di
supplenza alla scuola elementare;
p) in considerazione dei lunghi periodi che i minori trascorreranno presso la madre, stabilire che
l'assegno unico sia versato interamente alla CP_1
Parte q) porre a carico del l'obbligo di versare in favore della un assegno di mantenimento CP_1
di 300,00 euro, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, per i periodi in cui non lavora e
non percepisce indennità NASPI;
r) porre il pagamento del mutuo e del prestito acceso dalla a carico del ricorrente fino al CP_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.;
s) stabilire che il cane rimanga con i bambini;
CP_2
t) in tutti i casi, con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.01.2023, il sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale per ottenere la separazione giudiziale Controparte_3
con addebito alla coniuge, con la quale, in data 07.05.2011, ha contratto matrimonio con rito concordatario trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) con atto n. 29 P. 2 S.
A. anno 2011.
A tal proposito, ha rappresentato che:
PE (a) dalla unione matrimoniale sono nati tre figli (tutti ancora minorenni): (Sassari il 08.10.2011),
PE_ (Sassari il 02.10.2013) e (Sassari il 27.03.2019).); PE_2
(b) il rapporto matrimoniale così come la stessa convivenza sono divenuti intollerabili, con la conseguenza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita a causa (1) dei tradimenti della sig.ra l'ultimo dei quali nel dicembre 2022 CP_1
pagina 7 di 24 allorquando la moglie gli aveva comunicato di aspettare un bambino da un altro uomo (gravidanza successivamente volontariamente interrotta); (2) dell'eccessiva gelosia che la sig.ra li aveva CP_1
riservato per tutta la durata della loro relazione, portandolo ad isolarsi da ogni rapporto sociale;
(3) del disinteresse della sig.ra lle esigenze morali e materiali della famiglia (per aver trascurato la CP_1
cura della casa e dei bambini, privilegiando la coltivazione dei propri interessi personali).
Parte Sulla base di tali premesse, il signor ha chiesto, oltre all'addebito alla coniuge della separazione,
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione preferenziale presso di sé presso la casa coniugale (in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno), la calendarizzazione del diritto-dovere di visita della madre e la previsione dell'obbligo di quest'ultima di contribuire al mantenimento per i figli.
La resistente si è costituita in giudizio in data 3.03.2023 aderendo alla domanda di separazione personale e contestando nel merito le allegazioni del ricorrente;
in particolare, la sig.ra a CP_1
dedotto che la relazione sentimentale era cessata ben prima del dicembre 2022 (ed almeno dall'anno
Parte 2020, quando la coppia aveva già parlato di separazione) e ciò a causa dei comportamenti del sig.
che - durante la vita matrimoniale - intratteneva relazioni con altre donne e la trascurava e finanche la
Parte maltrattava fisicamente e moralmente;
ha precisato, inoltre, che il sig. pretendeva di comandare tutto in casa con atteggiamento rigido e impositivo, compresa l'educazione dei figli;
ha allegato, altresì,
che dopo aver perso il posto di lavoro presso il Banco di Sardegna nell'anno 2015 (oggi ella è
insegnante statale precaria), aveva subito un tracollo psicologico (motivo per il quale è stata in cura con lo psichiatra dott. ) ed era diventata economicamente dipendente dal marito, che non ha PEsona_4
mai perso occasione di umiliarla per questo;
infine, ha contestato la veridicità della descrizione del proprio ruolo materno e casalingo offerta dal marito deducendo di essersi sempre occupata delle faccende e dei figli.
Sulla base di tali premesse, la sig.ra ha chiesto, oltre all'addebito al coniuge della CP_1
separazione, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione preferenziale di questi ultimi presso di pagina 8 di 24 sé presso la casa coniugale (in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno), la calendarizzazione del diritto-dovere di visita del padre, la previsione dell'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento ordinario per i figli (con assegno di 400,00 euro ciascuno mensili) e della coniuge (con assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili).
Il Presidente, all'esito della comparizione personale delle parti, con decreto del 13.04.2023 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale, ed il conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile alla sig.ra presso la quale sono collocati i minori figli (10 anni) (12 Controparte_1 PE_2 PE_1
anni) (4 anni), la scelta del genitore collocatario dei minori si fonda sul fatto che la madre, PE_3
attualmente insegnante precaria, possa dedicare maggior tempo all'accudimento dei figli, soprattutto
PE_ nei confronti del minore , ancora necessitante della costante presenza della madre, mentre il padre,
impiegato di banca ha rigidi orari di entrata e uscita, e se necessario non coincidenti con gli orari scolastici dei minori, o in ipotesi di permanenza in casa (es. malattia) meno disponibilità di tempo,
l'assegnazione della casa alla resistente trova fondamento anche nel fatto che ella è comproprietaria dell'immobile e avrebbe maggiori difficoltà stante il lavoro precario nel reperire idonea abitazione in locazione. Il sig. ovrà pertanto lasciare definitivamente la casa coniugale e Parte_1
portare via tutti i suoi effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (ex art. 170
CPC) del presente provvedimento.
3) I minori figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso;
avranno quale genitore collocatario la madre;
il padre li potrà vedere e tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli.
pagina 9 di 24 4) In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà
tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola.
5) Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive.
6) In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
7) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli , a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 1.200 MENSILI, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia,
Part bonifico, ecc.); l'assegno è stato determinato sul presupposto che il anta un reddito medio mensile per 12 mensilità di € 4.750 circa avendo un stipendio mensile di oltre 2.500 euro quale dipendente bancario, incassi per affitti di € 350 e € 900 mensili (aspetti tutti emergenti dalla produzione dell'estratto del conto corrente).
8) Il genitore collocatario percepirà in via esclusiva anche l'assegno unico per i figli allo stato erogato nella misura di € 285 ,50 (v. estratto conto).
9) Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori.
Parte Il sig. ha reclamato detto decreto dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari – sez. Sassari, che l'ha riformato in punto di quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, fissando detto assegno nella misura di 950,00 mensili, e di assegno unico INPS, fissando che dovesse essere suddiviso al 50%
tra le parti (v. decreto Corte d'appello di Cagliari – sez. Sassari del 20.07.2023).
pagina 10 di 24 Radicato il contraddittorio davanti al Giudice istruttore all'udienza del 16.11.2023, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, plurime udienze di audizione delle parti e mediante effettuazione di CTU sistemica sul nucleo familiare in ordine al rapporto tra genitori e figli, in relazione alle dinamiche familiari (anche con la zia) e con riferimento al regime più adeguato di affidamento e di collocamento degli stessi (CTU dott.ssa – v. PEsona_5
relazione depositata il 10.11.2024); all'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è
pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti richiesto da entrambe le parti.
Il Collegio conferma il rigetto della richiesta di prova orale formulata da entrambe le parti, per le stesse ragioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore del 14.03.2024: in particolare, la prova orale formulata dal ricorrente è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini della decisione, la richiesta di ordine di esibizione formulata dal ricorrente è inammissibile perché
esplorativa e inutile a fronte del corredo documentale presente agli atti;
la prova orale dedotta dalla resistente è inammissibile in quanto riguardante circostanze di contenuto ininfluente ai fini della decisione;
la richiesta della resistente di ordine di esibizione di informazioni alla Guardia di Finanza è
inammissibile perché esplorativa a fronte del corredo documentale presente agli atti.
Ciò posto, si ritiene che il materiale probatorio in atti, formato dagli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione delle parti e la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
pagina 11 di 24 Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sono da considerarsi domande estranee all'oggetto tipico del processo di separazione e ad esso non connesse in modo forte e dunque inammissibili le domande inerenti al pagamento delle rette del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e del finanziamento nonché quelle riguardanti la proprietà e la collocazione del cane.
1. Statuizione relativa allo status.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti,
della persistente conflittualità fra le stesse, delle reciproche domande di addebito e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Sulla domanda relativa all'addebito della separazione e sul diritto al mantenimento della coniuge.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
Dal punto di vista strettamente processuale, la resistente sig.ra non è da considerarsi CP_1
decaduta dalla domanda di addebito perché non correttamente coltivata con la memoria integrativa,
depositata tardivamente (come eccepito dalla difesa del ricorrente) poiché (a) nel giudizio di separazione, caratterizzato da una struttura bifasica ma unitaria (nel senso che la fase a cognizione piena costituisce la prosecuzione della fase presidenziale in un unico contesto procedimentale) la costituzione in giudizio avviene con il deposito degli atti introduttivi (ricorso e comparsa di costituzione e risposta); (b) non è quindi necessario per le parti rinnovare o perfezionare la costituzione attraverso il deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709 comma 3 c.p.c.; (c) tale memoria,
invero, si rende necessaria solo ove la parte intenda formulare domande nuove (come la domanda di addebito), non formulate nel proprio atto introduttivo, ovvero debba integrare le allegazioni necessarie pagina 12 di 24 per la corretta individuazione del petitum e della causa petendi ai fini dell'accoglimento delle domande formulate;
(d) nel caso di specie la resistente ha formulato nell'atto introduttivo tutte le proprie domande (compresa la domanda di addebito), individuando in modo sufficientemente dettagliato le allegazioni proposte a fondamento delle stesse, tanto che nella memoria integrativa, tardivamente depositata, si è limitata a riproporre tali allegazioni e non ha formulato nuove domande.
Ciò posto, passando al merito, può procedersi all'esame delle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, richiamando in via preliminare ed in termini adesivi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di addebito richiede non solo l'accertamento della violazione dei doveri matrimoniali (in particolare del dovere di fedeltà, avendo riguardo alla domanda del ricorrente, e del dovere di assistenza morale e materiale, avendo riguardo alla domanda della resistente), ma anche e soprattutto la prova piena che proprio la violazione dei doveri matrimoniali attribuita alla controparte sia stata la causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale (Cass. 25843/13;
Cass 40795/2021).
Riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, occorre rilevare che, nello specifico, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ., Sez. I, 12.6.2006, n. 13592).
Nella fattispecie concreta, la sussistenza del comportamento fedifrago della sig.ra è da CP_1
ritenersi dimostrate sulla base di diversi elementi emersi nell'istruttoria: si fa riferimento al contenuto pagina 13 di 24 dei messaggi whattsapp allegati dalle parti e delle conversazioni telefoniche registrate (di cui il ricorrente ha offerto anche una trascrizione scritta – non contestata, nel suo contenuto letterale, dalla resistente), ove si leggono inequivoci riferimenti alla scoperta da parte del marito (nel dicembre 2022)
dell'ultimo tradimento della moglie (con tale ) e altrettante inequivoche ammissioni della PE_6
moglie (riferite sia alla relazione con sia a tradimenti pregressi). PE_6
Del resto, occorre rilevare che tali elementi hanno trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa sig.ra n sede di colloquio con il CTU, ove la stessa ha affermato di aver tradito CP_1
il marito fin dall'anno 2020, giustificando questo comportamento nella indisponibilità di quest'ultimo ad avere rapporti sessuali con lei.
Giova precisare che le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico d'ufficio durante i colloqui hanno la valenza di confessione stragiudiziale rilasciata ad un terzo, ai sensi dell'art. 2735, comma primo,
seconda parte, c.c. e possono ben essere poste a fondamento della decisione, poiché nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche (sul tema v. ex multiis Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
3689 del 12/02/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020; per analogia Cass. Sez. 1
Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022).
In presenza della prova dell'infedeltà ascrivibile alla moglie, quest'ultima, per evitare la pronuncia dell'addebito, avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'anteriorità della crisi coniugale.
Tale prova è mancata, avendo ella tentato esclusivamente di addossare la responsabilità dei propri comportamenti all'atteggiamento a suo dire “anaffettivo” del marito1 e su addebiti di violenza economica2 e fisica3, ossia sulle stesse doglianze sulle quali ha fondato la propria domanda di addebito della separazione, che è risultata però generica e sfornita di prova.
La circostanza che le parti avessero già valutato di separarsi nell'anno 2020 (su sollecitazione della signora he aveva fatto recapitare al marito la lettera dell'avvocato) non è elemento di per CP_1
sé dirimente per ritenere che la coppia, a partire da quella data, vivesse “da separati in casa” (così come sostiene la difesa della resistente), essendo al contrario verosimile (come sostiene la difesa del ricorrente) che gli stessi, decidendo di non procedere con la separazione, avessero maturato l'intento di mantenere unita la famiglia nonostante le loro difficoltà relazionali;
è poi dimostrato dagli eventi che tale impegno (di proseguire nel rapporto di coniugio) era vuoto di significato -dal lato della sig.ra poiché la stessa ha agito in maniera diametralmente opposta (rif. ai tradimenti dal 2020 al CP_1
2022) rispetto a ciò che avrebbe dovuto mettere in campo per il raggiungimento di tale obiettivo.
Ne discende che – in conformità al sopra menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – la separazione deve essere addebitata alla moglie.
L'addebito della separazione, a norma dell'art. 156 comma 1 c.c., priva la moglie del diritto all'assegno di mantenimento.
La relativa domanda deve quindi essere respinta.
3. Il tema dell'affidamento e della collazione dei figli e del diritto di visita.
Si tratta ora di esaminare le delicate questioni relative ai provvedimenti personali da adottare con riguardo alle modalità di affidamento e collocamento dei tre figli della coppia;
tema rispetto al quale è
stata svolta anche CTU sistemica sul nucleo familiare.
Part (v. pagina 6 della relazione); lo ha descritto come poco empatico e molto giudicante. Il signor dal canto suo, ha descritto la moglie alla CTU come persona fragile e “una che racconta spesso delle menzogne”. 3 La sig.ra a dedotto che il marito avrebbe usato contro di lei violenza fisica (rari schiaffi e frequenti spintoni); CP_1 tale deduzione si presenta però priva di riferimenti spazio-temporali e di riscontri. pagina 15 di 24 Il Consulente, a seguito di diverse sedute, in cui ha effettuato colloqui sia congiunti che individuali con i coniugi e con i minori, attraverso la somministrazione di test a questi ultimi e la loro osservazione, ha redatto una copiosa relazione che ha fatto emergere diverse e gravi criticità riguardanti il profilo di entrambe le parti per l'elevata conflittualità della coppia emergente sia durante la vita matrimoniale sia in questa fase di disgregazione della famiglia, con ripercussioni sulla serenità dei figli: v. pag. 44
Part della relazione: “Le motivazioni che portavano i Signor e a confliggere sembrano CP_1
molteplici ma ciò che appare rilevante è che i litigi avvenivano quasi sempre in presenza dei figli.
Questa dinamica non è cambiata neanche una volta giunti alla separazione, anzi, il conflitto si è
esacerbato al punto da rendere quasi impossibile ai genitori stare insieme senza battibeccare o
discutere animatamente;
questo accade sia quando si incontrano, che durante le loro conversazioni
telefoniche. Qualsiasi cosa diventa motivo di litigio, soprattutto quello che riguarda l'organizzazione
della vita dei figli e le questioni economiche, nodo cruciale di molte discussioni. La crescita dei tre
PE minori, soprattutto di e , sembrerebbe essere stata permeata dal conflitto, modalità PE_2
relazionale intrafamiliare e comunicativa alla quale si sono abituati e che per loro è diventata
consuetudine. Le dinamiche familiari del nucleo Col/Naimoli, dunque, ruotano intorno alla
conflittualità e ognuno sembrerebbe portarla avanti in base alla propria personalità e agli strumenti
che possiede per fronteggiarla, sia gli adulti che i minori”.
In entrambe le parti la dott.ssa ha quindi riscontrato un “comportamento disfunzionale” e una PE_5
incapacità di “potersi concentrare sul loro ruolo genitoriale discostandosi dai vissuti che li hanno
portati alla separazione”:
Parte
- il sig. si presenta con i figli severo, rigoroso, autoritario, a tratti anaffettivo;
tuttavia, la consulente valorizza la sua capacità genitoriale nel suo essere sempre presente e punto di riferimento delle loro vite;
pagina 16 di 24 - la sig.ra si presenta con i figli affettuosa, giocosa ed emotiva;
la consulente sottolinea, CP_1
però, lo scarso potere normativo e la scarsissima consapevolezza delle conseguenze (dannose) che i propri atteggiamenti provocano in loro (rif. periodi depressivi ove racconta che non si alzava dal letto per giorni;
recenti relazioni da lei stessa definite “tossiche” con gli uomini)4.
Ritiene, dunque, la consulente - e il Collegio condivide detta impostazione - che, visti i tratti delle personalità e i comportamenti personali e genitoriali emersi, padre e madre debbano intraprendere un
percorso di sostegno alla genitorialità individuale che li aiuti ad individuare le proprie carenze e criticità al fine di compensarle per quanto possibile;
ciò fermo restando che si è consapevoli che la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506) di tal ché il Collegio precisa che si tratta esclusivamente di un invito rivolto ai genitori rispetto a un percorso
(che la sig.ra ichiara di aver già avviato), rimesso alla libertà di scelta dell'adulto genitore, CP_1
che è pur sempre in funzione della tutela dell'interesse e dell'equilibrio psicofisico dei figli e che potrà
(nel caso di non ottemperanza a detto invito) avere delle conseguenze per il genitore non responsabile tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per i figli come eventualmente emergenti in futuri procedimenti inerenti a questo tema.
Ciò posto, occorre soffermarsi sulle criticità riscontrate dalla consulente in capo alla sig.ra CP_1
poiché esse fondano i presupposti della decisione inerente al collocamento dei minori presso il padre:
ebbene, rimandando alla lettura integrale della consulenza depositata per una comprensione dettagliata del relativo accertamento, la consulente ha rilevato che “La Signora è sembrata più CP_1 concentrata sulle proprie emozioni e i propri vissuti piuttosto che su quelli dei figli mostrando una
modalità di pensiero egosintonico, presentando quindi delle criticità nella funzione regolativa, ovvero
la capacità di un genitore di insegnare al figlio le strategie per “regolare” i propri stati emotivi e
organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate che ne conseguono. In questo caso, la
funzione regolativa genitoriale sembra avere un funzionamento inappropriato in quanto i tempi del
genitore non sono in sincronia con quelli dei figli. Inoltre, ha mostrato delle carenze anche nella
funzione normativa che consiste nella capacità di dare dei limiti, una struttura di riferimento, una
cornice e corrisponde a quel bisogno fondamentale del bambino di avere dei confini, di vivere
apprendendo comportamenti coerenti. Inoltre, la Signora è parsa carente nella funzione protettiva che
nel caso specifico, rimanda alla capacità di proteggere i figli non solo dal conflitto ma anche dai
contenuti espressi del genitore stesso. Si evidenzia che ella non sembra tutelare i figli neanche da
persone poco consone e dai comportamenti dei suoi stessi genitori. In base a quanto sopra descritto,
sarebbe auspicabile che la Signora venisse valutata dal Centro di Salute Mentale in quanto CP_1
appare necessario un approfondimento in modo da effettuare una diagnosi al fine di stabilire le
modalità più consone per proseguire il suo percorso individuale ed evidenziare ciò che può essere
compensato da quelli che invece sono tratti della sua personalità. Eventuali disturbi, se presenti,
verranno così identificati e inseriti poi in un percorso psicoterapeutico e/o farmacologico specifico. Si
intende suggerire tale proposta solo al fine di stabilire la natura degli atteggiamenti della Signora con
l'auspicio di evitare quanto più possibile certe manifestazioni che, se continuano a presentarsi in
presenza dei minori, potrebbero ledere il loro benessere psicologico”.
Di tal ché, riscontrate dette disfunzionalità in capo alla madre, finché la stessa non avrà dimostrato di averle superate (anche eventualmente mediante l'esito di una specifica diagnosi e terapia riferita al controllo degli impulsi), il Collegio reputa che il benessere dei minori verrà maggiormente tutelato con pagina 18 di 24 la collocazione degli stessi presso il padre (al quale viene assegnata la casa coniugale, ove attualmente stanno vivendo con la madre), fermo l'affidamento condiviso in capo ad entrambi i genitori.
Circa le modalità di visita del genitore non collocatario, il Collegio accoglie, almeno in parte, la richiesta di ampliamento del diritto di visita come oggi vigente formulata in via subordinata dalla difesa della resistente nelle sue conclusioni, e dispone come segue: la madre terrà con sé i figli tre pomeriggi alla settimana (il lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola,
riportando i bambini a casa del padre alle 21,00 dopo aver cenato (nella settimana in cui non le spetta il weekend); a fine settimana alternati, il lunedì e il mercoledì negli stessi orari e dal venerdì all'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, fino alla domenica dalle 21 dopo aver cenato;
per le feste di
Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, stabilendo fin d'ora che a
Natale 2025 staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni i primi tre giorni con la madre e gli ultimi tre con il padre;
vacanze estive: ciascun genitore terrà i figli per 15 giorni (consecutivi o no) durante i mesi di luglio e agosto, tenendo conto del periodo di ferie di ciascuno;
a tal fine, le parti si dovranno comunicare reciprocamente entro il 10 aprile di ogni anno il calendario dei rispettivi periodi feriali;
le singole festività che cadano fuori del regine ordinario delle visite (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1-2
novembre, 8 dicembre) spetteranno ad anni alterni con il padre e con la madre;
il giorno dei compleanni dei bambini, gli stessi staranno possibilmente con entrambi i genitori;
in mancanza, ad anni alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora che i compleanni dell'anno 2025 staranno con la madre;
ogni genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto dei tre figli per il tempo in cui questi sono con lui/lei e ciascun genitore dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il
Protocollo C.N.F. in uso in questo Tribunale.
pagina 19 di 24 L'analisi comparativa delle rispettive situazioni economiche, per come documentate, indubbiamente evidenzia una importante disparità tra le reciproche capacità di reddito da lavoro, in favore del
Parte ricorrente: il sig. (impiegato al Banco di Sardegna spa – prossimo alla pensione) gode dello stipendio mensile di euro 2.500,00, sommato ai canoni di locazione (euro 1.250,00 percepiti a metà con la sorella); provvede a pagare il mutuo, cointestato, stipulato dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale di euro 700,00 mensili e un ulteriore prestito personale contratto per opere di ristrutturazione di euro 258,00 mensili;
la sig.ra diplomata in pedagogia;
insegnante precaria nelle scuole) è CP_1
attualmente priva di stabile occupazione, non possiede immobili né risparmi.
Tale sperequazione tra i redditi è sempre stata presente nella vita matrimoniale, considerato che da quando ha perso il lavoro in Banca nell'anno 2015, la signora non ha più avuto un lavoro fisso, facendo le supplenze a chiamata nelle scuole;
del resto, come si evince della lettura degli estratti conto dell'anno 2022 intestati alla sig.ra ella, priva di reddito da lavoro, riceveva per le proprie CP_1
esigenze di spesa, in modo ricorrente (quasi ogni settimana), delle somme “giroconto” da parte del sig.
Pt_1
Sulla base di tali condizioni delle parti e considerato l'ampio tempo di permanenza dei figli presso la madre, occorre assumere una decisione che abbia una funzione redistributiva della ricchezza e tenda ad equilibrare le condizioni esistenziali dei due genitori nello specifico interesse dei figli, che diversamente sarebbero ostacolati nel realizzare il loro diritto alla bigenitorialità.
Si fa riferimento, nello specifico, alla necessità di prevedere nel caso concreto un c.d. assegno
perequativo, ossia un assegno indiretto a carico del genitore convivente con i figli, in favore dei figli stessi per il tempo in cui sono con l'altro genitore, che la giurisprudenza ha già avuto modo di applicare in svariati casi: v. Trib. Milano sez. IX ordinanza del 15/07/2015 le cui motivazioni si condividono e di seguito si ripropongono;
Corte App. Milano, decreto 11 agosto 2014; v. anche principi generali richiamati da: Cassazione 18538/2013; Cassazione 6519/2020.
pagina 20 di 24 L'art. 337-ter 4 comma c.c. delega al Giudice di fissare le misure economiche atte a garantire al minore: da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità; dall'altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
ciò vuol dire che, in caso di redditi dei genitori particolarmente sperequati, il Giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell'uno (anche se collocatario)
l'obbligo di versare all'altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire.
Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, casa di particolari dimensioni, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall'altro non possa nemmeno avere utilità
minime (la garanzia della casa); si tradurrebbe in una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
Nel caso di specie, per effetto della revoca dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) (assegnata alla sig.ra on i provvedimenti presidenziali), allorché il provvedimento CP_1
sarà portato in esecuzione, la madre (in assenza di tale assegno c.d. perequativo) rimarrebbe senza la possibilità economica di garantire ai minori una casa e uno stile di vita dignitoso nei periodi di permanenza dei bambini presso di lei.
PE quanto riguarda la quantificazione di detto assegno, il Collegio accoglie la proposta avanzata dalla difesa della resistente nelle memorie conclusionali nel senso di disporre che la quota di assegno unico spettante al padre (pari al 50% - 375 euro) venga corrisposta alla madre mediante percezione dell'intero importo dell'assegno unico INPS (pari ad euro 750,00 euro) da parte della sig.ra quale CP_1
modalità di esecuzione della dedotta obbligazione perequativa: la signora dovrà utilizzare tale cifra per pagina 21 di 24 pagare almeno in parte il canone di locazione dell'immobile ove andrà ad abitare e per garantire ai figli un accettabile tenore di vita nei periodi in cui gli stessi si troveranno presso di lei;
tale sistema (fermo nel tempo l'importo attuale (nel minimo) dell'assegno unico;
in caso di discostamento nel tempo di tale importo, in diminuzione, l'obbligato dovrà corrisponderle la differenza), seppur atipico, contiene
Parte l'indubbio vantaggio che nessun esborso debba essere sopportato direttamente dal sig. con la
(meritevole) finalità di evitare ulteriori e periodiche tensioni tra le parti.
5. Spese di lite.
I rapporti tra le parti, la natura della controversia, le oggettive difficoltà finanziarie in cui si trova la resistente e la parziale reciproca soccombenza (in ordine al contributo del mantenimento dei figli)
inducono a compensare le spese di lite, comprese quelle del reclamo. Le spese di CTU (già liquidate),
espletata per l'interesse comune, restano a carico delle parti al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 07.05.2011 (v, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Sassari (SS) con atto n. 29 P. 2 S. A. anno 2011) autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Sassari alla relativa trascrizione;
2- dichiara l'addebito della separazione in capo a;
Controparte_1
PE 3- dispone l'affidamento condiviso dei figli (Sassari il 08.10.2011), (Sassari il 02.10.2013) PE_2
PE_ e (Sassari il 27.03.2019) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre,
[...]
al quale viene assegnata la casa coniugale sita in Sassari, via Savoia n. 46/C in Parte_1
comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
la sig.ra ha 30 Controparte_1
pagina 22 di 24 giorni di tempo per lasciare la casa coniugale nella disponibilità del coniuge assegnatario;
4- la madre, , terrà con sé i figli tre pomeriggi alla settimana (il lunedì, Controparte_1
mercoledì e venerdì) dall'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, riportando i bambini a casa del padre alle 21,00 dopo aver cenato (nella settimana in cui non le spetta il weekend); a fine settimana alternati, il lunedì e il mercoledì negli stessi orari e dal venerdì all'uscita di scuola, o dalle 10 quando non c'è scuola, fino alla domenica dalle 21 dopo aver cenato;
per le feste di Natale, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, stabilendo fin d'ora che a Natale 2025 staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni i primi tre giorni con la madre e gli ultimi tre con il padre;
vacanze estive: ciascun genitore terrà i figli per 15 giorni (consecutivi o no) durante i mesi di luglio e agosto, tenendo conto del periodo di ferie di ciascuno;
a tal fine, le parti si dovranno comunicare reciprocamente entro il 10 aprile di ogni anno il calendario dei rispettivi periodi feriali;
le singole festività che cadano fuori del regine ordinario delle visite (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1-2 novembre, 8 dicembre) spetteranno ad anni alterni con il padre e con la madre;
il giorno dei compleanni dei bambini, gli stessi staranno possibilmente con entrambi i genitori;
in mancanza, ad anni alterni con il padre e con la madre, stabilendo fin d'ora che i compleanni dell'anno 2025 staranno con la madre;
ogni genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli;
5- ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto dei tre figli per il tempo in cui questi sono con lui/lei e ciascun genitore dovrà sostenere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo C.N.F. in uso in questo Tribunale;
6- dispone che il sia tenuto a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
un assegno mensile c.d. perequativo a favore dei figli pari a 375,00 euro mensili e dispone che detta obbligazione sia eseguita mediante la percezione, da parte di quest'ultima, dell'intero assegno unico
INPS pari per l'anno 2025 a euro 750,00, con la precisazione che in caso di discostamento nel tempo di pagina 23 di 24 tale importo, in diminuzione, l'obbligato dovrà corrisponderle la differenza;
7- invita le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio e/o presso i Servizi sociali territorialmente competenti;
8- le spese processuali vengono compensate;
il costo della CTU resta a carico delle parti al 50%
ciascuno.
Così deciso in Sassari il 23.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla CTU, la signora ha descritto il marito come un “narcisistica patologico”, da lei solo idealizzato, uomo CP_1 eccessivamente legato alla sua famiglia d'origine (“la sorella non sembra la sorella, sembra la moglie”) ha parlato di
“distanza affettiva” nella coppia, presente fin dal loro primo incontro, che sarebbe andata peggiorando nel tempo, dopo la nascita dei figli e il suo licenziamento;
“Sentivo un continuo rifiuto anche se lui lo nega” (pag. 10 della relazione), lo ha definito come “una figura paterna” perché maturo e razionale e ha raccontato che lui evitava di avere rapporti sessuali con lei se non per procreare (…) Ha poi confermato di essere sempre stata gelosa di lui perché lo sentiva distante emotivamente e fisicamente poiché non hanno dormito insieme per anni e non avevano rapporti sessuali, che per lei sono molto importanti pagina 14 di 24 2 La sig.ra ha descritto il marito come un marito controllante, che -a seguito del licenziamento- le avrebbe CP_1 impedito di accettare altre proposte di lavoro perché ritenute non remunerative. Non sono stati dimostrati però elementi di prova a conforto del rifiuto di occasioni di lavoro remunerative. 4 A titolo esemplificativo, la sig.ra così descrive la reazione dei figli rispetto alla relazione da lei intrapresa - CP_1PE durante il presente procedimento - con tale : “I figli hanno reagito male alla presenza di questa persona perché sono gelosi e possessivi nei miei confronti, quindi qualsiasi figura maschile che viene, che passa che non sia il padre, ovviamente si mettono a piangere, si lamentano con lui in continuazione”; i figli, dal canto loro, hanno riportato alla CTU che il signor PE
frequenta la loro casa “molto spesso (…) tutti i giorni. Ogni giorno mamma ha una scusa per farlo venire. Ma noi, io, PE PE
e non lo vogliamo, perché non è una persona...perché non ci piace (…) ci ignora (…) cioè pensa solo a mamma” (…) “mamma ogni tanto ci provoca, dice (…) delle cose a noi tipo (…) quando facciamo tipo un po' da monelli -mì che PE faccio venire a che me lo bacio tutto-” mettendoli a disagio. pagina 17 di 24