Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7440 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUI7440/0 1 ее REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPODITA ANG Oggetto responsabilita SEZIONE TERZA CIVILE eink Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15548/98 DUVA Presidente Dott. Vittorio Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Dott. Renato PERCONTE LICATESE 17105 Cron. 2934 Rel. Consigliere Rep. Ud. 24/01/01 Dott. IO Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere UFFIC OPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. --SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SENTENZA il 4/6/01 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERTE CI IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI LEUTARI 211 presso lo studio dell'avvocato CAPONETTI STEFANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
ROMOS dal Sig. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del 3000 per diritti L. 05.06.01 Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI il IL CANCELLIERE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO LIRE 3000 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 138 - controricorrente CAMPIONE CIVILE N.61156 CG061504 avverso la sentenza n. 45/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Promiscua, emessa il 16/12/1997, depositata il 21/01/98; RG. 32/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato STEFANO CAPONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NC IE, rappresentato dal padre Nello, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, M il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di ot- tenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente di cui era stato vittima, la mattina del 5 marzo 1986, nel piazzale della Scuola media "Andreatta" di Pergine Valsugana. Precisava che all'epoca frequentava la seconda me- dia e che, durante la ricreazione mattutina, mentre era intento, insieme ai compagni, a giocare su un cumulo di neve e ghiaccio, era caduto rovinosamente, riportando lesioni alla spina dorsale. La compagnia assicuratrice della scuola gli aveva corrisposto l'intero massimale di lire 17.000.000, che l'attore aveva trattenuto a ti- 2 tolo di acconto, giudicandolo insufficiente a ristorare i danni subiti. Chiedeva perciò la condanna del conve- nuto al pagamento del residuo risarcimento, sostenendo che il fatto si era verificato per colpa o mancata vi- gilanza dell'insegnante incaricato, che peraltro non provvedeva a indicare nominativamente. Si costituiva in giudizio il Ministero, per chiede- in subordine re il rigetto della domanda della prevalente colpa del ragazzo in- l'accertamento fortunato, che aveva disobbedito ai professori, Nicoli- ni Antonella e Bertoldi Claudio, i quali avevano inti- mato la cessazione del gioco, ed aveva intrapreso la scalata del cumulo di neve approfittando del momentaneo allontanamento dei due docenti. Il Tribunale, con sentenza del 2 novembre 1995, ha rigettato la domanda. La Corte d'Appello di Trento, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 21 gennaio 1998, ha rigettato il gravame del soccombente, il quale ricorre sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2697 C.C., il ricorrente, premessa la natura contrattuale del rapporto intercorso con l'istituto 3 scolastico al quale era stato affidato per l'istruzione, ne ricava che gli incombeva solo l'onere, puntualmente assolto, di dimostrare l'esistenza del contratto e l'inadempimento dell'obbligato, ossia di essere rimasto vittima di un fatto dannoso durante le ore di lezione o comunque nel tempo in cui era sottopo- sto alla sorveglianza del personale della scuola;
onde ha errato il giudice di merito nel ritenere che l'attore non abbia assolto al proprio onere probatorio. Col secondo motivo denuncia contraddittoria e in- sufficiente motivazione e falsa rappresentazione della realtà su un punto decisivo della controversia. Rileva che, ad avviso della Corte, gli insegnanti hanno cor- rettamente adempiuto al loro compito di vigilanza, in quanto erano altrove per controllare altri gruppi di alunni. Non ha spiegato tuttavia la Corte dove esatta- mente fossero andati e se in quell'altro luogo vi fosse necessità d'intervento. In allegato alla comparsa di risposta di primo grado esiste la prova documentale della contraddittorietà tra motivazione e fatti accadu- ti, giacchè ivi si legge che quel gioco era pericoloso, che il bidello aveva ripreso gli alunni e che alcuni insegnanti (Nicolini e Bertoldi) lo avevano addirittura vietato. Ciò nonostante i due, anziché impedire che il gioco continuasse, si allontanarono. Erroneamente il 4 giudice di merito ritiene che il semplice avvertimento fosse sufficiente ad escludere ogni colpa in capo a chi : lover in sorveglianzae prevenzione giacché quel grow lover, essere M aveva impedito, mentre a tanto non provvidero né i do- centi né il bidello, pur consapevoli che qualcosa di grave potesse accadere. Né può sostenersi che l'età del ragazzo comportasse un'esenzione dal dovere di control- lo e prevenzione, trattandosi di un minorenne, di cui il Ministero doveva provare la piena capacità di ge- stirsi. Neanche la presunta "usualità" di tale gioco sarebbe idonea scusante, non essendo stata provata. Col terzo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 2043 C.C., sostiene che la scuola è incorsa in una serie di omissioni colpevoli, non avendo impedito che il cumulo di neve fosse accessibile agli studenti, che esso si trasformasse in un'occasione di gioco e in- fine che i ragazzi continuassero nel gioco a loro pia- cimento. Non si comprende quindi come si possa sostene- re che in tale comportamento non vi sia nemmeno la col- pa lieve, tanto più che nella specie il pericolo era stato intravisto e ciò nonostante si accettò il rischio che qualche grave evento potesse accadere. : Col quarto motivo infine denuncia la violazione dell'art. 92 C.p.c., dolendosi che non siano state quantomeno compensate le spese giudiziali. Il ricorso è fondato, nei sensi che saranno subito precisati. La Corte d'appello, premesso che l'unica norma di riferimento è quella generale di cui all'art. 2043 C.c., in base alla quale è onere della parte lesa for- nire prova del comportamento colposo о doloso della controparte e dell'esistenza del nesso di causalità tra detto comportamento ed i danni subiti", rileva come il NC non abbia adempiuto a tale onere, in quanto: 1) gli insegnanti, incaricati della sorveglianza durante la ricreazione, non furono "del tutto assenti", giacchè M "si spostavano da un punto all'altro del cortile della scuola, al fine di attuare in modo diffuso il compito loro affidato"; 2) se dunque al momento dell'incidente essi erano assenti, ciò non significa colpevole inadem- pienza nella sorveglianza, ma solo che si erano sposta- ti in una diversa zona del cortile per controllare al- tri gruppi di alunni;
3) ad escludere il comportamento colposo della p.a. valgono anche le ripetute diffide del bidello, attesi i compiti di controllo degli alunni attribuiti al personale ausiliario al di fuori delle attività didattiche;
4) l'età del NC e la usualità del gioco esclude- vano la necessità di un controllo continuativo e di un intervento più incisivo, diretto a impedire l'attività ludica in questione;
5) la parte lesa infine non ha 6 precisato le caratteristiche del cumulo di neve, di cui pertanto non consta la particolare pericolosità, tale da imporre "misure radicali dirette ad interdire del tutto l'avvicinamento allo stesso da parte dei ragaz- zi". Conclude pertanto la Corte che “l'incidente di cui è stato vittima il NC è da ricondurre a fatto acci- dentale non determinato da colpa altrui, ma dall'operato della stessa parte lesa in contrasto con le prescrizioni ricevute dagli organi scolastici". Ciò premesso, rilevasi che il primo motivo di cešu- col quale il NC pretende di modificare il titolo ra, della e per conseguenza di ribaltareresponsabilità l'onere della prova, allegando, a carico responsabilità con- dell'istituzione scolastica, una trattuale, non può trovare ingresso. Invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, stante l'autonoma e prio- ritaria tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale;
quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aqui- liana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento 7 del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione con- trattuale. constatare dagli atti, il NC, Come è agevole nelle sue istanze e difese di merito, non ha mai mani- festato la precisa e inequivoca volontà di porre, a fondamento della domanda risarcitoria, una responsabi- lità "ex contractu", ragion per cui, dovendosi ritenere da lui proposta l'azione aquiliana, non può adesso, per la prima volta in cassazione, addurre quel diverso ti- tolo di responsabilità, finora non espressamente invo- By cato. Di qui la preclusione della questione per novità. Appaiono per contro meritevoli di accoglimento il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente, nella sostanza, coglie l'intrinseca fragilità del ragionamen- to posto a base della sentenza impugnata. Per davvero questa incorre nel mancato ○ insuffi- ciente esame di punti decisivi, sicchè si ravvisa logi- camente censurabile. La Corte ha omesso infatti ogni indagine sulla con- pericolosità del gioco intrapreso dagli alunni creta sul cumulo di neve, senza nemmeno curarsi di stabilire in che cosa, esattamente, consistesse;
e non sembra es- sersi chiesta se per caso la pericolosità non fosse de- 8 sumibile dai ripetuti tentativi del bidello di impedir- 10, se non addirittura, "ex post", dalle stesse conse- guenze lesive patite dal NC. Nemmeno è chiaro, a proposito dell'efficacia della sorveglianza posta in essere dai docenti, se la Corte, quando scrive che la loro assenza dal luogo e nel momento dell'incidente sta a significare "che gli stessi si erano spostati" in al- tra zona del cortile, voglia esprimere una certezza una semplice deduzione probabilistica;
la qual cosa la- scia insoluto il quesito se gli insegnanti siano stati sempre presenti nel cortile durante lo svolgimento del gioco. Dalla motivazione della sentenza impugnata ol- tretutto non emerge, da parte dei docenti, che pure M avrebbero vigilato spostandosi "da un punto all'altro del cortile", un qualsiasi tentativo, nemmeno verbale, di distogliere i ragazzi da quel genere di divertimen- essendosi a tale scopo adoperato solo il bidello;
e to, legittima il dubbio che non se ne fossero proprio ciò accorti. Non v'è chi non veda, infine, come sia fuori posto il richiamo alla "usualità" del gioco: non importa in- fatti sapere se quel gioco fosse o not usuale per ra- fosse o meno obiettiva- gazzi di quell'età, ma solo se mente pericoloso e tale da essere, in una pubblica scuola, di fatto impedito (e non soltanto a parole Dall'accoglimento di questi due motivi (col sconsigliato). guente assorbimento del quarto) discende la cassazione conse- esame della un nuovo causa, a un giudice di pari grado, designato nel dispo- per col rinvio, della sentenza, anche sulle spese della sitivo, il quale provvederà presente fase di legittimità. La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso,
P.Q.M.
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia. Così deciso a Roma, addì 24 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñon's torva IL CANCELLIERE C1 IO BA Depositata in Cancelleria 4000 oggi, lì 1-610-2001- 29000 IL CANCELLIERE C1 S M E IO BA R P U S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0 .4 aln.
4.9.54.2 versate $. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servial (D.ssa Maria Grazia DI FILREQ) Il Responsabile Servizio Att Cudiziari (Dr. M. RACCIEMNT) 10