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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 40/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa
Annafrancesca Capone, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 11 febbraio 2025 nell'interesse dei sigg.ri (CF Parte_1
) e (CF ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 considerato che la proposta formulata dai debitori, a seguito delle istanze della creditrice ipotecaria, ha previsto un incremento dell'importo complessivo dovuto ai creditori per €
45.600,00 attraverso il pagamento di 114 rate mensili di € 400,00 ciascuna con previsione di soddisfazione della classe dei prededucibili e dei privilegiati al 100% e 5,5964% dei creditori chirografari;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII;
osservato che avverso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti ha formulato osservazioni CERVED Credit Management Spa, nella qualità di mandataria e non cessionaria della CA , contestando la durata del piano Controparte_1 eccessivamente penalizzante rispetto alle ragioni della creditrice;
ritenuto di poter invero condividere quanto espresso dall'OCC rispetto a tali eccezioni, ritenuto che rispetto al pagamento del credito originario la modalità di pagamento non subisce variazioni stante il rientro rateale del credito;
ritenuto che, anche rispetto alla durata del piano di ammortamento, il termine originario di definizione subirebbe una proroga di 18 mesi, che non può essere ritenuta lesiva dell'interesse del creditore, soprattutto se rapportata all'alternativa liquidatoria;
rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 06 maggio 2025 e 19 giugno 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere
1 PROC. N. 40/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, infine, che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sigg.ri (CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) come esposto nella relazione presentata dall' OCC dott. C.F._2 Per_1
, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di
[...] composizione della crisi;
dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità con quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto
2 PROC. N. 40/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 28 luglio 2025
Il Giudice Delegato
dott. ssa Annafrancesca Capone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa
Annafrancesca Capone, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 11 febbraio 2025 nell'interesse dei sigg.ri (CF Parte_1
) e (CF ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 considerato che la proposta formulata dai debitori, a seguito delle istanze della creditrice ipotecaria, ha previsto un incremento dell'importo complessivo dovuto ai creditori per €
45.600,00 attraverso il pagamento di 114 rate mensili di € 400,00 ciascuna con previsione di soddisfazione della classe dei prededucibili e dei privilegiati al 100% e 5,5964% dei creditori chirografari;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII;
osservato che avverso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti ha formulato osservazioni CERVED Credit Management Spa, nella qualità di mandataria e non cessionaria della CA , contestando la durata del piano Controparte_1 eccessivamente penalizzante rispetto alle ragioni della creditrice;
ritenuto di poter invero condividere quanto espresso dall'OCC rispetto a tali eccezioni, ritenuto che rispetto al pagamento del credito originario la modalità di pagamento non subisce variazioni stante il rientro rateale del credito;
ritenuto che, anche rispetto alla durata del piano di ammortamento, il termine originario di definizione subirebbe una proroga di 18 mesi, che non può essere ritenuta lesiva dell'interesse del creditore, soprattutto se rapportata all'alternativa liquidatoria;
rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 06 maggio 2025 e 19 giugno 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere
1 PROC. N. 40/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, infine, che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sigg.ri (CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) come esposto nella relazione presentata dall' OCC dott. C.F._2 Per_1
, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di
[...] composizione della crisi;
dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità con quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_2 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto
2 PROC. N. 40/2025 sub/1 P.U. R.R.D.
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 28 luglio 2025
Il Giudice Delegato
dott. ssa Annafrancesca Capone
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