Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4218/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4218/2016 R.G.A.C.,
TRA
Parte_1 in persona del procuratore pro tempore Dott. rapp.ta e
[...] Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco CORINA, del Foro di Cosenza, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Marco BORRACCIA, in Potenza, alla Via A. Vespucci, n.1;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Vittorio DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTA contumace
Controparte_3
CONVENUTA contumace in persona dell'Avv. Vito CONVERSANO, nella sua qualità di Controparte_4 quadro direttivo, munito di procura speciale conferita dal dott. , Direttore Controparte_5
Generale e legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Beniamino
PALAMONE, nel cui studio in Potenza, alla Via del Popolo, n. 30, è elett.te dom.ta;
INTERVENTORE in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_6 mandataria in forza di procura speciale, la in persona del Dott. Parte_3 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco CORINA, del Foro di Cosenza, Parte_4
1
giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, con elezione di domicilio nello dell'Avv.
Marco BORRACCIA, in Potenza, alla Via A. Vespucci, n.1;
INTERVENTORE società a responsabilità limitata con socio unico, rappresentata, in forza Controparte_7 di procura speciale in data 17.12.2021, dall' in persona del Controparte_8 procuratore , rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa Controparte_9
d'intervento, dall'Avv. Beniamino PALAMONE, nel cui studio in Potenza, alla Via del Popolo,
n. 30, è elett.te dom.ta;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Parte_1 traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, affinché
[...] Controparte_1 fosse revocato l'atto di costituzione di trust, regolato dalla legge del Belize, denominato “Trust
Domenico Fontana”, oggetto dell'atto rogato dal notaio , di Rionero in Persona_1
Vulture, in data 10 Maggio 2014, rep. n. 21042, racc. n. 12213, trascritto in Potenza, in data
3/6/2014, ai nn. 7713 R.G. e 6562 R.P., col quale lo stesso nominava Controparte_1 trustee se medesimo, e conferiva la piena proprietà degli immobili di seguito indicati:
a) nel “sottofondo” denominato “Chiara”:
- in Potenza, Via Napoli, n. 5: appartamento ubicato al primo piano, inter. 4 (quattro) composto di numero 5 (cinque) vani catastali, salvo altri, distinto al N.C.E.U. al Foglio
30, part. 471, sub. 16;
- in Potenza, Via Ancona, n. 37/D: appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo, int. 1, composto da 6 vani ed accessori, con annesso locale pertinenziale- soffitta, posta al piano quinto sottotetto, censito al catasto, foglio 29, part.lla 2881, sub. 59;
- in Potenza, Via Ancona, n. 39/M: locale garage, posto al piano primo sottostrada, di mq 48, censito al foglio 29, part.lla 2881, sub.16; nel “sottofondo” denominato “ : la piena proprietà dell'immobile di seguito CP_3 indicato: in Potenza, C.da RA, fabbricato sviluppato su tre livelli, piano terra, primo piano e piano secondo, di 13 vani catastali, censito al foglio 31, part.lla 1295, sub. 3.
Beneficiavano del trust le figlie e CP_2 Controparte_3
Tra l'istituto di credito attore, la la Controparte_10 [...] erano intercorse più linee di credito. Controparte_11
Innanzitutto, il contratto di prestito finalizzato n. 082/610/8074889, del 17/12/2012, per l'importo di euro 800.000,00, con riferimento al quale e Controparte_1
2 N. 4218/2016 R.G.A.C.
avevano prestato fideiussione;
l'esposizione debitoria, al 20/2/2016, Persona_2 ammontava ad euro 150.722,39.
In secondo luogo, il contratto di conto corrente n. 00003, del 23/6/2014, affidato sia per l'importo di euro 100.000,00, con scadenza fissata al 31/12/2014, che per la somma di euro
450.000,00; l'esposizione debitoria, al 22/2/2016, ammontava ad euro 576.180,61; il e la con contratto del 27/12/2012, avevano prestato fideiussione, CP_1 CP_11 sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.875.000,00.
In terzo luogo, il contratto di finanziamento fondiario dell'11/6/2007, con esposizione debitoria, alla data del 19/2/2016, di euro 6.274.605,14, ed il contratto di finanziamento fondiario del 13/11/2012, con esposizione debitoria, alla data del 19/2/2016, di euro
4.324.471,34.
Il e la rano fidejussori rispetto ad entrambi tali ultimi due CP_1 CP_11 mutui.
2. Il convenuto si costituiva, chiedendo integrarsi il contraddittorio nei confronti delle beneficiarie del trust e, comunque, nel merito, rigettarsi la domanda.
3. Interveniva, anch'essa chiedendo la revoca del medesimo atto dispositivo pregiudizievole,
la la quale assumeva di essere creditrice, nei confronti della Controparte_4 società della somma complessiva Controparte_11 di euro 254.337,38, alla data del 24/2/2015, data del deposito, da parte di tale società, della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
socio di quella società, aveva prestato fideiussione, con atto del Controparte_1
17/9/2012, fino alla concorrenza di euro 325.000,00.
4. Il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio: nei confronti di CP_3
peraltro, la notificazione non si perfezionava, ed il Giudice assegnava termine per la
[...] rinnovazione. eccepiva essersi estinto il giudizio, senza possibilità di Controparte_1 rinnovazione della citazione di tale litisconsorte: la prima notificazione, infatti, era stata rivolta ad un indirizzo di residenza oramai già abbandonato dalla destinataria, alla volta di un nuovo luogo, appunto, di residenza.
Tale circostanza imponeva di qualificare come inesistente e, dunque, insuscettibile di rinnovazione la prima notificazione.
5. In corso di causa, intervenivano, ancora, la rappresentata dalla Controparte_6 quale cessionaria del credito dell'attrice, e la Parte_3 Controparte_7 rappresentata dall' quale cessionaria del credito della Controparte_8 [...]
(più esattamente, quest'ultima era stata incorporata dall' CP_4 [...] che, a propria volta, aveva ceduto alla . CP_12 Controparte_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il convenuto sostiene che il giudizio si sia estinto, perché la Controparte_1 notificazione, inizialmente rivolta a era inesistente: la residenza di Controparte_3 costei era già stata mutata.
3 N. 4218/2016 R.G.A.C.
L'inesistenza della notificazione, poi, doveva condurre non all'assegnazione di un nuovo termine, ma all'estinzione del giudizio.
La tesi non può essere condivisa: «La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento
con il destinatario della stessa» (Cass. civ., Sez. III, ord. 15.2.2019, n. 4529); «Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla
residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle
sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal
modello legale nella categoria delle nullità.» (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 2.10.2018, n. 23903).
Dalla qualificazione del vizio come nullità, e non come inesistenza, poi, discendeva che dovesse (come accaduto) rinnovarsi l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., con la fissazione di nuovo termine perentorio (Cass. civ., Sez. II, sent. 23.12.2011, n.
28640: «In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile
attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non
propriamente inesistente. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.»).
2. Una prima questione, sollevata dal convenuto, è la pendenza di un giudizio di nullità del mutuo fondiario ottenuto dall l 13 Novembre 2012: uno, peraltro, dei Controparte_10 diversi crediti, vantati dall'attrice.
Com'è noto, tuttavia, è ampiamente assodata la «sufficienza della natura eventuale o
"litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c.»
(ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15275): non rimane che rinviare alla costante giurisprudenza di legittimità, formatasi negli anni sulla questione.
3. Il assume che la possibile capienza del patrimonio della società debitrice CP_1 principale, la e del patrimonio della Controparte_10 CP_11 [...] datrice di ipoteca in favore della precedente, assicurerebbero ai Controparte_11 creditori di potersi soddisfare agevolmente, così rimanendo elisa la sussistenza dell'eventus damni.
L' versava nella condizione della liquidazione volontaria, Controparte_10 mentre la comunque dotata di Controparte_11 beni sufficienti, aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, però in epoca posteriore a quella dell'atto di disposizione.
L'atto di disposizione risaliva al 10 Maggio 2014, mentre la proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo risaliva al 24 Febbraio 2015.
Solo alla data dell'atto di disposizione poteva compiersi la valutazione circa il possibile pregiudizio al creditore.
4 N. 4218/2016 R.G.A.C.
La realtà, tuttavia, appare diversa da quella rappresentata dal , sia sotto il CP_1 profilo del fatto, sia sotto quello del diritto.
La innanzitutto, non era Controparte_11 mera terza datrice di ipoteca, bensì pure debitrice essa stessa: si consideri, ad esempio, che essa riceveva, nel Dicembre del 2012, un finanziamento di euro 800.000,00 dalla Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti (rapporto n. 082 610 8074889), e che alla medesima società risultava intestato il conto corrente acceso nel 2014, presso la medesima banca, n. 082/330/3, con apertura di credito per euro 450.000,00.
La invece, garantiva, come Controparte_11 terzo datore d'ipoteca e come fidejussore, il mutuo fondiario concesso, l'11 Giugno 2007, all' Controparte_10
La infine, era la debitrice Controparte_11 principale nei confronti della società Controparte_4
Se l' poi, versava in stato di liquidazione volontaria, ciò Controparte_10 implicava che essa non produceva più alcun reddito d'impresa, e, allora, sarebbe stato il caso di corredare le deduzioni del con una particolareggiata e documentata esposizione CP_1 dei debiti e della garanzia patrimoniale, inerenti a tal società.
Quanto alla l'insorgere Controparte_11 della condizione di crisi (la quale, come tale, implica, di per sé, una notevole difficoltà nella regolarità dei pagamenti) non può certo farsi coincidere con la data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
Si aggiunga, ancora, quanto efficacemente e specificamente rappresentato dall'interventore e ribadito dalla società cessionaria del credito, Controparte_4 anch'essa intervenuta), circa la condotta, pregiudizievole ai creditori, dell'altra socia della
Controparte_11 Persona_2
Inoltre, le circostanze che l'altra socia nonché legale rappresentante della
[...]
, sig.ra ed il suo coniuge, sig. con atto redatto CP_11 Persona_2 Persona_3 dal notaio di Potenza del 19/9/2013, rep. 65863 e racc. 4057, (doc. 11) Persona_4 hanno costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili situati nel comune di Potenza e precisamente:
1. casa di abitazione situata alla via Sabbioneta n.96 individuata catastalmente al foglio
46 p.lle 919 sub. 19, con annesso locale garage al fol. 46 p.lla 919 sub. 26 di cui essi sono
proprietari per ½ ciascuno;
2. casa di abitazione situata alla c.da RA snc individuata catastalmente al foglio
31 p.lla 1293 sub 3, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_11
e che sempre la coobbligata con atto di donazione per notaio CP_11 Per_4 di Potenza, del 27/11/2012, rep. 5911 e racc. 3558 (doc. 10) ha donato alla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] il diritto di usufrutto sui seguenti immobili, di Controparte_13 cui la donataria era già nuda proprietaria:
5 N. 4218/2016 R.G.A.C.
fabbricato situato alla c.da Radolena, in Tito ed individuato catastalmente al foglio
40 p.lle 204 sub. 1, 2, 3 e 4;
casa di abitazione situata alla c.da Radolena, in Tito ed individuati catastalmente al foglio 40 p.lle 206 sub 6 nonché annessi locali alle p.lle 206 sub. 1, 2, 3, 4 e 5;
comprensorio di terreni alla c.da Radolena in Tito ed individuati catastalmente al
foglio 40 p.lle 16, 27, 28, 39, 202, 205, 25, 34; foglio 41 p.lle 39, 72, 73; foglio 42 p.lle 29, 35,
139, 145, 41, 42, 55, 56, 114, 215. nonchè la piena proprietà dei seguenti immobili:
appezzamento di terreno sito alla c.da Schiangone, in Tito, individuato catastalmente
al foglio 30 p.lle 49 e 7;
appezzamento di terreno sito alla c.da Capua, in Tito, individuato catastalmente al foglio 42 p.lle 38 e 218.
Il Tribunale di Potenza, del resto, con sentenza n. 756/2023, accoglieva le domande di revoca della costituzione in fondo patrimoniale dell'immobile in Potenza, alla Via Sabbioneta,
n. 96, appartenente alla ed al di lei coniuge, proposte, con separati atti di CP_11 citazione (i giudizi venivano riuniti):
- dalla società BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, creditrice della stessa CP_1 quale fideiussore della CP_11 Controparte_11 sua volta debitrice principale della somma di euro 454.495,15, saldo debitore
[...] di conto corrente bancario;
- dalla Controparte_14 quale creditrice di che si era costituita fideiussore della
[...] Persona_2
Controparte_11
Nella causa, intervenivano il società cessionarie. Controparte_4
Il Tribunale di Potenza, inoltre, con sentenza n. 51/2025, dichiarava, dietro domanda della Controparte_14
l'inefficacia della donazione della lla figlia.
[...] CP_11
È evidente, insomma, che il e la soci della CP_1 CP_11 [...]
hanno ridotto od annullato la consistenza Controparte_11 della propria garanzia patrimoniale, dinanzi al rischio che l'incapienza delle due società potesse condurre all'aggressione, da parte dei creditori (più d'uno), dei loro beni.
Il pregiudizio delle ragioni del creditore, invero, dev'essere valutato al momento del compimento dell'atto di disposizione (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 6.2.2019, n. 3538): ma, nella fattispecie in esame, il e la on si sarebbero risoluti a compiere, CP_1 CP_11 nel breve volgere di circa un anno e mezzo (dal 27 Novembre 2012, data della donazione compiuta dalla al 10 Maggio 2014, data della costituzione del trust, da parte CP_11 del ), tre atti dispositivi di finalità e risultati consimili (quanto meno, sotto il profilo CP_1 della garanzia delle ragioni dei creditori), se la capienza dei patrimoni delle due società fosse stata sufficientemente ampia.
6 N. 4218/2016 R.G.A.C.
L'eventus damni, pertanto, non può che essere considerato già esistente ed attuale, al momento, per quanto interessa in questo giudizio, della costituzione del trust oggetto della domanda revocatoria.
Si aggiunga, ancora, che, in presenza di più coobbligati in solido, «la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente
considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena
soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.» (Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2023, n.
25883).
Quanto affermato nel presente paragrafo risolve, insomma, la questione dell'esistenza dell'eventus damni e quella della consapevolezza (pur contestata dal ), nel debitore, CP_1 di recare pregiudizio alle ragioni del creditore.
4. Com'è noto, nessuna rilevanza può assumere, invece, la consapevolezza, nelle beneficiarie del trust, del pregiudizio delle ragioni del creditore, trattandosi di atto a titolo gratuito (art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.).
5. La revocazione deve annotarsi a margine della trascrizione dell'atto impugnato, ex art. 2655 c.c.
6. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e saranno liquidate, nel dispositivo: si dovrà considerare l'attività difensiva concretamente compiuta dalle singole parti.
In particolare, l'attrice ed il continuano, in assenza di Controparte_4 estromissione (e ferme le conseguenze dell'incorporazione dello stesso Controparte_4 da parte dell' , a dover essere considerate come parti costituite, Controparte_12 ed hanno svolto (specialmente la prima) le difese delle prime fasi procedimentali, considerate dai parametri forensi.
Dovrà essere escluso il costo della seconda notificazione, rivolta a CP_3
che avrebbe potuto essere evitata con un esercizio di maggior diligenza, da parte
[...] dell'attrice.
Occorrerà, infine, prevedere la solidarietà, per comunanza d'interesse, ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4218/2016 R.G.A.C., tra la
[...]
Parte_1 in persona del procuratore pro tempore Dott. quale attrice, Parte_2 CP_1
e quali convenuti, e nella quale
[...] CP_2 Controparte_3 intervenivano la in persona dell'Avv. Vito CONVERSANO, Controparte_4 nella sua qualità di quadro direttivo, munito di procura speciale, la in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, la in persona del Dott. , e la Parte_3 Parte_4 [...] società a responsabilità limitata con socio unico, rappresentata dall'INTRUM CP_7
7 N. 4218/2016 R.G.A.C.
in persona del procuratore , ogni diversa domanda, CP_8 Controparte_9 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara inefficace, nei confronti della
[...]
della della Parte_1 Controparte_4
e della ciascuna nei limiti dei rispettivi diritti e Controparte_6 Controparte_7 ragioni, l'atto di costituzione di trust, regolato dalla legge del Belize, denominato “Trust
Domenico Fontana”, oggetto dell'atto rogato dal notaio , di Rionero in Persona_1
Vulture, in data 10 Maggio 2014, rep. n. 21042, racc. n. 12213, trascritto in Potenza, in data
3/6/2014, ai nn. 7713 R.G. e 6562 R.P., col quale nominava Trustee se Controparte_1 medesimo e conferiva la piena proprietà degli immobili di seguito indicati:
b) nel “sottofondo” denominato “Chiara”:
- in Potenza, Via Napoli, n. 5: appartamento ubicato al primo piano, inter. 4 (quattro)
composto di numero 5 (cinque) vani catastali, salvo altri, distinto al N.C.E.U. al Foglio
30, part. 471, sub. 16;
- in Potenza, Via Ancona, n. 37/D: appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo, int. 1, composto da 6 vani ed accessori, con annesso locale pertinenziale-
soffitta, posta al piano quinto sottotetto, censito al catasto, foglio 29, part.lla 2881, sub. 59;
- in Potenza, Via Ancona, n. 39/M: locale garage, posto al piano primo sottostrada, di mq 48, censito al foglio 29, part.lla 2881, sub.16;
c) nel “sottofondo” denominato “ : la piena proprietà dell'immobile di CP_3 seguito indicato: in Potenza, C.da RA, fabbricato sviluppato su tre livelli, piano terra, primo piano e piano secondo, di 13 vani catastali, censito al foglio 31, part.lla
1295, sub. 3;
2. ordina l'annotazione della presente revocazione a margine della trascrizione dell'atto revocato;
3. condanna e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed
[...] in euro 555,47 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla le spese di lite, liquidate in euro Controparte_4
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
5. condanna e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla rappresentata dalla le Controparte_6 Parte_3 spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
8 N. 4218/2016 R.G.A.C.
6. condanna e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla rappresentata dall' Controparte_7 CP_8
le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
[...] generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 20 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
9