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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6674/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 6, Parte_1
TORINO presso lo studio dell'avv. BOSCO SARTORI PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA LEINI', 20 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CASCIARO GIACOMO FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate in data
23/04/2025 e 05/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NOVELLO il 12/05/2018.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14/01/2019. Per_1 pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Le parti depositavano le memorie ex art 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 19/11/2024, veniva formulata proposta conciliativa alle parti, le quali chiedevano che, in via provvisoria e urgente, fosse recepita la proposta. Il Giudice provvedeva in conformità alla richiesta delle parti.
Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni congiunte. Il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Depositate le predette note, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 3 il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Pt_2 Per_1
prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- a settimane alternate secondo il seguente calendario: dall'uscita da scuola del giovedì sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì (settimana A); dall'uscita di scuola del giovedì sino al venerdì, con riaccompagnamento a scuola (settimana B);
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente: dal 24 dicembre al 31 dicembre, con la mamma, dal 31 dicembre al 6 gennaio con il papà, con la precisazione che il 25.12.2024 verrà trascorso con il papà, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 18:30;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, con la precisazione che il Lunedì dell'Angelo verrà trascorso con il genitore con il quale non è stata trascorsa la Pasqua;
- il genitore che ha con sé il figlio consentirà all'altro genitore di effettuare una videochiamata al giorno con il minore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, assegno di € 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO dell'assegnazione alla SI.ra del 100% dell'assegno unico. Pt_1
PRENDE ATTO che per il resto i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6674/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 6, Parte_1
TORINO presso lo studio dell'avv. BOSCO SARTORI PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA LEINI', 20 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CASCIARO GIACOMO FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate in data
23/04/2025 e 05/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NOVELLO il 12/05/2018.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14/01/2019. Per_1 pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Le parti depositavano le memorie ex art 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 19/11/2024, veniva formulata proposta conciliativa alle parti, le quali chiedevano che, in via provvisoria e urgente, fosse recepita la proposta. Il Giudice provvedeva in conformità alla richiesta delle parti.
Le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni congiunte. Il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Depositate le predette note, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto:
pagina 2 di 3 il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Pt_2 Per_1
prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- a settimane alternate secondo il seguente calendario: dall'uscita da scuola del giovedì sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì (settimana A); dall'uscita di scuola del giovedì sino al venerdì, con riaccompagnamento a scuola (settimana B);
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente: dal 24 dicembre al 31 dicembre, con la mamma, dal 31 dicembre al 6 gennaio con il papà, con la precisazione che il 25.12.2024 verrà trascorso con il papà, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 18:30;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, con la precisazione che il Lunedì dell'Angelo verrà trascorso con il genitore con il quale non è stata trascorsa la Pasqua;
- il genitore che ha con sé il figlio consentirà all'altro genitore di effettuare una videochiamata al giorno con il minore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, assegno di € 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO dell'assegnazione alla SI.ra del 100% dell'assegno unico. Pt_1
PRENDE ATTO che per il resto i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico-assistenziale.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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