TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2952/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 22.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Stanisci
OPPONENTE
E
(p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 4.8.21 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ordinato il pagamento, in favore di di euro 24.299,37 (oltre interessi Controparte_1 di mora e spese del procedimento) a titolo di saldo di conto corrente;
deduceva ed eccepiva quanto segue:
Il Giudice del Tribunale di Brindisi ha emesso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 (R.G. n. 1344/2020), su ricorso della decreto con il quale ha ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma di € 24.299,37, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della domanda, e spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, riveniente, a detta della banca opposta, da un vecchio rapporto bancario con la Banca Monte dei paschi di Siena che ha poi ceduto il suo credito alla banca;
Controparte_1
Il predetto decreto ingiuntivo non è mai stato notificato dall'odierno attore, il quale è venuto a conoscenza dello stesso soltanto in data 29/07/2021, a seguito di avviso di pignoramento presso terzi comunicatogli dalla società Saratoga S.p.A., di cui è dipendente, in qualità di terzo pignorato. Ed infatti, l'opponente non ha MAI ricevuto né l'atto di precetto né l'atto di pignoramento presso terzi. Egli è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo innanzi indicato solo in data 29/07/2021 allorquando gli è stata comunicata dal suo datore di lavoro Saratoga Int. Sforza S.p.A., terzo pignorato, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi del proprio stipendio, come si evince dalla data di istanza di visibilità del fascicolo telematico formulata ed accolta dal Tribunale di Brindisi. Fino a quel momento l'opponente non aveva avuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo, ancorché dell'atto di precetto. Si è attivato, dunque, a mezzo del difensore che ha ottenuto istanza di visibilità del fascicolo telematico del decreto ingiuntivo n. 525/2020 (RG 1344/2020). Dall'esame della copia del decreto ingiuntivo ha appreso che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi non aveva potuto notificare per irreperibilità e per tale motivo aveva depositato copia presso la Casa Comunale di San Vito dei NN, quale ultima residenza conosciuta, ex art. 143 cpc (come richiesto da parte istante). La notifica del decreto ingiuntivo così come effettuata è da ritenersi giuridicamente nulla ed inesistente. L'art. 143, comma 1, cpc dispone: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”. Nel caso che ci occupa la residenza dell'opponente era ed è conosciuta dal convenuto opposto. Infatti, il sig. ha risieduto in San Vito dei Parte_1
NN in Contrada Gaeta dal 20/12/2016 al 03/11/2020, e quindi, alla data di presunta notifica del 05/10/2020, risultava ancora ivi residente, come da certificato storico di residenza allegato al fascicolo di parte. Ora, poiché l'indirizzo dell'opponente, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, era conosciuto, la notifica stessa andava effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc che prevede, per l'Ufficiale Giudiziario, in caso di irreperibilità temporanea, il deposito della copia nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la spedizione.
Non è decorso il termine previsto dall'art. 650, comma 3 c.p.c;
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'articolo 650 c.p.c., essendo contestata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 9050 del 18/05/2020; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 9332/2021).
Nel merito formulava i seguenti motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale: a) Nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli art. 633 co. 1 n. 1 e 634 cpc e art. 50 D.l.vo n. 385/93. b) Nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del dedotto contratto di conto corrente, in quanto mai sottoscritto dall'opponente, l quale dichiara di disconoscere detto contratto e la firma apposta in calce allo stesso. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte con il ricorso monitorio, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 26.11.21 si costituiva la banca opposta deducendo quanto segue: a) Inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, in considerazione della piena regolarità e validità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita correttamente all'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143 cpc, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
b) Infondatezza nel merito dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
IN DIRITTO
La notifica del decreto ingiuntivo all'odierno opponente è nulla per le ragioni già rappresentante con ordinanza dell'8.2.2022 che di seguito si ribadiscono. Presa visione dell'originale della relata di notifica ex art. 143 cpc del decreto ingiuntivo, a firma dell'Ufficiale Giudiziario datata 05.10.2020, emerge che Persona_1
l'Ufficiale Giudiziario, al fine di attestare l'impossibilità di conoscere il luogo di effettiva residenza del destinatario dell'atto, non ha svolto di propria iniziativa e a proprie cure le necessarie ricerche;
ma, al suddetto fine, ha dichiarato di avere fatto esclusivo riferimento alle ricerche effettuate dalla parte richiedente la notifica. Orbene, a tale riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40467 del 16.12.2021 (contenente richiamo al precedente conforme della sent. n. 8638 del 03.04.2027) ha affermato che, ai fini della validità della notifica ex art. 143 cpc, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a svolgere a proprie cure le necessarie ricerche e indagini sulla residenza del destinatario e delle stesse deve dare conto nel verbale di relata, pena la nullità della notifica. Alla luce dei richiamati principi affermati dalla Cassazione, è assolutamente insufficiente a soddisfare i requisiti delle necessarie attività di ricerca e indagine che è tenuto a svolgere l'Ufficiale Giudiziario, il semplice affidarsi alle ricerche svolte dalla parte richiedente la notifica.
A ciò si deve aggiungere che dal certificato storico di residenza prodotto dall'opponente emerge che egli, all'epoca della notifica (alla data del 05.10.2020), risiedeva in San Vito dei NN in Contrada Gaeta, luogo ove l'Ufficiale Giudiziario – previ i necessari accertamenti - avrebbe dovuto recarsi per eseguire la notifica dell'atto.
Alla luce di quanto innanzi, è ammissibile e tempestiva l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, atteso che è pacifico fra le parti che il sig. ebbe Parte_1 conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo in seguito l'inizio dell'azione esecutiva (con il pignoramento presso terzi), più precisamente in data 29/07/2021, su informazione del suo datore di lavoro, presso il quale era stato eseguito il pignoramento e tenuto conto che l'opposizione ex art. 650 cpc fu notificata sei giorni dopo, in data 04.08.21, e dunque nei termini.
Nel merito, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma a suo nome che compare in calce al dedotto contratto di conto corrente. La creditrice opposta non ha proposto istanza di verificazione. Pertanto, quel contratto non è in alcun modo riferibile al sig. . Di conseguenza, risultano infondate le ragioni di Parte_1 credito fatte valere dalla banca opposta con il ricorso monitorio.
In conclusione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale e il rigetto delle domande proposte da Controparte_1 con il ricorso monitorio. Alla soccombenza segue la condanna della banca opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di Parte_1 complessivi euro 5.227,00 di cui euro 150,00 per spese ed euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (ex art. 650 cpc) proposta da contro revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 525/2020 di questo Tribunale e rigetta le domande proposte da
[...] con il ricorso monitorio. Condanna in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di complessivi euro 5.227,00 di cui euro Parte_1
150,00 per spese ed euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 06.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2952/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 22.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Stanisci
OPPONENTE
E
(p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 22.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 4.8.21 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ordinato il pagamento, in favore di di euro 24.299,37 (oltre interessi Controparte_1 di mora e spese del procedimento) a titolo di saldo di conto corrente;
deduceva ed eccepiva quanto segue:
Il Giudice del Tribunale di Brindisi ha emesso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 (R.G. n. 1344/2020), su ricorso della decreto con il quale ha ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma di € 24.299,37, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della domanda, e spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, riveniente, a detta della banca opposta, da un vecchio rapporto bancario con la Banca Monte dei paschi di Siena che ha poi ceduto il suo credito alla banca;
Controparte_1
Il predetto decreto ingiuntivo non è mai stato notificato dall'odierno attore, il quale è venuto a conoscenza dello stesso soltanto in data 29/07/2021, a seguito di avviso di pignoramento presso terzi comunicatogli dalla società Saratoga S.p.A., di cui è dipendente, in qualità di terzo pignorato. Ed infatti, l'opponente non ha MAI ricevuto né l'atto di precetto né l'atto di pignoramento presso terzi. Egli è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo innanzi indicato solo in data 29/07/2021 allorquando gli è stata comunicata dal suo datore di lavoro Saratoga Int. Sforza S.p.A., terzo pignorato, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi del proprio stipendio, come si evince dalla data di istanza di visibilità del fascicolo telematico formulata ed accolta dal Tribunale di Brindisi. Fino a quel momento l'opponente non aveva avuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo, ancorché dell'atto di precetto. Si è attivato, dunque, a mezzo del difensore che ha ottenuto istanza di visibilità del fascicolo telematico del decreto ingiuntivo n. 525/2020 (RG 1344/2020). Dall'esame della copia del decreto ingiuntivo ha appreso che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Brindisi non aveva potuto notificare per irreperibilità e per tale motivo aveva depositato copia presso la Casa Comunale di San Vito dei NN, quale ultima residenza conosciuta, ex art. 143 cpc (come richiesto da parte istante). La notifica del decreto ingiuntivo così come effettuata è da ritenersi giuridicamente nulla ed inesistente. L'art. 143, comma 1, cpc dispone: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”. Nel caso che ci occupa la residenza dell'opponente era ed è conosciuta dal convenuto opposto. Infatti, il sig. ha risieduto in San Vito dei Parte_1
NN in Contrada Gaeta dal 20/12/2016 al 03/11/2020, e quindi, alla data di presunta notifica del 05/10/2020, risultava ancora ivi residente, come da certificato storico di residenza allegato al fascicolo di parte. Ora, poiché l'indirizzo dell'opponente, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, era conosciuto, la notifica stessa andava effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc che prevede, per l'Ufficiale Giudiziario, in caso di irreperibilità temporanea, il deposito della copia nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la spedizione.
Non è decorso il termine previsto dall'art. 650, comma 3 c.p.c;
Ricorrono quindi i presupposti di cui all'articolo 650 c.p.c., essendo contestata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 9050 del 18/05/2020; Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 9332/2021).
Nel merito formulava i seguenti motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale: a) Nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli art. 633 co. 1 n. 1 e 634 cpc e art. 50 D.l.vo n. 385/93. b) Nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del dedotto contratto di conto corrente, in quanto mai sottoscritto dall'opponente, l quale dichiara di disconoscere detto contratto e la firma apposta in calce allo stesso. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte con il ricorso monitorio, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 26.11.21 si costituiva la banca opposta deducendo quanto segue: a) Inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, in considerazione della piena regolarità e validità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita correttamente all'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143 cpc, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
b) Infondatezza nel merito dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
IN DIRITTO
La notifica del decreto ingiuntivo all'odierno opponente è nulla per le ragioni già rappresentante con ordinanza dell'8.2.2022 che di seguito si ribadiscono. Presa visione dell'originale della relata di notifica ex art. 143 cpc del decreto ingiuntivo, a firma dell'Ufficiale Giudiziario datata 05.10.2020, emerge che Persona_1
l'Ufficiale Giudiziario, al fine di attestare l'impossibilità di conoscere il luogo di effettiva residenza del destinatario dell'atto, non ha svolto di propria iniziativa e a proprie cure le necessarie ricerche;
ma, al suddetto fine, ha dichiarato di avere fatto esclusivo riferimento alle ricerche effettuate dalla parte richiedente la notifica. Orbene, a tale riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40467 del 16.12.2021 (contenente richiamo al precedente conforme della sent. n. 8638 del 03.04.2027) ha affermato che, ai fini della validità della notifica ex art. 143 cpc, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a svolgere a proprie cure le necessarie ricerche e indagini sulla residenza del destinatario e delle stesse deve dare conto nel verbale di relata, pena la nullità della notifica. Alla luce dei richiamati principi affermati dalla Cassazione, è assolutamente insufficiente a soddisfare i requisiti delle necessarie attività di ricerca e indagine che è tenuto a svolgere l'Ufficiale Giudiziario, il semplice affidarsi alle ricerche svolte dalla parte richiedente la notifica.
A ciò si deve aggiungere che dal certificato storico di residenza prodotto dall'opponente emerge che egli, all'epoca della notifica (alla data del 05.10.2020), risiedeva in San Vito dei NN in Contrada Gaeta, luogo ove l'Ufficiale Giudiziario – previ i necessari accertamenti - avrebbe dovuto recarsi per eseguire la notifica dell'atto.
Alla luce di quanto innanzi, è ammissibile e tempestiva l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, atteso che è pacifico fra le parti che il sig. ebbe Parte_1 conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo in seguito l'inizio dell'azione esecutiva (con il pignoramento presso terzi), più precisamente in data 29/07/2021, su informazione del suo datore di lavoro, presso il quale era stato eseguito il pignoramento e tenuto conto che l'opposizione ex art. 650 cpc fu notificata sei giorni dopo, in data 04.08.21, e dunque nei termini.
Nel merito, l'opponente ha tempestivamente disconosciuto la firma a suo nome che compare in calce al dedotto contratto di conto corrente. La creditrice opposta non ha proposto istanza di verificazione. Pertanto, quel contratto non è in alcun modo riferibile al sig. . Di conseguenza, risultano infondate le ragioni di Parte_1 credito fatte valere dalla banca opposta con il ricorso monitorio.
In conclusione, deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 525/2020 di questo Tribunale e il rigetto delle domande proposte da Controparte_1 con il ricorso monitorio. Alla soccombenza segue la condanna della banca opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di Parte_1 complessivi euro 5.227,00 di cui euro 150,00 per spese ed euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (ex art. 650 cpc) proposta da contro revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
n. 525/2020 di questo Tribunale e rigetta le domande proposte da
[...] con il ricorso monitorio. Condanna in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di complessivi euro 5.227,00 di cui euro Parte_1
150,00 per spese ed euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 06.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo