Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 19.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 6023/2023 tra:
(c.f. ), elettivamente dom.to in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli
(cod. fisc. , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 speciale in calce all'atto di appello
-APPELLANTE -
CONTRO
- APPELLATA -
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 15866/2023 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti dalla curatela del ha così Controparte_1
statuito:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
condanna al pagamento in favore dell'attrice Parte_1
della somma di € 405.907,80, già rivalutata all'attualità, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in parte motiva;
condanna al pagamento in favore dello Stato Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto sinteticamente un unico seguente motivo articolato in diversi punti così individuabili:
erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, non avendo il
Tribunale rilevato che non sarebbe risultata dedotta e né tanto meno provata alcuna delle responsabilità tipiche dell'amministratore.
Inoltre, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato le prove da esso appellante offerte circa il furto subito di merce pag. 2/9 di cui la società era stata vittima e del fatto, ancor più rilevante, che essa aveva di fatto perso il possesso dei locali magazzini in conseguenza della esecuzione dello sfratto per morosità subito da parte della proprietaria del locale medesimo e socia della fallita.
Dette circostanze, peraltro, non sarebbero state oggetto di specifica contestazione da parte avversa;
errata valutazione da parte del Tribunale in ordine proprio all'omesso comportamento colposo della curatela del fallimento che avrebbe tempestivamente dovuto inventariare i beni presenti in magazzino e adottare tutti gli opportuni accertamenti, essendosi essa, invece, limitata ad affermare in modo del tutto asettico, nel verbale del 20.7.2017, che
“da indagine di mercato risultano (le merci rinvenute) prive di valore e vetuste”. In sostanza, il curatore avrebbe tentato di addebitare all'amministratore una responsabilità per le carenze proprio della procedura concorsuale che avrebbero causato la dispersione del patrimonio aziendale residuo;
erroneità della deduzione poste dal Tribunale a sostegno della ritenuta affermazione di responsabilità dell'amministratore sulla base del solo dato risultante dal bilancio 2014 del valore delle merci residue in magazzino e del valore di vendita nell'anno successivo per un importo di € 23.991,85, ritenuto un prezzo non adeguato.
Secondo la sentenza, inoltre, sarebbe stata del tutto anomala la condotta tenuta dall'amministratore in occasione della accertata vendita di parte della merce in favore della a fronte della quale sarebbe Parte_2
stata emessa regolare fattura ma senza la effettiva consegna dei beni.
pag. 3/9 Del resto, mai sarebbe stato possibile ricavare un prezzo di vendita maggiore in considerazione della vetustà dei beni, anche al fine di dover velocizzare la dismissione onde di prevenire ulteriori possibili furti.
Errata valutazione della decisione impugnata sarebbe individuabile anche nella parte in cui non sarebbe stato dato il giusto valore alle condizioni fiche dell'appellante che all'epoca era rimasto vittima di vari episodi di emorragia celebrale che ne avevano compromesso le sue capacità cognitive. In ogni caso, non sarebbe stato possibile ed opportuno dare le dimissioni poiché in tal caso la conseguenza sarebbe stata che la carica sarebbe stata assunta dalla signora che in Pt_3
quel momento aveva un contenzioso proprio con la poi Pt_4
sfociato nel ricordato provvedimento di sfratto.
Alla luce dei detti motivi, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
15866/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Roma, Sezione XVI^
Impresa – R.G. n. 24643/2019, pubblicata il 3/11/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
- per l'effetto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare le domande proposte dall'attrice;
pag. 4/9 - Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita la Curatela del il quale, nel contestare l'avverso CP_1
gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
-in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, con condanna alle spese e compensi di giudizio;
-in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
contro l'impugnata sentenza n. 15866/2023, resa nel giudizio Parte_1
Tribunale di Roma rgn. 24643/2019, e per l'effetto confermare integralmente la stessa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del
18.2.2025 la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti come da Decreto presidenziale.
L'appello non è condivisibile e va respinto sulla base dei seguenti motivi.
Va premesso che non sono in discussione i puntuali principi richiamati dal Tribunale in ordine ai presupposti per l'esercizio della azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore da parte dei soci e, in questo caso, della curatela del fallimento sicchè appare del tutto pag. 5/9 superfluo dilungarsi nuovamente su tali questioni, tanto più che le censure formulate dalla difesa appellante attengono sostanzialmente tutte ad un presunta errata valutazione dei fatti da parte del Giudice di prima istanza.
In ordine alla responsabilità dell'amministratore: il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base della documentazione in atti, ovvero della titolarità in capo alla società fallita di rimanenze di merce del valore complessivo, alla data del 31.12.2014, si € 363.948,13 e del corrispettivo di vendita da parte dell'appellante nel successivo anno 2015 dei medesimi beni al risibile importo di €
23.991,85, lasciando nella disponibilità della società solo beni assolutamente inservibili.
Orbene, a detta del il Giudice non avrebbe tenuto conto di Parte_1
alcune rilevanti circostanze che lo avrebbero dovuto indurre a conclusioni del tutto differenti.
In particolare, quanto ai furti denunciati, il Tribunale ha effettivamente evidenziato che nell'anno 2015 e, quindi, in epoca successiva alla chiusura del bilancio 2014 nel quale, come sopra visto, era stato attribuito alle rimanenze un valore decisamente alto, risulta essere stato denunziato un solo furto, peraltro di merce anche di scarso valore rispetto al totale, nulla di diverso essendo rimasto provato dall'appellante.
Ne consegue, pertanto, che alcun rilievo particolare possono assumere le circostanze relative al denunciato furto, né tanto meno che nell'aprile pag. 6/9 del 2015 i locali magazzini furono rilasciati in seguito alla ordinanza di sfratto pronunciato dal Tribunale su istanza della Parte_5
Come altro importante rilievo al fine della contestazione della sentenza impugnata, vi sarebbero le giustificazioni relative alla vendita sottocosto delle rimanenze, in quanto vendute a stock essendovi anche la necessità di evitare ulteriori furti che si sarebbero certamente venuti a verificare anche in futuro.
Ma anche detta giustificazione non appare, per le medesime ragioni sopra esposte, condivisibili.
Tra l'altro, anche il tentativo di individuare la colpa di quanto accaduto nella condotta del curatore che non avrebbe effettuato nei tempi il dettagliato inventario non appare sostenibile.
A tutto voler concedere, infatti, la mancanza dei beni non sarebbe comunque addebitabile alla procedura concorsuale.
Anche la vendita sottocosto non trova alcuna valida giustificazione e tanto meno anche la emissione della fattura in favore della Parte_2
in assenza della relativa consegna delle merci.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Tribunale, se è ben vero che all'amministratore non può essere ascritta alcuna responsabilità per scelte imprenditoriali non opportune, stante la sua piena discrezionalità,
è altrettanto vero che la sua responsabilità può essere individuata nella mancata adozione delle giuste cautele o dei canoni di comportamento che devono contraddistinguere una gestione diligente.
pag. 7/9 Nel caso in esame, la scelta di operare una totale svendita di beni di valore decisamente superiore, non può dirsi rientrare nell'ambito di una scelta imprenditoriale discrezionale, quanto piuttosto in quello di una totale consapevole svendita del patrimonio aziendale con chiari danni per la società.
Né, a giustificazione del comportamento sopra descritto, possono valere le richiamate precarie condizioni di salute del il quale, Parte_1
infatti, ben avrebbe potuto e dovuto dimettersi dal proprio incarico a prescindere dalla volontà degli altri soci e, tanto meno, può giustificare la scelta consapevole di restare in carica la mera circostanza che si sarebbe potuta venire a creare una situazione di conflitto di interessi tra la società e la la quale, del resto, aveva opportunamente Pt_3
provveduto ad azionare i propri diritti ottenendo un provvedimento di sfratto dal Tribunale per il rilascio dei locali adibiti ad attività di impresa della fermo restando che sarebbe stato preciso onere proprio Pt_4
dell'amministratore reperire eventualmente altro locale presso il quale spostare la merce in rimanenza.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Erario state la ammissione della procedura al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 15866/2023 del Parte_6
Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Erario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida nella misura già ridotta, tenuto conto della fascia di valore corrispondente (tra
260.000,00 e 520.000,00) di € 10.059,00 per le competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n.
115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9