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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 5444/2023
promossa da:
Parte_1
in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t., , con sede legale in Parte_2
95100 Catania, Viale Vittorio Veneto n.160 (c.f./P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania alla P.zza Cavour n.18 (domicilio fisico), presso lo studio dell'avv. Antonino Saltalamacchia;
-opponente-
contro
:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, (P. IVA ), con sede legale in P.IVA_2
Misterbianco (CT), Via Santa Cecilia n.15, elettivamente domiciliata in Trecastagni (CT), Corso Sicilia
n.147, presso lo studio del suo procuratore e difensore domiciliatario, avv. Salvatore Zappalà;
-opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1985/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 28.4.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1985/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare nei confronti della la somma di € 10.387,10 oltre interessi come da domanda, spese e compensi del Controparte_1 procedimento monitorio.
pagina 1 di 5 Ciò in virtù del credito, portato dalle fatture alla base del procedimento monitorio (Fatt. 9/2022 del 21/01/2022 di Euro 7.643,30; fatt. 21/2022 del 19/04/2022 di Euro 4.318,80; detratti € 1.575,15 pagati a titolo di acconto dalla Energy X a mezzo bonifico), derivante dalla esecuzione di lavori da parte della in adempimento del contratto di sub-appalto concluso con Energy X s.r.l. Controparte_1
Nell'atto di citazione in opposizione, la contestava l'importo ingiunto nel Parte_1 quantum. Eccepiva che la nel predisporre i conteggi per formulare la domanda di Controparte_1 ingiunzione di pagamento, anziché utilizzare il pattuito prezzo di € 30,00/mq, aveva applicato un prezzo comprendente la quota di spettanza del General Contractor quale legittimo ricavo di impresa nell'ambito dell'operazione di 110%. Sicché, applicando il prezzo pattuito, il credito della Parte_3 avrebbe dovuto essere pari ad € 13.465,37. Deduceva di avere provveduto all'integrale Controparte_1 adempimento della prestazione. Rilevava che, a fronte di un credito di € 13.465,37, la Controparte_1 aveva ottenuto €14.452,42, con conseguente indebito per la differenza di € 987,05. In conseguenza, la chiedeva di dichiarare l'estinzione della obbligazione per adempimento, con conseguente Parte_1 revoca del d.i. opposto, e formulava domanda riconvenzionale di indebito oggettivo, chiedendo la restituzione di € 987,05.
Costituitasi in data 7 luglio 2023, la società opposta ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. Deduceva di avere applicato il prezzo pattuito e che l'importo ingiunto era stato determinato da un'illegittima decurtazione di costi da parte della opponente nonché dall'esecuzione di lavorazioni non inserite nel computo metrico allegato da controparte.
Il giudice istruttore, denegata la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, dopo avere concesso alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto relative a circostanze dedotte genericamente ovvero involgenti valutazioni precluse al teste ovvero relative a circostanze negative e ha dichiarato l'inammissibilità della consulenza tecnica siccome dedotto in modo esplorativo e generico;
ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza di discussione del 28.4.2025, assegnando alle parti 1) termine di gg. 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
L'opposto precisava le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, l'infondatezza dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, che la è creditrice Controparte_1 del diverso e minore importo di € 5.008,45 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e condannare la al pagamento del diverso e minore importo. Parte_1
All'udienza di discussione del 28.4.2025, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281- quinquies c.p.c.
*****************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti seguenti.
pagina 2 di 5 Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio, dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opposta nella qualità di subappaltatrice, ha dato Controparte_1 prova della esistenza del rapporto obbligatorio, essendo stato stipulato in forma scritta e sottoscritto, in data 10.3.2022, tra le parti un contratto di subappalto, relativo a lavori eseguiti nell'ambito di una operazione di superbonus 110%, e assunti dalla ed avente, quale oggetto della Parte_1 prestazione, i lavori sull'involucro edilizio (cappotto e pareti) presso l'immobile sito in Zafferana, via
Diaz 5/C, come meglio elencati nel computo metrico allegato (art. 1).
Ciò posto, risulta pacifica l'esecuzione dei lavori subappaltati da parte della opposta CP_1
[...]
Ciò che risulta controverso nella presente causa è il quantum della originaria somma ingiunta, così come indicata nella fatture alla base del d.i. opposto, oggetto di specifica contestazione da parte della opponente;
con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di fornire aliunde Controparte_1 la prova della spettanza degli importi ingiunti. Tale prova è stata parzialmente data.
Con riferimento alla fattura 21/2022 del 19/04/2022 di Euro 4.318,80, parte opponente ha dedotto che essa recava talune lavorazioni esulanti dall'oggetto della prestazione dovuta, come risultante dal contratto e dal computo metrico, e i cui costi andavano, al più, imputati ai privati committenti e non alla impresa appaltatrice.
pagina 3 di 5 Tale eccezione, non contestata dalla opposta è limitata alle voci relative alla pittura Controparte_1 interna;
alla demolizione fornitura e posa cornice decorativa in gesso;
alla pulizia cantiere;
e al trasporto e conferimento in discarica autorizzata di rifiuto ordinario, pari a complessivi €1.024,80, mentre la voce “Cappotto solaio” rientra tra le opere in origine pattuite tra le parti.
Pertanto, non essendo stata specificamente contestata dalla opponente-debitrice la voce “Cappotto solaio” e non avendo questa dato prova di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, alla opposta risultano dovuti € 3.294,00 (pari alla differenza tra € 4.318,80 e
€1.024,80).
Con riferimento alla fattura 9/2022 del 21/01/2022 di importo pari ad € 7.643,30, non sono fondate le ulteriori eccezioni fatte valere dalla opposta inerenti la spettanza Controparte_1 dell'importo ingiunto.
Per parte opponente, le voci di cui ai punti 10/10 (B15093c) e 11/11 (B15163) andavano depennate poiché concernenti, in base al computo metrico, lavorazioni considerate nell'ammontare di cui al punto 9/9 (B15093b) al prezzo di Euro 30/mq. Parte opposta, invece, riteneva non sussistente un accordo avente ad oggetto l'inclusione delle lavorazioni di cui alla voce 11/11 (B15163) nel sopra indicato corrispettivo, con la conseguenza che l'opponente avrebbe provveduto ad una arbitraria eliminazione della voce “B15163” per complessivi € 3.844,89 includendone il relativo costo nella voce
“B15093b”, per cui essa avrebbe dovuto esserle riconosciuta.
Va rilevato che il contratto (art. 2) prevede le seguenti clausole:
2. Il contratto è stipulato a misura e i lavori saranno contabilizzati di volta in volta e verrà definito a chi affidare l'incarico (appaltatore/subappaltatore) utilizzando i prezzi unitari indicati nel foglio riepilogativo detto computo metrico.; ... 3. Il richiamato elenco prezzi, in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati e con il quale si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico dell'Impresa subappaltatrice e allegato al presente contratto e si intende parte integrante dello stesso. L'art. 9 del contratto infine prevede che: Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente contratto sarà valida ed efficace tra le parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe le parti. In caso di accordi particolari aggiuntivi, questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum alle presenti condizioni.
In base alle predette clausole contrattuali, parte opposta avrebbe dovuto provare la sussistenza di una modifica, pattuita con la modalità di esternazione della volontà contrattuale voluta dalle parti (specificatamente ed espressamente approvata per iscritto), in ordine alla esclusione delle voci di cui ai punti 10/10 (B15093c) e 11/11 (B15163) nell'ammontare di cui al punto 9/9 (B15093b) al prezzo di Euro 30/mq. Diversamente, dal computo metrico, parte integrante delle pattuizioni contrattuali, risulta la loro specifica inclusione, con la conseguenza che non risulta dovuta la somma di € 3.844,89.
Infine, non risulta provata dalla opposta, in spregio all'ordinario riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., l'illegittima decurtazione da parte della opponente di € 435,60. Parte opposta, difatti, riteneva che tale illegittima decurtazione fosse dovuta alla imputazione da parte della opponente di un errore nel compimento dell'attività di misurazione delle soglie, la quale attività, per l'opposta, era stata compiuta da una terza impresa.
Sicché dall'importo totale di € 7.643,30, portato dalla fattura 9/2022 del 21/01/2022, detratti € 4.280,49 (€ 435,60 + € 3.844,89), residuano € 3.362,81.
pagina 4 di 5 All'ammontare residuo portato da entrambe le fatture (€ 3.294,00 + 3.362,81) vanno sottratti € 1.575,15, pagati a titolo di acconto dalla Energy X a mezzo bonifico bancario, con la conseguenza che, in conclusione, alla opposta residua un credito di € 5.081,66.
Tale ultimo importo risulta effettivamente dovuto, posto che parte opponente non ha fornito idonea prova di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre il rigetto della domanda riconvenzionale di indebito oggettivo proposta dalla opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza reciproca ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5444/2023, così decide:
− Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
− Condanna a pagare nei confronti di la somma di € 5.081,66. Parte_1 Controparte_1
− Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 5444/2023
promossa da:
Parte_1
in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t., , con sede legale in Parte_2
95100 Catania, Viale Vittorio Veneto n.160 (c.f./P.IVA n. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania alla P.zza Cavour n.18 (domicilio fisico), presso lo studio dell'avv. Antonino Saltalamacchia;
-opponente-
contro
:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, (P. IVA ), con sede legale in P.IVA_2
Misterbianco (CT), Via Santa Cecilia n.15, elettivamente domiciliata in Trecastagni (CT), Corso Sicilia
n.147, presso lo studio del suo procuratore e difensore domiciliatario, avv. Salvatore Zappalà;
-opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1985/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 28.4.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 281-quinquies, comma 1 c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1985/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare nei confronti della la somma di € 10.387,10 oltre interessi come da domanda, spese e compensi del Controparte_1 procedimento monitorio.
pagina 1 di 5 Ciò in virtù del credito, portato dalle fatture alla base del procedimento monitorio (Fatt. 9/2022 del 21/01/2022 di Euro 7.643,30; fatt. 21/2022 del 19/04/2022 di Euro 4.318,80; detratti € 1.575,15 pagati a titolo di acconto dalla Energy X a mezzo bonifico), derivante dalla esecuzione di lavori da parte della in adempimento del contratto di sub-appalto concluso con Energy X s.r.l. Controparte_1
Nell'atto di citazione in opposizione, la contestava l'importo ingiunto nel Parte_1 quantum. Eccepiva che la nel predisporre i conteggi per formulare la domanda di Controparte_1 ingiunzione di pagamento, anziché utilizzare il pattuito prezzo di € 30,00/mq, aveva applicato un prezzo comprendente la quota di spettanza del General Contractor quale legittimo ricavo di impresa nell'ambito dell'operazione di 110%. Sicché, applicando il prezzo pattuito, il credito della Parte_3 avrebbe dovuto essere pari ad € 13.465,37. Deduceva di avere provveduto all'integrale Controparte_1 adempimento della prestazione. Rilevava che, a fronte di un credito di € 13.465,37, la Controparte_1 aveva ottenuto €14.452,42, con conseguente indebito per la differenza di € 987,05. In conseguenza, la chiedeva di dichiarare l'estinzione della obbligazione per adempimento, con conseguente Parte_1 revoca del d.i. opposto, e formulava domanda riconvenzionale di indebito oggettivo, chiedendo la restituzione di € 987,05.
Costituitasi in data 7 luglio 2023, la società opposta ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. Deduceva di avere applicato il prezzo pattuito e che l'importo ingiunto era stato determinato da un'illegittima decurtazione di costi da parte della opponente nonché dall'esecuzione di lavorazioni non inserite nel computo metrico allegato da controparte.
Il giudice istruttore, denegata la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, dopo avere concesso alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto relative a circostanze dedotte genericamente ovvero involgenti valutazioni precluse al teste ovvero relative a circostanze negative e ha dichiarato l'inammissibilità della consulenza tecnica siccome dedotto in modo esplorativo e generico;
ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza di discussione del 28.4.2025, assegnando alle parti 1) termine di gg. 60 prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter;
2) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
L'opposto precisava le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, l'infondatezza dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, che la è creditrice Controparte_1 del diverso e minore importo di € 5.008,45 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e condannare la al pagamento del diverso e minore importo. Parte_1
All'udienza di discussione del 28.4.2025, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281- quinquies c.p.c.
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Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti seguenti.
pagina 2 di 5 Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore- opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali e i relativi documenti di trasporto, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio, dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opposta nella qualità di subappaltatrice, ha dato Controparte_1 prova della esistenza del rapporto obbligatorio, essendo stato stipulato in forma scritta e sottoscritto, in data 10.3.2022, tra le parti un contratto di subappalto, relativo a lavori eseguiti nell'ambito di una operazione di superbonus 110%, e assunti dalla ed avente, quale oggetto della Parte_1 prestazione, i lavori sull'involucro edilizio (cappotto e pareti) presso l'immobile sito in Zafferana, via
Diaz 5/C, come meglio elencati nel computo metrico allegato (art. 1).
Ciò posto, risulta pacifica l'esecuzione dei lavori subappaltati da parte della opposta CP_1
[...]
Ciò che risulta controverso nella presente causa è il quantum della originaria somma ingiunta, così come indicata nella fatture alla base del d.i. opposto, oggetto di specifica contestazione da parte della opponente;
con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di fornire aliunde Controparte_1 la prova della spettanza degli importi ingiunti. Tale prova è stata parzialmente data.
Con riferimento alla fattura 21/2022 del 19/04/2022 di Euro 4.318,80, parte opponente ha dedotto che essa recava talune lavorazioni esulanti dall'oggetto della prestazione dovuta, come risultante dal contratto e dal computo metrico, e i cui costi andavano, al più, imputati ai privati committenti e non alla impresa appaltatrice.
pagina 3 di 5 Tale eccezione, non contestata dalla opposta è limitata alle voci relative alla pittura Controparte_1 interna;
alla demolizione fornitura e posa cornice decorativa in gesso;
alla pulizia cantiere;
e al trasporto e conferimento in discarica autorizzata di rifiuto ordinario, pari a complessivi €1.024,80, mentre la voce “Cappotto solaio” rientra tra le opere in origine pattuite tra le parti.
Pertanto, non essendo stata specificamente contestata dalla opponente-debitrice la voce “Cappotto solaio” e non avendo questa dato prova di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, alla opposta risultano dovuti € 3.294,00 (pari alla differenza tra € 4.318,80 e
€1.024,80).
Con riferimento alla fattura 9/2022 del 21/01/2022 di importo pari ad € 7.643,30, non sono fondate le ulteriori eccezioni fatte valere dalla opposta inerenti la spettanza Controparte_1 dell'importo ingiunto.
Per parte opponente, le voci di cui ai punti 10/10 (B15093c) e 11/11 (B15163) andavano depennate poiché concernenti, in base al computo metrico, lavorazioni considerate nell'ammontare di cui al punto 9/9 (B15093b) al prezzo di Euro 30/mq. Parte opposta, invece, riteneva non sussistente un accordo avente ad oggetto l'inclusione delle lavorazioni di cui alla voce 11/11 (B15163) nel sopra indicato corrispettivo, con la conseguenza che l'opponente avrebbe provveduto ad una arbitraria eliminazione della voce “B15163” per complessivi € 3.844,89 includendone il relativo costo nella voce
“B15093b”, per cui essa avrebbe dovuto esserle riconosciuta.
Va rilevato che il contratto (art. 2) prevede le seguenti clausole:
2. Il contratto è stipulato a misura e i lavori saranno contabilizzati di volta in volta e verrà definito a chi affidare l'incarico (appaltatore/subappaltatore) utilizzando i prezzi unitari indicati nel foglio riepilogativo detto computo metrico.; ... 3. Il richiamato elenco prezzi, in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati e con il quale si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico dell'Impresa subappaltatrice e allegato al presente contratto e si intende parte integrante dello stesso. L'art. 9 del contratto infine prevede che: Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente contratto sarà valida ed efficace tra le parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe le parti. In caso di accordi particolari aggiuntivi, questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum alle presenti condizioni.
In base alle predette clausole contrattuali, parte opposta avrebbe dovuto provare la sussistenza di una modifica, pattuita con la modalità di esternazione della volontà contrattuale voluta dalle parti (specificatamente ed espressamente approvata per iscritto), in ordine alla esclusione delle voci di cui ai punti 10/10 (B15093c) e 11/11 (B15163) nell'ammontare di cui al punto 9/9 (B15093b) al prezzo di Euro 30/mq. Diversamente, dal computo metrico, parte integrante delle pattuizioni contrattuali, risulta la loro specifica inclusione, con la conseguenza che non risulta dovuta la somma di € 3.844,89.
Infine, non risulta provata dalla opposta, in spregio all'ordinario riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., l'illegittima decurtazione da parte della opponente di € 435,60. Parte opposta, difatti, riteneva che tale illegittima decurtazione fosse dovuta alla imputazione da parte della opponente di un errore nel compimento dell'attività di misurazione delle soglie, la quale attività, per l'opposta, era stata compiuta da una terza impresa.
Sicché dall'importo totale di € 7.643,30, portato dalla fattura 9/2022 del 21/01/2022, detratti € 4.280,49 (€ 435,60 + € 3.844,89), residuano € 3.362,81.
pagina 4 di 5 All'ammontare residuo portato da entrambe le fatture (€ 3.294,00 + 3.362,81) vanno sottratti € 1.575,15, pagati a titolo di acconto dalla Energy X a mezzo bonifico bancario, con la conseguenza che, in conclusione, alla opposta residua un credito di € 5.081,66.
Tale ultimo importo risulta effettivamente dovuto, posto che parte opponente non ha fornito idonea prova di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Le considerazioni che precedono risultano in via assorbente idonee ad imporre il rigetto della domanda riconvenzionale di indebito oggettivo proposta dalla opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza reciproca ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5444/2023, così decide:
− Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
− Condanna a pagare nei confronti di la somma di € 5.081,66. Parte_1 Controparte_1
− Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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