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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
NRG 39/2023
Udienza del 10/06/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente l'avv. FORNASARI SIMONA, LA quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le richieste, anche istruttorie e richiamando le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta è comparso l'avv. ORNATI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Iolanda Sollazzo la quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 39 R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA (C.F. ), elettivamente dom.to in Roma, Viale Paolo Parte_1 C.F._1
Orlando n. 111, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Giandotti e Simona Fornasari che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo, giusta procura in atti OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, finanziamento
Conclusioni: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle note conclusive autorizzate
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
18610/2022, RG. n. 44513/2022, con il quale il Tribunale di Roma in data 25.10.2022, gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di euro 12.696,88 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura.
Tale credito derivava dalla stipula, in data 11.02.2008, di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione (ex INPDAP) individuato al n. CQS/808/2008
/M0018, concluso, per il tramite della mandataria SI s.p.a, con Unicredit Consumer
Financing Bank s.p.a. per euro 23.436,00, e da quest'ultima ceduto, in data 17.06.2021, alla all'interno di una operazione di cessione in blocco di crediti. Controparte_1
Con la presente opposizione il lamentava: 1) di aver estinto anticipatamente il Pt_1 finanziamento oggetto di causa , tramite SI s.p.a., quale mandataria di Unicredit s.p.a. per rinnovarlo, ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 180/1950, con un nuovo soggetto finanziatore e precisamente la IB AN che, con bonifico bancario del 5 luglio 2012, aveva estinto il contratto n. CQS/808/2008 /M0018, versando le somme di cui al conteggio della SI
s.p.a. , pari ad euro 10.703,43; 2) la prescrizione del credito, anche per l'assenza di validi atti interruttivi precedenti all'ingiunzione; 3) la mancanza di idonea prova del credito nel presente giudizio con il solo saldaconto di cui all'art.50 t.u.b..
Resisteva in giudizio la insistendo per la fondatezza del proprio Controparte_1 credito e eccependo il difetto di legittimazione in ordine a domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
nel merito lamentava la revoca, nel mese di aprile 2012, del mandato all'incasso da parte di Unicredit in favore di SI con conseguente inefficacia del pagamento effettuato dall'opponente nei confronti della mandataria SI. Insisteva quindi per l conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita la causa per via documentale, dopo la precisazione delle conclusioni viene oggi trattenuta in decisone
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per le ragioni in seguito.
Preliminarmente l'azione è procedibile perché il contratto stipulato dal sig. - credito al Pt_1 consumo con cessione del quinto - non rientra tra i contratti “bancari e finanziari” di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Ciò permesso va poi osservato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase eventuale a cognizione piena.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto, quindi, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta, nello specifico, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del credito, ovvero la dedotta revoca, nel mese di aprile 2012, del mandato all'incasso da parte di Unicredit in favore di SI, con conseguente inefficacia del pagamento effettuato dall'opponente nei confronti della mandataria SI.
L'eccezione non ha trovato riscontro nel processo.
Il ha provato di aver estinto anticipatamente il debito contratto tramite il rapporto di Pt_1 finanziamento depositando in giudizio copia del conto per anticipata estinzione fornito dalla
SI, per procura di Unicredit, alla IB del contratto n. CQS/808/2008 /M0018 (cfr. doc. 2 atto di citazione), e del relativo bonifico, per euro 10.703,43 euro, del 5 luglio 2012 effettuato in favore di SI S.p.A., quale mandataria di Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 3 atto di citazione); nonché copia della “ liberatoria” rilasciata il 12.7. 2012 da SI S.p.A. in nome e per conto di Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 4 atto di citazione). Sfornita di prova, al contrario, è rimasta la deduzi0ne di in merito alla revoca CP_1 all'incasso operata da parte di Unicredit alla mandataria SI, nell'aprile del 2012, ovvero in data precedente all'estinzione avvenuta il 5.7.2012, non potendo valere quale prova di detta revoca il documento n. 8) dell'opposta (cfr. doc 8 fascicolo opposta) che si limita a sostenere l'esistenza del credito poi azionato in monitorio e paralizzato con la presente opposizione.
Sulla scorta di ciò il credito risulta non provato nel suo ammontare con la duplice conseguenza che non solo il decreto ingiuntivo opposto va revocato ma che anche in tale sede, a cognizione piena, l'opposta non ha comprovato di avere diritto alle somme pretese.
Tanto basta per accogliere l'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione non idonea a fondare una diversa decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
ogni contraria istanza o eccezione assorbita o respinta, così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 18610/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 25.10.2022 nel procedimento n.r.g. 44513/2022; condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali del presente grado liquidate in €. 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali del 15% e rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 10 giugno 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 16.34
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
SEZIONE XVII CIVILE
NRG 39/2023
Udienza del 10/06/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente l'avv. FORNASARI SIMONA, LA quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le richieste, anche istruttorie e richiamando le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta è comparso l'avv. ORNATI ANDREA oggi sostituito dall'avv. Iolanda Sollazzo la quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 39 R. G. A. C. dell'anno 2023 vertente
TRA (C.F. ), elettivamente dom.to in Roma, Viale Paolo Parte_1 C.F._1
Orlando n. 111, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Giandotti e Simona Fornasari che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo, giusta procura in atti OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, finanziamento
Conclusioni: all'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, discutendo la causa in conformità alle note conclusive autorizzate
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, opponeva il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
18610/2022, RG. n. 44513/2022, con il quale il Tribunale di Roma in data 25.10.2022, gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di euro 12.696,88 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura.
Tale credito derivava dalla stipula, in data 11.02.2008, di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione (ex INPDAP) individuato al n. CQS/808/2008
/M0018, concluso, per il tramite della mandataria SI s.p.a, con Unicredit Consumer
Financing Bank s.p.a. per euro 23.436,00, e da quest'ultima ceduto, in data 17.06.2021, alla all'interno di una operazione di cessione in blocco di crediti. Controparte_1
Con la presente opposizione il lamentava: 1) di aver estinto anticipatamente il Pt_1 finanziamento oggetto di causa , tramite SI s.p.a., quale mandataria di Unicredit s.p.a. per rinnovarlo, ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 180/1950, con un nuovo soggetto finanziatore e precisamente la IB AN che, con bonifico bancario del 5 luglio 2012, aveva estinto il contratto n. CQS/808/2008 /M0018, versando le somme di cui al conteggio della SI
s.p.a. , pari ad euro 10.703,43; 2) la prescrizione del credito, anche per l'assenza di validi atti interruttivi precedenti all'ingiunzione; 3) la mancanza di idonea prova del credito nel presente giudizio con il solo saldaconto di cui all'art.50 t.u.b..
Resisteva in giudizio la insistendo per la fondatezza del proprio Controparte_1 credito e eccependo il difetto di legittimazione in ordine a domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
nel merito lamentava la revoca, nel mese di aprile 2012, del mandato all'incasso da parte di Unicredit in favore di SI con conseguente inefficacia del pagamento effettuato dall'opponente nei confronti della mandataria SI. Insisteva quindi per l conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita la causa per via documentale, dopo la precisazione delle conclusioni viene oggi trattenuta in decisone
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta per le ragioni in seguito.
Preliminarmente l'azione è procedibile perché il contratto stipulato dal sig. - credito al Pt_1 consumo con cessione del quinto - non rientra tra i contratti “bancari e finanziari” di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Ciò permesso va poi osservato che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase eventuale a cognizione piena.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto, quindi, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta, nello specifico, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del credito, ovvero la dedotta revoca, nel mese di aprile 2012, del mandato all'incasso da parte di Unicredit in favore di SI, con conseguente inefficacia del pagamento effettuato dall'opponente nei confronti della mandataria SI.
L'eccezione non ha trovato riscontro nel processo.
Il ha provato di aver estinto anticipatamente il debito contratto tramite il rapporto di Pt_1 finanziamento depositando in giudizio copia del conto per anticipata estinzione fornito dalla
SI, per procura di Unicredit, alla IB del contratto n. CQS/808/2008 /M0018 (cfr. doc. 2 atto di citazione), e del relativo bonifico, per euro 10.703,43 euro, del 5 luglio 2012 effettuato in favore di SI S.p.A., quale mandataria di Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 3 atto di citazione); nonché copia della “ liberatoria” rilasciata il 12.7. 2012 da SI S.p.A. in nome e per conto di Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 4 atto di citazione). Sfornita di prova, al contrario, è rimasta la deduzi0ne di in merito alla revoca CP_1 all'incasso operata da parte di Unicredit alla mandataria SI, nell'aprile del 2012, ovvero in data precedente all'estinzione avvenuta il 5.7.2012, non potendo valere quale prova di detta revoca il documento n. 8) dell'opposta (cfr. doc 8 fascicolo opposta) che si limita a sostenere l'esistenza del credito poi azionato in monitorio e paralizzato con la presente opposizione.
Sulla scorta di ciò il credito risulta non provato nel suo ammontare con la duplice conseguenza che non solo il decreto ingiuntivo opposto va revocato ma che anche in tale sede, a cognizione piena, l'opposta non ha comprovato di avere diritto alle somme pretese.
Tanto basta per accogliere l'opposizione, con assorbimento di ogni altra questione non idonea a fondare una diversa decisione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
ogni contraria istanza o eccezione assorbita o respinta, così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 18610/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 25.10.2022 nel procedimento n.r.g. 44513/2022; condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali del presente grado liquidate in €. 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali del 15% e rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 10 giugno 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 16.34
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina