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Sentenza 26 luglio 2022
Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29834 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GR IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM DE che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite il difensore, avvocato Francesco Rotunno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza emessa in data 3 novembre 2021, ha applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di IC GR, ritenuto gravemente indiziato della Penale Sent. Sez. 6 Num. 29834 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2022 commissione del delitto di turbativa d'asta immobiliare di cui agli artt. 81, 110, 353, 416 bis.1 cod. pen., perché, in concorso con LO UD, IC CQ, MO LE AM, IG De SI, IA CO, in tempi e in modi diversi, al fine di assicurare il sostentamento economico del clan e degli affiliati e naturalmente avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo, oltre alla capacità di controllo del territorio e della possibilità di contare su l'omertà delle vittime dell'ambiente in genere, attraverso collusione consistita nel proporre agli altri partecipanti a desistere dal presentare offerte in rialzo, turbavano la gara nei pubblici incanti tenutasi se alle 15:30 del 21 maggio 2019 presso il Tribunale di Matera avente a oggetto la vendita del locale commerciale sito in Materia via Timmari nr. 2 in cambio della promessa di denaro pari al 5% dell'importo di aggiudicazione;
GR IC avrebbe agito quale mandante, IA CO quale intermediario, UD IC LO CQ, MO LE AM e IG De SI, quali soggetti incaricati di contattare gli altri partecipanti all'asta fine di farli rinunciare a presentare offerte in rialzo. 2. Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse del GR, ha annullato il titolo cautelare, per carenza della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, e ha disposto l'immediata di rimessione in libertà dell'indagato. 3. L'avvocato Francesco Rotunno nell'interesse di IC GR ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. Permette il ricorrente di avere interesse a impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame al fine della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Deduce il ricorrente che sarebbero insussistenti gli «incontri avvenuti tra i menzionati [UD, CQ e CO] ed il GR», l'attività di intimidazione posta in essere dai coindagati AM e De SI, le condotte di alterazione della gara contestate ed illogica sarebbe l'interpretazione delle sommarie informazioni rese dall'Avv. Giandomenico Tafuni. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte nel periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, autorizzate con provvedimento del 19 aprile 2019. Deduce il ricorrente che la proroga delle intercettazioni sarebbe stata autorizzata nello stesso giorno in cui doveva iniziare il precedente periodo di proroga. 2 Il 19 aprile 2019, giorno in cui iniziava il periodo di proroga (dal 19 aprile 2019 all'8 maggio 2019) il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, infatti, autorizzato il successivo periodo di proroga dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019 e, in questo modo, difetterebbe la costante verifica della permanenza dei presupposti che giustificano la proroga delle operazioni di intercettazioni telefoniche. Rileva il ricorrente che l'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità comporterebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sul Rit. n. 2665/2018 per il periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti avvenute in data 21 maggio 2019, che riguarderebbero, ad avviso del Tribunale del riesame, il «lauto pagamento corrisposto ai due presunti esponenti della consorteria mafiosa di Altamura per il risultato ottenuto». 4. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte del 25 febbraio 2022, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, come sussiste nel caso di specie l'interesse a ricorrere del GR. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194-01; ex plurimis: Sez. 4, n. 4477 del 24/11/2005, dep. 2006, Riccardi, Rv. 233401 - 01). 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 3 ,ì12 4. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto è volto a dedurre non già l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto a sollecitare una diversa interpretazione del fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'ordinanza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto contestato, valutando sinergicamente gli esiti delle intercettazioni telefoniche tra gli indagati, dei tracciamenti, delle attività di osservazione e controllo svolte dagli inquirenti e le dichiarazioni rese dall'avvocato Tafuni. È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Ciampoli, Rv. 229369 - 01). 5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte nel periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, autorizzato con provvedimento del 19 aprile 2019. Deduce il ricorrente che la proroga delle intercettazioni sarebbe stata autorizzata nello stesso giorno in cui doveva iniziare il precedente periodo di proroga. 4 6. Anche il secondo motivo si rivela inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01). Muovendo da questi principi deve rilevarsi che il ricorrente non ha svolto la necessaria prova di resistenza, limitandosi ad affermare, in modo invero apodittico, che la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni censurate travolgerebbe il presunto pagamento di somme o di compensi nei confronti dei concorrenti e, dunque, la stessa configurabilità della gravità indiziaria. Tale rilievo è, tuttavia, infondato, in quanto la fattispecie di turbata libertà degli incanti contestata prescinde, nella propria configurazione legale dall'erogazione del corrispettivo nei confronti dei concorrenti e, dunque, questo elemento (peraltro dimostrabile anche in via indiziaria) si rivela inidoneo a destrutturare il complessivo quadro indiziario raccolto nei confronti dell'indagato. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/03/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM DE che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite il difensore, avvocato Francesco Rotunno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con ordinanza emessa in data 3 novembre 2021, ha applicato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di IC GR, ritenuto gravemente indiziato della Penale Sent. Sez. 6 Num. 29834 Anno 2022 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/03/2022 commissione del delitto di turbativa d'asta immobiliare di cui agli artt. 81, 110, 353, 416 bis.1 cod. pen., perché, in concorso con LO UD, IC CQ, MO LE AM, IG De SI, IA CO, in tempi e in modi diversi, al fine di assicurare il sostentamento economico del clan e degli affiliati e naturalmente avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo, oltre alla capacità di controllo del territorio e della possibilità di contare su l'omertà delle vittime dell'ambiente in genere, attraverso collusione consistita nel proporre agli altri partecipanti a desistere dal presentare offerte in rialzo, turbavano la gara nei pubblici incanti tenutasi se alle 15:30 del 21 maggio 2019 presso il Tribunale di Matera avente a oggetto la vendita del locale commerciale sito in Materia via Timmari nr. 2 in cambio della promessa di denaro pari al 5% dell'importo di aggiudicazione;
GR IC avrebbe agito quale mandante, IA CO quale intermediario, UD IC LO CQ, MO LE AM e IG De SI, quali soggetti incaricati di contattare gli altri partecipanti all'asta fine di farli rinunciare a presentare offerte in rialzo. 2. Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse del GR, ha annullato il titolo cautelare, per carenza della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, e ha disposto l'immediata di rimessione in libertà dell'indagato. 3. L'avvocato Francesco Rotunno nell'interesse di IC GR ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. Permette il ricorrente di avere interesse a impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame al fine della proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Deduce il ricorrente che sarebbero insussistenti gli «incontri avvenuti tra i menzionati [UD, CQ e CO] ed il GR», l'attività di intimidazione posta in essere dai coindagati AM e De SI, le condotte di alterazione della gara contestate ed illogica sarebbe l'interpretazione delle sommarie informazioni rese dall'Avv. Giandomenico Tafuni. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte nel periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, autorizzate con provvedimento del 19 aprile 2019. Deduce il ricorrente che la proroga delle intercettazioni sarebbe stata autorizzata nello stesso giorno in cui doveva iniziare il precedente periodo di proroga. 2 Il 19 aprile 2019, giorno in cui iniziava il periodo di proroga (dal 19 aprile 2019 all'8 maggio 2019) il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, infatti, autorizzato il successivo periodo di proroga dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019 e, in questo modo, difetterebbe la costante verifica della permanenza dei presupposti che giustificano la proroga delle operazioni di intercettazioni telefoniche. Rileva il ricorrente che l'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità comporterebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sul Rit. n. 2665/2018 per il periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti avvenute in data 21 maggio 2019, che riguarderebbero, ad avviso del Tribunale del riesame, il «lauto pagamento corrisposto ai due presunti esponenti della consorteria mafiosa di Altamura per il risultato ottenuto». 4. Il Procuratore generale, con conclusioni scritte del 25 febbraio 2022, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, come sussiste nel caso di specie l'interesse a ricorrere del GR. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194-01; ex plurimis: Sez. 4, n. 4477 del 24/11/2005, dep. 2006, Riccardi, Rv. 233401 - 01). 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 3 ,ì12 4. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto è volto a dedurre non già l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto a sollecitare una diversa interpretazione del fatto. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'ordinanza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto contestato, valutando sinergicamente gli esiti delle intercettazioni telefoniche tra gli indagati, dei tracciamenti, delle attività di osservazione e controllo svolte dagli inquirenti e le dichiarazioni rese dall'avvocato Tafuni. È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Ciampoli, Rv. 229369 - 01). 5. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte nel periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, autorizzato con provvedimento del 19 aprile 2019. Deduce il ricorrente che la proroga delle intercettazioni sarebbe stata autorizzata nello stesso giorno in cui doveva iniziare il precedente periodo di proroga. 4 6. Anche il secondo motivo si rivela inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01). Muovendo da questi principi deve rilevarsi che il ricorrente non ha svolto la necessaria prova di resistenza, limitandosi ad affermare, in modo invero apodittico, che la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni censurate travolgerebbe il presunto pagamento di somme o di compensi nei confronti dei concorrenti e, dunque, la stessa configurabilità della gravità indiziaria. Tale rilievo è, tuttavia, infondato, in quanto la fattispecie di turbata libertà degli incanti contestata prescinde, nella propria configurazione legale dall'erogazione del corrispettivo nei confronti dei concorrenti e, dunque, questo elemento (peraltro dimostrabile anche in via indiziaria) si rivela inidoneo a destrutturare il complessivo quadro indiziario raccolto nei confronti dell'indagato. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/03/2022.