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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 153/2025 R.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Luca Cipriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Salceto n. 91, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Giulio Cacciapuoti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via F.lli Rosselli n. 17, Qualiano (NA)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in Qualiano (NA) il Parte_1 CP_1
04.10.2012 come da atto registrato alla Parte II serie A nr. 74 di detto
Comune alle condizioni di cui alla separazione riportate in narrativa.
Le spese legali compensate”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 04/10/2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Qualiano (NA) dell'anno 2012 al n. 74, parte II serie A e che si sono separati consensuale con sentenza del Tribunale Ordinario di Siena del 22.05.2024 alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Poggibonsi alla Via Torino nr. 36 è assegnata alla
Sig.ra alla quale resterà intestato il contratto di locazione con CP_1 liberazione del Sig. . La Sig.ra continuerà dunque ad Pt_1 CP_1 esercitarvi il proprio diritto di abitazione. Si dà atto che il Sig. ha già Pt_1 restituito le chiavi dell'appartamento e che al momento è ancora in ricerca di una nuova sistemazione stabile presso cui trasferire la residenza e si impegna a comunicare il nuovo indirizzo alla Sig.ra non appena avrà CP_1 sottoscritto il relativo contratto di locazione.
2 3. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno, da un lato, provvederà al proprio mantenimento e dall'altro, rinuncia ad ogni eventuale richiesta in tal senso.
4. Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici passati e di non avere niente a che reciprocamente pretendere e di avere inoltre già provveduto alla divisione dei loro beni”; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
04/10/2012 dai coniugi nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] a [...], atto trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune Qualiano (NA) dell'anno 2012 al n. 74, parte II serie A alle condizioni di cui al ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Qualiano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
3 Così deciso oggi in Siena, 28/03/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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