Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell'udienza del 24-12-2024, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato, in relazione al proc. n. 7399-2019
r.g.,la seguente
SENTENZA
TRA
c.f. , rapp. e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Pilato, domiciliato come in atti
- attrice -
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. rapp. e difeso _1 P.IVA_1 dall' avv. Assunta Partento, domiciliato come in atti
- convenuto -
Conclusioni : come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio ha per oggetto il risarcimento dei danni, patiti dall'odierna attrice, in conseguenza di un infortunio avvenuto, in data 14-01-2019 in alla CP_1
Via Marconi, in prossimità del civico n. 47 alle ore 17,45 circa.
Deduce, infatti, parte istante che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riportate, mentre transitava a piedi lungo il marciapiedi cotal strada , priva di illuminazione, rimaneva vittima di una rovinosa caduta causata da una buca ivi presente.
Tanto provocava, pertanto, alla parte attrice, rilevanti danni fisici, tali da renderne necessario il trasporto, presso il p.s. dell' Ospedale di Nola-Pollenatrocchia conseguendone l'azione risarcitoria proposta.
Parte attrice inoltrata regolare istanza di messa in mora e invito a negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro, in seguito, intraprendeva il presente giudizio.
Si costituiva il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_2 quanto infondata in fatto e in diritto e in subordine accertarsi la corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
In seguito, acquisita la documentazione, prodotta dalle parti in giudizio, disposta l'assunzione della prova orale, attraverso due testimoni richiesti da parte attrice e la successiva CT , la causa è stata rinviata al 24-12-2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito di tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso è possibile procedere ad esaminare la domanda incoata.
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, nella sua qualità di soggetto danneggiato dall'evento, come si evince dalla copiosa documentazione medica versata in atti.
Nonché la legittimazione passiva di parte convenuta (non oggetto di contestazione), in quanto il è custode dell'area ove è ubicato il tratto di strada interessato CP_1 dall'evento e risponde dei danni cagionati agli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(Cass. 19653/2004).
E' noto che , nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione dell'ente proprietario, ai sensi degli artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, comunali e provincial, deriva non solo da specifiche norme, tra le quali l'
14 C.d.s ma altresì dall'obbligo generale di custodia, con la conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051
c.c. in caso di omessa prevenzione.
Infatti, l' art. 14 C.d.S. (rubricato Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), prevede al riguardo che : Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta..”
Mentre l'art. 2051 c.c., com'è noto, afferma “ ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Ciò posto, va detto che, la domanda, inoltre, è sicuramente ammissibile in quando dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Come documentato da parte attorea, alcun riscontro ha avuto la richiesta di risarcimento danni, né tantomeno l'invito a negoziazione assistita, espletate.
Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile nei confronti della Pubblica Amministrazione in tutti i casi in cui l'ente proprietario abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26524/2020, altresì, statuisce:
”L'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Passando al caso in esame, va detto che, è stata versata in atti da parte attrice, tra l'altro, la seguente documentazione :
-verbale di pronto soccorso n. 2019002022 del 14-01-2019, nonché documentazione fotografica che riproduce i luoghi di causa.
Giova, all'uopo, richiamare le dichiarazioni testimoniali rese, all'udienza del 11-
01-2022 dal testimone il quale ha affermato . Testimone_1
“mentre mi accingevo ad uscire dal negozio di intimo mi sono accorto di una signora che cadeva a terra sul marciapiede su cui mi trovavo anche io;
posto che mi sono preoccupato di capire cosa le fosse accaduto, mi sono avvicinato credendo che si trattasse di un malore;
invero, ho potuto constatare la presenza di un manto asfaltato del marciapiede del tutto dissestato che si trovava proprio sul punto di caduta della malcapitata;
preciso che il piano di calpestio presentava un dislivello di almeno un paio di centimetri di profondità, tant'è che anche il sottoscritto stava perdendo
l'equilibrio; la donna era dolente al punto tale da ritenere opportuno chiamare i soccorsi, lamentandosi di un dolore alla schiena;
la mentovata era in compagnia di una persona che si qualificò quale figlio il quale declinò l'invito a chiamare i soccorsi e provvide a portare la stessa via presumibilmente al PS;
tanto accadeva di sera tra lr ore 17,00 e le 18,00…;
L'altro testimone, , figlio dell'attrice, escusso alla medesima Testimone_2 udienza, ha sostanzialmente confermato quanto affermato dall'altro testimone :
“parte attorea è mia madre;
ci trovavamo in , sul corso Marconi nei CP_1 pressi del supermercato “Piccolo”, eravamo in auto e percorrevamo la strada verso
Brusciano, allorchè ho parcheggiato l'auto che conducevo e , insieme a mia madre, mi accingevo ad attraversare la strada onde raggiungere il marciapiede di parte opposta, senonchè ho visto mia madre cadere a terra sul marciapiede ( a breve distanza da me)e mi sono affrettato per soccorrerla;
avvicinandomi vicino mia madre ho potuto constatare la presenza di una irregolarità del manto percorribile del marciapiedi;
non vi era alcuna delimitazione che segnalasse l'insidia posto che il fatto accadeva nella prima quindicina del mese di gennai dell'anno 2019, verso le ore 17,30-18,00; il luogo non risultava illuminato in tal guisa da poter prevedere con anticipo l'ostacolo; ho dovuto usare il faretto del cellulare per rendermi conto su cosa fosse inciampata mia madre”.
Appare chiaro che, le dichiarazioni dei testimoni, in uno con la documentazione versata in atti ( verbale di P.S. e foto raffiguranti il luogo dell'evento) confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia, che la signora Parte_1 sia caduta a causa della pavimentazione (marciapiedi) danneggiata(o) e quindi non omogenea(o) presente in quel punto di strada.
Lo stesso C.T.U., nella sua relazione afferma che, sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate .
Ciò posto, può ritenersi accertata, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio,
l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice.
L'Ente comunale, come riaffermato, non ha, fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sul marciapiedi.
E' evidente che il abbia avuto concretamente la possibilità di custodia e CP_1 vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi è un evidente stato di abbandono, in prossimità di un supermercato, ciononostante non ha tenuto una condotta idonea a mitigare l'insidia, sé non dopo il sinistro per cui è causa (come si può evincere dalla documentazione versata in atti). Allo stesso modo, si ritiene, che, nel caso di specie, non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Sicuramente, nel caso di specie non può ritenersi che la condotta della danneggiata fosse imprevedibile, la quale si è limitata a percorrere la strada, rovinando a terra,
a causa di un dislivello, dovuto alla rottura di un pezzo di detto tratto di strada.
Tanto in quanto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Ciò posto, va detto che, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idonea ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, qualora sussistente, la condotta negligente del danneggiato, ancorché non integrante il caso fortuito, può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia , ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c (operante ex . art 2056 c.c. anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che né sono derivate (ex.art. 1227.comma
1 .c.c.), sia nel senso di negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( ex art. 1227 comma 2 c.c.)
Nel caso di specie sussiste sicuramente un concorso di colpa della parte attrice- danneggiata, poiché è evidente che la stessa nel percorrere detta strada non ha adoperato la dovuta diligenza.
In quanto, l'insidia, seppur sussistente, era particolarmente evidente e non coperta da alcunché.
Infatti così come si può chiaramente notare, anche dalla documentazione fotografica versata in atti, l'insidia era visibile ed evitabile, con un certo grado di probabilità, qualora, parte attrice avesse tenuto una condotta più diligente. Né consegue che la condotta colposa del danneggiato, che si ritiene sussistente nella misura del 50%, ha concorso a cagionare l'evento e che, di conseguenza, il danno liquidato vada diminuito, ex art. 1227 c.c., del 50%
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini sopra indicati.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, va detto che, posti i quesiti e conferito il relativo incarico, il CT nominato, il dott. , ha Persona_1 redatto il richiesto elaborato.
Ciò posto, va detto che, l'elaborato peritale redatto, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Nella sua relazione, il consulente afferma, come detto, che sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate da parte attrice, lo stesso afferma nella sua consulenza
..” sussistente il nesso causale, che è da ritenersi in adeguato rapporto di casualità materiale per la modalità dell'evento lesivo e le lesioni riportate, essendo rispettati i criteri di cronologia, compatibilità, correlabilità e per l'adeguatezza qualitativa e
l'efficienza quantitativa nonché per la esclusione di altre cause.
Secondo la c.t.u. “dall'evento per cui è causa è derivato un danno biologico dell' 11
% (undici); da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 30; di inabilita temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 40; di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% giorni 30”;
Spese mediche, riscontrate dal consulente € 740,00.
Alcun riferimento viene fatto dal C.T.U., ad altre tipologie di danno.
Proprio in relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
Secondo la Suprema Corte: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019
n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione - con ordinanza n.
26805 del 12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte che né chiede la liquidazione.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano, né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante non sussistono circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Né tantomeno risulta, in alcun modo, provato il danno morale.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Riguardo al danno biologico, applicando le Tabelle di Milano da ultimo modificate, partendo dall'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 60) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 11 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.si riconoscendo all'attrice un danno biologico di € 21.191,00.
In relazione all' invalidità temporanea, così come riconosciuta dal c.t.u., applicando il valore medio di € 115,00 al giorno, si procedete alla seguente liquidazione.
Per i 30 giorni di invalidità temporanea totale (I.T.T.). si liquida un importo di
€ 3.450,00; per i 40 giorni di (I.T.P.) al 50% si liquida un importo di € 2.300,00; per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale (I.T.P.), al 25 % si liquida un importo di € 862,50. Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea,
l'ammontare dello stesso sarà di € 6.612,50.
Di conseguenza sommando, tale voci di danno, in uno con le spese mediche riconosciute dal C.T.U. (21.191,00€+ 6.612,50€ + 740,00€), né deriva un totale parziale di € 28.543,50.
Tale importo va ridotto del 50% in virtù del concorso di colpa dell'attore, come sopra motivato, l'importo complessivo finale riconosciuto all'attore, ammonta ad € 14.271,75.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, sé non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 14.271,75 da rivalutare, in base agli indici i.s.t.a.t., dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014
n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente
è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 7399-2019 del R.G., così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda attorea :
-dichiara la responsabilità del nella misura del 50% e _1
,allo stesso modo, la responsabilità dell'attrice nella misura del 50%, nell'evento per cui è causa.
- condanna il convenuto in persona del _1 sindaco p.t. al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
14.271,75 a cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
- condanna, altresì, il convenuto , in persona del _1 Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre € 786,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario.
- Pone definitivamente le spese di competenza del C.T.U a carico di parte convenuta liquidata in separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 18 04 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata