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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11863/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Michela MARCACCI e Claudia CATTANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio ad Alto Reno Terme (BO), Piazza Mons. Augusto Smeraldi n. 4 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato l'8 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Cervia (RA), il 21 maggio 2005. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. E' appena il caso di precisare che, non avendo i coniugi figli minorenni non occorre alcun reciproco consenso per il rilascio di passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18 giugno 1965 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Cervia, il 21 maggio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia al n. 14, parte 2, serie A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) prende atto che entrambi i coniugi si sono già trasferiti altrove risolvendo il contratto di locazione della casa coniugale nella quale convivevano, dividendo tra loro gli arredi che erano in comproprietà;
3) prende atto che i coniugi erano associati dello studio professionale PMI Network con sede in Castel di Casio (BO) Via Buferla n. 32 e chiuso il 23 gennaio 2024. Entrambi sono personalmente debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto di credito per debiti in carico del predetto studio Parte_3 professionale. Il marito riconoscendo di avere gestito ed esercitato in via autonoma ed esclusiva l'attività all'interno dello stesso si impegna a pagare tutti i debiti derivati e derivanti dall'esercizio di detta attività tra i quali in via esemplificativa, ma non esaustiva, i debiti verso l'Agenzia delle Entrate e (salvo quanto Parte_3 convenuto al successivo punto 4), manlevando e tenendo indenne la moglie da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse alla medesima pervenire da creditori dello studio professionale;
4) prende atto che i ricorrenti si impegnano, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad incaricare un'agenzia immobiliare di loro fiducia per procedere alla vendita dei terreni edificabili siti in Castel di Casio (BO), di cui sono comproprietari al 50% ciascuno, obbligandosi ad impiegare il prezzo che ricaveranno dalla vendita, detratte le spese che si renderanno eventualmente necessarie per il trasferimento dei beni immobili, per ridurre e/o estinguere il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dello studio professionale PMI Network. In particolare, la RA fermo quanto pattuito dai coniugi al precedente punto Pt_1
3) del presente ricorso, si rende disponibile e si impegna a destinare l'importo derivante pagina 2 di 3 dalla vendita della propria quota di proprietà del 50% dei suddetti terreni, detratte le eventuali spese necessarie al trasferimento dei beni, al pagamento dei debiti dello studio professionale PMI Network verso l'Agenzia delle Entrate. L'eventuale residuo di detti debiti così come tutte le altre posizioni debitorie dello PMI Controparte_1
Network, come pattuito al precedente punto 3), rimarranno a carico esclusivo del GN;
Pt_2
5) prende atto che le parti concordano di pagare al 50% ciascuno il debito in essere con l'istituto di credito , Filiale di Alto Reno Terme;
CP_2
6) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento l'una dall' altro;
7) prende atto che le parti danno atto che, ad eccezione di quanto pattuito ai punti 3), 4) e 5) della presente sentenza, dichiarano di avere risolto tra loro ogni e qualsiasi rapporto derivante dal loro matrimonio e dallo scioglimento della comunione dei beni. D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Michela MARCACCI e Claudia CATTANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio ad Alto Reno Terme (BO), Piazza Mons. Augusto Smeraldi n. 4 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato l'8 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Cervia (RA), il 21 maggio 2005. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. E' appena il caso di precisare che, non avendo i coniugi figli minorenni non occorre alcun reciproco consenso per il rilascio di passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18 giugno 1965 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Cervia, il 21 maggio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervia al n. 14, parte 2, serie A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto:
2) prende atto che entrambi i coniugi si sono già trasferiti altrove risolvendo il contratto di locazione della casa coniugale nella quale convivevano, dividendo tra loro gli arredi che erano in comproprietà;
3) prende atto che i coniugi erano associati dello studio professionale PMI Network con sede in Castel di Casio (BO) Via Buferla n. 32 e chiuso il 23 gennaio 2024. Entrambi sono personalmente debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'istituto di credito per debiti in carico del predetto studio Parte_3 professionale. Il marito riconoscendo di avere gestito ed esercitato in via autonoma ed esclusiva l'attività all'interno dello stesso si impegna a pagare tutti i debiti derivati e derivanti dall'esercizio di detta attività tra i quali in via esemplificativa, ma non esaustiva, i debiti verso l'Agenzia delle Entrate e (salvo quanto Parte_3 convenuto al successivo punto 4), manlevando e tenendo indenne la moglie da ogni e qualsiasi richiesta che dovesse alla medesima pervenire da creditori dello studio professionale;
4) prende atto che i ricorrenti si impegnano, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad incaricare un'agenzia immobiliare di loro fiducia per procedere alla vendita dei terreni edificabili siti in Castel di Casio (BO), di cui sono comproprietari al 50% ciascuno, obbligandosi ad impiegare il prezzo che ricaveranno dalla vendita, detratte le spese che si renderanno eventualmente necessarie per il trasferimento dei beni immobili, per ridurre e/o estinguere il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dello studio professionale PMI Network. In particolare, la RA fermo quanto pattuito dai coniugi al precedente punto Pt_1
3) del presente ricorso, si rende disponibile e si impegna a destinare l'importo derivante pagina 2 di 3 dalla vendita della propria quota di proprietà del 50% dei suddetti terreni, detratte le eventuali spese necessarie al trasferimento dei beni, al pagamento dei debiti dello studio professionale PMI Network verso l'Agenzia delle Entrate. L'eventuale residuo di detti debiti così come tutte le altre posizioni debitorie dello PMI Controparte_1
Network, come pattuito al precedente punto 3), rimarranno a carico esclusivo del GN;
Pt_2
5) prende atto che le parti concordano di pagare al 50% ciascuno il debito in essere con l'istituto di credito , Filiale di Alto Reno Terme;
CP_2
6) prende atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento l'una dall' altro;
7) prende atto che le parti danno atto che, ad eccezione di quanto pattuito ai punti 3), 4) e 5) della presente sentenza, dichiarano di avere risolto tra loro ogni e qualsiasi rapporto derivante dal loro matrimonio e dallo scioglimento della comunione dei beni. D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
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