Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott. Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1890/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Rimini (RN), via Plezzo, n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Lupo, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
(FC), via Giacomo Brodolini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. to Sanzio Gentili, elettivamente domiciliato presso il difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
B) dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito tra le parti, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bellaria – IG
NA (RN) il 26.06.2010, tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Bellaria – IG NA (RN), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
C) disporre la rimessione degli atti al Collegio, affinché proceda con la trasposizione in sentenza delle seguenti, concordate CONDIZIONI - la casa familiare sita in Borghi (FC), Via G. Brodolini n. 10, di proprietà esclusiva del signor Parte_1 viene assegnata alla signora la quale continuerà ad abitarla insieme al figlio sino CP_1 Per_1
a quando questi vi manterrà la propria residenza e vi abiterà; - il figlio minore viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre nell'attuale residenza familiare sita in Borghi (FC), Via G. Brodolini n. 10; - il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio dal sabato mattina (dall'uscita di scuola) alla domenica sera sino alle ore 20.00, a settimane alterne, nonché dal lunedì all'uscita di scuola fino al martedì mattina (con l'obbligo di riaccompagnarlo a scuola)
e dal mercoledì al giovedì mattina con gli stessi orari;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà altresì avere con sè il figlio: 7 (sette) giorni durante le vacanze di Natale;
3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali;
20 giorni – anche non consecutivi – durante le vacanze estive (giorni stabiliti di concerto con la madre, tenendo in considerazione gli impegni di lavoro di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze Natalizie e Pasquali, le parti coopereranno al fine di alternare di anno in anno il giorno di Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - il signor contribuirà al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio versando alla signora con decorrenza dal mese Per_1 CP_1 di aprile 2025 ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- le parti provvederanno, in ragione della quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate ed affrontate nell'interesse della prole secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Forlì; - a fronte della regolamentazione sopra convenuta, la signora beneficerà in via integrale dell'assegno unico e/o di qualsiasi ulteriore CP_1 beneficio previsto dallo Stato a tutela del nucleo familiare e della prole;
- il signor Parte_1 verserà altresì alla signora la somma di € 10.000,00, a saldo e stralcio di quella ad oggi CP_1
pagina 2 di 6 maturata e non corrisposta a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio minore , Per_1 entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente abbandono da parte della signora delle azioni CP_1 esecutive medio tempore eventualmente intraprese;
in mancanza di pagamento, anche solo in parte della somma sopra indicata nel termine pattuito, lo sconto praticato dovrà ritenersi abrogato e dovrà essere pagato l'intero importo di € 13.996,23 oltre a rivalutazione monetaria e al netto di quanto eventualmente già versato;
- con la corresponsione della predetta somma la signora dichiara di aver CP_1 integralmente soddisfatto ogni pretesa, ad oggi maturata, relativa al mantenimento del figlio minore
; - in ragione della piena indipendenza economica degli ex coniugi, le parti riconoscono e si Per_1 danno reciprocamente atto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore dell'uno o dell'altro, di un contributo al proprio mantenimento;
- i rispettivi legali delle parti rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247 in relazione alle spese del presente giudizio, integralmente compensate.''
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.08.2024 ha chiesto che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
BELLARIA - IGEA MARINA in data 26/06/2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2010, parte II, n 11 , SERIE A, essendo separati in forza di decreto di omologa del 29.01.2020, deducendo che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso alcuna forma di convivenza, di talchè sussistevano tutte le condizioni previste per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione dei coniugi, in data 30.12.2010, è nato il figlio . Per_1
In tale ricorso, il sig. chiedeva la conferma delle condizioni previste nell'accordo di separazione, Parte_1 con modifica del contributo al mantenimento per il figlio minore . In particolare, in sede di Per_1 separazione consensuale le parti avevano concordato che il signor avrebbe contribuito al Parte_1 mantenimento del figlio versando alla signora la somma di € 600,00. Il rispetto dell'impegno CP_1 assunto era reso possibile dal costante dall' apporto economico che i genitori del ricorrente gli garantivano.
Apporto che è andato diminuendo con il passare del tempo poiché i genitori del ricorrente sono anziani ed hanno redditi ed esigenze di vita incompatibili con un tale impegno economico. Pertanto, il ricorrente chiedeva di rideterminare il contributo in favore del figlio in euro 300,00.
pagina 3 di 6 Si costituiva la resistente con comparsa del 11.3.2025, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 10.4.2025 veniva espletato inutilmente il tentativo di conciliazione;
le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 1.4.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero del 6.9.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al
Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole: “A) dichiarare con ordinanza il mutamento del rito dell'incardinato giudizio da giudiziale a congiunto;
B) dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito tra le parti, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bellaria – IG NA (RN) il
26.06.2010, tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Bellaria – IG NA (RN), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
C) disporre la rimessione degli atti al Collegio, affinché proceda con la trasposizione in sentenza delle seguenti, concordate CONDIZIONI - la casa familiare sita in Borghi (FC), Via G. Brodolini n. 10, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata Parte_1 alla signora la quale continuerà ad abitarla insieme al figlio sino a quando questi CP_1 Per_1 vi manterrà la propria residenza e vi abiterà; - il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre nell'attuale residenza familiare sita in Borghi
(FC), Via G. Brodolini n. 10; - il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio dal sabato mattina
(dall'uscita di scuola) alla domenica sera sino alle ore 20.00, a settimane alterne, nonché dal lunedì all'uscita di scuola fino al martedì mattina (con l'obbligo di riaccompagnarlo a scuola) e dal mercoledì al giovedì mattina con gli stessi orari;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà altresì avere con sè il figlio: 7 (sette) giorni durante le vacanze di Natale;
3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali;
20 giorni – anche non consecutivi – durante le vacanze estive (giorni stabiliti di concerto con la madre, tenendo in considerazione gli impegni di lavoro di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze Natalizie e
Pasquali, le parti coopereranno al fine di alternare di anno in anno il giorno di Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - il signor contribuirà al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio versando alla signora con decorrenza dal mese di aprile 2025 Per_1 CP_1
pagina 4 di 6 ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- le parti provvederanno, in ragione della quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili documentate ed affrontate nell'interesse della prole secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Forlì; - a fronte della regolamentazione sopra convenuta, la signora beneficerà in via integrale dell'assegno unico e/o di qualsiasi ulteriore CP_1 beneficio previsto dallo Stato a tutela del nucleo familiare e della prole;
- il signor Parte_1 verserà altresì alla signora la somma di € 10.000,00, a saldo e stralcio di quella ad oggi CP_1 maturata e non corrisposta a titolo di contributo paterno al mantenimento del figlio minore , Per_1 entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente abbandono da parte della signora delle azioni CP_1 esecutive medio tempore eventualmente intraprese;
in mancanza di pagamento, anche solo in parte della somma sopra indicata nel termine pattuito, lo sconto praticato dovrà ritenersi abrogato e dovrà essere pagato l'intero importo di € 13.996,23 oltre a rivalutazione monetaria e al netto di quanto eventualmente già versato;
- con la corresponsione della predetta somma la signora dichiara di aver CP_1 integralmente soddisfatto ogni pretesa, ad oggi maturata, relativa al mantenimento del figlio minore
; - in ragione della piena indipendenza economica degli ex coniugi, le parti riconoscono e si Per_1 danno reciprocamente atto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore dell'uno o dell'altro, di un contributo al proprio mantenimento;
- i rispettivi legali delle parti rinunciano alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247 in relazione alle spese del presente giudizio, integralmente compensate”.
Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio concordatario in BELLARIA - IGEA MARINA in data 26/06/2010, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2010, parte II, n 11, SERIE A.
Dagli atti risulta inoltre che i coniugi, nel corso del procedimento di separazione consensuale, comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì il 20.1.2020 e furono da questi autorizzati a vivere separati, e che in data 29.1.2020 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett.
pagina 5 di 6 b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire, appunto, sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 1890/2024 RG promosso su ricorso di Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
con in BELLARIA - IGEA MARINA in data 26/06/2010, trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2010, parte II serie A n 11 ;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti
Cosi deciso in Forlì nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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