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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16874/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16874/2019 promossa da:
(cf ), nata ad [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA V. VENETO N. 97 TA, rappr. e dif. dall'Avv. BIANCA MARIA CINZIA
(cf giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del Ministro pro tempore, elett. dom. in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 TA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO
TA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento del 24.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.11.2019, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, il , in persona del Ministro pro-tempore, per ivi sentirlo condannare, Controparte_1
previa dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del contagio da HBV. A sostegno della domanda, esponeva di essere stata ricoverata, in data 06.12.1970, presso l'Ospedale di pagina 1 di 10 Biancavilla, a seguito di una metrorragia post partum , e che durante tale ricovero aveva subito diverse emotrasfusioni. Esponeva, inoltre, che in data 28.04.2015, veniva ricoverata presso l'Ospedale
di Catania per sottoporsi ad un intervento di sleeve gastrectomy più colecistomia. Controparte_2
Quindi, in data 29.07.2015, subiva un secondo intervento a causa di un adenocarcinoma endometrioide all'utero acuto, in tale periodo per la prima volta veniva diagnosticata una epatite cronica HBV.
Nell'ottobre del 2016, aveva inoltrato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge
210 del 1992 e che, con verbale notificato il 08.01.2018, la Commissione medica ospedaliera di
Messina aveva riconosciuto ed accertato il nesso causale tra la patologia epatica e le pregresse trasfusioni di sangue effettuate, riconoscendole l'indennizzo previsto. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona del Ministro pro tempore, per il Controparte_1
danno alla salute alla vita di relazione e morale arrecati a in conseguenza del Parte_1
contagio da HBV a seguito delle emotrasfusioni subite nel corso del 1970 e della colposa inosservanza del dovere istituzionale di sorveglianza e controllo sulle sacche di sangue infetto e destinate alle emotrasfusioni;
ritenere e dichiarare che il danno subito dalla è quantificabile in Pt_1
complessivi 126.091,42, di cui euro 88.367,00, pari a 25 punti percentuali a titolo di danno biologico o alla salute, euro 8.268,75 a titolo di danno esistenziale o alla vita di relazione determinata dal periodo di convalescenza e infine euro 29.455,67 a titolo di danno morale, come da quantificazione del danno effettuato dal dottor nella consulenza di parte;
conseguentemente condannare il Persona_1
della salute in persona del ministro in carica al pagamento della somma di euro 126.091,42, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno subito da Parte_1
per le motivazioni esposte in narrativa.
[...]
Si costituiva in giudizio il , eccependo, innanzitutto, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex L. 28/2010, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del risarcimento del danno. Nel merito, l'insussistenza del nesso di causalità
e di colpevolezza, nonché il quantum del risarcimento, eccependo la compensazione con l'indennizzo riconosciuto dalla Legge 210 del 1992. Sicchè, chiedeva: rigettare – in accoglimento della specifica eccezione preliminare di prescrizione formulata nella presente comparsa e/o nel merito – le domande giudiziali delle controparti, con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine, qualora venga dichiarata la soccombenza dell'Amministrazione, procedere all'esatta quantificazione dei danni patiti, secondo quanto sopra dedotto.
La causa veniva istruita documentalmente, con la prova per testi e con la espletata CTU medico-legale, ed assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento ex art. 127 ter cpc del
24.09.2024, veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 10 La domanda proposta da parte attrice è fondata per le considerazioni di seguito indicate.
In punto di diritto va osservato che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di Controparte_1
epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere CP_1
generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005). Più specificamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il
, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi CP_1
sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione
(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
Da ciò si deduce, altresì, che tale fattispecie non rientra tra quelle previste dall'art.5 del D.Lgs. 28/2010 in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, presupponendo l'esistenza di una prestazione medica o sanitaria.
Sicchè, l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto va rigettata. CP_1
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della responsabilità CP_1
aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Ciò posto, nel merito, appare pacifico che parte attrice è stata ricoverata presso l'Ospedale di
Biancavilla dal 06/12/1970 al 16/12/1970, a seguito di una metrorragia post partum, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, com'è scientificamente noto, le trasfusioni di sangue sono idonee a trasmette il virus in esame. Tra l'altro, non emerge dagli atti di causa che parte attrice sia stata esposta a rischi diversi di trasmissione della citata patologia.
Ed in effetti, i c.t.u. nominati hanno acclarato il nesso di causalità tra le predette trasfusioni e la malattia. Infatti, dalla relazione tecnica depositata, le cui conclusioni, peraltro, precise e puntuali su pagina 3 di 10 ogni argomento trattato, vanno pienamente condivise, si evince che: dall' esame della documentazione sanitaria, dagli esami specialistici prodotti agli atti e da quanto rilevato all'esame clinico si evince che la sig. ra è affetta da epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type, in pz Parte_1
emotrasfusa per metrorragie recidivanti. Coesistenza di grave obesità trattata con intervento chirurgico di sleeve gastrectomy. Colecistectomia. Esiti di exeresi di un carcinoma endometriale.
I c.t.u. hanno, inoltre, riscontrato la prima positività per HBsAg il 27.04.2015, in assenza di antecedenti accertamenti in grado di specificare la data della sieroconversione. All'infezione da HBV, la cui fase di acuzie è probabilmente trascorsa silente e misconosciuta in assenza di sintomatologia apprezzabile e/o di segni bioumorali rilevati, è conseguita un'epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type, decorrente in persistenza di segni virologici di attiva replicazione virale e viremia in circolo, stabilizzata nel tempo. Si configura, pertanto, il quadro ematologico, emato-chimico, immunologico e virologico di un' epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type. L'assetto e la costanza degli indicatori bioumorali della periziata, dei Markers HBV, dell' HBV-DNA, della diagnostica d' immagine epatica, confermano l' evidenza di un' epatite cronica lieve HBV-correlata.
Sicchè, concludevano affermando: secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che l'emotra-sfusione praticata il 07/12/1970, ha configurato un concreto fattore di rischio d'infezione da HBV e sia stata la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite B nei confronti di altri possibili fattori di rischio intercorsi tra il 1970 ed il 2015, non documentati in atti né riferiti in anamnesi. Alla fase di acuzie a decorso silente conseguiva un' epatite cronica HBV-correlata relapsing type, per la quale è molto improbabile prospettare una risoluzione clinica spontanea, in considerazione dell' attuale permanenza di chiari segni d' infettività e di attiva replicazione virale, contestuale ad assenza di apprezzabili alterazioni bioumorali. Il decorso silente della fase acuta di epatite virale non permette di quantificare con certezza l' eventuale periodo d' inabilità temporanea assoluta e parziale. Inoltre, accertavano chein ambito di responsabilità civile l' epatite virale cronica lieve HBV-correlata relapsing type, per la quale è molto improbabile prospettare una risoluzione clinica spontanea, configura un danno biologico permanente quantificabile nella misura del DIECI %.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo i c.t.u. risposto alle osservazioni di parte convenuta, affermando, in particolare, che, nel caso per cui è causa, è possibile escludere una probabile trasmissione d' infezione per via parenterale diretta con emoderivati, in quanto la periziata, esente da patologie emo-coagulative, non ha mai avuto valide motivazioni per praticarle. Non emergono in atti, altresì, riferimenti ad un' eventuale tossico- dipendenza della periziata, per cui può ritenersi improbabile un' eventuale trasmissione d' infezione per via parenterale diretta correlata alla tossico-dipendenza. Non sono documentate in atti concrete
pagina 4 di 10 esposizioni a fattori di rischio per infezioni da HBV, che avrebbero potuto configurare eventuali ipotetici contagi per via parenterale apparente od inapparente indiretta. Per quanto riguarda i donatori e le sacche di sangue la concreta probabilità statistica di trasmissione d' infezione da HBV era subordinata all' incidenza di falsi negativi nello screening dei donatori e delle relative sacche di sangue ed a donazioni praticate nel breve lasso di tempo del periodo “Finestra”, durante il quale i donatori potevano essere classificati apparentemente negativi. Sicchè, ribadivano, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che l'emotrasfusione praticata il 07/12/1970, ha configurato un concreto fattore di rischio d' infezione da HBV e sia stata la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite B nei confronti di altri possibili fattori di rischio intercorsi tra il 1970 ed il 2015, non documentati in atti né riferiti in anamnesi.
A conferma delle evidenze sopra richiamate, con Verbale n. 07 del 08.01.2018, in esito ad istanza del
25.10.2016, finalizzata ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 210/92, la Commissione medica di
Messina attestava la diagnosi di Epatopatia cronica HBV correlata (HbsAg ed HBV – DNA positività), in soggetto emotrasfuso, ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A allegata al DPR 834/1981, riconoscendo il nesso causale tra le trasfusioni ricevute dalla attrice e la patologia epatica virale di tipo
B. In relazione al verbale in oggetto si osserva che, in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del Controparte_1
contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, CP_3
in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni CP_1
individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso (Cass. Civ., n.15734/2018). CP_1
Ne deriva che deve essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni per cui è causa e la malattia contratta dall'attrice. Il riconoscimento del nesso di causalità, effettuato nei termini di cui sopra, risponde ai principi, pienamente condivisibili, fissati dalla Suprema Corte secondo cui la causalità civile “ordinaria” si attesta sul versante della probabilità relativa (o “variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
(”serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in pagina 5 di 10 definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass., Sez. Unite, 2008/577; Cass.,
2007/21619; Cass., Sez. Unite, 2008/581).
Con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che, in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle
"praesumptiones de praesumpto" (Cass. Civ., n.10190/2022, nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia). Sicchè, deve ritenersi che dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex L. 210/1992, e cioè il 25.10.2016, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, non essendo stato provato dal convenuto che l'attrice prima di quella data conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria CP_1
diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.
Sotto il profilo dell'imputabilità con riguardo all'infezione contratta e alle trasfusioni occorse, è appena il caso di rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza in capo al convenuto CP_1
<< dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi >> (Cass., Sez. Unite, 2008/581, punto 8.11). Secondo le citate Sezioni Unite, a cui si ritiene di doversi uniformare, << non sussistono tre eventi lesivi (contagio da HIV, HBC e HCV), come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B … sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge>>. CP_1
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, poiché risulta che parte attrice è stata ricoverata presso l'Ospedale di Biancavilla dal
06/12/1970 al 16/12/1970, a seguito di una metrorragia post partum, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione, deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60 -inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241;Cass., 20/7/1993, n. 8069; in giurisprudenza di merito cfr. Trib.Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n.
833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni 60 erano, infatti, esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20/4/2010, n. 9315; così, Cass. 29/8/2011 n. 17685). La
Suprema Corte ha confermato che la data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B è risalente ad epoca precedente all'anno 1978, anno in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite (n. 581/2008), in cui si sottolinea che si tratta di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (con la citata decisione n.
17865/2011, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del
[...]
per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto CP_1
eseguite nell'anno 1973).
Ciò posto, come sopra evidenziato, già all'epoca dei fatti ( nel caso in oggetto il 1970) incombeva sul il dovere (risultante dal complesso di norme sopra menzionate, come meglio Controparte_1
indicate e compiutamente elencate nella citata sentenza della S.C. n. 17685/2011, in particolare dalla L.
n. 296 del 1958 e, soprattutto, dalla L. n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21, e 22) di vigilare e di attivarsi per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati. Tuttavia, non risulta che, con riferimento alla fattispecie in esame, il abbia assolto correttamente tale dovere. Deve pertanto essere CP_1
affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello stesso, per aver omesso di adottare quelle cautele all'epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica.
Sicchè, alla luce del principio “del più probabile che non”, per come sopra evidenziato e tenuto conto degli esiti della c.t.u., il convenuto deve ritenersi responsabile del danno biologico sofferto CP_1
da parte attrice, riconosciuto dai ctu, nella misura del 10%, con esclusione di qualunque periodo d'inabilità temporanea assoluta o relativa, non essendo stata documentata, né accertata l' epoca dell'esordio e del decorso della primitiva epatite, a probabile decorso clinico silente e misconosciuto,
pagina 7 di 10 per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell' eventuale fase di acuzie, come evidenziato dai c.t.u., conclusioni pienamente condivise da questo G.I.
Il danno va dunque quantificato, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità).
Deve, altresì, rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il
Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di pagina 8 di 10 merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018). Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può ricavarsi presuntivamente in considerazione della particolare afflittività connessa al decorso della malattia ed alle sofferenze subite in relazione al peggioramento delle relative condizioni di vita, per come emerge dalla c.t.u., nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in relazione alla sofferenza derivante dal cambiamento delle proprie attività quotidiane.
Ciò posto, tenuto conto del danno biologico del 10%, e dell'età della all'atto dell'insorgenza Pt_1
della malattia, accertata in data 27.04.2015, esso è equitativamente da determinarsi, tenuto conto dei valori tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale da ultimo adottati dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, in vigore dal 05.03.2025, in euro € 22.843,85.
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo suindicato, vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino al mese di aprile 2015, data di diagnosi della malattia, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Sulle somme determinate non va operata nessuna decurtazione ex legge n. 210 del 1992, in difetto di prova del riconoscimento dell'indennizzo e del suo ammontare da parte del . E invero, “nel CP_1
giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia
pagina 9 di 10 determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne
l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. civ. n. 14932/2013, cfr., Tribunale di Palermo n. 3668/2017 pubbl. il
06/07/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n.
55/2014, decurtato di un terzo, liquidate in complessivi euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice con atto di citazione del 15.11.2019:
-Condanna il , in persona del , a pagare a Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
la somma di euro € 22.843,85, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice quantificate in euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come quantificate con separato decreto.
Così deciso in Catania il 02.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16874/2019 promossa da:
(cf ), nata ad [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
VIA V. VENETO N. 97 TA, rappr. e dif. dall'Avv. BIANCA MARIA CINZIA
(cf giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del Ministro pro tempore, elett. dom. in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 TA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO
TA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento del 24.09.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.11.2019, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, il , in persona del Ministro pro-tempore, per ivi sentirlo condannare, Controparte_1
previa dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del contagio da HBV. A sostegno della domanda, esponeva di essere stata ricoverata, in data 06.12.1970, presso l'Ospedale di pagina 1 di 10 Biancavilla, a seguito di una metrorragia post partum , e che durante tale ricovero aveva subito diverse emotrasfusioni. Esponeva, inoltre, che in data 28.04.2015, veniva ricoverata presso l'Ospedale
di Catania per sottoporsi ad un intervento di sleeve gastrectomy più colecistomia. Controparte_2
Quindi, in data 29.07.2015, subiva un secondo intervento a causa di un adenocarcinoma endometrioide all'utero acuto, in tale periodo per la prima volta veniva diagnosticata una epatite cronica HBV.
Nell'ottobre del 2016, aveva inoltrato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge
210 del 1992 e che, con verbale notificato il 08.01.2018, la Commissione medica ospedaliera di
Messina aveva riconosciuto ed accertato il nesso causale tra la patologia epatica e le pregresse trasfusioni di sangue effettuate, riconoscendole l'indennizzo previsto. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona del Ministro pro tempore, per il Controparte_1
danno alla salute alla vita di relazione e morale arrecati a in conseguenza del Parte_1
contagio da HBV a seguito delle emotrasfusioni subite nel corso del 1970 e della colposa inosservanza del dovere istituzionale di sorveglianza e controllo sulle sacche di sangue infetto e destinate alle emotrasfusioni;
ritenere e dichiarare che il danno subito dalla è quantificabile in Pt_1
complessivi 126.091,42, di cui euro 88.367,00, pari a 25 punti percentuali a titolo di danno biologico o alla salute, euro 8.268,75 a titolo di danno esistenziale o alla vita di relazione determinata dal periodo di convalescenza e infine euro 29.455,67 a titolo di danno morale, come da quantificazione del danno effettuato dal dottor nella consulenza di parte;
conseguentemente condannare il Persona_1
della salute in persona del ministro in carica al pagamento della somma di euro 126.091,42, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno subito da Parte_1
per le motivazioni esposte in narrativa.
[...]
Si costituiva in giudizio il , eccependo, innanzitutto, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex L. 28/2010, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del risarcimento del danno. Nel merito, l'insussistenza del nesso di causalità
e di colpevolezza, nonché il quantum del risarcimento, eccependo la compensazione con l'indennizzo riconosciuto dalla Legge 210 del 1992. Sicchè, chiedeva: rigettare – in accoglimento della specifica eccezione preliminare di prescrizione formulata nella presente comparsa e/o nel merito – le domande giudiziali delle controparti, con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine, qualora venga dichiarata la soccombenza dell'Amministrazione, procedere all'esatta quantificazione dei danni patiti, secondo quanto sopra dedotto.
La causa veniva istruita documentalmente, con la prova per testi e con la espletata CTU medico-legale, ed assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento ex art. 127 ter cpc del
24.09.2024, veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 2 di 10 La domanda proposta da parte attrice è fondata per le considerazioni di seguito indicate.
In punto di diritto va osservato che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di Controparte_1
epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere CP_1
generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005). Più specificamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il
, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi CP_1
sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione
(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
Da ciò si deduce, altresì, che tale fattispecie non rientra tra quelle previste dall'art.5 del D.Lgs. 28/2010 in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, presupponendo l'esistenza di una prestazione medica o sanitaria.
Sicchè, l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto va rigettata. CP_1
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della responsabilità CP_1
aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Ciò posto, nel merito, appare pacifico che parte attrice è stata ricoverata presso l'Ospedale di
Biancavilla dal 06/12/1970 al 16/12/1970, a seguito di una metrorragia post partum, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, com'è scientificamente noto, le trasfusioni di sangue sono idonee a trasmette il virus in esame. Tra l'altro, non emerge dagli atti di causa che parte attrice sia stata esposta a rischi diversi di trasmissione della citata patologia.
Ed in effetti, i c.t.u. nominati hanno acclarato il nesso di causalità tra le predette trasfusioni e la malattia. Infatti, dalla relazione tecnica depositata, le cui conclusioni, peraltro, precise e puntuali su pagina 3 di 10 ogni argomento trattato, vanno pienamente condivise, si evince che: dall' esame della documentazione sanitaria, dagli esami specialistici prodotti agli atti e da quanto rilevato all'esame clinico si evince che la sig. ra è affetta da epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type, in pz Parte_1
emotrasfusa per metrorragie recidivanti. Coesistenza di grave obesità trattata con intervento chirurgico di sleeve gastrectomy. Colecistectomia. Esiti di exeresi di un carcinoma endometriale.
I c.t.u. hanno, inoltre, riscontrato la prima positività per HBsAg il 27.04.2015, in assenza di antecedenti accertamenti in grado di specificare la data della sieroconversione. All'infezione da HBV, la cui fase di acuzie è probabilmente trascorsa silente e misconosciuta in assenza di sintomatologia apprezzabile e/o di segni bioumorali rilevati, è conseguita un'epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type, decorrente in persistenza di segni virologici di attiva replicazione virale e viremia in circolo, stabilizzata nel tempo. Si configura, pertanto, il quadro ematologico, emato-chimico, immunologico e virologico di un' epatite cronica lieve HBV-correlata, relapsing type. L'assetto e la costanza degli indicatori bioumorali della periziata, dei Markers HBV, dell' HBV-DNA, della diagnostica d' immagine epatica, confermano l' evidenza di un' epatite cronica lieve HBV-correlata.
Sicchè, concludevano affermando: secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che l'emotra-sfusione praticata il 07/12/1970, ha configurato un concreto fattore di rischio d'infezione da HBV e sia stata la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite B nei confronti di altri possibili fattori di rischio intercorsi tra il 1970 ed il 2015, non documentati in atti né riferiti in anamnesi. Alla fase di acuzie a decorso silente conseguiva un' epatite cronica HBV-correlata relapsing type, per la quale è molto improbabile prospettare una risoluzione clinica spontanea, in considerazione dell' attuale permanenza di chiari segni d' infettività e di attiva replicazione virale, contestuale ad assenza di apprezzabili alterazioni bioumorali. Il decorso silente della fase acuta di epatite virale non permette di quantificare con certezza l' eventuale periodo d' inabilità temporanea assoluta e parziale. Inoltre, accertavano chein ambito di responsabilità civile l' epatite virale cronica lieve HBV-correlata relapsing type, per la quale è molto improbabile prospettare una risoluzione clinica spontanea, configura un danno biologico permanente quantificabile nella misura del DIECI %.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo i c.t.u. risposto alle osservazioni di parte convenuta, affermando, in particolare, che, nel caso per cui è causa, è possibile escludere una probabile trasmissione d' infezione per via parenterale diretta con emoderivati, in quanto la periziata, esente da patologie emo-coagulative, non ha mai avuto valide motivazioni per praticarle. Non emergono in atti, altresì, riferimenti ad un' eventuale tossico- dipendenza della periziata, per cui può ritenersi improbabile un' eventuale trasmissione d' infezione per via parenterale diretta correlata alla tossico-dipendenza. Non sono documentate in atti concrete
pagina 4 di 10 esposizioni a fattori di rischio per infezioni da HBV, che avrebbero potuto configurare eventuali ipotetici contagi per via parenterale apparente od inapparente indiretta. Per quanto riguarda i donatori e le sacche di sangue la concreta probabilità statistica di trasmissione d' infezione da HBV era subordinata all' incidenza di falsi negativi nello screening dei donatori e delle relative sacche di sangue ed a donazioni praticate nel breve lasso di tempo del periodo “Finestra”, durante il quale i donatori potevano essere classificati apparentemente negativi. Sicchè, ribadivano, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che l'emotrasfusione praticata il 07/12/1970, ha configurato un concreto fattore di rischio d' infezione da HBV e sia stata la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite B nei confronti di altri possibili fattori di rischio intercorsi tra il 1970 ed il 2015, non documentati in atti né riferiti in anamnesi.
A conferma delle evidenze sopra richiamate, con Verbale n. 07 del 08.01.2018, in esito ad istanza del
25.10.2016, finalizzata ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 210/92, la Commissione medica di
Messina attestava la diagnosi di Epatopatia cronica HBV correlata (HbsAg ed HBV – DNA positività), in soggetto emotrasfuso, ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A allegata al DPR 834/1981, riconoscendo il nesso causale tra le trasfusioni ricevute dalla attrice e la patologia epatica virale di tipo
B. In relazione al verbale in oggetto si osserva che, in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del Controparte_1
contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, CP_3
in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni CP_1
individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso (Cass. Civ., n.15734/2018). CP_1
Ne deriva che deve essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni per cui è causa e la malattia contratta dall'attrice. Il riconoscimento del nesso di causalità, effettuato nei termini di cui sopra, risponde ai principi, pienamente condivisibili, fissati dalla Suprema Corte secondo cui la causalità civile “ordinaria” si attesta sul versante della probabilità relativa (o “variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
(”serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in pagina 5 di 10 definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass., Sez. Unite, 2008/577; Cass.,
2007/21619; Cass., Sez. Unite, 2008/581).
Con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che, in tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle
"praesumptiones de praesumpto" (Cass. Civ., n.10190/2022, nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia). Sicchè, deve ritenersi che dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex L. 210/1992, e cioè il 25.10.2016, non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, non essendo stato provato dal convenuto che l'attrice prima di quella data conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria CP_1
diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.
Sotto il profilo dell'imputabilità con riguardo all'infezione contratta e alle trasfusioni occorse, è appena il caso di rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza in capo al convenuto CP_1
<< dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi >> (Cass., Sez. Unite, 2008/581, punto 8.11). Secondo le citate Sezioni Unite, a cui si ritiene di doversi uniformare, << non sussistono tre eventi lesivi (contagio da HIV, HBC e HCV), come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B … sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge>>. CP_1
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, poiché risulta che parte attrice è stata ricoverata presso l'Ospedale di Biancavilla dal
06/12/1970 al 16/12/1970, a seguito di una metrorragia post partum, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione, deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60 -inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241;Cass., 20/7/1993, n. 8069; in giurisprudenza di merito cfr. Trib.Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n.
833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni 60 erano, infatti, esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20/4/2010, n. 9315; così, Cass. 29/8/2011 n. 17685). La
Suprema Corte ha confermato che la data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B è risalente ad epoca precedente all'anno 1978, anno in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite (n. 581/2008), in cui si sottolinea che si tratta di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (con la citata decisione n.
17865/2011, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del
[...]
per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto CP_1
eseguite nell'anno 1973).
Ciò posto, come sopra evidenziato, già all'epoca dei fatti ( nel caso in oggetto il 1970) incombeva sul il dovere (risultante dal complesso di norme sopra menzionate, come meglio Controparte_1
indicate e compiutamente elencate nella citata sentenza della S.C. n. 17685/2011, in particolare dalla L.
n. 296 del 1958 e, soprattutto, dalla L. n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21, e 22) di vigilare e di attivarsi per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati. Tuttavia, non risulta che, con riferimento alla fattispecie in esame, il abbia assolto correttamente tale dovere. Deve pertanto essere CP_1
affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello stesso, per aver omesso di adottare quelle cautele all'epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica.
Sicchè, alla luce del principio “del più probabile che non”, per come sopra evidenziato e tenuto conto degli esiti della c.t.u., il convenuto deve ritenersi responsabile del danno biologico sofferto CP_1
da parte attrice, riconosciuto dai ctu, nella misura del 10%, con esclusione di qualunque periodo d'inabilità temporanea assoluta o relativa, non essendo stata documentata, né accertata l' epoca dell'esordio e del decorso della primitiva epatite, a probabile decorso clinico silente e misconosciuto,
pagina 7 di 10 per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell' eventuale fase di acuzie, come evidenziato dai c.t.u., conclusioni pienamente condivise da questo G.I.
Il danno va dunque quantificato, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità).
Deve, altresì, rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il
Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di pagina 8 di 10 merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018). Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della incontestata tabella di indennizzo. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può ricavarsi presuntivamente in considerazione della particolare afflittività connessa al decorso della malattia ed alle sofferenze subite in relazione al peggioramento delle relative condizioni di vita, per come emerge dalla c.t.u., nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in relazione alla sofferenza derivante dal cambiamento delle proprie attività quotidiane.
Ciò posto, tenuto conto del danno biologico del 10%, e dell'età della all'atto dell'insorgenza Pt_1
della malattia, accertata in data 27.04.2015, esso è equitativamente da determinarsi, tenuto conto dei valori tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale da ultimo adottati dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, in vigore dal 05.03.2025, in euro € 22.843,85.
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo suindicato, vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino al mese di aprile 2015, data di diagnosi della malattia, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Sulle somme determinate non va operata nessuna decurtazione ex legge n. 210 del 1992, in difetto di prova del riconoscimento dell'indennizzo e del suo ammontare da parte del . E invero, “nel CP_1
giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente al Controparte_1 contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia
pagina 9 di 10 determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne
l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. civ. n. 14932/2013, cfr., Tribunale di Palermo n. 3668/2017 pubbl. il
06/07/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n.
55/2014, decurtato di un terzo, liquidate in complessivi euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice con atto di citazione del 15.11.2019:
-Condanna il , in persona del , a pagare a Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
la somma di euro € 22.843,85, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice quantificate in euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come quantificate con separato decreto.
Così deciso in Catania il 02.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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