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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da con proposta di Parte_1 piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 27.3.2025; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni dei creditori e Comune di Bari che si sono limitati ad Parte_2 Controparte_1 indicare importi dovuti parzialmente diversi rispetto a quelli indicati nel piano originario e tenuti in considerazione nel piano rettificato di cui alla predetta relazione del Gestore dell'OCC ex art. 70, co. 6, CCII;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII). Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
pagina1 di 4 Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico del ricorrente. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione rettificato proposto relazione del Gestore dell'OCC ex art. 70, co. 6, CCII risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il pagamento di € 280,00 mensili per 62 mesi, per complessivi € 17.203,16, secondo il seguente ordine:
pagina2 di 4 In relazione al cronoprogramma dei pagamenti, la somma mensile di € 280,00 dovrà essere dapprima accantonata fino al raggiungimento della somma dovuta al Gestore e pagata solo con l'avvenuta esecuzione del piano (cfr. art. 71 co. 4 CCII ), poi si procederà, in successione temporale, al pagamento dei due creditori privilegiati dividendo la rata mensile in proporzione tra i rispettivi crediti ed infine ciascuna delle rate successive verrà suddivisa in proporzione degli “importi a pagare” tra i creditori chirografari. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così esposto, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore OCC verrà comunque ripartita tra i creditori.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
. Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte pagina3 di 4 i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle eventualmente già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Bari il 09/05/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato vista la domanda depositata da con proposta di Parte_1 piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII;
visto il decreto di apertura emesso in data 27.3.2025; letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni dei creditori e Comune di Bari che si sono limitati ad Parte_2 Controparte_1 indicare importi dovuti parzialmente diversi rispetto a quelli indicati nel piano originario e tenuti in considerazione nel piano rettificato di cui alla predetta relazione del Gestore dell'OCC ex art. 70, co. 6, CCII;
esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII). Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.
pagina1 di 4 Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico del ricorrente. Tanto premesso, il piano di ristrutturazione rettificato proposto relazione del Gestore dell'OCC ex art. 70, co. 6, CCII risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il pagamento di € 280,00 mensili per 62 mesi, per complessivi € 17.203,16, secondo il seguente ordine:
pagina2 di 4 In relazione al cronoprogramma dei pagamenti, la somma mensile di € 280,00 dovrà essere dapprima accantonata fino al raggiungimento della somma dovuta al Gestore e pagata solo con l'avvenuta esecuzione del piano (cfr. art. 71 co. 4 CCII ), poi si procederà, in successione temporale, al pagamento dei due creditori privilegiati dividendo la rata mensile in proporzione tra i rispettivi crediti ed infine ciascuna delle rate successive verrà suddivisa in proporzione degli “importi a pagare” tra i creditori chirografari. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato nei termini suindicati e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC. Si precisa infine che, così esposto, il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura. Tuttavia, va precisato che così come previsto dall'art. 71 co. 4 CCI solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento. Nel caso in cui invece il piano non sarà integralmente e correttamente eseguito, fatti salvi ulteriori provvedimenti, la somma accantonata come compenso del gestore OCC verrà comunque ripartita tra i creditori.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
. Parte_1 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC; avverte pagina3 di 4 i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle eventualmente già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Bari il 09/05/2025.
Il Giudice Dott. Michele De Palma
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