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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLARI CARLO e dell'avv. BELLALBA VALENTINA
Attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL SECCO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. MAGGIOLO MARIO convenuto
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025: per l'attrice : “nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 [...] nei confronti di in relazione alla causazione del sinistro per cui è Controparte_2 Parte_1 causa per le ragioni in cui in atti;
- sempre nel merito, per l'effetto condannare la al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 600.951,43 ovvero della maggiore o Parte_1 minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi di legge dal dovuto al saldo;
- sempre nel merito, in via autonoma, per l'effetto, senza pregiudizio per ogni diritto ed eccezione riveniente dai rapporti sottesi a tali fatture, dichiarare l'intervenuta compensazione del minor credito reclamato dalla di cui alle fatture nn. 47, 55, 58, 63, 64, 65 del 2023 e 5, 13 del 2024 e/o di ogni altro CP_2
pagina 1 di 6 credito che, in denegata e non creduta ipotesi, dovesse essere accertato in favore della ditta CP_1 contro il maggior credito di per il quale si procede”; Parte_1 per il convenuto “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Voglia il Tribunale di CP_1
Livorno ogni contraria istanza rigettata, Respingere in quanto infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa la domanda attrice dichiarando che nulla è dovuto dalla alla CP_2 [...]
IN VIA RICONVENZIONALE - condannare la in persona del suo legale Parte_1 Parte_1 rappresentate pro-tempore a dare e pagare alla ditta la somma di euro 45.184,00 di cui alle CP_1 fatture 47-55-58-63- 64-65 del 2023 e 5-13 del 2024 non sussistendo i presupposti per operare la richiesta compensazione trattandosi da una parte di un credito certo liquido ed esigibile e dall'altro di un asserito credito assolutamente contestato nell'an e nel quantum - condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore a dare e pagare alla ditta la somma di CP_1 euro 15.485,00 euro di cui alla impegnativa 15.01.2024 (n progressivo n 151426 (si veda all 30) ove quest'ultima richiede "ordine per personale in assistenza a bordo della MV infinity per conto del cantiere di Marsiglia CNDM " in quanto credito risultante da documentazione scritta, liquido ed esigibile e non contestato;
-Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore dare e pagare alla ditta la somma, di euro 27.650,00 (quantificato alla data del CP_1
02.05.2024 ) dovuta per l'affitto di n 4 paranchi pneumatici con comando ad aria, di cui al preventivo del 18.01.2024 (si veda all 31) ove viene specificato il costo giornaliero del noleggio di euro 350,00 tenuto conto che tre dei 4 paranchi sono stati restituiti alla ditta in data 15.03.2024 ed 1 di essi è CP_1 ancora in uso alla . Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ivi comprese le spese di Pt_1 assistenza tecnica sino ad oggi sostenute pari ad euro 3423,02”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 9 aprile 2024, la società attrice citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno la ditta individuale deduceva che: CP_1 appaltava alla fine del 2021 alla dei lavori di Parte_2 Parte_1 riparazione del traghetto “Splendid”, tra cui la sostituzione di un giunto tipo Vulkan nel motogeneratore n.1 del traghetto;
appaltava, con gestione e rischio a carico dell'appaltatrice, alla ditta individuale Parte_1 di eseguire alcuni interventi nel traghetto “Splendid”, tra cui il montaggio del CP_1 predetto giunto;
l'opera appaltata veniva eseguita dalla ditta ra il 26 novembre 2021 ed il 13 CP_1 dicembre 2021;
pagina 2 di 6 agli inizi del gennaio 2022 la comunicava alla che il giunto Parte_2 Parte_1 si era rotto ed aveva conseguentemente danneggiato gli elementi rotanti e gli accessori e altre componenti della sala macchine del traghetto;
il personale della VULKAN, costruttrice del giunto, accertava che il giunto non era stato montato nel rispetto dalla prescritta procedura e per tale ragione si era rotto;
la sostituiva il giunto e riparava gli ulteriori componenti della sala macchine, che Parte_1 erano stati danneggiati;
in data 16 marzo 2023 redigeva la nota con cui indicava i costi a lei addebitati da Parte_1 per un importo complessivo di euro 589.257,07 e Parte_2 CP_1 sottoscriveva il documento autorizzando la fatturazione;
tale dichiarazione doveva essere interpretata come un'assunzione di responsabilità da parte di e conseguentemente la CP_1 [...] emetteva le fatture 144/2022 di euro 11.694,36 e la fattura 155/2022 di euro 589.257,07; Parte_1 la ditta richiedeva il pagamento della somma di euro 59.450,00 a titolo di corrispettivo per CP_1 altri appalti e la eccepiva in compensazione il maggior credito di euro Parte_1
600.951,43.
In conclusione, la domandava la condanna della ditta al pagamento Parte_1 CP_1 della somma di euro 600.951,43 a titolo di risarcimento del danno per i lavori appaltati e non eseguiti a regola d'arte e la dichiarazione di estinzione per compensazione del credito della ditta di CP_1 euro 59.450,00 portato dalle fatture nn. 47, 55, 58, 63, 64, 65 del 2023 e 5, 13 del 2024.
II. Con comparsa depositata in data 30 maggio 2024 si costituiva in giudizio la ditta individuale deduceva che: CP_1 non era vero che la ditta aveva preso in appalto i lavori indicati dalla CP_1 Parte_1 ma aveva distaccato due dipendenti presso la i quali avevano operato seguendo Parte_1 le direttive della stessa tale circostanza era dimostrata dalla impegnativa n. Parte_1
125.445 del 26/11/2021, con la quale richiedeva l'intervento della ditta per l'assistenza Pt_1 CP_1
a bordo della nave Splendid per lavori di meccanica;
la circostanza in esame era dimostrata anche dai documenti sulla descrizione dei lavori prot. N.73012 e n.73058 redatti dalla la Parte_1 quale descriveva le operazioni svolte sul giunto presso la propria officina;
la ditta convenuta non poteva essere chiamata al risarcimento del danno perché il personale della ditta ra stata diretta da CP_1 Parte_1 la ditta convenuta contestava e disconosceva di aver sottoscritto la proforma n. 35/2022 e comunque precisava di aver contestato anche la debenza degli importi portati dalle fatture 144/2022 e 155/2022; pagina 3 di 6 non aveva dimostrato di aver pagato un importo alla Parte_1 Parte_2 comunque l'unica fattura emessa dal VULKAN era quella del 1 marzo 2022 per l'importo di euro
233.267,07, di cui non vi era la prova del pagamento;
la somma richiesta da era Parte_1 del tutto sproporzionata e ingiustificata;
in via riconvenzionale la doveva essere condannata a pagare la somma di euro Parte_1
45.184,00, oltre all'importo di euro 15.485,00 per i lavori eseguiti dalla ditta in CP_1 adempimento della impegnativa di acquisto del 15.01.2024 e all'importo di euro 27.650,00 per Pt_1
l'affitto di 4 paranchi pneumatici con comando ad aria, cui al preventivo del 18 gennaio 2024.
In conclusione, la ditta chiedeva il rigetto della domanda attrice e domandava la condanna CP_1 della a pagare la somma di euro 88.319,00. Parte_1
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prove documentali offerte dalle parti dimostrano che il contratto intercorso tra Parte_1
e ditta eve qualificarsi come contratto di opera ai sensi dell'art. 2222 cc. CP_1
A tale conclusione si giunge dalla confessione stragiudiziale resa al terzo ai sensi dell'art. 2735 cc resa da con la denuncia del sinistro alla propria assicurazione , dove si CP_1 CP_4 legge: “il sinistro è avvenuto nel periodo dal 26/11/2021 al 13/12/2021, questa impresa svolgeva lavori di meccanica per sostituzione di un giunto tipo Vulkan del motogeneratore n.1 per conto del committente con sede a La Spezia Via delle Pianazze 150A”. Parte_1
Fatta questa premessa, a pagina 8 della comparsa la convenuta ditta ha espressamente CP_1 contestato che la abbia pagato alcunché alla titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per la rottura del giunto del traghetto, sui cui era intervenuta l'opera della ditta
“manca assolutamente in atti la prova di quanto pagato da a NVG a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno”.
Sul punto la ha dedotto di essere intervenuta per sostituire il giunto e per riparare Parte_1 le ulteriori componenti della sala macchine andati distrutti a causa dell'evento.
Ai fini della prova del danno patrimoniale la produce: Pt_1 Parte_1 il documento commessa 5213410 (doc. n.13), con il quale la società attrice attestava di smontato il giunto VULKAN e il documento veniva siglato da Parte_2 il documento n.14 attestante il costo di euro 6.966,35 per spese inerenti l'ispezione e lo smontaggio del giunto;
pagina 4 di 6 il documento n.15 denominato commessa 5213411, con il quale la società attrice attestava il ripristino del motore e la relativa prova e il documento veniva siglato da Parte_2 il documento n.16 attestante il costo di euro 54.879,25 per le spese inerenti il rispristino del giunto dopo l'avaria.
Risulta, quindi, dimostrato che ha sostenuto il costo di euro 61.845,60 per Parte_1 riparare il giunto e ha quindi diritto al risarcimento del danno per i vizi dell'opera nella stessa misura, non avendo la ditta seguito la riparazione del giunto a regola d'arte. CP_1
La somma di euro 61.845,60 viene maggiorata a decorrere dal 22/11/2022, data in cui è stato sostenuto l'ultimo costo indicato sul documento n.16, della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e degli interessi nella misura dettata dall'art. 1284 I comma cc dal 22/11/2022 e nella misura dettata dall'art. 1284 IV comma cc dal 9 aprile 2024 alla data della sentenza fino alla somma di euro
76.168,56.
Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale della ditta il credito di euro 45.184,00, CP_1 portato dalle fatture nn. 55,58, 63, 64, 65 del 2023 e n. 13 del 2024, è riconosciuto avendo la
[...] chiesto la compensazione con il controcredito risarcitorio. Parte_1
In relazione agli altri due crediti di euro 15.485,00 e di euro 27.650,00, la si è Parte_1 limitata ad affermare che il pagamento non sarebbe dovuto perché la ditta non avrebbe CP_1 emesso la fattura.
La difesa è infondata in diritto perché l'obbligazione di pagare il corrispettivo del contratto d'opera non
è subordinato all'emissione della fattura da parte dell'esecutore dell'opera, ma è subordinato unicamente alla prova dell'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, la non ha contestato né la sussistenza del contratto né Parte_1
l'esecuzione dell'opera con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento del corrispettivo, indicato nelle somme di euro 15.485,00 e di euro 27.650,00.
Procedendo alla compensazione tra i crediti, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 cc, così come richiesto dalla società attrice, il credito di di euro 76.168,56 si estingue per Parte_1 compensazione e conseguentemente residua il credito di i euro 12.150,44. CP_1
Per l'effetto la deve essere condannata a pagare alla ditta la Parte_1 CP_1 somma di euro 12.150,44.
Non viene emessa la sentenza di condanna al pagamento degli interessi per difetto di domanda.
pagina 5 di 6 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_3
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_3 provvede: condanna a pagare alla ditta a somma di euro 12.150,44; Parte_1 CP_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_3 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLARI CARLO e dell'avv. BELLALBA VALENTINA
Attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL SECCO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. MAGGIOLO MARIO convenuto
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025: per l'attrice : “nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1 [...] nei confronti di in relazione alla causazione del sinistro per cui è Controparte_2 Parte_1 causa per le ragioni in cui in atti;
- sempre nel merito, per l'effetto condannare la al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 600.951,43 ovvero della maggiore o Parte_1 minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi di legge dal dovuto al saldo;
- sempre nel merito, in via autonoma, per l'effetto, senza pregiudizio per ogni diritto ed eccezione riveniente dai rapporti sottesi a tali fatture, dichiarare l'intervenuta compensazione del minor credito reclamato dalla di cui alle fatture nn. 47, 55, 58, 63, 64, 65 del 2023 e 5, 13 del 2024 e/o di ogni altro CP_2
pagina 1 di 6 credito che, in denegata e non creduta ipotesi, dovesse essere accertato in favore della ditta CP_1 contro il maggior credito di per il quale si procede”; Parte_1 per il convenuto “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Voglia il Tribunale di CP_1
Livorno ogni contraria istanza rigettata, Respingere in quanto infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa la domanda attrice dichiarando che nulla è dovuto dalla alla CP_2 [...]
IN VIA RICONVENZIONALE - condannare la in persona del suo legale Parte_1 Parte_1 rappresentate pro-tempore a dare e pagare alla ditta la somma di euro 45.184,00 di cui alle CP_1 fatture 47-55-58-63- 64-65 del 2023 e 5-13 del 2024 non sussistendo i presupposti per operare la richiesta compensazione trattandosi da una parte di un credito certo liquido ed esigibile e dall'altro di un asserito credito assolutamente contestato nell'an e nel quantum - condannare la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore a dare e pagare alla ditta la somma di CP_1 euro 15.485,00 euro di cui alla impegnativa 15.01.2024 (n progressivo n 151426 (si veda all 30) ove quest'ultima richiede "ordine per personale in assistenza a bordo della MV infinity per conto del cantiere di Marsiglia CNDM " in quanto credito risultante da documentazione scritta, liquido ed esigibile e non contestato;
-Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore dare e pagare alla ditta la somma, di euro 27.650,00 (quantificato alla data del CP_1
02.05.2024 ) dovuta per l'affitto di n 4 paranchi pneumatici con comando ad aria, di cui al preventivo del 18.01.2024 (si veda all 31) ove viene specificato il costo giornaliero del noleggio di euro 350,00 tenuto conto che tre dei 4 paranchi sono stati restituiti alla ditta in data 15.03.2024 ed 1 di essi è CP_1 ancora in uso alla . Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ivi comprese le spese di Pt_1 assistenza tecnica sino ad oggi sostenute pari ad euro 3423,02”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 9 aprile 2024, la società attrice citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno la ditta individuale deduceva che: CP_1 appaltava alla fine del 2021 alla dei lavori di Parte_2 Parte_1 riparazione del traghetto “Splendid”, tra cui la sostituzione di un giunto tipo Vulkan nel motogeneratore n.1 del traghetto;
appaltava, con gestione e rischio a carico dell'appaltatrice, alla ditta individuale Parte_1 di eseguire alcuni interventi nel traghetto “Splendid”, tra cui il montaggio del CP_1 predetto giunto;
l'opera appaltata veniva eseguita dalla ditta ra il 26 novembre 2021 ed il 13 CP_1 dicembre 2021;
pagina 2 di 6 agli inizi del gennaio 2022 la comunicava alla che il giunto Parte_2 Parte_1 si era rotto ed aveva conseguentemente danneggiato gli elementi rotanti e gli accessori e altre componenti della sala macchine del traghetto;
il personale della VULKAN, costruttrice del giunto, accertava che il giunto non era stato montato nel rispetto dalla prescritta procedura e per tale ragione si era rotto;
la sostituiva il giunto e riparava gli ulteriori componenti della sala macchine, che Parte_1 erano stati danneggiati;
in data 16 marzo 2023 redigeva la nota con cui indicava i costi a lei addebitati da Parte_1 per un importo complessivo di euro 589.257,07 e Parte_2 CP_1 sottoscriveva il documento autorizzando la fatturazione;
tale dichiarazione doveva essere interpretata come un'assunzione di responsabilità da parte di e conseguentemente la CP_1 [...] emetteva le fatture 144/2022 di euro 11.694,36 e la fattura 155/2022 di euro 589.257,07; Parte_1 la ditta richiedeva il pagamento della somma di euro 59.450,00 a titolo di corrispettivo per CP_1 altri appalti e la eccepiva in compensazione il maggior credito di euro Parte_1
600.951,43.
In conclusione, la domandava la condanna della ditta al pagamento Parte_1 CP_1 della somma di euro 600.951,43 a titolo di risarcimento del danno per i lavori appaltati e non eseguiti a regola d'arte e la dichiarazione di estinzione per compensazione del credito della ditta di CP_1 euro 59.450,00 portato dalle fatture nn. 47, 55, 58, 63, 64, 65 del 2023 e 5, 13 del 2024.
II. Con comparsa depositata in data 30 maggio 2024 si costituiva in giudizio la ditta individuale deduceva che: CP_1 non era vero che la ditta aveva preso in appalto i lavori indicati dalla CP_1 Parte_1 ma aveva distaccato due dipendenti presso la i quali avevano operato seguendo Parte_1 le direttive della stessa tale circostanza era dimostrata dalla impegnativa n. Parte_1
125.445 del 26/11/2021, con la quale richiedeva l'intervento della ditta per l'assistenza Pt_1 CP_1
a bordo della nave Splendid per lavori di meccanica;
la circostanza in esame era dimostrata anche dai documenti sulla descrizione dei lavori prot. N.73012 e n.73058 redatti dalla la Parte_1 quale descriveva le operazioni svolte sul giunto presso la propria officina;
la ditta convenuta non poteva essere chiamata al risarcimento del danno perché il personale della ditta ra stata diretta da CP_1 Parte_1 la ditta convenuta contestava e disconosceva di aver sottoscritto la proforma n. 35/2022 e comunque precisava di aver contestato anche la debenza degli importi portati dalle fatture 144/2022 e 155/2022; pagina 3 di 6 non aveva dimostrato di aver pagato un importo alla Parte_1 Parte_2 comunque l'unica fattura emessa dal VULKAN era quella del 1 marzo 2022 per l'importo di euro
233.267,07, di cui non vi era la prova del pagamento;
la somma richiesta da era Parte_1 del tutto sproporzionata e ingiustificata;
in via riconvenzionale la doveva essere condannata a pagare la somma di euro Parte_1
45.184,00, oltre all'importo di euro 15.485,00 per i lavori eseguiti dalla ditta in CP_1 adempimento della impegnativa di acquisto del 15.01.2024 e all'importo di euro 27.650,00 per Pt_1
l'affitto di 4 paranchi pneumatici con comando ad aria, cui al preventivo del 18 gennaio 2024.
In conclusione, la ditta chiedeva il rigetto della domanda attrice e domandava la condanna CP_1 della a pagare la somma di euro 88.319,00. Parte_1
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prove documentali offerte dalle parti dimostrano che il contratto intercorso tra Parte_1
e ditta eve qualificarsi come contratto di opera ai sensi dell'art. 2222 cc. CP_1
A tale conclusione si giunge dalla confessione stragiudiziale resa al terzo ai sensi dell'art. 2735 cc resa da con la denuncia del sinistro alla propria assicurazione , dove si CP_1 CP_4 legge: “il sinistro è avvenuto nel periodo dal 26/11/2021 al 13/12/2021, questa impresa svolgeva lavori di meccanica per sostituzione di un giunto tipo Vulkan del motogeneratore n.1 per conto del committente con sede a La Spezia Via delle Pianazze 150A”. Parte_1
Fatta questa premessa, a pagina 8 della comparsa la convenuta ditta ha espressamente CP_1 contestato che la abbia pagato alcunché alla titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento del danno per la rottura del giunto del traghetto, sui cui era intervenuta l'opera della ditta
“manca assolutamente in atti la prova di quanto pagato da a NVG a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno”.
Sul punto la ha dedotto di essere intervenuta per sostituire il giunto e per riparare Parte_1 le ulteriori componenti della sala macchine andati distrutti a causa dell'evento.
Ai fini della prova del danno patrimoniale la produce: Pt_1 Parte_1 il documento commessa 5213410 (doc. n.13), con il quale la società attrice attestava di smontato il giunto VULKAN e il documento veniva siglato da Parte_2 il documento n.14 attestante il costo di euro 6.966,35 per spese inerenti l'ispezione e lo smontaggio del giunto;
pagina 4 di 6 il documento n.15 denominato commessa 5213411, con il quale la società attrice attestava il ripristino del motore e la relativa prova e il documento veniva siglato da Parte_2 il documento n.16 attestante il costo di euro 54.879,25 per le spese inerenti il rispristino del giunto dopo l'avaria.
Risulta, quindi, dimostrato che ha sostenuto il costo di euro 61.845,60 per Parte_1 riparare il giunto e ha quindi diritto al risarcimento del danno per i vizi dell'opera nella stessa misura, non avendo la ditta seguito la riparazione del giunto a regola d'arte. CP_1
La somma di euro 61.845,60 viene maggiorata a decorrere dal 22/11/2022, data in cui è stato sostenuto l'ultimo costo indicato sul documento n.16, della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e degli interessi nella misura dettata dall'art. 1284 I comma cc dal 22/11/2022 e nella misura dettata dall'art. 1284 IV comma cc dal 9 aprile 2024 alla data della sentenza fino alla somma di euro
76.168,56.
Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale della ditta il credito di euro 45.184,00, CP_1 portato dalle fatture nn. 55,58, 63, 64, 65 del 2023 e n. 13 del 2024, è riconosciuto avendo la
[...] chiesto la compensazione con il controcredito risarcitorio. Parte_1
In relazione agli altri due crediti di euro 15.485,00 e di euro 27.650,00, la si è Parte_1 limitata ad affermare che il pagamento non sarebbe dovuto perché la ditta non avrebbe CP_1 emesso la fattura.
La difesa è infondata in diritto perché l'obbligazione di pagare il corrispettivo del contratto d'opera non
è subordinato all'emissione della fattura da parte dell'esecutore dell'opera, ma è subordinato unicamente alla prova dell'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, la non ha contestato né la sussistenza del contratto né Parte_1
l'esecuzione dell'opera con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento del corrispettivo, indicato nelle somme di euro 15.485,00 e di euro 27.650,00.
Procedendo alla compensazione tra i crediti, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 cc, così come richiesto dalla società attrice, il credito di di euro 76.168,56 si estingue per Parte_1 compensazione e conseguentemente residua il credito di i euro 12.150,44. CP_1
Per l'effetto la deve essere condannata a pagare alla ditta la Parte_1 CP_1 somma di euro 12.150,44.
Non viene emessa la sentenza di condanna al pagamento degli interessi per difetto di domanda.
pagina 5 di 6 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1 spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_3
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_3 provvede: condanna a pagare alla ditta a somma di euro 12.150,44; Parte_1 CP_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_3 la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6