Art. 2.
L'area di cui sopra, ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a trenta anni, ad attivita' educative, assistenziali e religiose.
L'area di cui sopra, ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a trenta anni, ad attivita' educative, assistenziali e religiose.