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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3975/2013
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione il Collegio pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 19 settembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
1) dr. Andrea Luce - Presidente
2) dr. Gustavo Danise - Giudice estensore
3) dr. Giuseppe Barbato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 3975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno
2013, al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 2509/2017 Ruolo Generale, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/09/2025 vertente
TRA
, C.F. , , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Currò CP_1 C.F._3 presso cui domiciliano come da procura alle liti in atti;
- Attori -
E
, C.F. in persona del suo Amministratore di E_ C.F._4 sostegno, , C.F. giusta nomina n. 5920/2019 emessa dal Controparte_3 C.F._5
Tribunale di Salerno il 16.09.2019 nel procedimento di volontaria giurisdizione con RG 1041/2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Leo presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- convenuto -
Avv. , C.F. , rappresentata e difesa da sé stessa e Controparte_4 C.F._6 dall'Avv. Giovanni Carleo presso cui domicilia come da procura in atti;
pagina 1 di 8 - Convenuta -
NONCHE'
, C.F. , C.F. Controparte_5 C.F._7 CP_6
, , C.F. e C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Gallo presso cui
[...] C.F._10 domicilia come da procura alle liti in calce;
- Interventori -
OGGETTO: accertamento falsità da testamento olografo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.05.2013, in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e conveniva in Parte_2 CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, e al fine di accertare, ritenere e CP_2 Controparte_4 dichiarare la falsità del testamento olografo a firma di datato 24.12.2011, depositato in Persona_1 data 20.03.2012, e per l'effetto, dichiararlo nullo con tutte le conseguenze di legge.
A sostegno della propria domanda, l'attore produceva una relazione di consulenza grafica del Prof.
, che concludeva per la non autenticità del testamento. L'attore agiva nella qualità di Persona_2 erede della defunta figlia del Prof. affinché, venendo meno la Persona_3 Persona_1 disposizione testamentaria del 24.12.2011, la successione vedesse quale unica erede proprio
[...]
Persona_3
si costituiva in giudizio il 19.11.2013 e l'Avv. si E_ Controparte_4 costituiva tardivamente all'udienza del 26.11.2014 chiedendo il rigetto della citazione. I convenuti sostenevano l'autenticità e la validità del testamento del 2011 deducendo che il testamento impugnato era già stato oggetto di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP RG 1465/2013), nel quale il CTU, Dott.
, aveva accertato che il testamento del 2011 era olografo, quindi scritto dal de cuius Persona_4 [...]
Persona_1
In via preliminare, i convenuti eccepivano: Persona_1
− nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto (editio actionis) e violazione dell'art. 163
n. 3 e 4 c.p.c.;
− difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dell'attore e dei suoi figli, Pt_1 sostenendo che l'azione era volta ad ottenere la nullità di un testamento a loro favorevole e che l'eliminazione del testamento del 2011 avrebbe portato all'efficacia di un testamento precedente (del
2009) che non li nominava eredi universali;
pagina 2 di 8 − violazione dell'art. 590 c.c., affermando che , avendo accettato l'eredità con beneficio Pt_1
d'inventario il 20.03.2013, aveva volontariamente eseguito il testamento del 2011, precludendogli l'azione di nullità;
− l'improcedibilità e l'inammissibilità della querela di falso per un testamento olografo, suggerendo l'azione di accertamento negativo di provenienza della scrittura privata.
Con atto d'intervento, nella qualità di legatari, , , Controparte_5 CP_6 CP_7
e si costituivano in giudizio a sostegno delle ragioni attoree e aderivano alle
[...] Controparte_8 conclusioni rassegnate dagli attori. Essi deducevano di avere legittimazione attiva in quanto destinatari di disposizioni testamentarie contenute in un testamento olografo precedente, redatto dal de cuius e pubblicato il 24.02.2012 dal Notaio Con ricorso del 26.01.2016, che avviava il Persona_5 procedimento n. 3975-1/2013 R.G., i suddetti interventori richiedevano il sequestro giudiziario di vari beni mobili e immobili appartenuti al Prof. e alla sua defunta moglie . Tale Persona_1 Parte_3 ricorso per sequestro giudiziario veniva tuttavia rigettato con ordinanza del 01.06.21.
In data 14.03.2017, e proponevano un'ulteriore azione (Proc. n. Controparte_5 CP_6
2509/2017 R.G.) dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della falsità e la dichiarazione di nullità del medesimo testamento olografo del 24.12.2011, nonché l'annullamento della successiva donazione effettuata dal in favore della in data 22.05.2013. E_ Controparte_4
Più in dettaglio, deducevano di aver pubblicato in data 24 febbraio 2012 il testamento olografo redatto in data 19.06.2009 dal de cuius che li nominava legatari di un terreno agricolo e Persona_1 della relativa casa colonica e cantina di pertinenza;
che successivamente, e Controparte_4
- tra loro padre e figlia, rispettivamente nipote e fratello del de cuius - richiedevano la E_ pubblicazione del testamento olografo del Sig. del 24.12.2011 con cui venivano designati Persona_1 eredi;
che successivamente con atto notarile del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), donava a sua volta alla figlia la piena proprietà della casa colonica sita in E_ CP_4
Salerno alla Via Carosello 84-loc. (individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. CP_9
1056) nonché la piena proprietà della vicina abitazione, anch'essa sita in Salerno alla Via Carosello
(individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 246, sub 2) e del locale cantina (individuato nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 247), assumendo di essere titolare di tali beni in forza del citato testamento olografo del 24.12.2011. Per l'effetto gli attori concludevano per la declaratoria di nullità di questa donazione, perché una parte dei beni con essa ceduti è stata acquistata dal donante in forza del testamento olografo del 24.12.2011 che di assumeva apocrifo.
Con provvedimento dell'11.07.2018, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n.
2509/2017 R.G. – introdotto dai e per la nullità della donazione Controparte_5 CP_6
pagina 3 di 8 effettuata d in favore di (fondata sulla nullità del testamento del E_ Controparte_4
2011) – al presente giudizio n. 3975/2013 R.G.
I convenuti si opponevano a tale riunione, ritenendola irregolare e finalizzata a eludere Persona_1 le preclusioni processuali per l'introduzione di nuove domande e documentazione tardiva (inclusa la perizia ). Per_6
Successivamente alla riunione, il Giudice assegnava termini per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare l'autenticità del testamento del 24 dicembre 2011, nominando quale consulente la dott.ssa . Persona_7
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha reso superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il Tribunale dichiarava la causa matura per la precisazione delle conclusioni. Dopo la riassegnazione del procedimento ad altro giudicante, si rimettevano le parti all'udienza collegiale del
15.11.2024 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali.
All'esito della predetta udienza, il Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento per sopravvenuta incapacità processuale del convenuto , sottoposto alla misura E_ dell'amministrazione di sostegno con decreto del Tribunale di Salerno del 16.09.2019.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 02.12.2024, gli interventori
, , e chiedevano la prosecuzione Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 del giudizio, a seguito della quale il Tribunale fissava l'udienza del 18.04.2025.
Nelle more, ed già rappresentati in giudizio dal padre, si costituivano Parte_2 CP_1 personalmente, essendo nel frattempo divenuti maggiorenni.
All'udienza del 18 aprile 2025, il Tribunale fissava l'udienza del 19.09.2025 ex art. 281-sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare, il Tribunale ritiene infondate le eccezioni di rito sollevate dai convenuti.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e presunta violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. vanno rigettate, atteso che l'atto descrive in modo circostanziato fatti e riferimenti normativi, individuando chiaramente petitum e causa petendi, e la partecipazione dei convenuti al contraddittorio conferma la piena percezione della domanda (Cass., SS.UU., n. 11308/2005;
Cass., Sez. III, n. 2149/2017).
Devono parimenti essere disattese le eccezioni di difetto di legittimazione e di carenza di interesse ad agire. Invero, agisce iure hereditatis quale erede della moglie la Parte_1 Persona_3 quale, ove fosse accertata la nullità del testamento del 2011, assumerebbe la qualità di unica erede legittima del de cuius. Quanto alle interventrici volontarie e , esse risultano Controparte_7 Controparte_8 pagina 4 di 8 titolari di un interesse, ancorché mediato, idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio, posto che, in caso di annullamento del testamento impugnato, verrebbero a conseguire la qualità di legatari in forza della scheda testamentaria del 2009.
Il Tribunale ritiene infondato anche il rilievo secondo cui l'accettazione beneficiata del 20 marzo
2013 costituirebbe conferma o esecuzione del testamento del 2011 ai sensi dell'art. 590 c.c., atteso che l'atto riguardava esclusivamente l'eredità di ed aveva natura strumentale per ottenere Persona_3
l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla querela di falso. L'art. 590 c.c. presuppone un atto proveniente dal de cuius e non trova applicazione in caso di sottoscrizione apocrifa, sicché l'eccezione deve essere rigettata (Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11195; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 28 maggio 2020, n. 10065).
Infine, rigetta le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della querela di falso. In tema di testamento olografo, la parte che contesti l'autenticità deve proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata, assumendosi l'onere della prova (Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n.
12307). Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha chiarito come resta sempre ferma la facoltà per le parti di presentare querela di falso stante la maggiore ampiezza degli effetti di tale pronuncia (cfr. da ultimo
Tribunale Salerno sez. II 27 febbraio 2018 n. 562).
Tutto quanto innanzi premesso, gli esiti dell'istruttoria depongono per l'accoglimento della domanda di nullità del testamento olografo attribuito a Prof. Persona_1
Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la validità del testamento olografo richiede l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento. Ogni intervento di terzi, anche minimo, come la sostituzione di una singola parola, è sufficiente a precludere il requisito dell'autografia, senza che rilevi la rilevanza sostanziale della parte eterografa, in conformità al principio utile per inutile non vitiatur (Cass., Sez. II, Sent. n. 20703/2013).
Inoltre, la guida della mano del testatore da parte di un terzo esclude di per sé l'autografia, presupposto indispensabile per la validità dell'olografo, senza che importi la corrispondenza del contenuto alla volontà del testatore. Non è necessario accertare se l'intervento del terzo abbia interessato l'intera scheda, poiché qualsiasi condotta idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio condiziona l'accertamento della validità del testamento e pregiudica le finalità di chiarezza e semplicità proprie della disciplina dell'olografo, indipendentemente dalla reale intenzione o dal contenuto conforme del documento (Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 5505/2017).
Dall'esame della CTU emerge che, per valutare il testamento REP. N.59458, All. “B” al N. Racc.
22834 datato 24.12.2011, depositato in originale in data 20/03/2012 presso lo Studio del Notaio
[...]
sito in Salerno (SA), in Via Cuomo 9/A, e registrato a Salerno il 21/03/2012, la consulente ha, Per_8 in primo luogo, analizzato il testamento in originale, sia ad occhio nudo che mediante strumentazione pagina 5 di 8 professionale, per poi passare all'esame del testo e quindi della sottoscrizione, avvalendosi di scritti comparativi.
A tal riguardo, il CTU ha precisato nella sua relazione di essersi avvalsa della scrittura in comparazione costituita dall'originale del cartellino d'identità del de cuius e dall'originale del testamento rep.
12247 n. racc. 4522 datato 19/09/2009, pubblicato in data 24/02/2012 presso lo Studio del Notaio
e registrato a Salerno il 28/02/2012. Persona_5
Dall'analisti effettuata dal CTU è emerso, in sintesi, che tra gli scritti in comparazione e la scheda testamentaria possono registrarsi fondamentali e sostanziali divergenze e incompatibilità tra i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo del testamento in verifica (sia il testo che la firma) e le scritture comparative autografe di Persona_1
Le differenze riguardano l'assetto dinamico-scrittorio, il ductus, gli aspetti formali, i rapporti dimensionali, la pressione e il tratto, il ritmo di spazio, la continuità, la coesione, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, nonché i “piccoli segni” di pregnante valore probatorio.
Sulla base degli elementi riscontrati nel corso dell'indagine, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il consulente tecnico ha quindi concluso nel modo seguente: “Il testamento olografo oggetto di verificazione, REP. N.59458, All. “B” al N. Racc. 22834 datato 24.12.2011 datato e sottoscritto a nome
“ , depositato in originale in data 20/03/2012 presso lo Studio del Notaio con Persona_1 Persona_8 altissima probabilità prossima alla certezza NON è stato vergato dalla mano del sig. .” Persona_1
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere pienamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, stante la loro completezza contenutistica, il loro rigore logico e la loro attendibilità scientifica, tenuto conto anche che il CTU ha esaustivamente risposto a tutte le osservazioni formulate dai Consulenti
Tecnici di Parte (CTP), confutando in maniera argomentata le contestazioni sollevate e chiarendo i punti critici relativi ai criteri di comparazione e agli elementi di individualità della scrittura. Tale approccio ha consentito di consolidare ulteriormente la robustezza scientifica delle conclusioni peritali.
Le eccezioni sollevate dai convenuti circa la inattendibilità della CTU non sono meritevoli di accoglimento. Il perito ha utilizzato, quale documento comparativo, il precedente testamento del 2009, ma anche la carta d'identità sottoscritta dal de cuius.
Ne consegue che, in definitiva, la domanda di accertamento negativo, per difetto di autenticità (art. 606, comma primo, cod. civ.), con riguardo al testamento olografo attribuito alla de cuius Persona_1 datato 24.12.2011, depositato in data 20.03.2012, registrato il 21.03.2012 in Salerno al repertorio n. 3129 serie 1T del Notaio Avv. trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno il Persona_8
22.03.2012 ai n.ri 11503/9743 è fondata e merita di trovare accoglimento.
Le parti non hanno chiesto la dichiarazione di apertura della successione ereditaria, avendo circoscritto il thema decidendum solo alla declaratoria di nullità del testamento apocrifo. pagina 6 di 8 In conseguenza della nullità del testamento, merita accoglimento la domanda proposta autonomamente da , , , e nel Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 giudizio n. 2509/2017, riunito al presente, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione effettuata da in favore della figlia , con atto notarile E_ Controparte_4 del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), in quanto il donante ha acquisto i beni oggetto della donazione con il testamento dichiarato nullo. In altri termini, la pronuncia di nullità del testamento del
24.12.11 caduca gli effetti di questa donazione poiché non possedeva la proprietà, né E_ la legittimazione a disporre degli immobili che ne sono oggetto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dei convenuti costituitisi in giudizio. La relativa liquidazione deve essere effettuata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, vigente dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile. Si applicano i valori di poco al di sopra dei minimi tabellari, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e considerato che l'attività istruttoria si è limitata all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese del procedimento per sequestro giudiziario vanno compensate. Allo scopo si valorizza il dato che i ricorrenti, pur essendo risultati soccombenti nel suddetto procedimento cautelare, sono risultati vittoriosi nel giudizio di merito a cui era strumentale l'invocata cautela.
Infine, il Collegio rileva che i convenuti hanno eccepito una causa di interruzione del giudizio – la carenza di legittimazione processuale di , sottoposto ad amministrazione di sostegno E_ sin dall'anno 2019 – solo con la memoria del 15.11.24, preordinata all'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc e ritiene che detta condotta processuale integra in astratto un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc;
tuttavia si ritiene di non procedere ad alcuna maggiorazione nella condanna alle spese, perché, in concreto, detto contegno dilatorio dei convenuti ha ritardato solo di qualche mese la definizione del giudizio, che pendeva già da diversi anni.
Le spese di Ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al separato decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità, per falsità di autografia, del testamento olografo, recante sottoscrizione attribuita al de cuius datato 24.12.2011, depositato in data Persona_1
20.03.2012, registrato il 21.03.2012 in Salerno al repertorio n. 3129 serie 1T del Notaio Avv. pagina 7 di 8 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno il 22.03.2012 ai n.ri Persona_8
11503/9743;
2. Accoglie la domanda attorea nel giudizio riunito n. 2509/2017 e dichiara la nullità dell'atto notarile di donazione del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), con cui E_ ha donato a la piena proprietà della casa colonica sita in Salerno alla Via Controparte_4
Carosello 84-loc. individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 1056) nonché CP_9 la piena proprietà della vicina abitazione, anch'essa sita in Salerno alla Via Carosello (individuata nel
NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 246, sub 2) e del locale cantina (individuato nel
NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 247)
3. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese E_ Controparte_4 di lite per il giudizio principale in favore di e che Parte_1 Parte_2 CP_1 si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese vive rimborso forfettario spese generali (15% sul compenso), nonché Iva e C.p.a. come per legge;
4. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese E_ Controparte_4 di lite per il giudizio riunito in favore di , , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, che si liquidano in euro euro 4.000,00 oltre spese vive rimborso forfettario Controparte_8 spese generali (15% sul compenso), nonché Iva e C.p.a. come per legge;
5. Compensa le spese di lite del sub-procedimento per sequestro;
6. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di e E_
, in solido tra loro. Controparte_4
7. Manda al Conservatore dei RR.II. competente per gli adempimenti conseguenti alle pronunce di nullità degli atti notarili di cui ai capi n 1) e 2); manda la cancelleria per tutti gli adempimenti
Così deciso in Salerno, il 19 settembre 2025
Il Giudice estensore IL Presidente
Dott. Gustavo Danise Dott. Andrea Luce
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione il Collegio pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 19 settembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
1) dr. Andrea Luce - Presidente
2) dr. Gustavo Danise - Giudice estensore
3) dr. Giuseppe Barbato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 3975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno
2013, al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 2509/2017 Ruolo Generale, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/09/2025 vertente
TRA
, C.F. , , C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Currò CP_1 C.F._3 presso cui domiciliano come da procura alle liti in atti;
- Attori -
E
, C.F. in persona del suo Amministratore di E_ C.F._4 sostegno, , C.F. giusta nomina n. 5920/2019 emessa dal Controparte_3 C.F._5
Tribunale di Salerno il 16.09.2019 nel procedimento di volontaria giurisdizione con RG 1041/2018, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Leo presso cui domicilia come da procura alle liti in atti;
- convenuto -
Avv. , C.F. , rappresentata e difesa da sé stessa e Controparte_4 C.F._6 dall'Avv. Giovanni Carleo presso cui domicilia come da procura in atti;
pagina 1 di 8 - Convenuta -
NONCHE'
, C.F. , C.F. Controparte_5 C.F._7 CP_6
, , C.F. e C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Gallo presso cui
[...] C.F._10 domicilia come da procura alle liti in calce;
- Interventori -
OGGETTO: accertamento falsità da testamento olografo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.05.2013, in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e conveniva in Parte_2 CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, e al fine di accertare, ritenere e CP_2 Controparte_4 dichiarare la falsità del testamento olografo a firma di datato 24.12.2011, depositato in Persona_1 data 20.03.2012, e per l'effetto, dichiararlo nullo con tutte le conseguenze di legge.
A sostegno della propria domanda, l'attore produceva una relazione di consulenza grafica del Prof.
, che concludeva per la non autenticità del testamento. L'attore agiva nella qualità di Persona_2 erede della defunta figlia del Prof. affinché, venendo meno la Persona_3 Persona_1 disposizione testamentaria del 24.12.2011, la successione vedesse quale unica erede proprio
[...]
Persona_3
si costituiva in giudizio il 19.11.2013 e l'Avv. si E_ Controparte_4 costituiva tardivamente all'udienza del 26.11.2014 chiedendo il rigetto della citazione. I convenuti sostenevano l'autenticità e la validità del testamento del 2011 deducendo che il testamento impugnato era già stato oggetto di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP RG 1465/2013), nel quale il CTU, Dott.
, aveva accertato che il testamento del 2011 era olografo, quindi scritto dal de cuius Persona_4 [...]
Persona_1
In via preliminare, i convenuti eccepivano: Persona_1
− nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto (editio actionis) e violazione dell'art. 163
n. 3 e 4 c.p.c.;
− difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dell'attore e dei suoi figli, Pt_1 sostenendo che l'azione era volta ad ottenere la nullità di un testamento a loro favorevole e che l'eliminazione del testamento del 2011 avrebbe portato all'efficacia di un testamento precedente (del
2009) che non li nominava eredi universali;
pagina 2 di 8 − violazione dell'art. 590 c.c., affermando che , avendo accettato l'eredità con beneficio Pt_1
d'inventario il 20.03.2013, aveva volontariamente eseguito il testamento del 2011, precludendogli l'azione di nullità;
− l'improcedibilità e l'inammissibilità della querela di falso per un testamento olografo, suggerendo l'azione di accertamento negativo di provenienza della scrittura privata.
Con atto d'intervento, nella qualità di legatari, , , Controparte_5 CP_6 CP_7
e si costituivano in giudizio a sostegno delle ragioni attoree e aderivano alle
[...] Controparte_8 conclusioni rassegnate dagli attori. Essi deducevano di avere legittimazione attiva in quanto destinatari di disposizioni testamentarie contenute in un testamento olografo precedente, redatto dal de cuius e pubblicato il 24.02.2012 dal Notaio Con ricorso del 26.01.2016, che avviava il Persona_5 procedimento n. 3975-1/2013 R.G., i suddetti interventori richiedevano il sequestro giudiziario di vari beni mobili e immobili appartenuti al Prof. e alla sua defunta moglie . Tale Persona_1 Parte_3 ricorso per sequestro giudiziario veniva tuttavia rigettato con ordinanza del 01.06.21.
In data 14.03.2017, e proponevano un'ulteriore azione (Proc. n. Controparte_5 CP_6
2509/2017 R.G.) dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della falsità e la dichiarazione di nullità del medesimo testamento olografo del 24.12.2011, nonché l'annullamento della successiva donazione effettuata dal in favore della in data 22.05.2013. E_ Controparte_4
Più in dettaglio, deducevano di aver pubblicato in data 24 febbraio 2012 il testamento olografo redatto in data 19.06.2009 dal de cuius che li nominava legatari di un terreno agricolo e Persona_1 della relativa casa colonica e cantina di pertinenza;
che successivamente, e Controparte_4
- tra loro padre e figlia, rispettivamente nipote e fratello del de cuius - richiedevano la E_ pubblicazione del testamento olografo del Sig. del 24.12.2011 con cui venivano designati Persona_1 eredi;
che successivamente con atto notarile del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), donava a sua volta alla figlia la piena proprietà della casa colonica sita in E_ CP_4
Salerno alla Via Carosello 84-loc. (individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. CP_9
1056) nonché la piena proprietà della vicina abitazione, anch'essa sita in Salerno alla Via Carosello
(individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 246, sub 2) e del locale cantina (individuato nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 247), assumendo di essere titolare di tali beni in forza del citato testamento olografo del 24.12.2011. Per l'effetto gli attori concludevano per la declaratoria di nullità di questa donazione, perché una parte dei beni con essa ceduti è stata acquistata dal donante in forza del testamento olografo del 24.12.2011 che di assumeva apocrifo.
Con provvedimento dell'11.07.2018, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n.
2509/2017 R.G. – introdotto dai e per la nullità della donazione Controparte_5 CP_6
pagina 3 di 8 effettuata d in favore di (fondata sulla nullità del testamento del E_ Controparte_4
2011) – al presente giudizio n. 3975/2013 R.G.
I convenuti si opponevano a tale riunione, ritenendola irregolare e finalizzata a eludere Persona_1 le preclusioni processuali per l'introduzione di nuove domande e documentazione tardiva (inclusa la perizia ). Per_6
Successivamente alla riunione, il Giudice assegnava termini per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare l'autenticità del testamento del 24 dicembre 2011, nominando quale consulente la dott.ssa . Persona_7
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha reso superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il Tribunale dichiarava la causa matura per la precisazione delle conclusioni. Dopo la riassegnazione del procedimento ad altro giudicante, si rimettevano le parti all'udienza collegiale del
15.11.2024 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali.
All'esito della predetta udienza, il Tribunale dichiarava l'interruzione del procedimento per sopravvenuta incapacità processuale del convenuto , sottoposto alla misura E_ dell'amministrazione di sostegno con decreto del Tribunale di Salerno del 16.09.2019.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 02.12.2024, gli interventori
, , e chiedevano la prosecuzione Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 del giudizio, a seguito della quale il Tribunale fissava l'udienza del 18.04.2025.
Nelle more, ed già rappresentati in giudizio dal padre, si costituivano Parte_2 CP_1 personalmente, essendo nel frattempo divenuti maggiorenni.
All'udienza del 18 aprile 2025, il Tribunale fissava l'udienza del 19.09.2025 ex art. 281-sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare, il Tribunale ritiene infondate le eccezioni di rito sollevate dai convenuti.
Le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis e presunta violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. vanno rigettate, atteso che l'atto descrive in modo circostanziato fatti e riferimenti normativi, individuando chiaramente petitum e causa petendi, e la partecipazione dei convenuti al contraddittorio conferma la piena percezione della domanda (Cass., SS.UU., n. 11308/2005;
Cass., Sez. III, n. 2149/2017).
Devono parimenti essere disattese le eccezioni di difetto di legittimazione e di carenza di interesse ad agire. Invero, agisce iure hereditatis quale erede della moglie la Parte_1 Persona_3 quale, ove fosse accertata la nullità del testamento del 2011, assumerebbe la qualità di unica erede legittima del de cuius. Quanto alle interventrici volontarie e , esse risultano Controparte_7 Controparte_8 pagina 4 di 8 titolari di un interesse, ancorché mediato, idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio, posto che, in caso di annullamento del testamento impugnato, verrebbero a conseguire la qualità di legatari in forza della scheda testamentaria del 2009.
Il Tribunale ritiene infondato anche il rilievo secondo cui l'accettazione beneficiata del 20 marzo
2013 costituirebbe conferma o esecuzione del testamento del 2011 ai sensi dell'art. 590 c.c., atteso che l'atto riguardava esclusivamente l'eredità di ed aveva natura strumentale per ottenere Persona_3
l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla querela di falso. L'art. 590 c.c. presuppone un atto proveniente dal de cuius e non trova applicazione in caso di sottoscrizione apocrifa, sicché l'eccezione deve essere rigettata (Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11195; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 28 maggio 2020, n. 10065).
Infine, rigetta le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della querela di falso. In tema di testamento olografo, la parte che contesti l'autenticità deve proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata, assumendosi l'onere della prova (Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n.
12307). Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha chiarito come resta sempre ferma la facoltà per le parti di presentare querela di falso stante la maggiore ampiezza degli effetti di tale pronuncia (cfr. da ultimo
Tribunale Salerno sez. II 27 febbraio 2018 n. 562).
Tutto quanto innanzi premesso, gli esiti dell'istruttoria depongono per l'accoglimento della domanda di nullità del testamento olografo attribuito a Prof. Persona_1
Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la validità del testamento olografo richiede l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento. Ogni intervento di terzi, anche minimo, come la sostituzione di una singola parola, è sufficiente a precludere il requisito dell'autografia, senza che rilevi la rilevanza sostanziale della parte eterografa, in conformità al principio utile per inutile non vitiatur (Cass., Sez. II, Sent. n. 20703/2013).
Inoltre, la guida della mano del testatore da parte di un terzo esclude di per sé l'autografia, presupposto indispensabile per la validità dell'olografo, senza che importi la corrispondenza del contenuto alla volontà del testatore. Non è necessario accertare se l'intervento del terzo abbia interessato l'intera scheda, poiché qualsiasi condotta idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio condiziona l'accertamento della validità del testamento e pregiudica le finalità di chiarezza e semplicità proprie della disciplina dell'olografo, indipendentemente dalla reale intenzione o dal contenuto conforme del documento (Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 5505/2017).
Dall'esame della CTU emerge che, per valutare il testamento REP. N.59458, All. “B” al N. Racc.
22834 datato 24.12.2011, depositato in originale in data 20/03/2012 presso lo Studio del Notaio
[...]
sito in Salerno (SA), in Via Cuomo 9/A, e registrato a Salerno il 21/03/2012, la consulente ha, Per_8 in primo luogo, analizzato il testamento in originale, sia ad occhio nudo che mediante strumentazione pagina 5 di 8 professionale, per poi passare all'esame del testo e quindi della sottoscrizione, avvalendosi di scritti comparativi.
A tal riguardo, il CTU ha precisato nella sua relazione di essersi avvalsa della scrittura in comparazione costituita dall'originale del cartellino d'identità del de cuius e dall'originale del testamento rep.
12247 n. racc. 4522 datato 19/09/2009, pubblicato in data 24/02/2012 presso lo Studio del Notaio
e registrato a Salerno il 28/02/2012. Persona_5
Dall'analisti effettuata dal CTU è emerso, in sintesi, che tra gli scritti in comparazione e la scheda testamentaria possono registrarsi fondamentali e sostanziali divergenze e incompatibilità tra i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo del testamento in verifica (sia il testo che la firma) e le scritture comparative autografe di Persona_1
Le differenze riguardano l'assetto dinamico-scrittorio, il ductus, gli aspetti formali, i rapporti dimensionali, la pressione e il tratto, il ritmo di spazio, la continuità, la coesione, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, nonché i “piccoli segni” di pregnante valore probatorio.
Sulla base degli elementi riscontrati nel corso dell'indagine, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il consulente tecnico ha quindi concluso nel modo seguente: “Il testamento olografo oggetto di verificazione, REP. N.59458, All. “B” al N. Racc. 22834 datato 24.12.2011 datato e sottoscritto a nome
“ , depositato in originale in data 20/03/2012 presso lo Studio del Notaio con Persona_1 Persona_8 altissima probabilità prossima alla certezza NON è stato vergato dalla mano del sig. .” Persona_1
Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere pienamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, stante la loro completezza contenutistica, il loro rigore logico e la loro attendibilità scientifica, tenuto conto anche che il CTU ha esaustivamente risposto a tutte le osservazioni formulate dai Consulenti
Tecnici di Parte (CTP), confutando in maniera argomentata le contestazioni sollevate e chiarendo i punti critici relativi ai criteri di comparazione e agli elementi di individualità della scrittura. Tale approccio ha consentito di consolidare ulteriormente la robustezza scientifica delle conclusioni peritali.
Le eccezioni sollevate dai convenuti circa la inattendibilità della CTU non sono meritevoli di accoglimento. Il perito ha utilizzato, quale documento comparativo, il precedente testamento del 2009, ma anche la carta d'identità sottoscritta dal de cuius.
Ne consegue che, in definitiva, la domanda di accertamento negativo, per difetto di autenticità (art. 606, comma primo, cod. civ.), con riguardo al testamento olografo attribuito alla de cuius Persona_1 datato 24.12.2011, depositato in data 20.03.2012, registrato il 21.03.2012 in Salerno al repertorio n. 3129 serie 1T del Notaio Avv. trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno il Persona_8
22.03.2012 ai n.ri 11503/9743 è fondata e merita di trovare accoglimento.
Le parti non hanno chiesto la dichiarazione di apertura della successione ereditaria, avendo circoscritto il thema decidendum solo alla declaratoria di nullità del testamento apocrifo. pagina 6 di 8 In conseguenza della nullità del testamento, merita accoglimento la domanda proposta autonomamente da , , , e nel Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 giudizio n. 2509/2017, riunito al presente, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione effettuata da in favore della figlia , con atto notarile E_ Controparte_4 del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), in quanto il donante ha acquisto i beni oggetto della donazione con il testamento dichiarato nullo. In altri termini, la pronuncia di nullità del testamento del
24.12.11 caduca gli effetti di questa donazione poiché non possedeva la proprietà, né E_ la legittimazione a disporre degli immobili che ne sono oggetto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dei convenuti costituitisi in giudizio. La relativa liquidazione deve essere effettuata in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, vigente dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile. Si applicano i valori di poco al di sopra dei minimi tabellari, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e considerato che l'attività istruttoria si è limitata all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese del procedimento per sequestro giudiziario vanno compensate. Allo scopo si valorizza il dato che i ricorrenti, pur essendo risultati soccombenti nel suddetto procedimento cautelare, sono risultati vittoriosi nel giudizio di merito a cui era strumentale l'invocata cautela.
Infine, il Collegio rileva che i convenuti hanno eccepito una causa di interruzione del giudizio – la carenza di legittimazione processuale di , sottoposto ad amministrazione di sostegno E_ sin dall'anno 2019 – solo con la memoria del 15.11.24, preordinata all'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc e ritiene che detta condotta processuale integra in astratto un'ipotesi di responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc;
tuttavia si ritiene di non procedere ad alcuna maggiorazione nella condanna alle spese, perché, in concreto, detto contegno dilatorio dei convenuti ha ritardato solo di qualche mese la definizione del giudizio, che pendeva già da diversi anni.
Le spese di Ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al separato decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità, per falsità di autografia, del testamento olografo, recante sottoscrizione attribuita al de cuius datato 24.12.2011, depositato in data Persona_1
20.03.2012, registrato il 21.03.2012 in Salerno al repertorio n. 3129 serie 1T del Notaio Avv. pagina 7 di 8 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Salerno il 22.03.2012 ai n.ri Persona_8
11503/9743;
2. Accoglie la domanda attorea nel giudizio riunito n. 2509/2017 e dichiara la nullità dell'atto notarile di donazione del 22.05.2013, registrato il 03.06.2013 (rep. n. 60233), con cui E_ ha donato a la piena proprietà della casa colonica sita in Salerno alla Via Controparte_4
Carosello 84-loc. individuata nel NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 1056) nonché CP_9 la piena proprietà della vicina abitazione, anch'essa sita in Salerno alla Via Carosello (individuata nel
NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 246, sub 2) e del locale cantina (individuato nel
NCEU del Comune di Salerno al foglio 23, p. 247)
3. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese E_ Controparte_4 di lite per il giudizio principale in favore di e che Parte_1 Parte_2 CP_1 si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese vive rimborso forfettario spese generali (15% sul compenso), nonché Iva e C.p.a. come per legge;
4. Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese E_ Controparte_4 di lite per il giudizio riunito in favore di , , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, che si liquidano in euro euro 4.000,00 oltre spese vive rimborso forfettario Controparte_8 spese generali (15% sul compenso), nonché Iva e C.p.a. come per legge;
5. Compensa le spese di lite del sub-procedimento per sequestro;
6. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di e E_
, in solido tra loro. Controparte_4
7. Manda al Conservatore dei RR.II. competente per gli adempimenti conseguenti alle pronunce di nullità degli atti notarili di cui ai capi n 1) e 2); manda la cancelleria per tutti gli adempimenti
Così deciso in Salerno, il 19 settembre 2025
Il Giudice estensore IL Presidente
Dott. Gustavo Danise Dott. Andrea Luce
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