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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14863/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14863/2019 promossa da:
cod. fisc. Parte_1
, , C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Giosuè Furnari
APPELLANTI
Contro
, cod. fisc. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa V. Grasso
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_2 , convenivano in giudizio il Persona_1 CP_1
, per chiedere la riforma della sentenza n. 85/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di e depositata in data 30.08.2019, per i seguenti CP_1
motivi: “carenza di motivazione ed omesso esame dei fatti fondamentali per
la decisione;
omessa motivazione sulle richieste istruttorie;
manifesta
illogicità sulla competenza dei Vigili Urbani di a sanzionare;
CP_1
omessa motivazione sulla violazione dell'art. 200 e 201 C.d.S.; omessa
motivazione sulla dinamica del sinistro”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel non annullare il verbale impugnato, in quanto i verbalizzanti, al momento del verificarsi del sinistro, non erano presenti ma erano intervenuti successivamente. Contestavano, pertanto, le modalità di accertamento della dinamica e la sua ricostruzione.
Gli appellanti ritenevano, inoltre, che vi era stata una violazione dell'art. 200
e 201 C.d.S., poiché sul luogo dei fatti vi erano i genitori del conducente della moto, allora minorenne.
Si costituiva il , il quale domandava di rigettare siccome Controparte_1
infondato in fatto e diritto il ricorso in appello e quindi di confermare in ogni sua parte la sentenza n.85/19 resa dal Giudice di Pace di . CP_1
§§§
Preliminarmente si precisa che il giudizio iniziale nasceva quale opposizione al verbale n. 507/2018 reg. cron. del 05.08.2018, notificato in data 03.10.2018, per violazione dell'art. 154 C.d.S., per un sinistro stradale avvenuto tra il minore e l'autovettura condotta da . Parte_1 Controparte_2
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di cui infra.
In punto di diritto si rileva che, da costante orientamento della Corte di
Cassazione (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012, più recentemente seconda sezione civile, ordinanza n.
16064/2020) l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700
c.c., solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Corte di Cassazione ordinanza 01/04/2019 n° 9037).
Pertanto, occorre fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”,
per i quali esiste una fede privilegiata, e le altre circostanze di fatto che il P.U.
segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Sicchè, l'irrogazione della sanzione di legge per la violazione del disposto di cui all'art. 145 C.d.S. a carico di , conducente Persona_1 del motociclo coinvolto nel sinistro stradale, è avvenuta sulla base di una ricostruzione sommaria dei fatti da parte degli Agenti di Polizia Municipale,
pertanto deve essere valutata nella complessiva considerazione del quadro probatorio emerso, liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,
unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Nel caso in oggetto, occorre fare riferimento alle dichiarazioni, riportate nel verbale, di , conducente del veicolo coinvolto, degli Testimone_1
appellanti, nonché del testimone . Testimone_2
Il primo dichiarava: “mentre percorrevo la S.P. 15 in direttiva di marcia
Nord-Sud, nella mia carreggiata, un motociclo fermo sul ciglio del lato
opposto al mio senso di marcia, si immetteva repentinamente e senza
segnalazione nella carreggiata, omettendo di cedere la precedenza ai veicoli
circolanti. Il motociclo effettuava questa misura per immettersi nella stradina
che conduce al distributore ubicato nella SS 121. Era impossibile evitare CP_3
la collisione tra il mio veicolo Chevrolet Captiva tg ER378MA e il predetto
motociclo tg EL20483 che nell'eseguire la manovra di cui sopra mi tagliava
la strada in modo imprevedibile”.
Parte appellante, nei propri scritti difensivi, dichiarava invece che:
“l'autovettura procedeva nel senso verso Paternò, in condizioni di visibilità
ottime, in tratto rettilineo e libero da altri veicoli che, eventualmente,
potessero ostacolare manovre, per evitare l'impatto con la moto nella parte
posteriore destra. I danni riportati dall'autovettura, quelli della moto e lo
stato di quiete dei mezzi, come rilevati anche dai verbalizzanti, provano la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, come risulta anche
dalla perizia di parte prodotta, a firma del dott. ” Persona_2
Infine, il testimone dichiarava: “mi trovavo fermo con la mia Testimone_2
macchina nella stradina posta a Nord (strada che porta al rifornimento Esso
sulla SS 121) quando ho visto il conducente del motociclo tg EL20483 fermo
nel lato Sud dove si trova la ditta Lav O.R.M.I.S.U.D. S.A.S. nel frangente
arrivava da est della SP 15 l'autovettura tg ER378MA, che giunto quasi nella
stradina posta a Nord, menzionata prima, si vede ripartire il centauro che da
da Sud (che si trovava fermo) partiva per dirigersi nella stradina in direzione
Nord. L'auto che si trovava davanti la moto non ha avuto nemmeno il tempo
di frenare e quindi c'è stata la collisione (…)”.
Occorre, altresì, osservare che, in caso di sinistro stradale, l'art. 2054 del codice civile statuisce che 1.“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli”.
La colpa, quindi, sulla base del disposto di cui al 1 comma si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che «si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno», onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri. Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti.
Dalle risultanze istruttorie non emergono elementi sufficienti che possano fare emergere una responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura e tale da legittimare l'annullamento del verbale di contravvenzione comminato.
Le dichiarazioni rese dal teste, infatti, appaiono precise e attendibili e non emergono ragioni valide che possano portare questo Decidente a porle in dubbio.
A ciò si aggiunga che l'art. all'art. 141 comma II del codice della strada dispone che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Anche nelle ipotesi di responsabilità esclusiva del il CP_2 Parte_1
avrebbe dovuto fare il necessario per attuare tutte le manovre necessarie per evitare l'impatto.
Relativamente al punto di gravame di violazione circa gli articoli 200 C.d.S.
e 201 C.dS., si precisa brevemente quanto segue. L'art. 201 CdS dispone che nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, entro 90 giorni, deve essere notificato il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e le ragioni per le quali non è stata possibile la contestazione. L'art. 1bis prevede che la contestazione immediata non è necessaria, tra le diverse ipotesi, nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Nella specie si deve ritenere che gli adempimenti previsti dalla norma sopracitata siano stati adempiuti.
Il verbale n. 507/2018, difatti, riporta le ragioni della mancata contestazione,
consistenti nell'assenza del trasgressore e/o proprietario del motociclo in quanto condotto in nosocomio e nascente anche dalla necessità di ricostruire le dinamiche non trovandosi gli accertatori sul posto. Irrilevante, dunque, è la circostanza della presenza dei genitori del minore sul luogo del sinistro in concomitanza con la presenza dei Vigili Urbani.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza n. 85/2019 emessa dal Giudice di Pace di . CP_1
Le parti appellanti, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, nella misurata indicata nel dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 85/2019 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_1
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del CP_1
, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre IVA e CPA e
[...]
rimborso forfetario. Pone le spese della CTU a carico degli appellati, in solido tra loro;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14863/2019 promossa da:
cod. fisc. Parte_1
, , C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Giosuè Furnari
APPELLANTI
Contro
, cod. fisc. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa V. Grasso
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di Parte_2 , convenivano in giudizio il Persona_1 CP_1
, per chiedere la riforma della sentenza n. 85/2019 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di e depositata in data 30.08.2019, per i seguenti CP_1
motivi: “carenza di motivazione ed omesso esame dei fatti fondamentali per
la decisione;
omessa motivazione sulle richieste istruttorie;
manifesta
illogicità sulla competenza dei Vigili Urbani di a sanzionare;
CP_1
omessa motivazione sulla violazione dell'art. 200 e 201 C.d.S.; omessa
motivazione sulla dinamica del sinistro”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel non annullare il verbale impugnato, in quanto i verbalizzanti, al momento del verificarsi del sinistro, non erano presenti ma erano intervenuti successivamente. Contestavano, pertanto, le modalità di accertamento della dinamica e la sua ricostruzione.
Gli appellanti ritenevano, inoltre, che vi era stata una violazione dell'art. 200
e 201 C.d.S., poiché sul luogo dei fatti vi erano i genitori del conducente della moto, allora minorenne.
Si costituiva il , il quale domandava di rigettare siccome Controparte_1
infondato in fatto e diritto il ricorso in appello e quindi di confermare in ogni sua parte la sentenza n.85/19 resa dal Giudice di Pace di . CP_1
§§§
Preliminarmente si precisa che il giudizio iniziale nasceva quale opposizione al verbale n. 507/2018 reg. cron. del 05.08.2018, notificato in data 03.10.2018, per violazione dell'art. 154 C.d.S., per un sinistro stradale avvenuto tra il minore e l'autovettura condotta da . Parte_1 Controparte_2
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di cui infra.
In punto di diritto si rileva che, da costante orientamento della Corte di
Cassazione (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010,
n. 3787 del 2012, più recentemente seconda sezione civile, ordinanza n.
16064/2020) l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700
c.c., solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Corte di Cassazione ordinanza 01/04/2019 n° 9037).
Pertanto, occorre fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”,
per i quali esiste una fede privilegiata, e le altre circostanze di fatto che il P.U.
segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Sicchè, l'irrogazione della sanzione di legge per la violazione del disposto di cui all'art. 145 C.d.S. a carico di , conducente Persona_1 del motociclo coinvolto nel sinistro stradale, è avvenuta sulla base di una ricostruzione sommaria dei fatti da parte degli Agenti di Polizia Municipale,
pertanto deve essere valutata nella complessiva considerazione del quadro probatorio emerso, liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,
unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Nel caso in oggetto, occorre fare riferimento alle dichiarazioni, riportate nel verbale, di , conducente del veicolo coinvolto, degli Testimone_1
appellanti, nonché del testimone . Testimone_2
Il primo dichiarava: “mentre percorrevo la S.P. 15 in direttiva di marcia
Nord-Sud, nella mia carreggiata, un motociclo fermo sul ciglio del lato
opposto al mio senso di marcia, si immetteva repentinamente e senza
segnalazione nella carreggiata, omettendo di cedere la precedenza ai veicoli
circolanti. Il motociclo effettuava questa misura per immettersi nella stradina
che conduce al distributore ubicato nella SS 121. Era impossibile evitare CP_3
la collisione tra il mio veicolo Chevrolet Captiva tg ER378MA e il predetto
motociclo tg EL20483 che nell'eseguire la manovra di cui sopra mi tagliava
la strada in modo imprevedibile”.
Parte appellante, nei propri scritti difensivi, dichiarava invece che:
“l'autovettura procedeva nel senso verso Paternò, in condizioni di visibilità
ottime, in tratto rettilineo e libero da altri veicoli che, eventualmente,
potessero ostacolare manovre, per evitare l'impatto con la moto nella parte
posteriore destra. I danni riportati dall'autovettura, quelli della moto e lo
stato di quiete dei mezzi, come rilevati anche dai verbalizzanti, provano la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, come risulta anche
dalla perizia di parte prodotta, a firma del dott. ” Persona_2
Infine, il testimone dichiarava: “mi trovavo fermo con la mia Testimone_2
macchina nella stradina posta a Nord (strada che porta al rifornimento Esso
sulla SS 121) quando ho visto il conducente del motociclo tg EL20483 fermo
nel lato Sud dove si trova la ditta Lav O.R.M.I.S.U.D. S.A.S. nel frangente
arrivava da est della SP 15 l'autovettura tg ER378MA, che giunto quasi nella
stradina posta a Nord, menzionata prima, si vede ripartire il centauro che da
da Sud (che si trovava fermo) partiva per dirigersi nella stradina in direzione
Nord. L'auto che si trovava davanti la moto non ha avuto nemmeno il tempo
di frenare e quindi c'è stata la collisione (…)”.
Occorre, altresì, osservare che, in caso di sinistro stradale, l'art. 2054 del codice civile statuisce che 1.“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli”.
La colpa, quindi, sulla base del disposto di cui al 1 comma si presume, e la prova contraria assume un carattere più rigoroso, in quanto deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che «si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno», onde si individua una responsabilità anche per colpa lievissima. Si disciplina altresì, nel secondo comma, la ipotesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri. Pertanto, ciascuno dei conducenti deve attivarsi e fornire la prova contraria alla presunzione di colpa che grava su tutti i conducenti.
Dalle risultanze istruttorie non emergono elementi sufficienti che possano fare emergere una responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura e tale da legittimare l'annullamento del verbale di contravvenzione comminato.
Le dichiarazioni rese dal teste, infatti, appaiono precise e attendibili e non emergono ragioni valide che possano portare questo Decidente a porle in dubbio.
A ciò si aggiunga che l'art. all'art. 141 comma II del codice della strada dispone che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Anche nelle ipotesi di responsabilità esclusiva del il CP_2 Parte_1
avrebbe dovuto fare il necessario per attuare tutte le manovre necessarie per evitare l'impatto.
Relativamente al punto di gravame di violazione circa gli articoli 200 C.d.S.
e 201 C.dS., si precisa brevemente quanto segue. L'art. 201 CdS dispone che nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, entro 90 giorni, deve essere notificato il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e le ragioni per le quali non è stata possibile la contestazione. L'art. 1bis prevede che la contestazione immediata non è necessaria, tra le diverse ipotesi, nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Nella specie si deve ritenere che gli adempimenti previsti dalla norma sopracitata siano stati adempiuti.
Il verbale n. 507/2018, difatti, riporta le ragioni della mancata contestazione,
consistenti nell'assenza del trasgressore e/o proprietario del motociclo in quanto condotto in nosocomio e nascente anche dalla necessità di ricostruire le dinamiche non trovandosi gli accertatori sul posto. Irrilevante, dunque, è la circostanza della presenza dei genitori del minore sul luogo del sinistro in concomitanza con la presenza dei Vigili Urbani.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza n. 85/2019 emessa dal Giudice di Pace di . CP_1
Le parti appellanti, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, nella misurata indicata nel dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 85/2019 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_1
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del CP_1
, che liquida in euro 662,00 per compensi, oltre IVA e CPA e
[...]
rimborso forfetario. Pone le spese della CTU a carico degli appellati, in solido tra loro;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa
Melania Cascino.