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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2966/2025 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
EA DO - Presidente
Morris Recla - Giudice
ÜN ND - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2966/2025 R.G.,
pagina 1 di 6 da
, codice fiscale , nata il Parte_1 C.F._1
05/09/1965 a SIDERNO (RC), con l'avv. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO,
giusta delega in atti,
e
, codice fiscale , nato il [...] a [...] C.F._2
ME (ME), con l'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate,
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
pagina 2 di 6 che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole ( , nato a [...] il [...] e CP_1
, nato a [...] il [...]); CP_2
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Letojanni (ME) il 29/06/2002,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Letojanni (ME), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 5, Parte II, Serie A, dell'anno pagina 3 di 6 2002, l'annotazione della presente sentenza e l'adempimento dei successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“I ricorrenti e , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Bolzano in Camera
di Consiglio, previo esperimento delle formalità di rito, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Letojanni – di Messina (ME) in data 29.06.2002, con atto Controparte_3
trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Letojanni (ME) sub n. 5-
II seria A/2002 tra i signori nata il [...] a [...]
Siderno (RC), c.f. , e , nato il [...] C.F._1 Parte_2
a Messina (ME), c.f. C.F._2
alle seguenti condizioni:
- I figli rimangono entrambi collocati presso la madre;
tutti e due i figli,
studenti universitari, quando non nella sede di studi, vivranno presso la madre, attualmente nell'appartamento di Lagundo, Via della Birreria n. 27/1,
ove manterranno anche la residenza anagrafica.
pagina 4 di 6 - A titolo di contributo di mantenimento per i figli, il signor pagherà Pt_2
l'importo mensile di € 300,00,- a figlio, € 600,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ai due figli;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano;
il suddetto contributo sarà dovuto sino all'indipendenza economica dei figli.
- Le spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche da sostenersi per i figli, come da Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd.
24.11.2024, nonché le altre spese straordinarie per attività sportive,
ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica saranno per il 50%
a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
viene dato atto che le spese per acquisto di farmaci da banco, integratori e prodotti omeopatici non sono da considerare spese straordinarie.
- La madre percepirà l'assegno unico universale ed eventuali assegni familiari/provinciali e godrà degli altri contributi pubblici per i figli, le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente verranno fatte valere nella misura del 50% da entrambi i genitori.
pagina 5 di 6 - Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti. Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio avvocato con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13
comma 8 della legge 247 del 31/12/2012.
Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Letojanni (ME) di provvedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ÜN ND EA DO
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2966/2025 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
EA DO - Presidente
Morris Recla - Giudice
ÜN ND - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 2966/2025 R.G.,
pagina 1 di 6 da
, codice fiscale , nata il Parte_1 C.F._1
05/09/1965 a SIDERNO (RC), con l'avv. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO,
giusta delega in atti,
e
, codice fiscale , nato il [...] a [...] C.F._2
ME (ME), con l'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate,
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
pagina 2 di 6 che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole ( , nato a [...] il [...] e CP_1
, nato a [...] il [...]); CP_2
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Letojanni (ME) il 29/06/2002,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Letojanni (ME), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 5, Parte II, Serie A, dell'anno pagina 3 di 6 2002, l'annotazione della presente sentenza e l'adempimento dei successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“I ricorrenti e , come sopra Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Bolzano in Camera
di Consiglio, previo esperimento delle formalità di rito, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Letojanni – di Messina (ME) in data 29.06.2002, con atto Controparte_3
trascritto all'ufficio dello stato civile del Comune di Letojanni (ME) sub n. 5-
II seria A/2002 tra i signori nata il [...] a [...]
Siderno (RC), c.f. , e , nato il [...] C.F._1 Parte_2
a Messina (ME), c.f. C.F._2
alle seguenti condizioni:
- I figli rimangono entrambi collocati presso la madre;
tutti e due i figli,
studenti universitari, quando non nella sede di studi, vivranno presso la madre, attualmente nell'appartamento di Lagundo, Via della Birreria n. 27/1,
ove manterranno anche la residenza anagrafica.
pagina 4 di 6 - A titolo di contributo di mantenimento per i figli, il signor pagherà Pt_2
l'importo mensile di € 300,00,- a figlio, € 600,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ai due figli;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano;
il suddetto contributo sarà dovuto sino all'indipendenza economica dei figli.
- Le spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche da sostenersi per i figli, come da Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano dd.
24.11.2024, nonché le altre spese straordinarie per attività sportive,
ricreative, di tempo libero, di formazione extrascolastica saranno per il 50%
a carico del padre e per il 50% a carico della madre;
viene dato atto che le spese per acquisto di farmaci da banco, integratori e prodotti omeopatici non sono da considerare spese straordinarie.
- La madre percepirà l'assegno unico universale ed eventuali assegni familiari/provinciali e godrà degli altri contributi pubblici per i figli, le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente verranno fatte valere nella misura del 50% da entrambi i genitori.
pagina 5 di 6 - Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti. Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese del proprio avvocato con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13
comma 8 della legge 247 del 31/12/2012.
Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Letojanni (ME) di provvedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ÜN ND EA DO
(firma digitale) (firma digitale)
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