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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13763/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA AB Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 13763/2024, pendente tra
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il 1° febbraio 1955 a Messina entrambi con il patrocinio dell'avv.to Riccardo Mannino ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 5 novembre 2024 le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale, in parziale modifica delle condizioni della loro separazione di cui al decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997 e depositato il giorno 1° dicembre 1997, di omologare le nuove conclusioni congiunte che di seguito si trascrivono:
a) Annullare l'obbligo per il Sig. di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di Lire 1.500.000 (€ 774,68) in favore della Sig.ra oltre che l'assegno di Parte_2
mantenimento mensile di Lire 1.500.000 (€ 774,68) in favore dei figli e , come stabilito nel suddetto Persona_1 Per_2 provvedimento nrg. 5129/97 del Tribunale di Roma, omologato in data 1 dicembre 1997
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole in quanto entrambe le parti hanno congiuntamente rappresentato che tutti i loro figli, oltre ad essere maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997 e
2 depositato il giorno 1° dicembre 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese della lite compensate.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore
FA AB
Il Presidente
TA IE
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA AB Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 13763/2024, pendente tra
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il 1° febbraio 1955 a Messina entrambi con il patrocinio dell'avv.to Riccardo Mannino ricorrenti nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
1
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 5 novembre 2024 le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale, in parziale modifica delle condizioni della loro separazione di cui al decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997 e depositato il giorno 1° dicembre 1997, di omologare le nuove conclusioni congiunte che di seguito si trascrivono:
a) Annullare l'obbligo per il Sig. di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento mensile di Lire 1.500.000 (€ 774,68) in favore della Sig.ra oltre che l'assegno di Parte_2
mantenimento mensile di Lire 1.500.000 (€ 774,68) in favore dei figli e , come stabilito nel suddetto Persona_1 Per_2 provvedimento nrg. 5129/97 del Tribunale di Roma, omologato in data 1 dicembre 1997
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole in quanto entrambe le parti hanno congiuntamente rappresentato che tutti i loro figli, oltre ad essere maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997 e
2 depositato il giorno 1° dicembre 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese della lite compensate.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore
FA AB
Il Presidente
TA IE
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