Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, autorizzato con la legge 5 gennaio 1955, n. 7 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.
Il contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, autorizzato con la legge 5 gennaio 1955, n. 7 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.