Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1854/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso da
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Castiglioni n. 4
e
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in [...] C.F._2
Bassone 11
entrambi assistiti dall' Avv. Silvia Giacomelli
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani in data 2.8.2019
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trapani – n. 104, parte II, serie A, anno 2019)
separati consensualmente con sentenza n. 896/2024, pubblicata il 22.7.2024 (passata in giudicato)
con i seguenti FIGLI MINORI: nata il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.5.2023, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e, successivamente, il divorzio alle seguenti condizioni concordate in fase di separazione, all'udienza del 18.7.2024, ove sono comparse personalmente:
1) le parti vivranno separate di letto, mensa ed abitazione con l'obbligo del mutuo rispetto;
1
22/7/2024, confermano di aver regolato ogni rapporto economico (proprietà della casa coniugale sita in
Mozzate Via Cornaggia nr.55, passaggio di proprietà dell'autovettura Renault Clio tg.FG522DW, chiusura del conto corrente co-intestato acceso presso banca nr. [...] le Controparte_1 cui somme sono state suddivise tra i coniugi) e che nulla hanno a che pretendere l'una dall'altro.
3) Per quanto riguarda il mantenimento e l'accudimento della figlia , le parti, riportandosi alle Per_1 concordate ed omologate condizioni di separazione, concordano nuovamente quanto segue:
a) La minore verrà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
Per_1
b) starà con ciascuno dei genitori per la metà del tempo in base ai turni di lavoro, non essendo allo Per_1 stato possibile indicare i precisi giorni della settimana in cui starà con la madre o con il padre;
c) Per quanto riguarda i periodi di vacanza e i c.d. “ponti”, i genitori provvederanno a trascorrere, sempre seguendo il criterio dell'alternanza i diversi periodi di vacanza che si susseguono durante l'anno scolastico.
Per quanto riguarda in modo particolare i periodi di vacanza più lunghi, questi saranno così suddivisi. Per le vacanze di Natale la piccola trascorrerà il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino Per_1 al 30/12 con un genitore e il periodo che va dal 31/12 sino al rientro a scuola con l'altro genitore avendo cura di alternare, di anno in anno, i suddetti periodi. Quanto alle vacanze di Pasqua, stante la brevità delle stesse
(solitamente non più di 5 giorni) i genitori trascorreranno con la figlia il periodo di sospensione dalle attività scolastiche alternandosi di anno in anno. Per quel che riguarda il giorno del compleanno di , i genitori Per_1 seguiranno il criterio dell'alternanza. Durante la pausa estiva i genitori trascorreranno con la figlia un periodo di vacanza di almeno 15 giorni ciascuno. I IGg.ri e si impegnano, pertanto, a Pt_1 Pt_2 comunicarsi reciprocamente periodo e luogo delle vacanze entro la fine dell'anno scolastico. Sono fatti salvi accordi differenti dettati da eIGenze contingenti o diverse determinazioni dei genitori da concordare avendo a riguardo le eIGenze della figlia e dei genitori stessi.
d) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia , l'importo di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Persona_2
ISTAT. I genitori provvederanno altresì a suddividere, in pari quota, tutte le spese non comprese nel mantenimento quali: spese mediche non coperte dal SSN e che i genitori concorderanno preventivamente,
l'importo della mensa scolastica, ogni importo relativo ad attività scolastiche integrative (gite ed eventuali laboratori), ogni importo relativo ad attività extrascolastiche che i genitori concorderanno preventivamente, spese relative al materiale scolastico necessario (tutto il materiale che ogni scuola indica prima dell'avvio dell'anno scolastico), ogni importo relativo ai campus estivi che la figlia dovesse frequentare al temine dell'anno scolastico e che sarà oggetto di preventivo accordo tra i genitori. Ogni importo che verrà speso da uno dei genitori, se non strettamente necessario ed urgente, che non verrà preventivamente concordato tra i ricorrenti è da considerarsi a carico unicamente di chi quella spesa ha effettuato.
4) La IG.ra , come già dichiarato verbalizzato ed omologato, a differenza del momento in cui venne Pt_1 sottoscritto il ricorso, è economicamente indipendente. La stessa percepisce infatti uno stipendio di circa
2 1.300,00 euro mensili come indicato nel documento relativo alla situazione economico-familiare. Le parti si impegnano a comunicarsi ogni variazione nella situazione economico-reddituale.
5) I IGg.ri e dichiarano dunque di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra di essi Pt_1 Pt_2 esistente e che pertanto nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra. I coniugi si impegnano, in ogni caso, a comunicarsi reciprocamente e tempestività ogni mutamento nelle condizioni patrimoniali tali da modificare le capacità economiche di entrambi e la conseguente indipendenza economica di entrambi, ferma restando la contribuzione al mantenimento della figlia minore . Per_1
6) I IGg.ri e confermano pertanto la volontà di non volersi riconciliare. Con rinuncia alla Pt_1 Pt_2 comparizione personale all'udienza
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
, in Trapani, in data 2.8.2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Trapani – n. 104, parte II, serie A, anno 2019);
2. OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trapani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3 Così deciso in COMO, in data 11.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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