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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTNZA
nella causa civile iscritta n 1305/2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3070/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione
Civile, pubblicata in data 20 settembre 2021 vertente
TRA
(già ) (codice fiscale Parte_1 Parte_2
), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Caserta (CE) al Viale Lamberti Fabb. A/4 ex area Saint-Gobain, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Guarriello (codice fiscale ), in virtù C.F._1
della procura in atti
-APPELLANTE-
E
il (codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con sede legale in Castel di Sasso (CE) alla Via San Marco
10 81040, rappresentato e difeso dall' avv. Umberto Gentile (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._2
-APPELLATO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con d.i. n. 1455/2016, emesso in data 18 luglio 2016, su ricorso del
, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Parte_2
Sezione Civile, ingiungeva al il pagamento della Controparte_1
somma di € 87.264,69, oltre interessi e spese, corrispondente alle “somme dovute (al ) per le perdite di gestione al 31.12.2012”, ovvero alle due Parte_2
quote detenute dallo stesso nell'ambito del (più precisamente CP_1 Parte_2
si trattava del debito residuo del , in proporzione alla Controparte_1
quota di partecipazione detenuta da questo, al deficit patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, di cui doveva farsi carico il al CP_1
momento del recesso dal ). Parte_2 I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 15 febbraio
2017, notificato il 19 ottobre 2016 – il proponeva Controparte_1
opposizione esponendo che:
“Il , con delibera di C.C.n.60 del 20.09.1952 ha Controparte_1
stabilito di aderire al (di seguito Controparte_2
, quale Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico costituito tra CP_3
la (titolare della maggiore quota di partecipazione) e Controparte_4
numerosi Comuni della Provincia al fine di garantire l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative inerenti il servizio idrico nei territori dei Comuni
consorziati.
Il rapporto contrattuale tra il di e il si è protratto CP_1 Controparte_1 CP_3
ininterrottamente fino al 2013, anno in cui il Comune stesso, esercitando la facoltà riconosciutagli dall'art.31 dello statuto del Consorzio (approvato con delibera n.8 del 15.10.2009), esercitava il diritto di recesso con decorrenza a partire dal gennaio 2014, giusta delibera di C.C. n. 13 del 14.06.2013.
A seguito del recesso esercitato dal il riteneva Controparte_1 CP_3
di dover fare applicazione dell'art.31 comma 5 del predetto Statuto secondo cui:"
L'Ente consorziato che intendesse recedere, per qualsiasi motivo, dal , Parte_2
dovrà farsi carico, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, dell'eventuale deficit patrimoniale così come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Pertanto, dal momento che in base al bilancio consuntivo di esercizio del CITL relativo all'anno 2012 risultava un disavanzo di euro 4.085.684,00, il Parte_2
considerava attribuibile al Comune un debito pari ad euro CP_1 CP_1
87.264,69, relativo a n.2 quote detenute dallo stesso.
Al fine di ottenere il pagamento di tale somma il ha agito con ricorso CP_3
monitorio n.4790/2016 nei confronti del Comune di ottenendo la Controparte_1
concessione del DI richiesto con il decreto n. 1455 del 18.07.2016 con cui si è ordinato all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva indicata in epigrafe” (cfr. pagg.
1-2 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, il - nell'assunto che il credito vantato dal CP_1
convenuto fosse insussistente - chiedeva all'adito Tribunale di: Parte_2
1) “accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 11 e 15 L.
241/90 e art.133 comma 1 lettera a n.2”;
2) “in via gradata dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente per materia”;
3) “dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza di una valida procura alle liti in capo all'avv. che ha introdotto il procedimento monitorio”;
4) “nel merito accertare che nulla è dovuto dal Controparte_1
al e pertanto annullare e/o revocare il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto per le
ragioni esposte ai numeri IV, V, VI, VII”; 5) “accertare per le causali esposte, nel merito, al inconfigurabilità di qualsivoglia obbligazione del nei confronti Controparte_1
del ed in via gradata, dichiarare Parte_2
l'intervenuta compensazione del credito liquidato nel decreto ingiuntivo
opposto con il controcredito vantato dall'odierno opponente”;
6) “il tutto con vittoria di spese legali” (cfr. atto di opposizione).
I.3. Con comparsa del 19 gennaio 2017, si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza della domanda Parte_2
avversa ed eccependone l'improcedibilità per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione. In particolare, preliminarmente,
sosteneva la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario, nel merito, considerava legittimo e valido l'operato degli organi del in Parte_2
regime di prorogatio, nonostante il relativo mandato fosse scaduto e dunque affermava la piena validità ed efficacia tra le parti della delibera emessa non regolarmente impugnata. Richiamava, quindi, la normativa Statutaria a fondamento della propria pretesa creditoria. Considerava infondate le eccezioni di merito circa la presunta non debenza del pagamento per erroneità dei bilanci e del calcolo delle quote. Infine, quanto all'eccezione di compensazione, secondo il , il non avrebbe fornito adeguata prova del presunto diritto Parte_2 CP_1
da lui stesso vantato.
Chiedeva quindi:
- “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1455/2016 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, Dott.ssa Franzese L., in data 18.07.2016, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- in via preliminare, dichiarare improcedibile la proposta opposizione per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese CP_1
giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.” (cfr.
comparsa di costituzione).
I.3. Denegata la provvisoria esecuzione del d.i., ritenuta la causa documentale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, con la sentenza n. 3070/2021, pubblicata in data 20 settembre 2021, così decideva:
• “Accoglie l'opposizione;
• Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna il al pagamento, in Controparte_5
favore del , di € 400,00 per spese e di € Controparte_1
7.760,00 oltre IVA, CPA e spese generali per spese legali.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 7 novembre 2022, notificata il 18 marzo 2022 – il Parte_2
proponeva appello articolando tre motivi, di seguito rubricati: I “Erroneità, violazione e falsa applicazione dei principi espressi dagli artt.
1418 e 2697 c.c. e dagli art. 115, 116 e ss C.p., ai fini della decisione, difetto di motivazione su un punto decisive della controversia ex art. 360 cpc n. 5; violazione dell'art. 8, d.l. 18 settembre 1992 n. 381 - non convertito, ma i cui
effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, 1. 15 luglio 1994 n. 444.” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello);
II “Motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché violazione per mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. violazione art, 115 c.p.c.” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello);
III “Vi sono anomalie nel processo logico giuridico che conduce all'impugnata decisione, in quanto il Giudice di prime cure viola i principi informatori in materia del procedimento civile, così come previsti dagli artt. 113,
115 e 161 c.p.c.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello);
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
1 “in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della
sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2 in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza nei confronti del , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e per l'effetto, confermare il D.I. n. 1455/2016
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, Dott.ssa Franzese L., in data 18.07.2016, con declaratoria di condanna di esso convenuto al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 87264,69, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria.
3 Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio.” (cfr. ult. pag. dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 18 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza e Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal , Parte_2
chiedendone il rigetto. Formulava anche “appello incidentale condizionato” al denegato accoglimento dell'appello principale, con cui chiedeva l'accoglimento di tutti i motivi di opposizione proposti in primo grado “sia di quelli rigettati che di quelli dichiarati assorbiti”.
II.3. Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza
(giusta ordinanza dell'11 novembre 2022), dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 6 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte
riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'opposizione proposta dal – con cui l'opponente eccepiva il difetto Controparte_1
di giurisdizione e l'incompetenza per materia del giudice adito;
il mancato perfezionamento della procedura di mediazione, nonché l'assenza di una valida procura alle liti in atti;
la nullità della delibera di approvazione del bilancio in quanto adottata da un CDA e da un Presidente che erano decaduti dai rispettivi incarichi. Nel merito, invocava l'erroneità dei bilanci e dei criteri utilizzati che non rifletterebbero l'effettiva partecipazione del al . In via CP_1 Parte_2
gradata eccepiva in riconvenzionale la compensazione con un proprio controcredito - avverso il d.i. n. 1455/2016, emesso in data 18 luglio 2016, su ricorso del , con il quale era ad esso ingiunto il Parte_2
pagamento della somma di € 87.264,69, oltre interessi e spese, corrispondente alla quota di compartecipazione del al deficit patrimoniale del CP_1
. Parte_2
A fondamento della sua decisione, il primo Giudice ha osservato che:
- “Si ritiene che sussista la giurisdizione di questo giudice in forza dei principi generali fondati sulla causa petendi in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.”
- “Nel caso di specie, si ribadisca, l'estinzione del rapporto societario è un
mero presupposto della domanda” e non l'oggetto della controversia, per cui non viene in rilievo la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa;
- “Le valutazioni svolte dalle parti in merito alla mediazione civile e commerciale sono infondate in quanto la presente vertenza non rientra tra le ipotesi per le quali l'art. 5 comma 1-bis d.lgs. 28/2010 indica che la
suddetta procedura sia condizione di procedibilità”. - In ossequio al principio della ragione più liquida: “Dovendosi, dunque, dare per provato che il mandato del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del CDA è scaduto in data 11.07.2011 e che non vi è stato rinnovo, ai sensi dell'art. 3 d.l. 293/1994 (convertito con 1. 444/1994)
detti organi amministrativi possono dirsi legittimamente rimasti in carica in regime di prorogatio sino al 25.08.2011, Poiché la delibera n. 43 con cui
è stato approvato il conto di esercizio 2012 (posto alla base del calcolo su cui si fonda la pretesa economica) è datata 10.07 2013 deve essere valutata tamquam non esset poiché nulla ai sensi e per gli effetti dell'art.
6 d.l. 293/1994 in forza del quale non solo nell'ipotesi in cui (come nel
caso di specie) sia decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione gli organi amministrativi decadono ma anche
"tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli". (cfr. pagg.
6-10 della sentenza gravata).
2.Avverso detta sentenza, il (ora Parte_2 Parte_1
ha proposto appello articolando tre censure, che vanno rigettate per quanto appresso si dirà.
2.1.Con i tre motivi – rubricati “Erroneità, violazione e falsa applicazione dei principi espressi dagli artt. 1418 e 2697 c.c. e dagli art. 115, 116 e ss C.p., ai fini della decisione, difetto di motivazione su un punto decisive della controversia ex art. 360 cpc n. 5; violazione dell'art. 8, d.l. 18 settembre 1992 n. 381 - non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, 1. 15 luglio 1994 n.
444.” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello); “Motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché violazione per mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. violazione art,
115 c.p.c.” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello); “Vi sono anomalie nel processo logico giuridico che conduce all'impugnata decisione, in quanto il Giudice di prime cure viola i principi informatori in materia del procedimento civile, così come previsti
dagli artt. 113, 115 e 161 c.p.c.” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello), da trattare unitariamente perché logicamente connessi- parte appellante contesta l'erroneità della sentenza di primo grado, in sintesi, per avere ritenuto la nullità della delibera consortile n. 43, con cui veniva approvato il conto di esercizio
2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.l. 293/1994 per decorso del termine massimo di proroga, in quanto adottata da un Consiglio di Amministrazione non più in carica, “con conseguente decadenza degli organi amministrativi non ricostituiti ed estensione della nullità di tutti gli atti adottati dagli organi decaduti” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), senza tener conto, invece, della continuità dell'azione amministrativa, del principio dell'apparenza giuridica e dell'affidamento dei terzi.
Di contro assume che “il difetto di investitura o l'annullamento della stessa
non invalidano l'atto amministrativo predisposto, qualora si tratti di funzioni essenziali, indifferibili e qualora sia garantita la tutela della buona fede e dell'affidamento dei privati e della funzione pubblica che sono destinatari del provvedimento” ( cfr. pag. 4 dell'atto di appello).
Ed aggiunge che “il medesimo Cd.a. ha continuato ad espletare la propria
funzione istituzionale a salvaguardia dei superiori diritti ed interessi dei cittadini
e dei consorziati e seppur il D.L. 293/1994, conv. nella Legge 444/1994 prevede la sanzione della nullità degli atti adottati dal C.d.a. in regime di prorogatio oltre i limiti dalla stessa stabiliti, la delibera n. 43 di approvazione del bilancio consuntivo 2012 – pacificamente non impugnata dinanzi alla competente
Giustizia Amministrativa, è pienamente valida ed efficace ed ha prodotto i propri effetti giuridici, essendo di ragione l'odierno appellante creditore nei confronti
del della somma di € 87.264,69, in ragione del D.L. Controparte_1
1455/2016 emesso dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Le deduzioni esposte dall'appellante non hanno pregio: la decisione di primo grado risulta pienamente conforme al dato normativo e ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema di cui si controverte.
È pacifico tra le parti – e documentalmente provato – che i componenti del
Consiglio di Amministrazione del , nominati in data 11 luglio 2006 Parte_2
avessero esaurito il proprio mandato quinquennale l'11 luglio 2011, senza che l'assemblea consortile avesse provveduto al rinnovo dell'organo nei termini previsti dallo statuto e dalla legge.
Osserva la Corte che, in applicazione del combinato disposto degli articoli
2, 3 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, è previsto che, decorso il termine ordinario di durata del mandato, gli organi amministrativi siano prorogati per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorsi i quali, in assenza di nuova nomina,
gli stessi decadono di diritto. La medesima normativa prevede espressamente, all'art. 3, comma 3, che tutti gli atti adottati da organi decaduti siano nulli. Non risulta, pertanto, conferente la tesi della parte appellante secondo cui la delibera di approvazione del bilancio adottata successivamente alla scadenza del mandato dovrebbe ritenersi annullabile e non nulla.
Il dato normativo è chiaro e inequivocabile: decorso il termine massimo di prorogatio, gli atti degli organi non più legittimamente in carica sono colpiti da nullità assoluta, con l'ulteriore conseguenza che detti atti non sono idonei a produrre alcun effetto giuridico, né verso l'interno né verso terzi.
A nulla rileva la circostanza che gli atti adottati dal Consiglio non siano stati oggetto di impugnazione entro termini decadenziali, poiché la nullità, a differenza dell'annullabilità, può essere rilevata d'ufficio ed è opponibile in ogni tempo dalla parte interessata, come previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.
Del tutto inconferente si appalesa anche il richiamo all'istituto dell'apparenza del diritto, che la giurisprudenza ammette in casi del tutto peculiari, quando l'attività dell'apparente rappresentante sia posta in essere in un contesto tale da ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole, il quale, tuttavia, non può trovare applicazione laddove la nullità dell'atto derivi dalla violazione di norme imperative, come nel caso di specie.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nell'affermare che l'apparenza giuridica non può sanare la nullità di atti compiuti da soggetti totalmente privi del potere di agire per conto dell'ente, in difetto di qualunque investitura, neanche putativa, successiva alla decadenza (Cass. civ., Sez. VI, ord. 9 ottobre 2019, n. 25394). Parimenti ininfluente è il richiamo al principio della continuità dell'azione amministrativa, il quale – come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 16 aprile 1992 – può giustificare una prorogatio dell'organo solo nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da essa indicati, con esclusione di ogni forma di proroga tacita o di fatto. Una prorogatio indefinita, come quella che si vorrebbe desumere dal comportamento del Consiglio consortile e da una presunta “interazione continua” dell'organo, risulterebbe infatti in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e temporaneità degli incarichi pubblici di cui all'art. 97 della Costituzione.
Infine, non persuade neanche il tentativo di parte appellante di valorizzare, ai fini della sanatoria degli effetti della delibera invalida, il nuovo statuto approvato in data 1° luglio 2014 che prevede una disciplina più flessibile della durata degli organi consortili e introduce di fatto un'ipotesi di potenziale prorogatio a tempo indeterminato di questi.
Tale modifica, oltre ad essere nulla per contrasto alle norme imperative vigenti in materia, non può (né poteva) influire sulla nullità della delibera in questione, essendo intervenuta successivamente e non potendo avere efficacia retroattiva.
Al riguardo, sul piano giurisprudenziale, può richiamarsi l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 ottobre
2002, n. 14475) secondo cui gli atti adottati da organi non validamente costituiti o da organi decaduti sono nulli o inesistenti, e come tali insuscettibili di produrre effetti. Analogo principio è stato riaffermato dalla Corte d'Appello di Campobasso nella sentenza 9 settembre 2022, n. 224, che ha ritenuto inefficace una delibera consortile adottata da un Consiglio ormai decaduto, chiarendo che non può sorgere alcun diritto di credito in capo al sulla base di un atto invalido Parte_2
ab origine.
In definitiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando la decadenza dell'organo deliberante, l'invalidità assoluta dell'atto adottato successivamente e l'insussistenza di un valido titolo giuridico a fondamento della pretesa creditoria azionata dall'ente consortile nei confronti del CP_1
3. Al rigetto dell'appello principale proposto dal Parte_2
(ora consegue l'assorbimento dell'appello incidentale
[...] Parte_1
proposto dal “condizionato all'accoglimento Controparte_1
dell'appello principale”.
4. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante (ora Parte_2 Parte_1
che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del : dette spese si liquidano in dispositivo, Controparte_1 CP_1
tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 52.000,01 a € 260.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla (già Parte_1 [...]
) - con citazione per l'udienza del 7 novembre 2022, Parte_2
notificata il 18 marzo 2022 - e sull'appello incidentale condizionato proposto dal
– con comparsa di risposta all'appello depositata il Controparte_1
18 ottobre 2022 - avverso la sentenza n. 3070/2021, del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, pubblicata in data 20 settembre 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la (già ) a pagare in Parte_1 Parte_2
favore del le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Controparte_1
che liquida in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio