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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 270/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 270/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Spagnuolo Marina
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo, hanno chiesto la pronuncia di separazione alle conclusioni congiunte di seguito ritrascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione tra i coniugi, con l'adozione tutti i consequenziali provvedimenti e con pronuncia di scioglimento della comunione legale, alle seguenti CONDIZIONI:
- I coniugi vivranno separati -come già avviene- con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; e che, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa per qualsiasi ragione e/o titolo, rinunciando reciprocamente a richiedersi assegni di mantenimento.
ER
- La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Il padre incontrerà la minore tutti i martedì dalle h 11.30, allorché, dopo pranzo, la accompagnerà alla terapia logopedica attualmente in essere dalle 12.30 alle 13.30 e comunque la tratterrà con sé fino alle ore 21, per riportarla dalla madre dopo cena;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia weekend alternati, comprensivi di pernottamento che verrà inserito in modo graduale in base alle esigenze di
ER
, andandola a prendere dalle ore 18.30 del venerdì e riportandola dalla madre alle ore 20.00 della domenica;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre trascorrerà con la minore, oltre al martedì, anche il pomeriggio del giovedì andandola a prendere dalle ore 18.30, per riportarla alle ore 21 dopo cena.
- La minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di S.Stefano e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la SS. Pasqua (già
a decorrere da quest'anno) e con la madre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc); durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
con riguardo alla festa della pagina 2 di 7 ER mamma e al compleanno della mamma sarà con la mamma e con il papà alla festa del papà e al compleanno dello stesso;
con riguardo al giorno di compleanno della minore entrambi i genitori
ER potranno trascorrere con una parte della giornata, decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
- Ciascun genitore ha diritto di effettuare una videochiamata al giorno, in orario da concordare, al fine di mantenere il contatto con la figlia.
ER
- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo puntualmente alla sig.ra
in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
ER
- Il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a , sul quale viene accreditata
l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. senza utilizzarlo, verrà consegnato contestualmente al deposito delle CP_1 presenti note alla sig.ra per rimanere nella disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a Pt_1
presentare al padre un rendiconto semestrale con allegate le ricevute dei pagamenti effettuati, da
ER risultare a beneficio di . I genitori convengono sul fatto che la madre possa attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia e che il padre possa fare altrettanto: quest'ultimo unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento della propria quota di spese straordinarie.
- L'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato in favore della sola madre, in quanto genitore collocatario;
il sig. si impegna a fornire i documenti CP_1
necessari o svolgere le pratiche necessarie ad ottenere tali sussidi con sollecitudine.
- Le parti intendono mantenere attiva e dunque proseguire la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, territorialmente competente, al fine di un adeguato monitoraggio e supporto come già avviene e fino al momento in cui sarà concluso il percorso di inserimento lavorativo della sig.ra trovando occupazione lavorativa. Pt_1
- Spese compensate tra le parti.
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 24/06/2017, a Vercelli, Parte_1 Controparte_1
con atto registrato sub Atto N. 14 parte II serie A - anno 2017, optando per il regime di comunione dei
ER beni;
dalla loro unione a Vercelli è nata in data [...] la figlia
Depositati i rispettivi atti introduttivi, ancora prima della celebrazione dell'udienza avanti al Giudice relatore, le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe attraverso note scritte autorizzate, come dalle stesse richiesto.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della prole minorenne, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, le conclusioni rassegnate dalle parti debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate in ragione dei soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole e il suo delicato stato di salute ne impediscono l'audizione diretta. ER In particolare, la figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il padre incontrerà la minore tutti i martedì dalle h 11.30, allorché, dopo pranzo, la accompagnerà alla terapia logopedica attualmente in essere dalle 12.30 alle 13.30 e comunque la tratterrà con sé fino alle ore 21, per riportarla dalla madre dopo cena;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia weekend alternati,
ER comprensivi di pernottamento che verrà inserito in modo graduale in base alle esigenze di andandola a prendere dalle ore 18.30 del venerdì e riportandola dalla madre alle ore 20.00 della domenica;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre trascorrerà con la minore, oltre al pagina 4 di 7 martedì, anche il pomeriggio del giovedì andandola a prendere dalle ore 18.30, per riportarla alle ore 21 dopo cena.
La minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di Santo Stefano e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la SS. Pasqua (già a decorrere da quest'anno) e con la madre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre a titolo esemplificativo); durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
con riguardo alla festa ER della mamma e al compleanno della mamma starà con la mamma e con il papà alla festa del papà
e al compleanno dello stesso;
con riguardo al giorno di compleanno della minore entrambi i genitori
ER potranno trascorrere con una parte della giornata, decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà effettuare una videochiamata al giorno, in orario da concordare, al fine di mantenere il contatto con la figlia.
Le parti hanno espresso consenso a che prosegua la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale, territorialmente competente, al fine di un adeguato monitoraggio e supporto come già avviene e fino al momento in cui sarà concluso il percorso di inserimento lavorativo della sig.ra trovando occupazione lavorativa. Pt_1
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, , Controparte_1
ER contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Vercelli.
pagina 5 di 7 ER Il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a sul quale viene accreditata l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. senza utilizzarlo, verrà consegnato alla per rimanere nella CP_1 Pt_1 disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a presentare al padre un rendiconto semestrale con ER allegate le ricevute dei pagamenti effettuati, da risultare a beneficio di La madre potrà attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia;
il padre potrà fare altrettanto, unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento della propria quota di spese straordinarie.
Il Tribunale autorizza la madre, genitore collocatario, a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato.
SPESE PROCESSUALI.
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 270/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 24/06/2017, a Vercelli, con Controparte_1
atto registrato sub Atto N. 14 parte II serie A - anno 2017;
2. Visto l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna ordinanza ex art. 708 c.p.c., cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c.;
3. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 6 di 7 ER
4. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
5. DISPONE che la permanenza della figlia minore presso ciascun genitore avvenga secondo il calendario indicato in parte motiva;
6. DISPONE che il padre, , contribuisca al mantenimento indiretto della Controparte_1
ER figlia corrispondendo a in via anticipata entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
ER Tribunale di Vercelli;
il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a sul quale viene accreditata l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. verrà consegnato CP_1 alla per rimanere nella disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a Pt_1
presentare al padre un rendiconto semestrale con allegate le ricevute dei pagamenti
ER effettuati, da risultare a beneficio di la madre potrà attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia;
il padre potrà fare altrettanto, unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento delle propria quota di spese straordinarie;
7. AUTORIZZA la madre, genitore collocatario, a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato.
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 28.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 270/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Spagnuolo Marina
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo, hanno chiesto la pronuncia di separazione alle conclusioni congiunte di seguito ritrascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione tra i coniugi, con l'adozione tutti i consequenziali provvedimenti e con pronuncia di scioglimento della comunione legale, alle seguenti CONDIZIONI:
- I coniugi vivranno separati -come già avviene- con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; e che, pertanto, null'altro hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa per qualsiasi ragione e/o titolo, rinunciando reciprocamente a richiedersi assegni di mantenimento.
ER
- La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
- Il padre incontrerà la minore tutti i martedì dalle h 11.30, allorché, dopo pranzo, la accompagnerà alla terapia logopedica attualmente in essere dalle 12.30 alle 13.30 e comunque la tratterrà con sé fino alle ore 21, per riportarla dalla madre dopo cena;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia weekend alternati, comprensivi di pernottamento che verrà inserito in modo graduale in base alle esigenze di
ER
, andandola a prendere dalle ore 18.30 del venerdì e riportandola dalla madre alle ore 20.00 della domenica;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre trascorrerà con la minore, oltre al martedì, anche il pomeriggio del giovedì andandola a prendere dalle ore 18.30, per riportarla alle ore 21 dopo cena.
- La minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di S.Stefano e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la SS. Pasqua (già
a decorrere da quest'anno) e con la madre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc); durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
con riguardo alla festa della pagina 2 di 7 ER mamma e al compleanno della mamma sarà con la mamma e con il papà alla festa del papà e al compleanno dello stesso;
con riguardo al giorno di compleanno della minore entrambi i genitori
ER potranno trascorrere con una parte della giornata, decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
- Ciascun genitore ha diritto di effettuare una videochiamata al giorno, in orario da concordare, al fine di mantenere il contatto con la figlia.
ER
- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo puntualmente alla sig.ra
in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
ER
- Il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a , sul quale viene accreditata
l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. senza utilizzarlo, verrà consegnato contestualmente al deposito delle CP_1 presenti note alla sig.ra per rimanere nella disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a Pt_1
presentare al padre un rendiconto semestrale con allegate le ricevute dei pagamenti effettuati, da
ER risultare a beneficio di . I genitori convengono sul fatto che la madre possa attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia e che il padre possa fare altrettanto: quest'ultimo unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento della propria quota di spese straordinarie.
- L'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato in favore della sola madre, in quanto genitore collocatario;
il sig. si impegna a fornire i documenti CP_1
necessari o svolgere le pratiche necessarie ad ottenere tali sussidi con sollecitudine.
- Le parti intendono mantenere attiva e dunque proseguire la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, territorialmente competente, al fine di un adeguato monitoraggio e supporto come già avviene e fino al momento in cui sarà concluso il percorso di inserimento lavorativo della sig.ra trovando occupazione lavorativa. Pt_1
- Spese compensate tra le parti.
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 24/06/2017, a Vercelli, Parte_1 Controparte_1
con atto registrato sub Atto N. 14 parte II serie A - anno 2017, optando per il regime di comunione dei
ER beni;
dalla loro unione a Vercelli è nata in data [...] la figlia
Depositati i rispettivi atti introduttivi, ancora prima della celebrazione dell'udienza avanti al Giudice relatore, le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe attraverso note scritte autorizzate, come dalle stesse richiesto.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della prole minorenne, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, le conclusioni rassegnate dalle parti debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate in ragione dei soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole e il suo delicato stato di salute ne impediscono l'audizione diretta. ER In particolare, la figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il padre incontrerà la minore tutti i martedì dalle h 11.30, allorché, dopo pranzo, la accompagnerà alla terapia logopedica attualmente in essere dalle 12.30 alle 13.30 e comunque la tratterrà con sé fino alle ore 21, per riportarla dalla madre dopo cena;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia weekend alternati,
ER comprensivi di pernottamento che verrà inserito in modo graduale in base alle esigenze di andandola a prendere dalle ore 18.30 del venerdì e riportandola dalla madre alle ore 20.00 della domenica;
nelle settimane con weekend di spettanza materna, il padre trascorrerà con la minore, oltre al pagina 4 di 7 martedì, anche il pomeriggio del giovedì andandola a prendere dalle ore 18.30, per riportarla alle ore 21 dopo cena.
La minore trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di Santo Stefano e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre la SS. Pasqua (già a decorrere da quest'anno) e con la madre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre a titolo esemplificativo); durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
con riguardo alla festa ER della mamma e al compleanno della mamma starà con la mamma e con il papà alla festa del papà
e al compleanno dello stesso;
con riguardo al giorno di compleanno della minore entrambi i genitori
ER potranno trascorrere con una parte della giornata, decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
Ciascun genitore potrà effettuare una videochiamata al giorno, in orario da concordare, al fine di mantenere il contatto con la figlia.
Le parti hanno espresso consenso a che prosegua la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio Sociale, territorialmente competente, al fine di un adeguato monitoraggio e supporto come già avviene e fino al momento in cui sarà concluso il percorso di inserimento lavorativo della sig.ra trovando occupazione lavorativa. Pt_1
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, , Controparte_1
ER contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Vercelli.
pagina 5 di 7 ER Il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a sul quale viene accreditata l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. senza utilizzarlo, verrà consegnato alla per rimanere nella CP_1 Pt_1 disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a presentare al padre un rendiconto semestrale con ER allegate le ricevute dei pagamenti effettuati, da risultare a beneficio di La madre potrà attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia;
il padre potrà fare altrettanto, unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento della propria quota di spese straordinarie.
Il Tribunale autorizza la madre, genitore collocatario, a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato.
SPESE PROCESSUALI.
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite, come peraltro richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 270/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 24/06/2017, a Vercelli, con Controparte_1
atto registrato sub Atto N. 14 parte II serie A - anno 2017;
2. Visto l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna ordinanza ex art. 708 c.p.c., cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c.;
3. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 6 di 7 ER
4. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
5. DISPONE che la permanenza della figlia minore presso ciascun genitore avvenga secondo il calendario indicato in parte motiva;
6. DISPONE che il padre, , contribuisca al mantenimento indiretto della Controparte_1
ER figlia corrispondendo a in via anticipata entro il giorno 15 Parte_1
(quindici) di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
ER Tribunale di Vercelli;
il libretto postale nr. 000053089735 (1290907326) intestato a sul quale viene accreditata l'odierna somma di € 542,02 a titolo di invalidità civile e indennità di accompagnamento, finora nelle mani del sig. verrà consegnato CP_1 alla per rimanere nella disponibilità di quest'ultima, che si impegnerà a Pt_1
presentare al padre un rendiconto semestrale con allegate le ricevute dei pagamenti
ER effettuati, da risultare a beneficio di la madre potrà attingere alle somme qui accantonate per far fronte alle spese necessarie per la figlia;
il padre potrà fare altrettanto, unicamente nel caso in cui dovesse rimanere privo di occupazione lavorativa, per far fronte al pagamento delle propria quota di spese straordinarie;
7. AUTORIZZA la madre, genitore collocatario, a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare verrà erogato.
8. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 28.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
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