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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1087/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVONI BARBARA e dell'avv. EVANGELISTI MARTA ( VIA C.F._1
PORRETTANA 102 40033 CASALECCHIO DI RENO;
, elettivamente domiciliato in VIA
PORRETTANA N. 102 40033 CASALECCHIO DI RENOpresso il difensore avv. TAVONI
BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SCAGLIONE STEFANIA e dell'avv. PANSERA MARIA ( ) VIA C.F._3
CAPRARIE 3 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. SCAGLIONE STEFANIA
APPELLATA
IN PUNTO a: appello avverso la Sentenza n. 1339/2022 pubbl. il 11/05/2022, del Tribunale di
Bologna.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione pagina 1 di 8 1. si opponeva al decreto n. 5678/2018, con cui il Tribunale di Controparte_2
Bologna le ingiungeva di pagare a euro 5.575,40, Controparte_1 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per lavori.
2. L'opponente eccepiva il difetto di prova del titolo, essendo stati i lavori, indicati nella fattura azionata in monitorio, svolti da un soggetto terzo: chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
3. a sostegno della propria pretesa, allegava di aver Controparte_1 svolto o fatto svolgere i lavori indicati nella fattura, su incarico di Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. In corso di causa era intervenuto il pagamento della somma ingiunta.
5. Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando: “1) revoca il decreto ingiuntivo n.
5678/2018 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a Controparte_1 restituire a euro 6.512,49 oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda di Controparte_2 ripetizione;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.980,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”.
6. Secondo il Tribunale, la domanda di ripetizione dell'opponente era fondata.
7. L'assenza di prova scritta dell'accordo e la contestazione dell'opponente avevano reso il titolo della pretesa di OC bisognoso di riscontro istruttorio.
8. La fattura OC indicava lavori svolti nel periodo 2014/2017.
9. Il teste aveva riferito, con riferimento allo smontaggio, sostituzione del Testimone_1 pannello e rimontaggio dell'anta dell'armadio (euro 750,00 in fattura): “confermo di aver svolto lavori di falegnameria presso l'abitazione della sig.ra come indicato nel CP_2 capitoli;
non ricordo esattamente quando ciò è avvenuto, mi pare nel 2019”.
10. Il teste aveva confermato le medesime circostanze, collocando nel tempo Testimone_2
i lavori a “quattro o cinque anni fa” (rispetto al 19 maggio 2021). Con 11. Entrambi i testi avevano riferito che la ditta di falegnami era stata remunerata da che l'aveva incaricata dei lavori.
12. Con riferimento ai lavori di saldatura (euro 600,00 in fattura), i testi e Tes_3 Tes_4 avevano invece, rispettivamente, riferito:
[...]
pagina 2 di 8 “Posso dire che il sig. mi chiede una domenica mattina di saldare due Parte_1 cardini ma non so se fossero relativi ad una porta della sig.ra […] la lavorazione CP_2 di cui ho detto prima mi è stata pagata con una bottiglia di vino dal sig. si è trattato Pt_1 di un lavoro da cinque minuti”
“Non ho mai svolto lavori nell'appartamento della sig.ra Ricordo che il CP_2 Pt_1 venne nel nostro laboratorio in un giorno festivo per chiedere alcuni lavori di saldatura ma ha parlato con mio fratello […] non mi pare che siano stati pagati lavori;
se ben ricordo Tes_3 il lavoro di saldatura era minimo;
non so se il lavoro di saldatura che ci è stato chiesto fosse relativo all'immobile della sig.ra conosco la sig.ra ma non sono mai CP_2 CP_2 stato a casa sua per dei lavori”.
13. Secondo il Tribunale, non era stata raggiunta la prova del titolo, di cui parte opposta era onerata, in quanto:
1) con riferimento all'anta dell'armadio, il titolo non era l'accordo ma l'accordo CP_3
Zaccherini-OC, anche in ordine alla remunerazione;
2) non sussistevano elementi tali da poterlo neanche presumere, dal momento che, considerati i rapporti tra le parti all'epoca, la causa onerosa non poteva darsi per scontata;
3) con riferimento ai lavori di saldatura, i testi non avevano connesso i lavori eseguiti a una porta dell'opponente e non avevano menzionato pagamenti significativi;
4) con riferimento agli altri lavori indicati in fattura, non era stata formulata alcuna istanza istruttoria.
14. Le spese del giudizio di opposizione seguivano la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni.
15. Proponeva appello . Controparte_1
16. Parte appellante deduceva i seguenti motivi di gravame:
“Violazione degli articoli 132 2° comma n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. Attuazione c.p.c. e dell'art.
111 comma 6 Cost con conseguente nullità della sentenza di primo grado per motivazione
MANCANTE.
Motivi processuali per error in procedendo commessi dal primo Giudice:
1) Violazione degli articoli 161 c.p.c. e art. 118 disp. Attuazione c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non motivata e non decisa in primo grado
pagina 3 di 8 Motivi processuali per error in giudicando commessi dal primo Giudice:
1) Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
a) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di fatto sottesi alla vertenza, mancata valutazione delle eccezioni di parte opposta, manchevole, errata incongrua motivazione circa la parte accertativa del credito.
b) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di fatto sottesi alla vertenza, mancata valutazione delle prove portate a sostegno della domanda, pronuncia ultra petita e sentenza con motivazione manchevole, errata incongrua motivazione circa la parte accertativa del credito, nonché arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed omessa, incompleta ed errata valutazione delle prove.
c) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di diritto sottesi alla vertenza sentenza con motivazione manchevole, e/o errata incongrua motivazione circa la decisione.
Mancanza, omessa ed insufficiente qualificazione giuridica della domanda. Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità e/o invalidità e/o annullabilità della sentenza di primo grado.
Mancanza, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161
c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità e/o invalidità
e/o annullabilità della sentenza di primo grado.
Erronea e non motivata decisione in merito alle spese di causa, violazione degli artt. 112
c.p,c. 132 c.p.c. e 161 c.p.c.
17. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
18. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
19. Il motivo di appello incentrato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondato.
Dalla motivazione della sentenza emerge con sufficiente chiarezza il convincimento del tribunale in ordine alla mancanza di prova dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione delle opere da parte della parte opposta, qui appellante.
20. Il motivo incentrato sulla nullità dell'atto introduttivo cioè dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è infondato.
pagina 4 di 8 Parte opponente, qui appellata, ha chiaramente contestato i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, deducendo che i lavori descritti nella fattura azionata erano stati, in parte, eseguiti da altro soggetto ( e in parte comunque non eseguiti da parte appellante Parte_2
(senza indicazione di chi li avesse eseguiti): dunque, contestando sia l'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante sia, per necessità logica, l'esistenza di un accordo contrattuale in tal senso tra le parti.
La contestazione è avvenuta nei seguenti termini, come si desume dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che si riporta in parte qua:
21. Nel merito, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza:
a) per non aver ritenuto che fosse l'appellata a dover provare l'allegazione dalla medesima formulata di esecuzione dei lavori ad opera di terzi (onere probatorio a carico di parte opponente);
pagina 5 di 8 b) per non avere accertato, in ogni caso, che vi era adeguata prova dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione dei lavori ad opera dell'appellante.
Il motivo è infondato.
22. Parte appellata, in primo grado opponente a decreto ingiuntivo, ha contestato i fatti costitutivi del credito azionato da parte appellante, in primo grado parte opposta.
Tale contestazione onerava parte appellante della prova della sussistenza dei fatti costitutivi contestati e cioè della sussistenza dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione delle opere descritte in fattura
Non era, dunque, parte appellata onerata della prova della propria allegazione difensiva circa l'esecuzione delle opere da parte di un terzo (tale . Parte_2
23. Parte appellante non ha fornito la prova dei fatti costitutivi predetti.
24. In primo luogo, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la gran parte delle opere descritte in fatture non è stata oggetto di allegazione probatoria da parte dell'appellante e dunque sono rimaste sfornite di prova (in pratica, tutte le opere, tranne quelle afferenti l'anta dell'armadio e la saldatura della porta di accesso).
25. Dalla prova testimoniale nel suo complesso, avente ad oggetto le opere sull'anta dell'armadio
(falegnameria) e le opere di saldatura (cardini delle porte), non si desume la dimostrazione dei fatti costitutivi di cui si tratta.
26. In primo luogo, non vi è prova che le opere di falegnameria siano state effettivamente eseguite dalla società Controparte_4
Le risultanze scaturenti dalle deposizioni dei fratelli soci della società de qua, sono Tes_1 state infatti conpiutamente confutate dalla deposizione resa dalla teste Tes_5
Teste “ Cap. 3 “Conoscevo il sig. mio caro amico. Ricordo che tra Tes_5 Persona_1 il 2014-2015-2016 il sig. ha eseguito lavori di piccola manutenzione presso Parte_2
l'appartamento della sig.ra Io ero presente quando ha smontato e CP_2 Parte_2 rimontato l'anta dell'armadio, ha riparato la porta di e ricordo anche un intervento sul muro della scalinata esterna. Ricordo che in quel periodo ha eseguito lavori anche per Parte_2 me. Lo abbiamo chiamato insieme io e la sig.ra sempre a livello di amicizia. So CP_2 che ha ritirato l'anta dell'armadio dal falegname ma non so se si trattasse della Parte_2 falegnameria ” Tes_1
pagina 6 di 8 Tale testimonianza si pone in contrasto netto con quella resa dai fratelli i quali non Tes_1 hanno fatto alcun cenno alla esecuzione almeno parziale delle opere da parte del Parte_2
Le deposizioni suddette sono dunque incompatibili tra loro proprio perché i fratelli Tes_1 affermano di avere svolto i lavori presso l'abitazione della mentre in base alla CP_2 deposizione della il avrebbe provveduto personalmente a smontaggio e Tes_5 Parte_2 rimontaggio dell'anta dell'armadio, dopo averla consegnata ad una falegnameria, non individuata dalla teste, il cui intervento si sarebbe limitato alle riparazioni in laboratorio.
Il contrasto tra le contrapposte deposizioni è tale da implicare la reciproca elisione della valenza probatoria espressa da tali deposizioni.
27. Quanto ai dedotti lavori di saldatura, i testi fratelli non sono stati in grado di riferire i Tes_4 lavori medesimi alla persona della non ricordando, cioè, se essi fossero stati svolti CP_2 su materiale di proprietà della e dunque nell'interesse della medesima. CP_2
La testimonianza è inidonea all'accertamento della esecuzione in favore della dei CP_2 lavori di saldatura e dunque è altresì inidonea alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'appellante, in relazione al compenso per tali lavori.
28. Ogni altra voce esposta in fattura non è stata oggetto di richiesta di prova da parte dell'appellante e dunque anche in relazione a tali voci difetta la prova dei fatti costitutivi, così come contestati da parte appellata.
29. Infondato è il motivo sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale della non contestazione, in quanto la contestazione ha comunque investito rilevanti fatti costitutivi, come la sussistenza dell'accordo contrattuale e l'esecuzione delle opere da parte della ditta appellante.
30. Il motivo incentrato sulla mancata qualificazione della domanda di parte appellata è infondato, in quanto unica domanda versata in giudizio è quella azionata da parte appellante e avente ad oggetto la riscossione del compenso per i lavori asseritamente svolti.
Parte appellata ha semplicemente chiesto il rigetto della domanda, previa contestazione dei suoi fatti costitutivi.
31. Quanto al motivo sulle spese, esso è infondato, in quanto il tribunale ha regolamentato correttamente le spese, in base al principio di soccombenza.
pagina 7 di 8 32. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...] elle spese del grado, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di CP_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n.
228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1087/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TAVONI BARBARA e dell'avv. EVANGELISTI MARTA ( VIA C.F._1
PORRETTANA 102 40033 CASALECCHIO DI RENO;
, elettivamente domiciliato in VIA
PORRETTANA N. 102 40033 CASALECCHIO DI RENOpresso il difensore avv. TAVONI
BARBARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
SCAGLIONE STEFANIA e dell'avv. PANSERA MARIA ( ) VIA C.F._3
CAPRARIE 3 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 3
BOLOGNApresso il difensore avv. SCAGLIONE STEFANIA
APPELLATA
IN PUNTO a: appello avverso la Sentenza n. 1339/2022 pubbl. il 11/05/2022, del Tribunale di
Bologna.
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione pagina 1 di 8 1. si opponeva al decreto n. 5678/2018, con cui il Tribunale di Controparte_2
Bologna le ingiungeva di pagare a euro 5.575,40, Controparte_1 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per lavori.
2. L'opponente eccepiva il difetto di prova del titolo, essendo stati i lavori, indicati nella fattura azionata in monitorio, svolti da un soggetto terzo: chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
3. a sostegno della propria pretesa, allegava di aver Controparte_1 svolto o fatto svolgere i lavori indicati nella fattura, su incarico di Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. In corso di causa era intervenuto il pagamento della somma ingiunta.
5. Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando: “1) revoca il decreto ingiuntivo n.
5678/2018 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a Controparte_1 restituire a euro 6.512,49 oltre interessi ex art. 1284 cc dalla domanda di Controparte_2 ripetizione;
3) condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.980,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario”.
6. Secondo il Tribunale, la domanda di ripetizione dell'opponente era fondata.
7. L'assenza di prova scritta dell'accordo e la contestazione dell'opponente avevano reso il titolo della pretesa di OC bisognoso di riscontro istruttorio.
8. La fattura OC indicava lavori svolti nel periodo 2014/2017.
9. Il teste aveva riferito, con riferimento allo smontaggio, sostituzione del Testimone_1 pannello e rimontaggio dell'anta dell'armadio (euro 750,00 in fattura): “confermo di aver svolto lavori di falegnameria presso l'abitazione della sig.ra come indicato nel CP_2 capitoli;
non ricordo esattamente quando ciò è avvenuto, mi pare nel 2019”.
10. Il teste aveva confermato le medesime circostanze, collocando nel tempo Testimone_2
i lavori a “quattro o cinque anni fa” (rispetto al 19 maggio 2021). Con 11. Entrambi i testi avevano riferito che la ditta di falegnami era stata remunerata da che l'aveva incaricata dei lavori.
12. Con riferimento ai lavori di saldatura (euro 600,00 in fattura), i testi e Tes_3 Tes_4 avevano invece, rispettivamente, riferito:
[...]
pagina 2 di 8 “Posso dire che il sig. mi chiede una domenica mattina di saldare due Parte_1 cardini ma non so se fossero relativi ad una porta della sig.ra […] la lavorazione CP_2 di cui ho detto prima mi è stata pagata con una bottiglia di vino dal sig. si è trattato Pt_1 di un lavoro da cinque minuti”
“Non ho mai svolto lavori nell'appartamento della sig.ra Ricordo che il CP_2 Pt_1 venne nel nostro laboratorio in un giorno festivo per chiedere alcuni lavori di saldatura ma ha parlato con mio fratello […] non mi pare che siano stati pagati lavori;
se ben ricordo Tes_3 il lavoro di saldatura era minimo;
non so se il lavoro di saldatura che ci è stato chiesto fosse relativo all'immobile della sig.ra conosco la sig.ra ma non sono mai CP_2 CP_2 stato a casa sua per dei lavori”.
13. Secondo il Tribunale, non era stata raggiunta la prova del titolo, di cui parte opposta era onerata, in quanto:
1) con riferimento all'anta dell'armadio, il titolo non era l'accordo ma l'accordo CP_3
Zaccherini-OC, anche in ordine alla remunerazione;
2) non sussistevano elementi tali da poterlo neanche presumere, dal momento che, considerati i rapporti tra le parti all'epoca, la causa onerosa non poteva darsi per scontata;
3) con riferimento ai lavori di saldatura, i testi non avevano connesso i lavori eseguiti a una porta dell'opponente e non avevano menzionato pagamenti significativi;
4) con riferimento agli altri lavori indicati in fattura, non era stata formulata alcuna istanza istruttoria.
14. Le spese del giudizio di opposizione seguivano la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni.
15. Proponeva appello . Controparte_1
16. Parte appellante deduceva i seguenti motivi di gravame:
“Violazione degli articoli 132 2° comma n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. Attuazione c.p.c. e dell'art.
111 comma 6 Cost con conseguente nullità della sentenza di primo grado per motivazione
MANCANTE.
Motivi processuali per error in procedendo commessi dal primo Giudice:
1) Violazione degli articoli 161 c.p.c. e art. 118 disp. Attuazione c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non motivata e non decisa in primo grado
pagina 3 di 8 Motivi processuali per error in giudicando commessi dal primo Giudice:
1) Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
a) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di fatto sottesi alla vertenza, mancata valutazione delle eccezioni di parte opposta, manchevole, errata incongrua motivazione circa la parte accertativa del credito.
b) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di fatto sottesi alla vertenza, mancata valutazione delle prove portate a sostegno della domanda, pronuncia ultra petita e sentenza con motivazione manchevole, errata incongrua motivazione circa la parte accertativa del credito, nonché arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ed omessa, incompleta ed errata valutazione delle prove.
c) Arbitraria ed erronea valutazione degli elementi di diritto sottesi alla vertenza sentenza con motivazione manchevole, e/o errata incongrua motivazione circa la decisione.
Mancanza, omessa ed insufficiente qualificazione giuridica della domanda. Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161 c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità e/o invalidità e/o annullabilità della sentenza di primo grado.
Mancanza, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione degli articoli 115, 116, 132 e 161
c.p.c. nonché dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c. con conseguente nullità e/o invalidità
e/o annullabilità della sentenza di primo grado.
Erronea e non motivata decisione in merito alle spese di causa, violazione degli artt. 112
c.p,c. 132 c.p.c. e 161 c.p.c.
17. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
18. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
19. Il motivo di appello incentrato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondato.
Dalla motivazione della sentenza emerge con sufficiente chiarezza il convincimento del tribunale in ordine alla mancanza di prova dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione delle opere da parte della parte opposta, qui appellante.
20. Il motivo incentrato sulla nullità dell'atto introduttivo cioè dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è infondato.
pagina 4 di 8 Parte opponente, qui appellata, ha chiaramente contestato i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, deducendo che i lavori descritti nella fattura azionata erano stati, in parte, eseguiti da altro soggetto ( e in parte comunque non eseguiti da parte appellante Parte_2
(senza indicazione di chi li avesse eseguiti): dunque, contestando sia l'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante sia, per necessità logica, l'esistenza di un accordo contrattuale in tal senso tra le parti.
La contestazione è avvenuta nei seguenti termini, come si desume dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che si riporta in parte qua:
21. Nel merito, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza:
a) per non aver ritenuto che fosse l'appellata a dover provare l'allegazione dalla medesima formulata di esecuzione dei lavori ad opera di terzi (onere probatorio a carico di parte opponente);
pagina 5 di 8 b) per non avere accertato, in ogni caso, che vi era adeguata prova dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione dei lavori ad opera dell'appellante.
Il motivo è infondato.
22. Parte appellata, in primo grado opponente a decreto ingiuntivo, ha contestato i fatti costitutivi del credito azionato da parte appellante, in primo grado parte opposta.
Tale contestazione onerava parte appellante della prova della sussistenza dei fatti costitutivi contestati e cioè della sussistenza dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione delle opere descritte in fattura
Non era, dunque, parte appellata onerata della prova della propria allegazione difensiva circa l'esecuzione delle opere da parte di un terzo (tale . Parte_2
23. Parte appellante non ha fornito la prova dei fatti costitutivi predetti.
24. In primo luogo, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la gran parte delle opere descritte in fatture non è stata oggetto di allegazione probatoria da parte dell'appellante e dunque sono rimaste sfornite di prova (in pratica, tutte le opere, tranne quelle afferenti l'anta dell'armadio e la saldatura della porta di accesso).
25. Dalla prova testimoniale nel suo complesso, avente ad oggetto le opere sull'anta dell'armadio
(falegnameria) e le opere di saldatura (cardini delle porte), non si desume la dimostrazione dei fatti costitutivi di cui si tratta.
26. In primo luogo, non vi è prova che le opere di falegnameria siano state effettivamente eseguite dalla società Controparte_4
Le risultanze scaturenti dalle deposizioni dei fratelli soci della società de qua, sono Tes_1 state infatti conpiutamente confutate dalla deposizione resa dalla teste Tes_5
Teste “ Cap. 3 “Conoscevo il sig. mio caro amico. Ricordo che tra Tes_5 Persona_1 il 2014-2015-2016 il sig. ha eseguito lavori di piccola manutenzione presso Parte_2
l'appartamento della sig.ra Io ero presente quando ha smontato e CP_2 Parte_2 rimontato l'anta dell'armadio, ha riparato la porta di e ricordo anche un intervento sul muro della scalinata esterna. Ricordo che in quel periodo ha eseguito lavori anche per Parte_2 me. Lo abbiamo chiamato insieme io e la sig.ra sempre a livello di amicizia. So CP_2 che ha ritirato l'anta dell'armadio dal falegname ma non so se si trattasse della Parte_2 falegnameria ” Tes_1
pagina 6 di 8 Tale testimonianza si pone in contrasto netto con quella resa dai fratelli i quali non Tes_1 hanno fatto alcun cenno alla esecuzione almeno parziale delle opere da parte del Parte_2
Le deposizioni suddette sono dunque incompatibili tra loro proprio perché i fratelli Tes_1 affermano di avere svolto i lavori presso l'abitazione della mentre in base alla CP_2 deposizione della il avrebbe provveduto personalmente a smontaggio e Tes_5 Parte_2 rimontaggio dell'anta dell'armadio, dopo averla consegnata ad una falegnameria, non individuata dalla teste, il cui intervento si sarebbe limitato alle riparazioni in laboratorio.
Il contrasto tra le contrapposte deposizioni è tale da implicare la reciproca elisione della valenza probatoria espressa da tali deposizioni.
27. Quanto ai dedotti lavori di saldatura, i testi fratelli non sono stati in grado di riferire i Tes_4 lavori medesimi alla persona della non ricordando, cioè, se essi fossero stati svolti CP_2 su materiale di proprietà della e dunque nell'interesse della medesima. CP_2
La testimonianza è inidonea all'accertamento della esecuzione in favore della dei CP_2 lavori di saldatura e dunque è altresì inidonea alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'appellante, in relazione al compenso per tali lavori.
28. Ogni altra voce esposta in fattura non è stata oggetto di richiesta di prova da parte dell'appellante e dunque anche in relazione a tali voci difetta la prova dei fatti costitutivi, così come contestati da parte appellata.
29. Infondato è il motivo sul mancato riconoscimento da parte del Tribunale della non contestazione, in quanto la contestazione ha comunque investito rilevanti fatti costitutivi, come la sussistenza dell'accordo contrattuale e l'esecuzione delle opere da parte della ditta appellante.
30. Il motivo incentrato sulla mancata qualificazione della domanda di parte appellata è infondato, in quanto unica domanda versata in giudizio è quella azionata da parte appellante e avente ad oggetto la riscossione del compenso per i lavori asseritamente svolti.
Parte appellata ha semplicemente chiesto il rigetto della domanda, previa contestazione dei suoi fatti costitutivi.
31. Quanto al motivo sulle spese, esso è infondato, in quanto il tribunale ha regolamentato correttamente le spese, in base al principio di soccombenza.
pagina 7 di 8 32. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...] elle spese del grado, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di CP_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n.
228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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