Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez.
civile, dott. Massimo Palescandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA (*)
nella causa civile iscritta al n. 1149 R.G.A.C. dell'anno 2022
avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
Parte 1 in persona dell' Amm.re Unico Dott. CP 1 Reni 2/2, Bologna C.F.
[...] con sede legale in Via Guido '
P.IVA 1 e per essa la mandataria Parte 2 in persona del legale rapp.te con sede in Roma via Controparte_2
Eufemiano 8 (P.Iva giusta procura del 20.11.2020 a P.IVA 2 '
rogito del Notaio (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927) Persona 1 rappresentata e difesa dalla Controparte_3
P.IVA 3 ) e per essa dall'avv. Concetta
[...] (P.Iva Sorrentino
C.F. 1 procura in atti, elettivamente (C. F. giusta domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4
Attrice
I
C
costituita con DGRC n. 505 del P. IVA P.IVA 4 Controparte 4 '
Direttore Generale, legale 20.03.2009, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese in virtù di procura per atto pubblico(CF C.F. 2
elett.te domiciliato con lo stesso presso 1 Controparte_5 in
Torre del Greco alla Via Marconi n. 66
Convenuta
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
Francesco Napolitano tempore, con sede legale in Nola alla via On.
n. 247, Codice Fiscale P.IVA 5
Terza chiamata in causa Contumace
CONCLUSIONI
(*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza...consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
Come da verbale d'udienza del 4 aprile 2024
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO PER
LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 14 FEBBRAIO 2025
(sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO DELLA
SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL TERMINE PER IL
DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE
SCADUTO IN DATA 5 NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025,
in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede "più concretamente" a depositare la presente sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.02.2022 la Parte 1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la CP 4
[...] al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di
€ 63.610,43 corrispondente a quella della fattura n. 28/3 del
1/10/2018 emessa per prestazioni di radiologia diagnostica eseguite nel mese di settembre 2018.
A sostegno deduceva che:
a) La società gestisce il poliambulatorio in Nola (NA) CP 6
prestazioni di radiodiagnostica in regime di ove effettua servizioaccreditamento con il sanitario regionale ed in particolare opera in favore dei cittadini assistiti dalla [...] con la quale ha stipulato i contratti del 10/02/2017 CP 4
(doc.1) e del 09/01/2018 (doc. 2) ed a cui ha richiesto il
pagamento delle seguenti fatture per prestazioni di radiologia diagnostica eseguite nel mese di settembre 2018 ed ancora insolute
(doc. 3):
importo data numero
28/3 01/10/2018 63.610,43 €
2 R.G. 1149/2022
b) La regolare emissione e registrazione delle fatture risulta anche dagli estratti autentici del registro fatture della CP_6
[...] giusta certificazione del Notaio dott. Persona 2 (doc.
n. 4);
disciplinato dallac) con atto di cessione dell'11/09/2017 L.n.130/99 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 109 del 16.09.2017 (doc.5) e comunicato al debitore con pec in data 27/09/2017 (doc 6) la CP 6
[...] cedeva ad CP 7 in blocco tutti i crediti vantati nei
Controparte 4confronti della impegnandosi a cedere anche gli ulteriori crediti che sarebbero maturati nel prosieguo del rapporto
(c.d. portafogli successivi);
d) con successivi atti di cessione nel corso dell'anno 2018 quindi
CP 7 acquisiva da CP 6 le ulteriori fatture oggi azionate e precisamente: con atto del 12/10/2018 la fattura 28/3 (doc 7);
e) a sua volta ha ceduto le fatture acquistate da CP 6 CP_7
[...] al veicolo odierno ricorrente con il contratto Parte 1
130/1999 del 22.03.2019 (doc 8)di cessione crediti ex L.
pubblicato in gazzetta ufficiale parte seconda n. 37 del 28.03.2019
(doc. 9) e comunicato al debitore con pec del 30.04.2019 (doc. 10);
Cont Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava la domanda rilevando che:
"La somma richiesta non è dovuta poiché relativa a prestazioni erogate oltre la data di esaurimento del tetto di spesa annuale per le prestazioni di Radiologia.
La somma richiesta afferisce alle prestazioni rese nel mese di settembre 2018 oltre la data presuntiva comunicata al Centro CP 6
[...] con nota prot. 1845 del 9 luglio 2018, ben prima di settembre
2018 e successivamente reiterata.
Cont nota 1 aveva comunicato alIn particolare con la suddetta
Centro che in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta per il piano di rientro n. 84/2018 richiamato in contratto, non
intendeva più acquistare prestazioni di Radiologia oltre il
Cont 31/8/2018 per i residenti ed oltre il 5 settembre 2018 per i
Cont residenti Fuori
3 R.G. 1149/2022
continuato ad erogare Nonostante ciò il Centro ha deliberatamente
Cont prestazioni che 1 non intendeva acquistare.
Il Distretto ha inoltrato al Centro richiesta di emissione di nota di credito per € 61.641,98 con pec del 26/2/2019 ed ha pagato la come attesta la determina di liquidazione che sirestante parte,
deposita. Il raggiungimento dei tetti di spesa e le relative date sono
che la Direzioneconfermati dalla comunicazione del 16/3/2022
Generale dell Controparte_4 ha fatto alla Regione Campania che si deposita in allegato al presente atto".
Richiamando l'art. 5 del contratto sottoscritto rubricato 'criteri prestazioni', concludeva come l'importo di remunerazione delle richiesto alla luce delle norme di legge e di contratto non fosse
dovuto, in considerazione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per l'anno 2018, aggiungendo come peraltro fosse in corso di definizione percentuale di regressione tariffaria con le la associazioni di categoria come attestano il riscontro del tavolo
tecnico e il verbale di riunione dello scorso 16/5/2022.
In ogni caso chiedeva, ex art. 269 c.p.C., di chiamare in causa le cedenti società e 1' ASTREA SPV srl, Controparte_6 concludendo, però, solo nei confronti della prima (conclusioni,
capo 3): "... in caso di accoglimento della domanda principale, condannare la risarcimento in favore dell [...] società Controparte_6 al di tutti i danni subiti per effetto dell'illegittima CP 4
cessione...".
Evocata in giudizio solo la Controparte_6 questa non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa, in assenza di istanze istruttorie e sulla mera produzione documentale, veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza, a trattazione scritta, del 4 aprile 2024.
La domanda non può essere accolta, apparendo fondata la difesa di
parte convenuta.
4 R.G. 1149/2022
Date per note alle parti le circostanze di causa, è a dirsi che la vicenda oggetto di lite può trovare integrale soluzione per quanto si esporrà.
È pacifico che l'accreditamento di una Struttura nell'ambito del SSN va equiparato ad una vera e propria concessione di pubblico servizio: la Struttura Accreditata eroga prestazioni sanitarie per conto del SSN.
Pertanto, il concreto svolgimento di tale servizio avviene stabiliti dalla P.A. nelnell'ambito delle regole e con i limiti superiore interesse pubblico e ciò anche quando l'accreditamento venga trasfuso (come di norma) in veri e propri contratti che non fanno altro che disciplinare nel dettaglio quanto stabilito in sede generale, recependo la relativa normativa e adattandola alla
fattispecie concreta.
Orbene, non v'è dubbio alcuno che la normativa preveda a livello generale (id est: Regione) dei tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle Strutture Accreditate e tale previsione risulta poi
Cont dettagliata nei vari contratti che ciascuna stipula con le
diverse realtà operanti sul territorio in regime di convenzione
(contratti invero che sono conformi al contratto tipo predisposto dalla stessa Regione e che ogni Struttura deve firmare di volta in volta, atteso che il Regime di convenzionamento è in attesa di una complessiva revisione, per cui attualmente si opera in regime di prorogatio). In effetti tali tetti rispondono alla duplice esigenza di controllare da un lato la qualità della prestazione erogata (cosa che si attua anche col sistema della Capacità Operativa Massima
riconosciuta alla singola Struttura Accreditata e che dipende dalla sua organizzazione e attrezzature) e, dall'altro di controllare la spesa pubblica sanitaria, notoriamenteche è purtroppo costantemente in deficit.
è in realtàIl sistema dei c.d. tetti di spesa piuttosto complesso (e in continua evoluzione): è previsto in generale a livello nazionale, ma poi ogni Regione lo attua in maniera parzialmente differente.
5 R.G. 1149/2022
Esso in verità coinvolge le sole Strutture private non almeno in teoriaConvenzionate, ma è predisposto per disciplinare e controllare anche la spesa sanitaria delle Strutture
Pubbliche: solo che da strumento di programmazione preventiva e
gestione anche qualitativa delle prestazioni da erogare, a causa delle note congiunture economiche (ed altresì delle inefficienze della P.A.), serve essenzialmente per contenere la spesa nei limiti di bilancio e di risorse assegnate.
Il sistema in questione è così spesso visto come un limite al diritto alla salute che, in ultima analisi, va a ricadere
Tuttavia essodel servizio.sull'utente finale è stato necessario) costantemente ritenuto legittimo (o meglio ancora,
dalla giurisprudenza, a tutti i livelli: le prestazioni sanitarie
hanno un costo e le ristrettezze di bilancio impongono sia l'ottimazione del servizio, sia la lotta agli sprechi e agli abusi,
sia per quel che qui interessa la necessità di non spendere di più delle risorse finanziarie disponibili (e ciò a salvaguardia dei cittadini stessi, dovendosi evitare che una spesa indiscriminata penalizzi poi chi arrivi tardi o chi non si sappia districare fra maglie del sistema e magari non possa usufruire di una le prestazione essenziale e indifferibile).
stato ritenuto legittimo il sistema di In tale ottica
Regressione Tariffaria Unica (che in sostanza prevede un recupero delle somme erogate oltre il tetto di spesa, sia pure spalmate fra tutte le varie Strutture interessate) ed è stata ritenuta altresì
legittima la fissazione di Tetti di Spesa che intervenga nel corso dell'anno e quindi con retroattiva, sia pure con efficacia particolari cautele legate alla conoscibilità da parte delle
Strutture (sul punto e per una disamina generale dei vari problemi
V. ex multis Cons. Stato Ad. Plen. 3/2012 con riferimenti altresì alla Giurisprudenza Costituzionale ed all'affermazione della Consulta secondo cui "non è pensabile di poter spendere senza
limite" e che pertanto occorre contemperare le esigenze finanziarie con il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute). Il sistema adottato in concreto dalla Regione Campania prefissa dei tetti di spesa per macroarea e per singola branca: raggiunto il
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limite di spesa annuale nessun rimborso potrà più essere concesso
ai Centri Accreditati.
E proprio perché il tetto di spesa non riguarda la singola
Cont struttura ma tutto il comparto, 1 è tenuta a preavvisare la
Struttura Accreditata, che altrimenti ignorerebbe di non poter più
erogare prestazioni convenzionate da porre a carico del SSN: ciò è previsto testualmente nei vari contratti intercorrenti con le
Strutture accreditate e risponde а criteri generali di tutela dell'affidamento.
In sostanza:
l'imposizione dei tetti di spesa avviene con atto autoritativo
ampiamente discrezionale (e non soggetto a preventivo accordo con i centri privati) nell'ambito della necessaria pianificazione finanziaria cui le Regioni sono chiamate (fra l'altro tale pianificazione deve spesso tener conto dalla necessità di ripianare i disavanzi pregressi);
tuttavia, secondo i principi ispiratori del sistema (così come
introdotti dalla L. 449/97 e poi meglio declinati dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del D. L.vo 502/92) l'espressione di tale potere discrezionale va recepita e dettagliata in veri e propri contratti da stipulare con le Strutture private Accreditate (per le Strutture
Pubbliche sono analogamente previsti degli "accordi");
tali contratti prevedono (e devono prevedere per il discorso di cui sopra) il rispetto dei tetti di spesa come definiti a monte con
atto autoritativo (e di cui la Struttura Accredita è e deve essere
consapevole). Così stando le cose per ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa, occorrerebbe
eventualmente:
о dedurre (e dimostrare) l'illegittimità dell'atto autoritativo che ha previsto i tetti di spesa, per ottenerne la disapplicazione e quindi il riconoscimento del diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione effettuata (ma tale illegittimità non stata invero dedotta nel presente giudizio e comunque sembra di difficile configurabilità poiché il rispetto del tetto di spesa non si all'esercizio di un diritto soggettivo,presenta come un limite
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bensì come patto contrattuale -sia pure necessitato che la parte privata ha accettato ed è tenuta a rispettare); oppure allegare la difformità fra l'atto autoritativo a monte e il
contratto stipulato con la singola Struttura e sostenere ad es. che
travisato quanto previsto in sede tale contratto avrebbe vizio però non risulta dedotto ed è programmatica (anche tale ugualmente di difficile configurazione, atteso che si tratta di contratti sostanzialmente identici per le varie tipologie di
Strutture Accreditate, almeno per quel che concerne la definizione dei tetti di spesa). come si visto in caso di avvenuto Si aggiunga poi che Cont eccedenti il tetto di spesa 1 pagamento di prestazioni addirittura tenuta al recupero dei relativi importi sollecitando l'emissione di apposite Note di Credito nel rispetto del sistema della R.T.U. (e come cennato, la Giurisprudenza Amministrativa ha ritenuto legittimo tale sistema ed ha ritenuto altresì legittima la previsione di tetti di spesa con effetti retroattivi): per tale
ulteriore motivo è difficilmente sostenibile la pretesa di ottenere il pagamento di un qualcosa che poi si sarebbe tenuti a restituire. Pertanto, in definitiva, il pagamento di prestazioni a carico di
Cont erogate in regime di convenzione da parte di Strutture una '
private Accreditate col SSN, appare riservato alle ipotesi in cui non sia avvenuto il superamento dei tetti di spesa, oppure è legato a ipotesi di colpevole violazione del principio di affidamento
(come quando ad es. vi sia un consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa e ciò abbia determinato notevoli esborsi da parte dello Studio Medico
Accreditato, che riteneva così di erogare prestazioni che gli sarebbero state tranquillamente rimborsate).
E come già detto la Giurisprudenza Amministrativa ha avuto modo di esprimersi anche in ordine all'efficacia retroattiva dei tetti di spesa (e al recupero delle somme pagate per prestazioni effettuate prima che fossero stati stabiliti tetti di spesa definitivi) sancendone la legittimità purché i nuovi tetti di spesa non si discostino significativamente da quelli stabiliti per l'anno precedente, con l'aggiunta dell'eventuale decurtazione imposta
8 R.G. 1149/2022 dalle (con ciòLeggi Finanziarie nel frattempo intervenute
garantendo gli operatori economici/Strutture private Accreditate
che possono così ragionevolmente presumere quale sarà il tetto di spesa per l'anno in corso V. Ad. Plenaria citata che proseguendo su tale via auspica la previsione di tetti di spesa provvisori cui le Strutture Accreditate possano far riferimento).
Le conclusioni di cui sopra, oltre al rispetto delle esigenze di tutela del bilancio evitano anche disparità di trattamento fra le
varie Strutture Accreditate: ognuno sa che non può superare il
tetto di spesa anche solo preventivato e che le eventuali eccedenze possono addirittura essere recuperate con il sistema della R.T.U.
(nel rispetto dei principi delineati dalla Giurisprudenza
Cont Amministrativa e con riguardo all'entità del ritardo con cui 1
ha reso noti i tetti di spesa). Diversamente ragionando, le con maggiori disponibilità finanziarie potrebbero strutture comunque decidere di optare per l'erogazione delle prestazioni nonostante il superamento del tetto di spesa, riuscendo a sostenere
i tempi per il recupero giudiziario dei relativi esborsi e di fatto tagliando fuori dal mercato quei Centri che non hanno tali
disponibilità.
all'esame della fattispecie venendo Premesso quanto sopra e
Cont concreta, va rilevato che 1 ha debitamente documentato e comunicato l'esaurimento del Parte 3
Né, а tutto concedere, del resto potrebbe essere rilevante una
qualsiasi tardività nel comunicare tale superamento. A anche l'eventualetal riguardo, va evidenziato che
comunicazione tardiva incide sul diritto della Struttura ad ottenere il pagamento facendolo venire meno, dal momento che non solo risponde ad interessi pubblicistici previsti ex lege (e quindi ne è lecita la previsione) ma è stata espressamente accettata dalla
Struttura convenzionata. Soprattutto dal momento che è lecita e giustificato (e accettato contrattualmente) anche la c.d.
Cont Regressione Tariffaria, ovverosia il recupero da parte dell delle somme eventualmente pagate in più, appare più che lecito il mancato pagamento degli importi ancora non liquidati.
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E si noti che il superamento del Parte 3 può essere
solo in corso di anno e dipende dal numero di verificato prestazioni richieste ed erogate. Quindi è quasi effettivamente inevitabile che esso non possa essere comunicato con anticipo.
Cont ha altresì esibito laDa ultimo si noti altresì che 1
Delibera adottata dal proprio Direttore Generale in data 28.07.2022 con le quali si prevedeva l'azionamento della RTU per le somme pagate in eccesso.
Orbene - come ripetutamente chiarito sia dalla S.C. (v. ex multis
SS.UU. 28053/2018) che dalla giurisprudenza amministrativa tale deliberazione costituisce esercizio di potere da parte della P.A. che non può essere sindacato dal G.O. nemmeno per disapplicare l'atto stesso (com'è noto infatti l'istituto della disapplicazione di un atto amministrativo adottato iure imperii è concepibile solo nei rapporti fra privati, perché altrimenti consentirebbe un annullamento di fatto dell'atto che è assolutamente vietato al
G.O.).
Cont E sul fatto che l'atto dell lecon il quale recepisce
Tetto di Spesa e disciplina delibere regionali che hanno fissato il le modalità di attuazione della RTU non si pone "a valle"
pure qualche decisione dell'esercizio del potere (come amministrativa sembra sostenere) ma al contrario costituisce l'ultimo atto con cui si completa l'esercizio di quel potere andando ad incidere in concreto sulle singole posizioni soggettive che di fronte a quell'atto non possono che essere qualificate come interessi legittimi.
E di ciò la S.C. ha dato ampio conto laddove specifica che le
Cont deliberazioni attuative, come nella delle specie, delle
tetto massimo, deliberazioni regionali di fissazione del
costituiscono espressione di un potere autoritativo, atteso che il sistema prevede "un atto amministrativo a contenuto generale con il quale la regione provvede alla fissazione di quel tetto per il servizio sanitario nel suo ambito territoriale e prescrive agli
Cont organismi come le attraverso i quali il servizio è articolato, di procedere al fine di assicurare il rispetto del tetto per l'ambito sul quale ognuno preposto. Il potere di attuazione daè
10 R.G. 1149/2022
parte di tali organismi, per il fatto stesso che deve in concreto
realizzare quanto disposto dalla regione, non può che avere la
e dunque anch'esso carattere tendenzialmente stessa natura autoritativo, ancorché diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, che
regolato dall'accordo contrattuale comunque disciplinante lo
Gli atti svolgimento del regime di accreditamento provvisorio
...
di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di
accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di
spesa sia contemplata.
Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in
concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica, avendo solo il valore di richiamo a quanto emergente dalla disciplina legislativa del regime concessorio in c.d. accreditamento provvisorio, nel cui ambito è contemplata la previsione della possibilità della c.d. regressione tariffaria. Il potere discende, cioè, dalla legge".
Per tali motivi, come sempre chiarito dalla S.C., sussiste pur sempre la giurisdizione del G.O. fondata sull'accordo contrattuale, laddove (come nella fattispecie) non sia stata chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo in questione, ma il G.O.
non potrà far altro che adeguarsi а quanto risulta dall'atto
amministrativo (che non ha nemmeno il potere di disapplicare nei confronti della stessa PA che lo ha emesso). Ciò a meno che l'atto in questione non sia abnorme о presenti caratteri tali da non
consentire in alcun modo la sua riconduzione all'esercizio di un potere iure imperii da parte della P.A.
Inammissibile, infine, è la richiesta ex art. 2041 c.c..
Per tutti i motivi di cui sopra la domanda deve essere rigettata, con assorbimento di quella proposta dalla convenuta nei confronti
della contumace. Le spese di lite trovano giusta compensazione in virtù della
particolarità della questione.
11 R.G. 1149/2022
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda propostail dalla Parte 1 nei confronti dello nonchéControparte_4
Controparte_6di quella da questa proposta nei confronti della
[...] così provvede:
rigetta la domanda di parte attrice e dichiara assorbita quella di parte convenuta;
compensa le spese processuali.
Torre Annunziata, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimo Palescandolo
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