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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 880/2024 R.G.A.C. promossa da (avv.Enrico Raimondi) contro l' Parte_1 CP_1
(avv.Cristina Grappone e Carmine Barone) avente ad oggetto l'accertamento dello status di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992 e il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, osserva quanto segue:
- 1 -
La ricorrente, premesso di aver agito con procedimento di accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per ottenere i benefici in oggetto dalla data della domanda e di non condividere le considerazione medico legali contenute nella CTU disposta in quella fase del procedimento, agiva tempestivamente in questa sede, con ricorso depositato in data
3.9.2024, a seguito di rituale deposito di atto di dissenso ed in contraddittorio con l' chiedendo di “dichiarare che la ricorrente possiede il requisito sanitario CP_1 necessario per il riconoscimento della domanda di indennità di accompagnamento, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia;
- dichiarare che la ricorrente possiede il requisito sanitario per essere considerata persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, dalla data della domanda amministrativa;
- CP_ condannare l' all'erogazione della prestazione assistenziale richiesta con la domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione, a decorrere dalla domanda o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”. L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata una seconda C.T.U., la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza contestuale, previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
Nel merito, il ricorso può essere in parte accolto nei termini che seguono.
Il C.T.U. ha accertato che effettivamente la ricorrente, affetta dal complesso di patologie meglio evidenziate nella relazione peritale (che sul punto deve intendersi qui integralmente riportata), si trova nelle condizioni di impossibilità di compiere da sola gli atti ordinari della vita con necessità di un'assistenza continua a far data della domanda amministrativa e che ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” i sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.08.2023). Il CTU ha aggiunto che “Poiché tutte le condizioni patologiche sopradescritte sono croniche ed irreversibili, si esclude la possibilità di miglioramento e si prevede una progressiva evoluzione peggiorativa delle stesse, non potendo comunque affermare in quanto tempo ciò possa realizzarsi. Tenuto conto dell'età della paziente, è opportuno ipotizzare un controllo della evoluzione del complesso patologico descritto con cadenza biennnale”.
I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti alla base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo. Erroneamente, dunque, all'odierna ricorrente erano state negate le prestazioni richieste, in considerazione del fatto che già al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa si era manifestato quell'aggravamento della posizione sanitaria complessiva tale da rendere la ricorrente bisognosa di assistenza continua ai sensi di legge e “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.
Orbene, in conformità a quanto affermato, per prima, dalla sentenza delle S.U. della S.C. n. 483 del 12 luglio 2000, oltre alla dichiarazione dello staus di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” e della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di accompagnamento a far data dall'1.9.2023, ben può disporsi la condanna dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge (in relazione ai quali non è necessaria alcuna previa domanda amministrativa) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Si decide dunque come di seguito, anche in relazione alle spese di lite (che seguono la soccombenza) e di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che è “persona con disabilità con Parte_1 necessità di sostegno elevato o molto elevato” e il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall' 1.9.2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge, con interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno CP_2 successivo all'1.9.2023 e, successivamente, dalla data delle singole scadenze mensili;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio), per come liquidate a parte.
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Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 880/2024 R.G.A.C. promossa da (avv.Enrico Raimondi) contro l' Parte_1 CP_1
(avv.Cristina Grappone e Carmine Barone) avente ad oggetto l'accertamento dello status di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della l. 104/1992 e il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, osserva quanto segue:
- 1 -
La ricorrente, premesso di aver agito con procedimento di accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per ottenere i benefici in oggetto dalla data della domanda e di non condividere le considerazione medico legali contenute nella CTU disposta in quella fase del procedimento, agiva tempestivamente in questa sede, con ricorso depositato in data
3.9.2024, a seguito di rituale deposito di atto di dissenso ed in contraddittorio con l' chiedendo di “dichiarare che la ricorrente possiede il requisito sanitario CP_1 necessario per il riconoscimento della domanda di indennità di accompagnamento, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia;
- dichiarare che la ricorrente possiede il requisito sanitario per essere considerata persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, dalla data della domanda amministrativa;
- CP_ condannare l' all'erogazione della prestazione assistenziale richiesta con la domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione, a decorrere dalla domanda o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”. L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata una seconda C.T.U., la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza contestuale, previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c..
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Nel merito, il ricorso può essere in parte accolto nei termini che seguono.
Il C.T.U. ha accertato che effettivamente la ricorrente, affetta dal complesso di patologie meglio evidenziate nella relazione peritale (che sul punto deve intendersi qui integralmente riportata), si trova nelle condizioni di impossibilità di compiere da sola gli atti ordinari della vita con necessità di un'assistenza continua a far data della domanda amministrativa e che ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” i sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (03.08.2023). Il CTU ha aggiunto che “Poiché tutte le condizioni patologiche sopradescritte sono croniche ed irreversibili, si esclude la possibilità di miglioramento e si prevede una progressiva evoluzione peggiorativa delle stesse, non potendo comunque affermare in quanto tempo ciò possa realizzarsi. Tenuto conto dell'età della paziente, è opportuno ipotizzare un controllo della evoluzione del complesso patologico descritto con cadenza biennnale”.
I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti alla base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo. Erroneamente, dunque, all'odierna ricorrente erano state negate le prestazioni richieste, in considerazione del fatto che già al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa si era manifestato quell'aggravamento della posizione sanitaria complessiva tale da rendere la ricorrente bisognosa di assistenza continua ai sensi di legge e “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.
Orbene, in conformità a quanto affermato, per prima, dalla sentenza delle S.U. della S.C. n. 483 del 12 luglio 2000, oltre alla dichiarazione dello staus di “persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato” e della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di accompagnamento a far data dall'1.9.2023, ben può disporsi la condanna dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge (in relazione ai quali non è necessaria alcuna previa domanda amministrativa) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Si decide dunque come di seguito, anche in relazione alle spese di lite (che seguono la soccombenza) e di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che è “persona con disabilità con Parte_1 necessità di sostegno elevato o molto elevato” e il suo diritto di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall' 1.9.2023 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge, con interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno CP_2 successivo all'1.9.2023 e, successivamente, dalla data delle singole scadenze mensili;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio), per come liquidate a parte.
Pag. 2 di 3 Chieti, li 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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