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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/11/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Anna Scafati e Francesco Montagnoli ed elettivamente domiciliato in
Campobasso, via Mazzini n. 38
OPPONENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
PP Grezar n. 14, in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
BI IN ed elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Gramsci n. 16;
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e in Campobasso, via Controparte_3
PP ZU, in persona del Presidente legale rappresentante pro temp.t., con il patrocinio degli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA Antonella, domiciliato ope legis in Campobasso, via
PP ZU n. 11
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 12.11.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l e l Controparte_1 Controparte_2
per l'annullamento delle intimazioni di pagamento n.
[...]
02720249000358158000, notificata in data 1.07.2024, e n. 0272024900231460000, notificata pagina 1 di 15 in data 27.09.2024, aventi ad oggetto una pluralità di avvisi di addebito relativi a contributi richiesti per gli anni dal 2010 al 2020, per un importo complessivo di € 36.147,23.
Esponeva che le suddette pretese traevano origine da numerosi avvisi di addebito mai regolarmente notificati, riferiti a presunti crediti previdenziali maturati negli anni sopra indicati.
Rilevava che la prima intimazione notificata il 1.07.2024 includeva molteplici avvisi di cui non aveva mai avuto conoscenza e che la seconda intimazione, notificata il 27.09.2024, conteneva alcuni degli stessi avvisi già compresi nella precedente, ma con importi ridotti, configurando di fatto una rinuncia parziale alla precedente pretesa da parte dell'agente della riscossione.
Eccepiva, in via preliminare, la nullità delle intimazioni per mancata notificazione degli atti presupposti, in violazione dei principi di legalità, trasparenza e garanzia del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, evidenziando che non era intervenuto alcun titolo giudiziale definitivo che giustificasse l'applicazione del termine decennale.
Nel dettaglio, segnalava che:
1) l'avviso n. 32720160000422591000, notificato il 27.02.2016, risultava prescritto;
2) l'avviso n. 32720160001077942000, notificato il 25.06.2021, era già prescritto al momento della notifica;
3) l'avviso n. 32720160001259591000, notificato il 6.02.2017, risultava prescritto;
4) l'avviso n. 32720160001274151000, notificato l'11.02.2017, risultava prescritto;
5) l'avviso n. 32720160001526867000, notificato il 17.03.2017, risultava prescritto;
6) l'avviso n. 3272017000087971000, notificato il 12.02.2018, risultava prescritto;
7) l'avviso n. 32720180000711261000, notificato il 10.09.2018, risultava prescritto;
8) l'avviso n. 32720180001638837000, notificato il 22.03.2023, risultava già prescritto alla data della notifica;
9) l'avviso n. 32720190000727420000, notificato il 12.10.2023, risultava prescritto;
10)l'avviso n. 32720190001441391000, notificato il 22.03.2023, risultava prescritto;
11)l'avviso n. 3272021000560887000, notificato il 22.03.2023, risultava comunque non regolarmente notificato;
12)l'avviso n. 32720220000275507000, notificato il 22.02.2023, risultava anch'esso non regolarmente notificato.
pagina 2 di 15 Contestava, inoltre, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi all'interno delle intimazioni, in violazione dei principi di trasparenza e verificabilità della pretesa.
Segnalava ulteriori profili di illegittimità derivanti, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, dalla mancata o generica indicazione: dell'ufficio competente a fornire informazioni;
del responsabile del procedimento dotato dei requisiti di legge;
delle modalità e dei termini per proporre ricorso e dell'autorità giurisdizionale competente.
Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazioni impugnate;
in via principale, l'annullamento delle intimazioni per mancata notificazione degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti;
in subordine, l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti richiesti con riferimento agli avvisi di addebito elencati.
1.1 Si costituiva l , che contestava integralmente il ricorso, Controparte_1 deducendo l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate dal Pt_1
In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi agli atti impugnati, trattandosi di attività riservata esclusivamente all'ente impositore, essendo l'agente della riscossione mero esecutore, privo di competenza sulla fase prodromica di formazione del credito.
Evidenziava, inoltre, la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 32720160000422591000, 32720160001077942000, 32720180001638837000,
32720190000727420000, 32720190001441391000, 32720210000560887000 e
32720220000275507000, per i quali l aveva provveduto al discarico, come comprovato CP_2 dagli estratti di ruolo prodotti.
Nel merito, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo l'agente notificato, in epoca successiva agli avvisi, comunicazioni interruttive quali le iscrizioni di ipoteca n. 02776201800001535000 del 15.11.2018 e n. 02720181460000241000 del
17.12.2019.
Aggiungeva che il decorso del termine prescrizionale risultava altresì sospeso in virtù della normativa emergenziale “cd. Covid” (art. 68 del D.L. 18/2020), che aveva previsto la sospensione generalizzata dei termini di riscossione, prescrizione e decadenza dall'8.03.2020 al 31.08.2021.
pagina 3 di 15 Respingeva, altresì, l'eccezione di implicita rinuncia alla prima intimazione, non essendo previsto alcun divieto normativo di includere nella seconda intimazione alcuni degli avvisi già compresi nella precedente.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, sosteneva che gli stessi erano stati determinati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (artt. 20 e 30 del D.P.R. 602/1973) e che la motivazione risultava sufficiente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di conteggi su elementi conoscibili e determinabili dal contribuente.
Contestava, inoltre, l'asserita nullità dell'intimazione per mancanza delle indicazioni relative all'autorità competente, al termine d'impugnazione e al responsabile del procedimento, rilevando che l'atto opposto riportava puntuali riferimenti agli avvisi sottesi, alle somme richieste e al soggetto creditore. In ogni caso, sottolineava che l'intimazione costituiva atto vincolato, redatto su modello ministeriale ex art. 50 D.P.R. 602/1973, e che l'eventuale omissione di dati non comportava alcuna nullità, in assenza di espressa previsione normativa.
In ordine all'istanza di sospensione, l si opponeva, eccependo l'assenza del fumus CP_1 boni iuris, attesa la legittimità della pretesa azionata, e del periculum in mora, in quanto il ricorrente non aveva documentato alcun concreto pregiudizio derivante dalla riscossione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta e dell'istanza cautelare, con vittoria di spese.
1.2 Si costituiva l' , deducendo l'infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente. CP_2
Rappresentava la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l'Istituto accolto la domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti presentata dal ricorrente in data
2.07.2024, con conseguente sgravio integrale di n. 9 avvisi di addebito relativi a periodi successivi al 31.03.2014. Rilevava, pertanto, che l'opposizione risultava ormai priva di oggetto per le partite creditorie così annullate prima ancora del deposito del ricorso.
Nel merito, evidenziava che i restanti n. 3 avvisi di addebito, relativi a contribuzione dovuta per gli anni 2010, 2012 e 2013, erano stati regolarmente notificati al ricorrente a mezzo di raccomandate A.R., con perfezionamento della notifica -attesa l'attestazione di compiuta giacenza- rispettivamente in data 6.02.2017, 11.02.2017 e 17.03.2017, sostenendo che, non essendo stati opposti nel termine di legge, si erano trasformati in titoli esecutivi irretrattabili, precludendo qualsiasi contestazione di merito, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. pagina 4 di 15 Rilevava, altresì, che la prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla notifica degli avvisi, era comunque infondata, risultando tempestivamente interrotta da atti notificati dall'Agente Riscossione - tra cui comunicazioni di iscrizione ipotecaria e intimazioni di CP_2 pagamento - e sospesa per effetto della normativa emergenziale COVID per un periodo di
542 giorni, ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. mod., nonché dell'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183/2020.
Contestava, infine, le censure formali sollevate dal ricorrente, affermandone l'inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza, atteso che le intimazioni opposte erano redatte in conformità alla normativa vigente e riportavano tutti gli elementi essenziali richiesti.
In ordine all'istanza di sospensione, si opponeva fermamente, rilevando l'assenza dei presupposti di legge, sia sotto il profilo del fumus boni iuris, in considerazione della validità degli atti impugnati, sia sotto il profilo del periculum in mora, non risultando allegate prove specifiche a fondamento della richiesta.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle partite oggetto di sgravio e, per il resto, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Il G.L., con decreto del 12.11.2024, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento impugnate.
La causa è stata istruita con acquisizione delle documentazioni depositate dalle parti;
all'udienza dell'11.11.2025, da ultimo fissata, è stata effettuata la discussione con modalità cartolare.
2. Va preliminarmente rilevato che parte delle pretese azionate risultano già oggetto di integrale sgravio da parte dell' anteriormente al deposito del ricorso. CP_2
Si configura, quindi, in relazione agli avvisi di addebito oggetto di sgravio, la cessazione della materia del contendere.
In merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale pagina 5 di 15 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
18128 del 31/08/2020).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che -già nel mese di giugno 2024- il aveva Pt_1 presentato istanza all' per la cancellazione dalla Gestione Commercianti, chiedendo CP_2 altresì un nuovo accertamento sui contributi effettivamente dovuti oggetto dei dodici avvisi di addebito in contestazione.
Eseguiti i necessari controlli, l ha quindi disposto la cancellazione retroattiva del CP_2 dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 31.03.2014 e, in data 24.07.2024, Pt_1 ha provveduto a disporre lo sgravio di tutte le posizioni debitorie successive al 31/03/2014 (cfr. provvedimenti di sgravio allegati in atti).
Nello specifico, l ha emesso nove provvedimenti di sgravio riferiti ad altrettanti avvisi di CP_2 addebito, come confermato dallo storico contributivo in atti e dedotto dall' nella sua CP_2 memoria di costituzione.
Gli avvisi così annullati sono i seguenti:
1) n. 32720160000422591000;
2) n. 32720160001077942000;
3) n. 3272017000087971000;
4) n. 32720180000711261000;
5) n. 32720180001638837000;
6) n. 32720190000727420000;
7) n. 32720190001441391000;
8) n. 3272021000560887000;
9) n. 32720220000275507000.
Per tali avvisi va, quindi, emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. Tanto premesso, la difesa svolta da parte ricorrente- secondo cui la mancata riproposizione, nella seconda intimazione di pagamento notificata in data 27.09.2024, di taluni pagina 6 di 15 importi già presenti nella precedente intimazione dell'1.07.2024, avrebbe configurato una rinuncia tacita e parziale alla pretesa creditoria da parte dell' Controparte_4 risulta assorbita dalla decisione di cessazione della materia del contendere di
[...] cui al precedente punto 2 di motivazione, dato che nella seconda intimazione di pagamento non sono riportati proprio i nove avvisi di addebito oggetto di sgravio.
Permane invece l'interesse alla decisione con riferimento ai rimanenti tre avvisi di addebito, per i quali non è stato disposto alcuno sgravio, vale a dire:
n. 32720160001259591000, per il periodo 01/2010 - 12/2010;
n. 32720160001274151000, per il periodo 08/2012 - 10/2012;
n. 32720160001526867000, per il periodo 01/2013 - 12/2013.
L' , infatti, ha confermato che i crediti indicati negli avvisi in questione erano stati esclusi CP_2 dallo sgravio in quanto riferiti a periodi non ricompresi nella cancellazione dalla Gestione
Commercianti.
Delimitato allora l'oggetto dell'opposizione ai soli tre avvisi di addebito indicati, occorre premettere, in termini generali, che in materia di contribuzione previdenziale il debitore ha a disposizione una pluralità di strumenti di tutela, esperibili nelle diverse fasi del procedimento di riscossione.
È prevista, infatti, l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente al merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma
1, 24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di pagina 7 di 15 opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha osservato che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica pagina 8 di 15 insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2025, n.
12981; Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; Cassazione civile, sez. VI,
02/09/2020, n. 18256).
È stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni
e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti pagina 9 di 15 (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità:
a. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione);
b. oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza);
c. ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora, il Giudice della legittimità ha precisato: “Nelle ipotesi in cui (...) il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata” (v. Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2019, n.
31282).
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad pagina 10 di 15 agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019).
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (v. Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n. 31282).
Deve quindi ritenersi che, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
4. Ebbene, l'opposizione, proposta in data 12.11.2024, avente ad oggetto le intimazioni di pagamento nn. 02720249000358158000, notificata il 1.07.2024, e 0272024900231460000, notificata il 27.09.2024, deve essere qualificata, secondo i principi ermeneutici sopra richiamati, come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., articolata in più profili distinti, ma tra loro cumulabili.
Parte ricorrente ha infatti eccepito, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, lamentando di non aver mai ricevuto comunicazione di tali atti, deducendo pertanto la nullità delle intimazioni per violazione del diritto di difesa e dei principi di legalità e trasparenza. In ragione di ciò, ha inteso proporre l'opposizione anche in funzione recuperatoria dell'azione prevista dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con contestuale deduzione della prescrizione quinquennale maturata anteriormente alla notifica delle intimazioni.
Tuttavia, tale profilo risulta inammissibile, poiché l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica delle intimazioni di pagamento. In particolare,
l'intimazione notificata il 1.07.2024 è stata impugnata solo in data 12.11.2024, quindi ben oltre pagina 11 di 15 il limite temporale previsto;
allo stesso modo, anche rispetto all'intimazione notificata il
27.09.2024 il ricorso è stato depositato oltre il quarantesimo giorno, scaduto il 6.11.2024.
Diversamente, l'opposizione è ammissibile in quanto volta, in via autonoma e subordinata, a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, consistenti nella prescrizione quinquennale maturata successivamente alla (sia pure contestata) notifica degli avvisi di addebito. Trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa contributiva fondata su cause estintive successive alla notifica del titolo, essa non è soggetta a termini di decadenza, purché proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione forzata.
Il ricorso contiene, inoltre, censure inerenti vizi formali delle intimazioni, quali l'omessa o generica indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento e delle modalità di impugnazione, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000.
Sebbene tali profili non integrino autonomamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., per difetto di specificità e decorrenza del relativo termine decadenziale, possono comunque assumere rilievo nell'ambito della valutazione complessiva sulla legittimità della pretesa esecutiva.
In definitiva, l'opposizione deve ritenersi:
- inammissibile con riferimento alla domanda recuperatoria fondata sull'art. 24 D.lgs. n.
46/1999, per tardività rispetto ad entrambe le intimazioni impugnate (non sono quindi esaminabili le eccezioni relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito e alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni);
- ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., fondata su prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi, non soggetta a decadenza;
- ammissibile per gli eccepiti vizi formali delle intimazioni (art. 7 l. n. 212/2000 e mancata indicazione del criterio di computo degli interessi) che, seppur inammissibili come autonome censure ex art. 617 c.p.c., possono rilevare incidentalmente nel presente giudizio ai fini di valutare la legittimità complessiva della pretesa esecutiva.
Pertanto, l'opposizione va esaminata nel merito entro i limiti dell'azione esecutiva promossa, avuto riguardo esclusivamente alle censure ritenute ammissibili, quali la prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e i profili di nullità dedotti in relazione alle intimazioni di pagamento.
pagina 12 di 15 6. L'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento agli avvisi di addebito nn.
32720160001259591000 (relativo all'anno 2010), 32720160001274151000 (relativo all'anno
2012) e 32720160001526867000 (relativo all'anno 2013), di cui all'intimazione di pagamento notificata in data 1.07.2024, nella parte non oggetto di sgravio, e 0272024900231460000, notificata il 27.09.2024, deve essere rigettata.
Ai soli fini del computo del termine prescrizionale - ferma restando l'inammissibilità delle censure relative all'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, in quanto formulate oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 - si osserva che, dagli atti di causa, risulta che i predetti avvisi di addebito sono stati notificati al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: l'avviso n. 32720160001259591000 in data
6.02.2017; l'avviso n. 32720160001274151000 in data 11.02.2017; l'avviso n.
32720160001526867000 in data 17.03.2017.
Risulta inoltre notificata, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02720181460000241000, perfezionata per compiuta giacenza in data 17.12.2019, espressamente riferita ai crediti oggetto dei tre avvisi di addebito impugnati.
Detta comunicazione, in quanto relativa ai medesimi rapporti obbligatori, ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, determinando la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione a far data dal
17.12.2019.
La prescrizione risulta, altresì, sospesa per un periodo di 2 mesi e 23 giorni, ossia dal 8 marzo al 31 maggio 2020, in virtù dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Dal 17.12.2019 (data dell'ultimo atto interruttivo) al 1.07.2024 (data della successiva intimazione di pagamento) è decorso un periodo effettivo di 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, al netto della sospensione COVID.
Successivamente, dal 1.07.2024 (data dell'intimazione) al 12.11.2024 (data di deposito del ricorso) è decorso un ulteriore periodo di 4 mesi e 11 giorni.
E' stata comunque pure notificata al l'intimazione 0272024900231460000, in data Pt_1
27.09.2024, sempre relativa ai medesimi 3 avvisi di addebito e parimenti oggetto della odierna opposizione.
pagina 13 di 15 Alla luce di quanto esposto, deve allora ritenersi che la prescrizione dei crediti azionati con i suddetti avvisi di addebito non risulta maturata e, conseguentemente, l'eccezione sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
7. È parimenti da rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla presunta mancata o generica indicazione, nelle intimazioni di pagamento impugnate, degli elementi informativi prescritti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), ovvero: l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, le modalità e i termini per proporre ricorso, nonché l'autorità giurisdizionale competente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali elementi devono effettivamente essere indicati in modo tassativo negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, in conformità ai principi di trasparenza, piena informazione e garanzia del diritto di difesa (v. Cass. civ., sez. trib., 12.02.2020, n. 3281). Tuttavia, è stato parimenti precisato che l'eventuale omissione di tali indicazioni non determina -di per sé- la nullità dell'atto, ove risulti comunque possibile al destinatario comprendere la natura della pretesa e attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, le intimazioni di pagamento impugnate riportano l'indicazione dell'ente creditore, degli estremi degli avvisi di addebito sottesi, degli importi richiesti, dell'autorità giurisdizionale competente, nonché del nominativo del responsabile del procedimento, individuato in Controparte_5
”. Dette informazioni risultano idonee a garantire la comprensibilità dell'atto e a
[...] consentire l'esercizio del diritto di difesa di talché l'eccezione deve essere rigettata.
8. È infondata e, in ogni caso, inammissibile nel presente giudizio la doglianza concernente l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi all'interno delle intimazioni di pagamento.
L'eccezione è formulata in termini generici, senza specificare in quale misura e con quali effetti l'omessa indicazione dei criteri di calcolo avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente.
Inoltre, gli interessi richiesti risultano determinati sulla base di disposizioni normative vincolanti (artt. 20 e 30 del D.P.R. 602/1973), la cui applicazione non richiede una motivazione analitica, essendo riferibili a parametri oggettivamente conoscibili dal contribuente.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione. pagina 14 di 15 9. Le spese di lite, valutata la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in relazione ad alcune partite creditorie, sopra analiticamente elencate, possono essere parzialmente compensate nella misura di ¼; per il resto, seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1)dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
32720160000422591000; n. 32720160001077942000; n. 3272017000087971000; n.
32720180000711261000; n. 32720180001638837000; n. 32720190000727420000; n.
32720190001441391000; n. 3272021000560887000; n. 32720220000275507000 indicati nelle intimazioni di pagamento oggetto di opposizione;
2)rigetta, per il resto, l'opposizione, confermando quindi la debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito 32720160001259591000, 32720160001274151000 e
32720160001526867000;
3)compensa le spese processuali tra le parti in ragione di ¼ e condanna Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in detta proporzione, e per ciascuna parte resistente, in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli avv.ti Anna Scafati e Francesco Montagnoli ed elettivamente domiciliato in
Campobasso, via Mazzini n. 38
OPPONENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
PP Grezar n. 14, in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
BI IN ed elettivamente domiciliata in Napoli, Viale Gramsci n. 16;
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e in Campobasso, via Controparte_3
PP ZU, in persona del Presidente legale rappresentante pro temp.t., con il patrocinio degli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA Antonella, domiciliato ope legis in Campobasso, via
PP ZU n. 11
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 12.11.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l e l Controparte_1 Controparte_2
per l'annullamento delle intimazioni di pagamento n.
[...]
02720249000358158000, notificata in data 1.07.2024, e n. 0272024900231460000, notificata pagina 1 di 15 in data 27.09.2024, aventi ad oggetto una pluralità di avvisi di addebito relativi a contributi richiesti per gli anni dal 2010 al 2020, per un importo complessivo di € 36.147,23.
Esponeva che le suddette pretese traevano origine da numerosi avvisi di addebito mai regolarmente notificati, riferiti a presunti crediti previdenziali maturati negli anni sopra indicati.
Rilevava che la prima intimazione notificata il 1.07.2024 includeva molteplici avvisi di cui non aveva mai avuto conoscenza e che la seconda intimazione, notificata il 27.09.2024, conteneva alcuni degli stessi avvisi già compresi nella precedente, ma con importi ridotti, configurando di fatto una rinuncia parziale alla precedente pretesa da parte dell'agente della riscossione.
Eccepiva, in via preliminare, la nullità delle intimazioni per mancata notificazione degli atti presupposti, in violazione dei principi di legalità, trasparenza e garanzia del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, evidenziando che non era intervenuto alcun titolo giudiziale definitivo che giustificasse l'applicazione del termine decennale.
Nel dettaglio, segnalava che:
1) l'avviso n. 32720160000422591000, notificato il 27.02.2016, risultava prescritto;
2) l'avviso n. 32720160001077942000, notificato il 25.06.2021, era già prescritto al momento della notifica;
3) l'avviso n. 32720160001259591000, notificato il 6.02.2017, risultava prescritto;
4) l'avviso n. 32720160001274151000, notificato l'11.02.2017, risultava prescritto;
5) l'avviso n. 32720160001526867000, notificato il 17.03.2017, risultava prescritto;
6) l'avviso n. 3272017000087971000, notificato il 12.02.2018, risultava prescritto;
7) l'avviso n. 32720180000711261000, notificato il 10.09.2018, risultava prescritto;
8) l'avviso n. 32720180001638837000, notificato il 22.03.2023, risultava già prescritto alla data della notifica;
9) l'avviso n. 32720190000727420000, notificato il 12.10.2023, risultava prescritto;
10)l'avviso n. 32720190001441391000, notificato il 22.03.2023, risultava prescritto;
11)l'avviso n. 3272021000560887000, notificato il 22.03.2023, risultava comunque non regolarmente notificato;
12)l'avviso n. 32720220000275507000, notificato il 22.02.2023, risultava anch'esso non regolarmente notificato.
pagina 2 di 15 Contestava, inoltre, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi all'interno delle intimazioni, in violazione dei principi di trasparenza e verificabilità della pretesa.
Segnalava ulteriori profili di illegittimità derivanti, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, dalla mancata o generica indicazione: dell'ufficio competente a fornire informazioni;
del responsabile del procedimento dotato dei requisiti di legge;
delle modalità e dei termini per proporre ricorso e dell'autorità giurisdizionale competente.
Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazioni impugnate;
in via principale, l'annullamento delle intimazioni per mancata notificazione degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti;
in subordine, l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti richiesti con riferimento agli avvisi di addebito elencati.
1.1 Si costituiva l , che contestava integralmente il ricorso, Controparte_1 deducendo l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate dal Pt_1
In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi agli atti impugnati, trattandosi di attività riservata esclusivamente all'ente impositore, essendo l'agente della riscossione mero esecutore, privo di competenza sulla fase prodromica di formazione del credito.
Evidenziava, inoltre, la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 32720160000422591000, 32720160001077942000, 32720180001638837000,
32720190000727420000, 32720190001441391000, 32720210000560887000 e
32720220000275507000, per i quali l aveva provveduto al discarico, come comprovato CP_2 dagli estratti di ruolo prodotti.
Nel merito, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo l'agente notificato, in epoca successiva agli avvisi, comunicazioni interruttive quali le iscrizioni di ipoteca n. 02776201800001535000 del 15.11.2018 e n. 02720181460000241000 del
17.12.2019.
Aggiungeva che il decorso del termine prescrizionale risultava altresì sospeso in virtù della normativa emergenziale “cd. Covid” (art. 68 del D.L. 18/2020), che aveva previsto la sospensione generalizzata dei termini di riscossione, prescrizione e decadenza dall'8.03.2020 al 31.08.2021.
pagina 3 di 15 Respingeva, altresì, l'eccezione di implicita rinuncia alla prima intimazione, non essendo previsto alcun divieto normativo di includere nella seconda intimazione alcuni degli avvisi già compresi nella precedente.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, sosteneva che gli stessi erano stati determinati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (artt. 20 e 30 del D.P.R. 602/1973) e che la motivazione risultava sufficiente, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di conteggi su elementi conoscibili e determinabili dal contribuente.
Contestava, inoltre, l'asserita nullità dell'intimazione per mancanza delle indicazioni relative all'autorità competente, al termine d'impugnazione e al responsabile del procedimento, rilevando che l'atto opposto riportava puntuali riferimenti agli avvisi sottesi, alle somme richieste e al soggetto creditore. In ogni caso, sottolineava che l'intimazione costituiva atto vincolato, redatto su modello ministeriale ex art. 50 D.P.R. 602/1973, e che l'eventuale omissione di dati non comportava alcuna nullità, in assenza di espressa previsione normativa.
In ordine all'istanza di sospensione, l si opponeva, eccependo l'assenza del fumus CP_1 boni iuris, attesa la legittimità della pretesa azionata, e del periculum in mora, in quanto il ricorrente non aveva documentato alcun concreto pregiudizio derivante dalla riscossione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta e dell'istanza cautelare, con vittoria di spese.
1.2 Si costituiva l' , deducendo l'infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente. CP_2
Rappresentava la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l'Istituto accolto la domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti presentata dal ricorrente in data
2.07.2024, con conseguente sgravio integrale di n. 9 avvisi di addebito relativi a periodi successivi al 31.03.2014. Rilevava, pertanto, che l'opposizione risultava ormai priva di oggetto per le partite creditorie così annullate prima ancora del deposito del ricorso.
Nel merito, evidenziava che i restanti n. 3 avvisi di addebito, relativi a contribuzione dovuta per gli anni 2010, 2012 e 2013, erano stati regolarmente notificati al ricorrente a mezzo di raccomandate A.R., con perfezionamento della notifica -attesa l'attestazione di compiuta giacenza- rispettivamente in data 6.02.2017, 11.02.2017 e 17.03.2017, sostenendo che, non essendo stati opposti nel termine di legge, si erano trasformati in titoli esecutivi irretrattabili, precludendo qualsiasi contestazione di merito, ivi compresa l'eccezione di prescrizione. pagina 4 di 15 Rilevava, altresì, che la prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla notifica degli avvisi, era comunque infondata, risultando tempestivamente interrotta da atti notificati dall'Agente Riscossione - tra cui comunicazioni di iscrizione ipotecaria e intimazioni di CP_2 pagamento - e sospesa per effetto della normativa emergenziale COVID per un periodo di
542 giorni, ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. mod., nonché dell'art. 11, comma 9,
D.L. n. 183/2020.
Contestava, infine, le censure formali sollevate dal ricorrente, affermandone l'inammissibilità per tardività ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza, atteso che le intimazioni opposte erano redatte in conformità alla normativa vigente e riportavano tutti gli elementi essenziali richiesti.
In ordine all'istanza di sospensione, si opponeva fermamente, rilevando l'assenza dei presupposti di legge, sia sotto il profilo del fumus boni iuris, in considerazione della validità degli atti impugnati, sia sotto il profilo del periculum in mora, non risultando allegate prove specifiche a fondamento della richiesta.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle partite oggetto di sgravio e, per il resto, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Il G.L., con decreto del 12.11.2024, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento impugnate.
La causa è stata istruita con acquisizione delle documentazioni depositate dalle parti;
all'udienza dell'11.11.2025, da ultimo fissata, è stata effettuata la discussione con modalità cartolare.
2. Va preliminarmente rilevato che parte delle pretese azionate risultano già oggetto di integrale sgravio da parte dell' anteriormente al deposito del ricorso. CP_2
Si configura, quindi, in relazione agli avvisi di addebito oggetto di sgravio, la cessazione della materia del contendere.
In merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale pagina 5 di 15 (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
18128 del 31/08/2020).
Nel caso in esame, risulta dagli atti che -già nel mese di giugno 2024- il aveva Pt_1 presentato istanza all' per la cancellazione dalla Gestione Commercianti, chiedendo CP_2 altresì un nuovo accertamento sui contributi effettivamente dovuti oggetto dei dodici avvisi di addebito in contestazione.
Eseguiti i necessari controlli, l ha quindi disposto la cancellazione retroattiva del CP_2 dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 31.03.2014 e, in data 24.07.2024, Pt_1 ha provveduto a disporre lo sgravio di tutte le posizioni debitorie successive al 31/03/2014 (cfr. provvedimenti di sgravio allegati in atti).
Nello specifico, l ha emesso nove provvedimenti di sgravio riferiti ad altrettanti avvisi di CP_2 addebito, come confermato dallo storico contributivo in atti e dedotto dall' nella sua CP_2 memoria di costituzione.
Gli avvisi così annullati sono i seguenti:
1) n. 32720160000422591000;
2) n. 32720160001077942000;
3) n. 3272017000087971000;
4) n. 32720180000711261000;
5) n. 32720180001638837000;
6) n. 32720190000727420000;
7) n. 32720190001441391000;
8) n. 3272021000560887000;
9) n. 32720220000275507000.
Per tali avvisi va, quindi, emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. Tanto premesso, la difesa svolta da parte ricorrente- secondo cui la mancata riproposizione, nella seconda intimazione di pagamento notificata in data 27.09.2024, di taluni pagina 6 di 15 importi già presenti nella precedente intimazione dell'1.07.2024, avrebbe configurato una rinuncia tacita e parziale alla pretesa creditoria da parte dell' Controparte_4 risulta assorbita dalla decisione di cessazione della materia del contendere di
[...] cui al precedente punto 2 di motivazione, dato che nella seconda intimazione di pagamento non sono riportati proprio i nove avvisi di addebito oggetto di sgravio.
Permane invece l'interesse alla decisione con riferimento ai rimanenti tre avvisi di addebito, per i quali non è stato disposto alcuno sgravio, vale a dire:
n. 32720160001259591000, per il periodo 01/2010 - 12/2010;
n. 32720160001274151000, per il periodo 08/2012 - 10/2012;
n. 32720160001526867000, per il periodo 01/2013 - 12/2013.
L' , infatti, ha confermato che i crediti indicati negli avvisi in questione erano stati esclusi CP_2 dallo sgravio in quanto riferiti a periodi non ricompresi nella cancellazione dalla Gestione
Commercianti.
Delimitato allora l'oggetto dell'opposizione ai soli tre avvisi di addebito indicati, occorre premettere, in termini generali, che in materia di contribuzione previdenziale il debitore ha a disposizione una pluralità di strumenti di tutela, esperibili nelle diverse fasi del procedimento di riscossione.
È prevista, infatti, l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente al merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma
1, 24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di pagina 7 di 15 opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha osservato che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica pagina 8 di 15 insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2025, n.
12981; Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; Cassazione civile, sez. VI,
02/09/2020, n. 18256).
È stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n.
335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni
e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti pagina 9 di 15 (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità:
a. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione);
b. oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza);
c. ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora, il Giudice della legittimità ha precisato: “Nelle ipotesi in cui (...) il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata” (v. Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2019, n.
31282).
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad pagina 10 di 15 agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019).
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (v. Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n. 31282).
Deve quindi ritenersi che, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
4. Ebbene, l'opposizione, proposta in data 12.11.2024, avente ad oggetto le intimazioni di pagamento nn. 02720249000358158000, notificata il 1.07.2024, e 0272024900231460000, notificata il 27.09.2024, deve essere qualificata, secondo i principi ermeneutici sopra richiamati, come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., articolata in più profili distinti, ma tra loro cumulabili.
Parte ricorrente ha infatti eccepito, in primo luogo, l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, lamentando di non aver mai ricevuto comunicazione di tali atti, deducendo pertanto la nullità delle intimazioni per violazione del diritto di difesa e dei principi di legalità e trasparenza. In ragione di ciò, ha inteso proporre l'opposizione anche in funzione recuperatoria dell'azione prevista dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con contestuale deduzione della prescrizione quinquennale maturata anteriormente alla notifica delle intimazioni.
Tuttavia, tale profilo risulta inammissibile, poiché l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica delle intimazioni di pagamento. In particolare,
l'intimazione notificata il 1.07.2024 è stata impugnata solo in data 12.11.2024, quindi ben oltre pagina 11 di 15 il limite temporale previsto;
allo stesso modo, anche rispetto all'intimazione notificata il
27.09.2024 il ricorso è stato depositato oltre il quarantesimo giorno, scaduto il 6.11.2024.
Diversamente, l'opposizione è ammissibile in quanto volta, in via autonoma e subordinata, a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, consistenti nella prescrizione quinquennale maturata successivamente alla (sia pure contestata) notifica degli avvisi di addebito. Trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesa contributiva fondata su cause estintive successive alla notifica del titolo, essa non è soggetta a termini di decadenza, purché proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione forzata.
Il ricorso contiene, inoltre, censure inerenti vizi formali delle intimazioni, quali l'omessa o generica indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento e delle modalità di impugnazione, in violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000.
Sebbene tali profili non integrino autonomamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., per difetto di specificità e decorrenza del relativo termine decadenziale, possono comunque assumere rilievo nell'ambito della valutazione complessiva sulla legittimità della pretesa esecutiva.
In definitiva, l'opposizione deve ritenersi:
- inammissibile con riferimento alla domanda recuperatoria fondata sull'art. 24 D.lgs. n.
46/1999, per tardività rispetto ad entrambe le intimazioni impugnate (non sono quindi esaminabili le eccezioni relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito e alla prescrizione anteriore alla notifica delle intimazioni);
- ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., fondata su prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi, non soggetta a decadenza;
- ammissibile per gli eccepiti vizi formali delle intimazioni (art. 7 l. n. 212/2000 e mancata indicazione del criterio di computo degli interessi) che, seppur inammissibili come autonome censure ex art. 617 c.p.c., possono rilevare incidentalmente nel presente giudizio ai fini di valutare la legittimità complessiva della pretesa esecutiva.
Pertanto, l'opposizione va esaminata nel merito entro i limiti dell'azione esecutiva promossa, avuto riguardo esclusivamente alle censure ritenute ammissibili, quali la prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e i profili di nullità dedotti in relazione alle intimazioni di pagamento.
pagina 12 di 15 6. L'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento agli avvisi di addebito nn.
32720160001259591000 (relativo all'anno 2010), 32720160001274151000 (relativo all'anno
2012) e 32720160001526867000 (relativo all'anno 2013), di cui all'intimazione di pagamento notificata in data 1.07.2024, nella parte non oggetto di sgravio, e 0272024900231460000, notificata il 27.09.2024, deve essere rigettata.
Ai soli fini del computo del termine prescrizionale - ferma restando l'inammissibilità delle censure relative all'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito, in quanto formulate oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 - si osserva che, dagli atti di causa, risulta che i predetti avvisi di addebito sono stati notificati al ricorrente, per compiuta giacenza, nelle seguenti date: l'avviso n. 32720160001259591000 in data
6.02.2017; l'avviso n. 32720160001274151000 in data 11.02.2017; l'avviso n.
32720160001526867000 in data 17.03.2017.
Risulta inoltre notificata, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02720181460000241000, perfezionata per compiuta giacenza in data 17.12.2019, espressamente riferita ai crediti oggetto dei tre avvisi di addebito impugnati.
Detta comunicazione, in quanto relativa ai medesimi rapporti obbligatori, ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, determinando la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione a far data dal
17.12.2019.
La prescrizione risulta, altresì, sospesa per un periodo di 2 mesi e 23 giorni, ossia dal 8 marzo al 31 maggio 2020, in virtù dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Dal 17.12.2019 (data dell'ultimo atto interruttivo) al 1.07.2024 (data della successiva intimazione di pagamento) è decorso un periodo effettivo di 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, al netto della sospensione COVID.
Successivamente, dal 1.07.2024 (data dell'intimazione) al 12.11.2024 (data di deposito del ricorso) è decorso un ulteriore periodo di 4 mesi e 11 giorni.
E' stata comunque pure notificata al l'intimazione 0272024900231460000, in data Pt_1
27.09.2024, sempre relativa ai medesimi 3 avvisi di addebito e parimenti oggetto della odierna opposizione.
pagina 13 di 15 Alla luce di quanto esposto, deve allora ritenersi che la prescrizione dei crediti azionati con i suddetti avvisi di addebito non risulta maturata e, conseguentemente, l'eccezione sollevata dal ricorrente deve essere rigettata.
7. È parimenti da rigettare l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla presunta mancata o generica indicazione, nelle intimazioni di pagamento impugnate, degli elementi informativi prescritti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), ovvero: l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, le modalità e i termini per proporre ricorso, nonché l'autorità giurisdizionale competente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali elementi devono effettivamente essere indicati in modo tassativo negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, in conformità ai principi di trasparenza, piena informazione e garanzia del diritto di difesa (v. Cass. civ., sez. trib., 12.02.2020, n. 3281). Tuttavia, è stato parimenti precisato che l'eventuale omissione di tali indicazioni non determina -di per sé- la nullità dell'atto, ove risulti comunque possibile al destinatario comprendere la natura della pretesa e attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, le intimazioni di pagamento impugnate riportano l'indicazione dell'ente creditore, degli estremi degli avvisi di addebito sottesi, degli importi richiesti, dell'autorità giurisdizionale competente, nonché del nominativo del responsabile del procedimento, individuato in Controparte_5
”. Dette informazioni risultano idonee a garantire la comprensibilità dell'atto e a
[...] consentire l'esercizio del diritto di difesa di talché l'eccezione deve essere rigettata.
8. È infondata e, in ogni caso, inammissibile nel presente giudizio la doglianza concernente l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi all'interno delle intimazioni di pagamento.
L'eccezione è formulata in termini generici, senza specificare in quale misura e con quali effetti l'omessa indicazione dei criteri di calcolo avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente.
Inoltre, gli interessi richiesti risultano determinati sulla base di disposizioni normative vincolanti (artt. 20 e 30 del D.P.R. 602/1973), la cui applicazione non richiede una motivazione analitica, essendo riferibili a parametri oggettivamente conoscibili dal contribuente.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione. pagina 14 di 15 9. Le spese di lite, valutata la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in relazione ad alcune partite creditorie, sopra analiticamente elencate, possono essere parzialmente compensate nella misura di ¼; per il resto, seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1)dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
32720160000422591000; n. 32720160001077942000; n. 3272017000087971000; n.
32720180000711261000; n. 32720180001638837000; n. 32720190000727420000; n.
32720190001441391000; n. 3272021000560887000; n. 32720220000275507000 indicati nelle intimazioni di pagamento oggetto di opposizione;
2)rigetta, per il resto, l'opposizione, confermando quindi la debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito 32720160001259591000, 32720160001274151000 e
32720160001526867000;
3)compensa le spese processuali tra le parti in ragione di ¼ e condanna Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in detta proporzione, e per ciascuna parte resistente, in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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