Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2463/2023 R.G. promossa da
C.F: , difeso dall'avv. Marco Boccetti;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
[...] P.IVA_1
dal dott. ; Persona_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di avere iniziato la sua carriera lavorativa presso il , fin dall'anno scolastico 1988/1989, con il Controparte_1 profilo di collaboratore scolastico nomina di servizio annuale e fino a tutto l'anno scolastico 1999/2000 (31 agosto 2000); che, dal 01.09.2000, egli veniva assunto in ruolo in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, Area funzionale dei servizi generali ed ausiliari, profilo professionale A/2 collaboratore scolastico, maturando
700 giorni pari complessivamente ad anni 01 mesi 11 mesi e giorni 05 di servizio di
1
che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione carriera, gli veniva tuttavia attribuita un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 01 mesi 11 e giorni 128, ai soli fini economici anni 00 mesi 00 giorni 00; che la ricostruzione di carriera operata dal era illegittima poiché l'anzianità di CP_3
servizio era stata valutata in maniera inferiore, ovvero senza computare per intero il servizio prestato quale dipendente precario;
tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo che ha prestato nel suddetto periodo, con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
dovute tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive eventualmente riconosciuto all'interessato.
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla sezione lavoro di questo Tribunale, con sentenza emessa dal giudice Costarella, in data 16.03.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 346/2020, la cui motivazione, pienamente condivisa da questo giudice, viene richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e di seguito riportata quale precedente conforme.
“…
1. L'eccezione è priva di fondamento, dal momento che, per un verso, alcuna disposizione normativa subordina la presentazione della domanda giudiziale finalizzata all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo alla previa presentazione di una domanda in via amministrativa;
per altro verso, l'interesse ad agire in capo all'odierna parte ricorrente si radica proprio nella ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica secondo la normativa vigente, della quale la ricorrente chiede la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria.
2. La domanda è, pertanto, ammissibile.
2 3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
5. Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo
569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
6. Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
7. La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio
3 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_3
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
8. La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere
4 diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani
5 straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore
a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
9. Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata
“discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
10. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini
6 economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
11. Nel caso di specie, non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
12. All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE.
13. Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal
16.11.2000 e fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il convenuto va CP_1
condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
7 14. Sul punto, deve essere specificato che devono essere tenuti in considerazione anche i rapporti a tempo determinato instaurati prima dell'a.s. 2001/2002.
15. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina, sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno (Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2021, n. 37272).
16. Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_3
differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
17. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
18. Deve, invece, essere respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status"
o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di
8 specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
19. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
20. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti ...”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della sua carriera, del servizio che ha prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, Area funzionale dei servizi generali ed ausiliari, profilo professionale A/2 collaboratore scolastico,
P con contratti di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall'a. 1988/1989 e fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2000, maturando 700 giorni, pari complessivamente ad anni 01 mesi 11 mesi e giorni 05 di servizio preruolo riconosciuto, sicché il deve essere condannato CP_1
alla ricostruzione della sua carriera in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al suo collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere al ricorrente le differenze CP_3
retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, avendo egli interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, per cui risultano prescritte le
9 differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, sicché parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
procedere al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dell'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente prima dell'immissione in ruolo, per giorni 700 giorni, pari complessivamente ad anni 01 mesi 11 mesi e giorni 05 di servizio preruolo riconosciuto, nonché al suo collocamento nella fascia stipendiale corrispondente, ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1
conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, così come indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, li 07.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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